Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6358/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/12/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. STRULLATO ARTURO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come in epigrafe meglio generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati, ricorrono al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Mantova affinché, letto il presente ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per acquisirne il parere, voglia rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni:
1) Dichiarare ai sensi dell'articolo 3, numero 2, lettera b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modifiche la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(MN) in data 14.09.2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2003, al n. 6, P. 2, S. A del predetto Comune.
2) Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Curtatone affinché proceda alle conseguenti annotazioni e cancellazioni.
OMOLOGARE CON SENTENZA
le seguenti condizioni:
1) Il figlio minore studente, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori e continuerà ad abitare con prevalenza con la madre nell'abitazione sita a Curtatone (MN), in Vicolo Quarto n. 2.
2) Il Sig. avrà il più ampio diritto di vedere e tenere con sé Parte_1
anche nei periodi di vacanza (natalizie, pasquali, estive ecc.), Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore.
3) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Parte_2
, a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio la somma
[...] Per_1 mensile di € 270,00 (duecentosettanta/00) da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, Pt_2
a decorrere dalla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la suddetta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat del costo della vita.
4) Disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese non coperte dall'assegno periodico di mantenimento che si rendessero necessarie per il figlio secondo il seguente schema: - Per_1 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tutte le spese relative a visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); b) tutte le spese relative ad accertamenti, trattamenti e cure, sempre su prescrizione medica, non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
c) tutte le spese per esami, accertamenti e cure, sempre su prescrizione medica, in ambito privato, urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
d) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) per la frequentazione di istituti pubblici (scuola superiore, università); b) libri di testo scolastici e universitari;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva
2 rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc portatile/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato e/o personalizzato nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza alla sede degli studi (anche universitaria). Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria e, come tale, rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete famigliare di riferimento, nonni ecc.); b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione ecc.) di bicicletta, motorino, autovettura ecc. dei figli;
h) tempo prolungato , pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo se uno dei genitori non lavora;
i) spese per acquisto telefono cellulare, strumenti informatici (pc, tablet), questi ultimi al di fuori dell'ipotesi in cui siano imposti dalla scuola. Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza entro 20 giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate;
in caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
- I signori e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti ed indipendenti e di rinunciare, pertanto, ad ogni reciproca pretesa di carattere economico.
- I coniugi si autorizzano reciprocamente, sin da ora, al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio anche in favore del figlio
3 per motivi di vacanza e/o studio. Per_1
- Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti. … (omissis) …
“.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
CURTATONE (MN) il 14/09/2003 ed ivi trascritto al numero 6, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2003;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CURTATONE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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