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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1090 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to TENUTA GIOVANNI CARLO Parte_1
appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso proposto dall'agente di commercio
[...]
ha accolto in parte la sua domanda, condannando la Pt_1 Controparte_2 al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 16.884,53, (di
[...] cui € 773,87 a titolo di indennità di mancato preavviso risultante dalla differenza fra quanto Contr già corrisposto dalla e quanto dovuto;
€ 16,83 a titolo di indennità di risoluzione del Contr rapporto di lavoro (FIRR) risultante dalla differenza fra quanto già corrisposto dalla e quanto dovuto;
€ 16.093,83 a titolo di indennità suppletiva di clientela a norma dell'art. 10, n.
II, sub A) dell'AEC del 20.03.2002), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha compensato integralmente le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado, ma con successiva nota del 1.7.2024 il difensore ha prodotto la sua dichiarazione di rinuncia del 19.6.2024 per intervenuta transazione del 11.6.2024, chiedendo che preso atto della suestesa dichiarazione, debitamente notificata a mezzo pec al procuratore costituito della società appellante, si cancelli la causa dal ruolo, ovvero si adotti qualsiasi altro utile ed opportuno provvedimento per fare conseguire la estinzione del giudizio de quo.
La controparte non si è costituita.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 3.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
Occorre prendere atto della dichiarazione di rinuncia ex art. 306 c.p.c. con cui il ricorrente ha affermato di non essere più interessato alla prosecuzione del giudizio. Parte_1
Tale dichiarazione risulta notificata alla controparte non costituita.
Considerato che "ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306
c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione (cfr Cass. n. 10978/1996) e che in caso di rinuncia della parte appellante prima della costituzione della parte appellata, non trova applicazione la previsione in ordine alla statuizione delle spese di lite, né in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. 23175/2015 e Cass. 884/2017), si deve dichiarare l'estinzione del giudizio ed il non luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 2.11.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 766/2022, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
14.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1090 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to TENUTA GIOVANNI CARLO Parte_1
appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso proposto dall'agente di commercio
[...]
ha accolto in parte la sua domanda, condannando la Pt_1 Controparte_2 al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 16.884,53, (di
[...] cui € 773,87 a titolo di indennità di mancato preavviso risultante dalla differenza fra quanto Contr già corrisposto dalla e quanto dovuto;
€ 16,83 a titolo di indennità di risoluzione del Contr rapporto di lavoro (FIRR) risultante dalla differenza fra quanto già corrisposto dalla e quanto dovuto;
€ 16.093,83 a titolo di indennità suppletiva di clientela a norma dell'art. 10, n.
II, sub A) dell'AEC del 20.03.2002), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha compensato integralmente le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado, ma con successiva nota del 1.7.2024 il difensore ha prodotto la sua dichiarazione di rinuncia del 19.6.2024 per intervenuta transazione del 11.6.2024, chiedendo che preso atto della suestesa dichiarazione, debitamente notificata a mezzo pec al procuratore costituito della società appellante, si cancelli la causa dal ruolo, ovvero si adotti qualsiasi altro utile ed opportuno provvedimento per fare conseguire la estinzione del giudizio de quo.
La controparte non si è costituita.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 3.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
Occorre prendere atto della dichiarazione di rinuncia ex art. 306 c.p.c. con cui il ricorrente ha affermato di non essere più interessato alla prosecuzione del giudizio. Parte_1
Tale dichiarazione risulta notificata alla controparte non costituita.
Considerato che "ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306
c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione (cfr Cass. n. 10978/1996) e che in caso di rinuncia della parte appellante prima della costituzione della parte appellata, non trova applicazione la previsione in ordine alla statuizione delle spese di lite, né in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. 23175/2015 e Cass. 884/2017), si deve dichiarare l'estinzione del giudizio ed il non luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 2.11.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 766/2022, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
14.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
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