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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3585/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3585 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata dall'amministratore di sostegno Avv. C.F._1
Giovanni Gargano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Palmisano
Alfonsa, che la difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vitrano Antonia Zelia Pia, che lo difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
Pag. 1 di 10 R.G. n. 3585/2021
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6.03.2025;
FATTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2021 rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Mancino Loredana, ha domandato lo scioglimento del matrimonio contratto con , domandando altresì la corresponsione in suo favore CP_1
di un assegno divorzile dell'importo di € 100,00 mensili.
Nel costituirsi in giudizio, con memoria del 12.10.2022, il resistente ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio, opponendosi, di contro, alla richiesta di assegno divorzile, considerato il mutamento delle rispettive condizioni economiche rispetto alla fase della separazione, durante la quale le parti — d'intesa — avevano previsto, in favore della moglie, un assegno di mantenimento di pari importo.
Secondo quanto allegato dal resistente, la situazione reddituale della ricorrente risulterebbe sensibilmente migliorata, atteso che la stessa risiede presso la
Comunità “Nuova Generazione” nel Comune di Bagheria e beneficia di diversi sussidi pubblici. Di contro, egli ha rappresentato un progressivo peggioramento delle proprie condizioni economiche e di salute.
Nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente è attualmente sottoposta ad amministrazione di sostegno. In forza della relativa autorizzazione del Giudice
Pag. 2 di 10 R.G. n. 3585/2021
Tutelare, in data 8.03.2023 si è ritualmente costituito in giudizio l'amministratore di sostegno Avv. Giovanni Gargano, mediante il ministero di procuratore diverso da quello originariamente nominato dalla beneficiaria, con contestuale revoca del precedente mandato e reiterazione delle domande già avanzate con il ricorso introduttivo.
Il tentativo di conciliazione, esperito in sede presidenziale, si è concluso con esito negativo. Con ordinanza del 7.04.2023 il Presidente del Tribunale f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando le condizioni già omologate in sede di separazione consensuale.
Con sentenza parziale n. 1232/2023 (pubblicata il 14.11.2023) è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti sono state convocate per la formulazione di una proposta conciliativa (v. ordinanza del
14.05.2024). Alla successiva udienza del 26.06.2024 il Giudice istruttore, preso atto dell'impossibilità di una definizione bonaria della controversia, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Infine, con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 22.04.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente, con riguardo alla posizione processuale dell'Avv. Mancino
Loredana, originario procuratore della ricorrente, va osservato che, a seguito dell'autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare, l'amministratore di sostegno nominato ha assunto la rappresentanza sostanziale ed esclusiva della ricorrente nell'ambito del presente giudizio di divorzio.
Pag. 3 di 10 R.G. n. 3585/2021
In forza di tale autorizzazione, in data 8.03.2023 si è ritualmente costituito in giudizio l'amministratore di sostegno, Avv. Gargano Giovanni, a mezzo del nuovo procuratore, Avv. Palmisano Alfonsa, revocando espressamente ogni precedente mandato difensivo.
Conseguentemente, in applicazione dell'art. 85 c.p.c., va dichiarato il difetto di ius postulandi in capo all'Avv. Mancino Loredana con riferimento a ogni attività processuale svolta successivamente alla nomina del nuovo difensore della parte ricorrente, essendo privi di effetti gli atti posti in essere da tale difensore a partire da quel momento.
Sempre in via preliminare, deve essere evidenziata l'inammissibilità dell'atto denominato “comparsa conclusionale” depositata il 2.01.2025 dall'Avv.
Palmisano, trattandosi di memoria irrituale e non autorizzata.
Parimenti inammissibile è la documentazione prodotta dal predetto procuratore con la propria comparsa conclusionale del 14.05.2025, trattandosi di produzione documentale tardiva. Tale produzione, peraltro, è avvenuta oltre il termine per la precisazione delle conclusioni e non è stata sottoposta al contraddittorio tra le parti, né la parte ha formulato istanza di rimessione in termini (cfr., sul punto, Cass. Sez.
III, 29.09.2016, n. 19297).
Tanto premesso, a seguito dell'emissione in data 13.11.2023 della sentenza non definitiva n. 1232/2023 — con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio — resta da esaminare la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente.
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascuno degli ex coniugi deve provvedere al proprio mantenimento, salvo i casi in cui l'ordinamento accorda al coniuge economicamente più debole il diritto a percepire l'assegno divorzile, cui
Pag. 4 di 10 R.G. n. 3585/2021
deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (v. Cass., Sez. Un., 11.7.2018 n. 18287).
Sul punto va ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza da ultimo menzionata, hanno chiarito che «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Fatta questa premessa di ordine sistematico, nel caso di specie la parte ricorrente non ha fornito alcuna allegazione specifica né prova idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni che giustificano la corresponsione dell'assegno divorzile.
La domanda di assegno si presenta, difatti, del tutto generica e non circostanziata, essendo priva di qualsiasi riferimento concreto agli elementi costitutivi del diritto fatto valere. La ricorrente non ha allegato — né tantomeno dimostrato — di trovarsi in una condizione di oggettiva insufficienza reddituale non superabile con mezzi propri, né ha offerto elementi utili a delineare uno squilibrio economico patrimoniale riconducibile al contributo offerto alla vita familiare o a scelte
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personali operate in costanza di matrimonio.
Con riguardo alla componente perequativo-compensativa dell'assegno, la differenza di reddito e patrimonio delle parti rileva solo ove essa sia in relazione causale con la scelta di dedicarsi alla famiglia o comunque di aver perso delle chances di affermazione professionale e di conseguente consolidamento della propria posizione economica personale (che è stato impedito proprio dal tipo di mènage familiare concordato fra i coniugi).
A ciò si aggiunga che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi — che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 — essendo invece necessario che la scelta di un coniuge dedicarsi prevalentemente all'attività familiare abbia effettivamente comportato sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13.10.2022; Cass. n. 21234 del 9.08.2019).
Nel caso di specie, tale componente dell'assegno non va riconosciuta, non essendovi alcuna evidenza del contributo che la ricorrente avrebbe apportato alla formazione del patrimonio comune o del marito, né di rinunce ad aspettative professionali per far fronte alle esigenze della famiglia.
Restano dunque da valutare le esigenze di natura assistenziale, le quali tuttavia consentono il riconoscimento dell'assegno solo ove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Pag. 6 di 10 R.G. n. 3585/2021
Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata a garantire, in funzione assistenziale,
l'indipendenza e autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in un'accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass., 7.12.2021, n. 38928; Cass., 8.09.2021, n. 24250).
Di contro, la differenza reddituale-patrimoniale, se pure costituisce un presupposto per la valutazione della sussistenza del diritto all'assegno, non è di per sé un elemento decisivo perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, in quanto tale, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze (Cass.
9.08.2019, n. 21234).
La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto-responsabilità, impone al giudice, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, di accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. n.
5603 del 28/02/2020).
Ebbene, con riferimento al profilo assistenziale, la ricorrente non ha prodotto la documentazione reddituale, sollecitata dal Presidente del Tribunale con decreto del
26.01.2022, relativa all'ultimo triennio, né, eventualmente, la certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. La produzione di siffatta documentazione è essenziale per dimostrare la mancanza di mezzi adeguati nonché un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti.
Del tutto inidonee, a tal fine, si rivelano le attestazioni ISEE per gli anni 2022 e
2023, le quali, in quanto fondate su dichiarazioni sostitutive di certificazione rese
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dalla medesima interessata, sono prive di efficacia probatoria nel giudizio civile e risultano utilizzabili unicamente nell'ambito dei procedimenti amministrativi.
Parimenti, non risulta prodotta alcuna documentazione relativa alla consistenza patrimoniale della ricorrente, né elementi utili a ricostruirne il tenore di vita, la disponibilità di beni mobili o immobili, ovvero eventuali rapporti bancari e/o postali in essere.
In tale quadro, appare di modesto rilievo la documentazione bancaria versata in atti, recante il saldo e la giacenza media per l'anno 2021, trattandosi di elemento parziale, riferito a un momento temporale ormai risalente, e privo di informazioni sulla situazione economico-finanziaria attuale, la quale sola rileva ai fini della valutazione dell'adeguatezza dei mezzi a disposizione dell'ex coniuge richiedente.
A tal riguardo, va evidenziato che nei procedimenti di divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare “la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”
(v. art. 5, comma 9, l. n. 898/1970, ratione temporis vigente), il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole
(art. 30 Cost). Tale dovere di lealtà processuale, consustanziale al nostro ordinamento, è stato ulteriormente confermato con la riforma del processo civile di cui al D.lgs. n. 149/2022 che, con l'introduzione dell'art. 473-bis.18 c.p.c.
(rubricato “Dovere di leale collaborazione”), codificando l'orientamento costante della giurisprudenza di merito e di legittimità, ha espressamente previsto che “il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende
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informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96”.
Per l'effetto, il mancato o parziale deposito di quanto richiesto, oltre a non dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto vantato, costituisce ex art. 116, comma 2, c.p.c., argomento di prova contro la parte che ha violato tale obbligo, dovendosi presumersi l'intento di occultare le reali disponibilità finanziarie e patrimoniali.
Nel complesso, la parte ricorrente non ha reso possibile una compiuta valutazione comparativa della condizione reddituale e patrimoniale delle parti, omettendo di fornire gli elementi minimi necessari a dimostrare l'inadeguatezza dei propri mezzi economici, né risultano agli atti circostanze idonee a far ritenere compromessa la propria autosufficienza.
Ad abundantiam, va rilevato che, per converso, risulta documentalmente accertato il peggioramento delle condizioni economiche e di salute del resistente.
Dagli atti emerge che il , che svolge attività lavorativa come operatore CP_1
ecologico, ha documentato uno stipendio mensile netto di circa € 1.269,93.
A fronte di tali introiti, egli ha documentato l'esistenza di spese fisse mensili, tra cui il canone di locazione dell'immobile in cui vive, pari a € 380,00 (v. contratto di locazione in atti), nonché un impegno finanziario mensile di € 250,00 relativo a un prestito personale (v. all. 11 accluso alla comparsa di costituzione e risposta). A tali voci si aggiungono le ordinarie spese di gestione relative alle utenze domestiche e all'assicurazione del veicolo.
Alla stregua delle considerazioni svolte, dunque, la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente deve essere rigettata.
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In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RICHIAMATA la sentenza n. 1232/2023 pubblicata il 14.11.2023, con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
DICHIARA il difetto di ius postulandi dell'Avv. Mancino Loredana con riguardo a ogni attività processuale compiuta successivamente alla data dell'8.03.2023;
RIGETTA la domanda della ricorrente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, il 18/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3585 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata dall'amministratore di sostegno Avv. C.F._1
Giovanni Gargano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Palmisano
Alfonsa, che la difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vitrano Antonia Zelia Pia, che lo difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
Pag. 1 di 10 R.G. n. 3585/2021
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6.03.2025;
FATTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2021 rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Mancino Loredana, ha domandato lo scioglimento del matrimonio contratto con , domandando altresì la corresponsione in suo favore CP_1
di un assegno divorzile dell'importo di € 100,00 mensili.
Nel costituirsi in giudizio, con memoria del 12.10.2022, il resistente ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio, opponendosi, di contro, alla richiesta di assegno divorzile, considerato il mutamento delle rispettive condizioni economiche rispetto alla fase della separazione, durante la quale le parti — d'intesa — avevano previsto, in favore della moglie, un assegno di mantenimento di pari importo.
Secondo quanto allegato dal resistente, la situazione reddituale della ricorrente risulterebbe sensibilmente migliorata, atteso che la stessa risiede presso la
Comunità “Nuova Generazione” nel Comune di Bagheria e beneficia di diversi sussidi pubblici. Di contro, egli ha rappresentato un progressivo peggioramento delle proprie condizioni economiche e di salute.
Nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente è attualmente sottoposta ad amministrazione di sostegno. In forza della relativa autorizzazione del Giudice
Pag. 2 di 10 R.G. n. 3585/2021
Tutelare, in data 8.03.2023 si è ritualmente costituito in giudizio l'amministratore di sostegno Avv. Giovanni Gargano, mediante il ministero di procuratore diverso da quello originariamente nominato dalla beneficiaria, con contestuale revoca del precedente mandato e reiterazione delle domande già avanzate con il ricorso introduttivo.
Il tentativo di conciliazione, esperito in sede presidenziale, si è concluso con esito negativo. Con ordinanza del 7.04.2023 il Presidente del Tribunale f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando le condizioni già omologate in sede di separazione consensuale.
Con sentenza parziale n. 1232/2023 (pubblicata il 14.11.2023) è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti sono state convocate per la formulazione di una proposta conciliativa (v. ordinanza del
14.05.2024). Alla successiva udienza del 26.06.2024 il Giudice istruttore, preso atto dell'impossibilità di una definizione bonaria della controversia, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Infine, con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 22.04.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente, con riguardo alla posizione processuale dell'Avv. Mancino
Loredana, originario procuratore della ricorrente, va osservato che, a seguito dell'autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare, l'amministratore di sostegno nominato ha assunto la rappresentanza sostanziale ed esclusiva della ricorrente nell'ambito del presente giudizio di divorzio.
Pag. 3 di 10 R.G. n. 3585/2021
In forza di tale autorizzazione, in data 8.03.2023 si è ritualmente costituito in giudizio l'amministratore di sostegno, Avv. Gargano Giovanni, a mezzo del nuovo procuratore, Avv. Palmisano Alfonsa, revocando espressamente ogni precedente mandato difensivo.
Conseguentemente, in applicazione dell'art. 85 c.p.c., va dichiarato il difetto di ius postulandi in capo all'Avv. Mancino Loredana con riferimento a ogni attività processuale svolta successivamente alla nomina del nuovo difensore della parte ricorrente, essendo privi di effetti gli atti posti in essere da tale difensore a partire da quel momento.
Sempre in via preliminare, deve essere evidenziata l'inammissibilità dell'atto denominato “comparsa conclusionale” depositata il 2.01.2025 dall'Avv.
Palmisano, trattandosi di memoria irrituale e non autorizzata.
Parimenti inammissibile è la documentazione prodotta dal predetto procuratore con la propria comparsa conclusionale del 14.05.2025, trattandosi di produzione documentale tardiva. Tale produzione, peraltro, è avvenuta oltre il termine per la precisazione delle conclusioni e non è stata sottoposta al contraddittorio tra le parti, né la parte ha formulato istanza di rimessione in termini (cfr., sul punto, Cass. Sez.
III, 29.09.2016, n. 19297).
Tanto premesso, a seguito dell'emissione in data 13.11.2023 della sentenza non definitiva n. 1232/2023 — con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio — resta da esaminare la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente.
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascuno degli ex coniugi deve provvedere al proprio mantenimento, salvo i casi in cui l'ordinamento accorda al coniuge economicamente più debole il diritto a percepire l'assegno divorzile, cui
Pag. 4 di 10 R.G. n. 3585/2021
deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (v. Cass., Sez. Un., 11.7.2018 n. 18287).
Sul punto va ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza da ultimo menzionata, hanno chiarito che «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Fatta questa premessa di ordine sistematico, nel caso di specie la parte ricorrente non ha fornito alcuna allegazione specifica né prova idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni che giustificano la corresponsione dell'assegno divorzile.
La domanda di assegno si presenta, difatti, del tutto generica e non circostanziata, essendo priva di qualsiasi riferimento concreto agli elementi costitutivi del diritto fatto valere. La ricorrente non ha allegato — né tantomeno dimostrato — di trovarsi in una condizione di oggettiva insufficienza reddituale non superabile con mezzi propri, né ha offerto elementi utili a delineare uno squilibrio economico patrimoniale riconducibile al contributo offerto alla vita familiare o a scelte
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personali operate in costanza di matrimonio.
Con riguardo alla componente perequativo-compensativa dell'assegno, la differenza di reddito e patrimonio delle parti rileva solo ove essa sia in relazione causale con la scelta di dedicarsi alla famiglia o comunque di aver perso delle chances di affermazione professionale e di conseguente consolidamento della propria posizione economica personale (che è stato impedito proprio dal tipo di mènage familiare concordato fra i coniugi).
A ciò si aggiunga che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi — che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 — essendo invece necessario che la scelta di un coniuge dedicarsi prevalentemente all'attività familiare abbia effettivamente comportato sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13.10.2022; Cass. n. 21234 del 9.08.2019).
Nel caso di specie, tale componente dell'assegno non va riconosciuta, non essendovi alcuna evidenza del contributo che la ricorrente avrebbe apportato alla formazione del patrimonio comune o del marito, né di rinunce ad aspettative professionali per far fronte alle esigenze della famiglia.
Restano dunque da valutare le esigenze di natura assistenziale, le quali tuttavia consentono il riconoscimento dell'assegno solo ove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Pag. 6 di 10 R.G. n. 3585/2021
Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata a garantire, in funzione assistenziale,
l'indipendenza e autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in un'accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass., 7.12.2021, n. 38928; Cass., 8.09.2021, n. 24250).
Di contro, la differenza reddituale-patrimoniale, se pure costituisce un presupposto per la valutazione della sussistenza del diritto all'assegno, non è di per sé un elemento decisivo perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, in quanto tale, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze (Cass.
9.08.2019, n. 21234).
La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto-responsabilità, impone al giudice, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, di accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. n.
5603 del 28/02/2020).
Ebbene, con riferimento al profilo assistenziale, la ricorrente non ha prodotto la documentazione reddituale, sollecitata dal Presidente del Tribunale con decreto del
26.01.2022, relativa all'ultimo triennio, né, eventualmente, la certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. La produzione di siffatta documentazione è essenziale per dimostrare la mancanza di mezzi adeguati nonché un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti.
Del tutto inidonee, a tal fine, si rivelano le attestazioni ISEE per gli anni 2022 e
2023, le quali, in quanto fondate su dichiarazioni sostitutive di certificazione rese
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dalla medesima interessata, sono prive di efficacia probatoria nel giudizio civile e risultano utilizzabili unicamente nell'ambito dei procedimenti amministrativi.
Parimenti, non risulta prodotta alcuna documentazione relativa alla consistenza patrimoniale della ricorrente, né elementi utili a ricostruirne il tenore di vita, la disponibilità di beni mobili o immobili, ovvero eventuali rapporti bancari e/o postali in essere.
In tale quadro, appare di modesto rilievo la documentazione bancaria versata in atti, recante il saldo e la giacenza media per l'anno 2021, trattandosi di elemento parziale, riferito a un momento temporale ormai risalente, e privo di informazioni sulla situazione economico-finanziaria attuale, la quale sola rileva ai fini della valutazione dell'adeguatezza dei mezzi a disposizione dell'ex coniuge richiedente.
A tal riguardo, va evidenziato che nei procedimenti di divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare “la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”
(v. art. 5, comma 9, l. n. 898/1970, ratione temporis vigente), il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole
(art. 30 Cost). Tale dovere di lealtà processuale, consustanziale al nostro ordinamento, è stato ulteriormente confermato con la riforma del processo civile di cui al D.lgs. n. 149/2022 che, con l'introduzione dell'art. 473-bis.18 c.p.c.
(rubricato “Dovere di leale collaborazione”), codificando l'orientamento costante della giurisprudenza di merito e di legittimità, ha espressamente previsto che “il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende
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informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96”.
Per l'effetto, il mancato o parziale deposito di quanto richiesto, oltre a non dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto vantato, costituisce ex art. 116, comma 2, c.p.c., argomento di prova contro la parte che ha violato tale obbligo, dovendosi presumersi l'intento di occultare le reali disponibilità finanziarie e patrimoniali.
Nel complesso, la parte ricorrente non ha reso possibile una compiuta valutazione comparativa della condizione reddituale e patrimoniale delle parti, omettendo di fornire gli elementi minimi necessari a dimostrare l'inadeguatezza dei propri mezzi economici, né risultano agli atti circostanze idonee a far ritenere compromessa la propria autosufficienza.
Ad abundantiam, va rilevato che, per converso, risulta documentalmente accertato il peggioramento delle condizioni economiche e di salute del resistente.
Dagli atti emerge che il , che svolge attività lavorativa come operatore CP_1
ecologico, ha documentato uno stipendio mensile netto di circa € 1.269,93.
A fronte di tali introiti, egli ha documentato l'esistenza di spese fisse mensili, tra cui il canone di locazione dell'immobile in cui vive, pari a € 380,00 (v. contratto di locazione in atti), nonché un impegno finanziario mensile di € 250,00 relativo a un prestito personale (v. all. 11 accluso alla comparsa di costituzione e risposta). A tali voci si aggiungono le ordinarie spese di gestione relative alle utenze domestiche e all'assicurazione del veicolo.
Alla stregua delle considerazioni svolte, dunque, la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente deve essere rigettata.
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In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RICHIAMATA la sentenza n. 1232/2023 pubblicata il 14.11.2023, con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
DICHIARA il difetto di ius postulandi dell'Avv. Mancino Loredana con riguardo a ogni attività processuale compiuta successivamente alla data dell'8.03.2023;
RIGETTA la domanda della ricorrente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, il 18/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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