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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/12/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1289/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo ex art. 51 c.c.i.i., iscritto al n. 1289/2024 R.G., promosso da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti Parte_1
dall'avv. Giuseppe Lanotte
- Reclamante -
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa come in atti dall'avv. Vincenzo Bovio
- Creditore istante -
nonché di in persona del Controparte_2
Curatore p.t. avv. Graziana Montrone
- Reclamata contumace -
OGGETTO: “Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza “virtuale” del 25.11.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – con unico socio ha sede legale in Barletta, è stata costituita il 5.10.2000, è Parte_1
iscritta alla CCIAA di Bari dal 30.11.2000, è attiva dal 18.3.2004, ha per oggetto sociale principalmente l'attività di esercizio di stabilimento balneare nonché la somministrazione di alimenti e bevande ed ha depositato l'ultimo bilancio nel 2010, relativamente all'esercizio 2009.
2. – Con ricorso proposto ex art. 37 co. 2 c.c.i.i. il 26.1.2023 , e Controparte_1
per essa la mandataria “ , in qualità di creditrice della somma di € 75.082,64, in CP_3
forza di precetto notificato il 4-19.10.2019 in virtù di d.i. n. 2067/2016 emesso dal Tribunale di
Trani e reso esecutivo il 4.4.2017, ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di “ . Parte_1
3. – Nella resistenza di detta Società, il Tribunale di Trani, dopo aver disposto ctu contabile in ragione delle contestazioni circa l'ammontare della debitoria (principalmente) nei confronti
Cont dell' e dell' , onde verificare la sussistenza o meno delle soglie dimensionali previste CP_5
dall'art. 2 co. 1 lett. d) c.c.i.i., con sentenza n. 71 del 23-29.7.2024 ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di . Parte_1
4. – Con ricorso ex art. 51 c.c.i.i. del 29.9.2024 la Società di cui è stata aperta la liquidazione giudiziale ha proposto reclamo sulla scorta di tre motivi: 1) insussistenza del requisito soggettivo,
per aver interrotto l'attività d'impresa da almeno dieci anni, con atto di trasferimento di ramo d'azienda del 2013, di talché essa non possederebbe la qualità di imprenditore commerciale;
2)
2 insussistenza del requisito oggettivo, stante la sua debitoria inferiore al limite di € 500.000,00, non avendo considerato il Tribunale di Trani che la gran parte delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento risalgono al 2006 e, dunque, i relativi crediti sono ormai prescritti, così residuando una debitoria di € 10.526,00 nei confronti dei creditori pubblici;
inoltre, il giudice concorsuale sarebbe incorso in errore allorché ha ritenuto che la rateizzazione dei debiti o l'adesione ai cd.
“piani di rottamazione” debba intendersi come riconoscimento del debito con conseguente rinunzia a far valere l'eventuale prescrizione maturata, tale conclusione essendo contraria ai principi statuiti dalla prevalente giurisprudenza di legittimità; ancòra, il Tribunale di Trani non si sarebbe avveduto
Cont che l'unico debito verso l' è quello riferito ad un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, mentre il Ctu erroneamente l'ha ritenuto del 2009, cosicché lo stesso sarebbe da considerare prescritto;
3) omessa valutazione delle contestazioni ed eccezioni formulate dal Ctp, le cui osservazioni tecniche sono rimaste senza risposta da parte dell'Ausiliare del giudice della crisi.
Pertanto, la reclamante ha chiesto conclusivamente di annullare la sentenza per carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
di dichiarare l'insussistenza dello stato di insolvenza;
di condannare la resistente al pagamento delle spese di lite.
5. – Mentre la Curatela della Liquidazione Giudiziale ha omesso di costituirsi in giudizio,
invece la creditrice istante ha contrastato il reclamo, deducendone l'infondatezza e concludendo per la sua integrale reiezione.
5.1. – E' stato acquisito il parere sfavorevole all'accoglimento del reclamo reso il 21.11.2024
dal PG in sede.
6. – La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'acquisizione d'ufficio dell'informativa “sommaria” redatta dal Curatore il 21.1.2025 ai sensi dell'art. 130 co. 1
c.c.i.i. (da cui emerge che non risultano attività da liquidare) e dell'allegato progetto di stato passivo delle domande d'insinuazione tempestive.
6.1. – Inoltre, il Collegio ha fatto uso dei poteri istruttori officiosi previsti dall'art. 51 co. 10
Cont c.c.i.i., disponendo l'acquisizione di informazioni dall' e dall' in ordine CP_6
3 all'entità dei loro crediti nei confronti di e all'avvenuto compimento o meno di atti Parte_1
idonei ad interrompere la prescrizione (ad es. notifica di intimazioni di pagamento, di preavvisi di iscrizione d'ipoteca o di fermo amministrativo, di pignoramenti ovvero di ogni altro atto idoneo al predetto scopo).
7. – All'udienza del 25.11.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, dopo il deposito di ulteriori note ex art. 127-ter cpc, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
8. – Il reclamo è fondato e va accolto.
9. – Il primo motivo è destituito di fondamento, posto che l'attività svolta da “ Parte_1
consiste prevalentemente nella prestazione di servizi di assistenza, salvataggio, godimento temporaneo di cabine, pulizia della spiaggia con la presenza di strutture riservate ai servizi di ristoro e somministrazioni di alimenti e bevande. Tanto integra la sua qualità di impresa commerciale in quanto fornisce servizi a terzi.
9.1. – Il richiamo dell'art. 33 c.c.i.i. è inconferente in quanto detta norma disciplina l'ipotesi della liquidazione giudiziale in caso di cessazione dell'attività, la quale, ai sensi del co. 2, per gli imprenditori, coincide con la cancellazione dal Registro delle Imprese, ciò che non risulta avvenuto nella specie.
10. – Con riferimento al secondo e al terzo motivo di reclamo (scrutinabili unitariamente in quanto connessi fra loro), relativi al requisito dimensionale di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) n. 3)
c.c.i.i., occorre rilevare che l'Ausiliare del Tribunale di Trani ha formulato due ipotesi di conteggio: con la prima ha tenuto conto della domanda di definizione agevolata ex L. n. 197/2022
e con la seconda, invece, ha escluso i benefici derivanti dalla c.d. “rottamazione quater”,
quantificando la debitoria in € 609.783,40 nel primo caso ed in € 816.669,33 nell'ipotesi alternativa;
che, inoltre, il Collegio di prime cure ha evidenziato che, anche ove si perfezionasse la definizione agevolata con il pagamento dell'ultima rata, ancorché non sussista prova documentale del pagamento delle prime tre rate scadenti il 20.3.2024, in ogni caso la debitoria oltrepasserebbe la soglia di € 500.000,00 e che, la presentazione della domanda di definizione agevolata deve
4 intendersi come riconoscimento del debito, con la conseguente rinunzia a far valere l'eventuale prescrizione maturata fino a quel momento.
10.1. – A seguito dell'esercizio, da parte del Collegio, dei poteri inquisitori ex art. 51 co. 10
c.c.i.i., con l'acquisizione di informazioni e documenti dalle competenti Agenzie fiscali, la reclamante ha reiterato e sollevato, nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del
12.11.2025, le seguenti eccezioni: 1) nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento in quanto indirizzate alla Società ex art. 140 cpc senza il tentativo di consegna al suo legale rappresentante ex art. 145 cpc ed eseguite con il deposito presso la Casa Comunale e gli uffici della Camera di
Commercio, con la loro inefficacia ai fini dell'interruzione della prescrizione;
2) prescrizione dei crediti ammontanti complessivamente ad € 704.295,10, senza che residui alcun credito esigibile,
tenuto conto che le cartelle di pagamento dal 2006 al 2011 (n. 01420060010041863000–n.
01420110009631358000), dell'importo totale di € 328.633,04, sarebbero integralmente prescritte per mancata notifica di atti interruttivi entro il termine quinquennale e le restanti cartelle di pagamento (n. 01420110027465324000–n. 01420180010415966000), dell'importo complessivo di
€ 375.662,06, risulterebbero anch'esse non assistite da una notifica valida o sarebbero avvenute con notifica contestata. Pertanto, la reclamante, sollecitando il Collegio ad esercitare il potere di verifica (incidentale) della prescrizione dei crediti, oltre che dei presupposti soggettivi per far luogo alla liquidazione giudiziale, ha insistito nella richiesta di accoglimento del gravame.
10.2. – Invece, la creditrice istante, nella fase decisionale del procedimento, ha omesso ogni difesa sostanziale, non prendendo alcuna posizione sulle avverse eccezioni/contestazioni.
11. – Orbene, con nota del 5.8.2025 l' ha Controparte_7
comunicato quanto segue: “…la società data 28/03/2023, ha presentato…la Parte_2
dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata ex L. 197/2022 (“Rottamazione
quater”)…includendo tutte le cartelle di pagamento, rientrante in tale
istituto…tuttavia…successivamente all'invio della comunicazione delle somme dovute, non risulta
pervenuto alcun pagamento. Si ritiene, inoltre, che le eccezioni in merito all'asserita prescrizione
5 di tutto o di parte dei crediti riportati nelle cartelle di pagamento possono essere sollevate dinanzi
all'Autorità Giudiziaria competente per materia o valore e per territorio, laddove tempistiche non
perenti. In ogni modo, si producono in allegato quali atti interruttivi della prescrizione n. 5 avvisi
di intimazione (AVI); n. 1 pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 (PPT) e
n. 1 comunicazione di adesione alla Definizione agevolata “c.d. rottamazione cartelle” (DAG),
come da relazioni di notifica/ricevute di consegna Pec annesse che lo scrivente Agente di
riscossione ha notificato, tempo per tempo, alla società indebitata in bonis”.
11.1. – In effetti, dalla documentazione acquisita dalla suddetta Agenzia fiscale risulta che il debito residuo di , alla data del 21.7.2023, era pari ad € 708.464,82; il debito oggetto Parte_1
di definizione agevolata era pari a quest'ultimo importo;
invece, il debito da pagare per la definizione ammontava ad € 284.536,11.
11.2. – In base alla giurisprudenza di legittimità più recente, se è vero che l'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali integra un riconoscimento di debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento
(cfr., fra le tante pronunzie, Cass. 12.12.2024 n. 32030, pagg. 4 e segg.; Cass. 16.12.2024 n.
32679, pagg. 6 e segg.), è, altresì, vero che essa non integra una definitiva abdicazione al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria e di proporre contestazioni in ordine all'“an
debeatur” e, quindi, non equivale alla rinunzia alla prescrizione maturata fino al momento dell'istanza di rateizzazione (o di definizione agevolata) poiché la dichiarazione con effetto definitivamente dismissivo del diritto va manifestata in modo oggettivo ed inequivoco (cfr. Cass.
29.3.2025 n. 8304).
11.3. – A ciò occorre aggiungere che la soglia dimensionale prevista dall'art. 2 co. 1 lett. d)
n. 3) c.c.i.i., ossia “un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro
cinquecentomila”, la prova del cui mancato superamento incombe sempre sul debitore, non dev'essere accertata – al contrario di quanto previsto dai precedenti numeri 1) e 2) della medesima
6 norma per una non casuale scelta legislativa – con riferimento ai “tre esercizi antecedenti la data
di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di
durata inferiore”; con la conseguenza che l'indebitamento complessivo non costituisce un dato correlato ad uno specifico momento “storico” della vita dell'impresa, bensì rappresenta un dato
“attuale” che prescinde dall'epoca della sua insorgenza. Tale conclusione trova conferma nella costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Cass. 13.9.2016 n. 17951, pagg. 5 e 6), la quale ha chiarito, con riferimento alla previgente disciplina del fallimento (rimasta invariata con l'entrata in vigore del Codice in ordine a tale specifico requisito), che “E' infondata la tesi della ricorrente,
secondo cui il riferimento agli ultimi tre esercizi opererebbe anche con riguardo al parametro
dell'indebitamento, di cui all'art. 1, coma 2, lett. c), legge fall., con la conseguenza che non si
dovrebbe tenere conto dei debiti risultanti dai bilanci risalenti ad un'epoca antecedente al
triennio. In realtà, la mancata previsione, nella citata lett. c), del riferimento al triennio, presente
invece con riferimento agli altri parametri di cui alle lett. a) e b) della medesima norma (sui quali
v. Cass. n. 501 del 2016 e n. 24630 del 2010), non può ritenersi casuale e, pertanto,
l'indebitamento complessivo deve risultare dalla contabilità dell'impresa al momento in cui il
Tribunale decide sull'istanza di fallimento (cfr. Cass. n. 10952 del 2015), non rilevando l'epoca di
insorgenza di esso” (cfr., in senso conforme, Cass.
8.2.2018 n. 3158).
11.4. – Inoltre, stante l'eccezione formulata sul punto dalla reclamante, il Collegio non può
sottrarsi, ai fini dell'accertamento del superamento della soglia dimensionale di cui all'art. 2 co. 1
lett. d) n. 3) c.i.i.i. (ammontare complessivo di debiti non inferiore ad € 500.000,00), all'esame della questione relativa alla prescrizione dei crediti contestati, sia pure da svolgere “incidenter
tantum”. La necessità di compiere detto accertamento trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di osservare che “…il giudice della c.d. istruttoria
prefallimentare o del reclamo, ove l'intervenuta prescrizione del credito non costituisca fatto
pacifico (perché, ad es., ammessa dal creditore) avrà il dovere di accertare la fondatezza
dell'eccezione sulla base non solo delle prove acquisite, ma anche di quelle acquisibili d'ufficio (a
7 norma dell'art. 15, 4° comma, o dell'art. 18, 10° comma, l. fall.): in un caso quale quello in esame
ben potrà dunque richiedere all'ente impositore, che non è parte del giudizio, informazioni
urgenti, anche in ordine all'esistenza di eventuali atti interruttivi. Questa Corte, del resto, ha già
affermato che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'art. 1, 2° comma l. fall., pone
a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della
dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in
capo al tribunale (e in capo al giudice del reclamo), limitatamente ai fatti dedotti dalle parti quali
allegazioni difensive, un potere di indagine ufficiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di
fallimenti ingiustificati, che si esplica, tra l'altro, nell'acquisizione delle informazioni urgenti
rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 8965/2019, Cass. n. 24721/2015)…” (così, testualmente,
Cass. 11.11.2024 n. 29008, pag. 4, punto 2.3 della pronunzia).
11.5. – Orbene, i documenti acquisiti dai creditori pubblici ai sensi dell'art. 51 co. 10 c.c.i.i.
(si rinvia al punto 11. che precede), che dovrebbero dichiaratamente fungere da atti interruttivi della prescrizione dei crediti tributari, mostrano che: a) dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis Dpr n. 602/1973, emesso il 17.2.2017 fino alla concorrenza dell'importo di €
730.428,91 da “Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.” ed indirizzato ad presso la Parte_1
sua sede di Barletta, via Libertà n. 73, non v'è prova della relativa notifica;
b) inoltre, la notifica degli avvisi di intimazione, allegati dall' alla nota prot. Controparte_7
4868016/2025 del 5.8.2025, non si è perfezionata con la sua esecuzione presso la sede legale della
Società (dove il destinatario è risultato sconosciuto), bensì con la sua effettuazione, per
“irreperibilità assoluta”, mediante il deposito nella Casa Comunale nelle forme previste dagli artt.
26 co. 4 Dpr n. 602/1973 e 60 co. 1 lett. e) Dpr n. 600/1973.
11.6. – In proposito, non può farsi a meno di richiamare i principi statuiti dal giudice nomofilattico con specifico riferimento alla notifica eseguita alle società secondo il “rito degli irreperibili”: in generale, Cass. 30.1.2017 n. 2232 ha ritenuto che il novellato art. 145 cpc “prevede
espressamente, con riguardo alla persona giuridica e all'ente non personificato, la notificazione
8 ex art. 140 c.p.c.: ma tale forma notificatoria operante solo nel caso in cui sia impedita la
notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt.
138, 139 e 141 c.p.c. - non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale. Più di preciso, il
vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, l ° e 2 ° co. per la notificazione degli atti
processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e
143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente
in forma impersonale (Cass. 7 giugno 2012, n. 9237; Cass. 13 settembre 2011, n. 18762)…”; detto orientamento interpretativo è stato ripreso da Cass.
6.8.2025 n. 22709, che, proprio in relazione alla notifica di intimazioni/cartelle di pagamento di debiti fiscali, ha argomentato la propria decisione nei termini di seguito esposti: “…Secondo la ricorrente, il giudice d'appello non avrebbe
considerato che la notifica risulta essere stata indirizzata impersonalmente alla società ricorrente
presso la sede sociale, pertanto sarebbe dimostrata “l'irregolarità della procedura notificatoria
della cartella esattoriale n. 29920100014279076000, che infatti non è mai stata ricevuta dalla
società ….”…Il motivo è fondato…In diritto, il Collegio considera che l'articolo 60 del d.P.R. n.
600 del 1973 prevede alla lettera e) che, quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto
dall'art.140 cod. proc. civ., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune, e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo
giorno successivo a quello di affissione…La condivisa interpretazione giurisprudenziale della
norma afferma che la notifica presso il domicilio fiscale ai sensi dell'art.60 d.P.R. n.600/1973 non
esclude la possibilità di eseguire direttamente la notificazione alla persona giuridica, in via
alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che la rappresenta (cfr. Cass.
n.5246/2025; Cass. n.25137/2020) e, nell'impossibilità di effettuare la notifica presso la sede per
ritenuta irreperibilità assoluta, dev'essere eseguita la seconda. Inoltre, la notifica agli irreperibili,
assoluti ex art. 143 o relativi ex art.140 cod. proc. civ., non può essere eseguita direttamente nei
confronti della società ed è necessaria la previa individuazione del legale rappresentante della
9 società e il tentativo dell'esecuzione della notificazione nei suoi confronti (ragionando da Cass.
n.2232/2017)…In conclusione, la notificazione dell'atto impositivo ad una società, in caso di vano
esperimento delle forme previste dall'art.145, commi 1 e 2, cod. proc. civ. consente sì
l'utilizzazione di quelle previste dagli artt.140 e 143 cod. proc. civ., ma non direttamente in capo
all'ente in forma impersonale, bensì nei confronti della persona fisica che rappresenta la persona
giuridica…Oltretutto, secondo errore, il giudice non ha riconosciuto che, nell'irreperibilità della
notificanda presso la sede legale, doveva essere tentata l'alternativa notifica presso la residenza
del legale rappresentante della società…” (cfr., altresì, in senso conforme, Cass.
7.9.2025 n.
24712, pag. 7 della pronunzia, punti 9 e segg.).
11.7. – Nella vicenda in esame, non consta che la notifica delle anzidette intimazioni di pagamento sia stata tentata presso la residenza anagrafica del legale rappresentante di “ Pt_1
, il quale, in base a quanto emerge dall'atto di precetto in rinnovazione del 16.9.2019,
[...]
all'epoca della notificazione del decreto ingiuntivo n. 2067/2016, risulta(va) risiedere a Barletta, in via Consalvo da Cordova n. 15 e, in seguito, in via Ammiragli Casardi n. 27.
11.8. – D'altra parte, pur ammettendo che l'avvenuta presentazione, in data 28.3.2023, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex L. n. 197/2022 da parte di Parte_1
possa determinare la sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cpc, tanto potrebbe, al più, comportare (anche in virtù di quanto esposto al punto 11.2 che precede) l'operatività dell'interruzione della prescrizione per quei crediti erariali pretesi con le cartelle esattoriali formate entro il decennio precedente alla data di proposizione dell'istanza di cd.
“rottamazione quater”, il cui ammontare complessivo, tuttavia, in base alle risultanze dei prospetti contenuti nelle intimazioni di pagamento allegati dall' (con l'analitico dettaglio dei debiti CP_5
per singole annualità), sarebbe, comunque, significativamente al di sotto del limite di cinquecentomila euro previsto dall'art. 2 co. 1 lett. d) n. 3) c.c.i.i.
12. – Dai suesposti rilievi non può che discendere l'accoglimento del reclamo, apparendo più
probabile che non la sussistenza del requisito dimensionale dell'indebitamento complessivo
10 inferiore ad € 500.000,00, tale da ricondurre “ nella categoria delle imprese “minori” e Parte_1
da esonerarla, conseguentemente, dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tuttavia, s'impone, in ultima analisi, un'imprescindibile puntualizzazione: l'accertamento meramente incidentale svolto dal Collegio in relazione alla prescrizione (e alla sua interruzione)
dei crediti tributari vantati dalle Agenzie fiscali (sulla scorta dei soli documenti resi “ostensibili”
dall' ) ha effetti limitati all'odierno procedimento di reclamo, non ha alcuna efficacia di CP_5
giudicato e, quindi, non può fare stato in altri eventuali autonomi giudizi fra i creditori pubblici ed
. Parte_1
13. – Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti tenuto conto che l'accoglimento del reclamo è scaturito da un'attività istruttoria compiuta d'ufficio dal Collegio.
14. – Ai sensi dell'art. 53 c.c.i.i., gli effetti della presente sentenza di revoca si produrranno soltanto dopo il suo passaggio in giudicato. Inoltre, occorre disporre (“pro forma”) gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che la debitrice è tenuta ad assolvere sotto la vigilanza del Curatore, sino al passaggio in giudicato della pronunzia di revoca, nonché il deposito di una relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della stessa impresa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i., avverso la sentenza del Tribunale
di Trani n. 71 del 23-29.7.2024, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nonché dell'omonima Liquidazione Giudiziale, con ricorso del 29.9.2024, così provvede:
[...]
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la predetta sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di;
Parte_1
2) compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
3) dispone ex art. 53 c.c.i.i. che la Società assolva, con cadenza trimestrale, sotto la vigilanza del Curatore, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, gli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e che, inoltre, depositi, con la
11 medesima periodicità trimestrale, la relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Oronzo Putignano Dott.ssa Maria Mitola
12
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo ex art. 51 c.c.i.i., iscritto al n. 1289/2024 R.G., promosso da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti Parte_1
dall'avv. Giuseppe Lanotte
- Reclamante -
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa come in atti dall'avv. Vincenzo Bovio
- Creditore istante -
nonché di in persona del Controparte_2
Curatore p.t. avv. Graziana Montrone
- Reclamata contumace -
OGGETTO: “Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza “virtuale” del 25.11.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – con unico socio ha sede legale in Barletta, è stata costituita il 5.10.2000, è Parte_1
iscritta alla CCIAA di Bari dal 30.11.2000, è attiva dal 18.3.2004, ha per oggetto sociale principalmente l'attività di esercizio di stabilimento balneare nonché la somministrazione di alimenti e bevande ed ha depositato l'ultimo bilancio nel 2010, relativamente all'esercizio 2009.
2. – Con ricorso proposto ex art. 37 co. 2 c.c.i.i. il 26.1.2023 , e Controparte_1
per essa la mandataria “ , in qualità di creditrice della somma di € 75.082,64, in CP_3
forza di precetto notificato il 4-19.10.2019 in virtù di d.i. n. 2067/2016 emesso dal Tribunale di
Trani e reso esecutivo il 4.4.2017, ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di “ . Parte_1
3. – Nella resistenza di detta Società, il Tribunale di Trani, dopo aver disposto ctu contabile in ragione delle contestazioni circa l'ammontare della debitoria (principalmente) nei confronti
Cont dell' e dell' , onde verificare la sussistenza o meno delle soglie dimensionali previste CP_5
dall'art. 2 co. 1 lett. d) c.c.i.i., con sentenza n. 71 del 23-29.7.2024 ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di . Parte_1
4. – Con ricorso ex art. 51 c.c.i.i. del 29.9.2024 la Società di cui è stata aperta la liquidazione giudiziale ha proposto reclamo sulla scorta di tre motivi: 1) insussistenza del requisito soggettivo,
per aver interrotto l'attività d'impresa da almeno dieci anni, con atto di trasferimento di ramo d'azienda del 2013, di talché essa non possederebbe la qualità di imprenditore commerciale;
2)
2 insussistenza del requisito oggettivo, stante la sua debitoria inferiore al limite di € 500.000,00, non avendo considerato il Tribunale di Trani che la gran parte delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento risalgono al 2006 e, dunque, i relativi crediti sono ormai prescritti, così residuando una debitoria di € 10.526,00 nei confronti dei creditori pubblici;
inoltre, il giudice concorsuale sarebbe incorso in errore allorché ha ritenuto che la rateizzazione dei debiti o l'adesione ai cd.
“piani di rottamazione” debba intendersi come riconoscimento del debito con conseguente rinunzia a far valere l'eventuale prescrizione maturata, tale conclusione essendo contraria ai principi statuiti dalla prevalente giurisprudenza di legittimità; ancòra, il Tribunale di Trani non si sarebbe avveduto
Cont che l'unico debito verso l' è quello riferito ad un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, mentre il Ctu erroneamente l'ha ritenuto del 2009, cosicché lo stesso sarebbe da considerare prescritto;
3) omessa valutazione delle contestazioni ed eccezioni formulate dal Ctp, le cui osservazioni tecniche sono rimaste senza risposta da parte dell'Ausiliare del giudice della crisi.
Pertanto, la reclamante ha chiesto conclusivamente di annullare la sentenza per carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
di dichiarare l'insussistenza dello stato di insolvenza;
di condannare la resistente al pagamento delle spese di lite.
5. – Mentre la Curatela della Liquidazione Giudiziale ha omesso di costituirsi in giudizio,
invece la creditrice istante ha contrastato il reclamo, deducendone l'infondatezza e concludendo per la sua integrale reiezione.
5.1. – E' stato acquisito il parere sfavorevole all'accoglimento del reclamo reso il 21.11.2024
dal PG in sede.
6. – La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'acquisizione d'ufficio dell'informativa “sommaria” redatta dal Curatore il 21.1.2025 ai sensi dell'art. 130 co. 1
c.c.i.i. (da cui emerge che non risultano attività da liquidare) e dell'allegato progetto di stato passivo delle domande d'insinuazione tempestive.
6.1. – Inoltre, il Collegio ha fatto uso dei poteri istruttori officiosi previsti dall'art. 51 co. 10
Cont c.c.i.i., disponendo l'acquisizione di informazioni dall' e dall' in ordine CP_6
3 all'entità dei loro crediti nei confronti di e all'avvenuto compimento o meno di atti Parte_1
idonei ad interrompere la prescrizione (ad es. notifica di intimazioni di pagamento, di preavvisi di iscrizione d'ipoteca o di fermo amministrativo, di pignoramenti ovvero di ogni altro atto idoneo al predetto scopo).
7. – All'udienza del 25.11.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, dopo il deposito di ulteriori note ex art. 127-ter cpc, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
8. – Il reclamo è fondato e va accolto.
9. – Il primo motivo è destituito di fondamento, posto che l'attività svolta da “ Parte_1
consiste prevalentemente nella prestazione di servizi di assistenza, salvataggio, godimento temporaneo di cabine, pulizia della spiaggia con la presenza di strutture riservate ai servizi di ristoro e somministrazioni di alimenti e bevande. Tanto integra la sua qualità di impresa commerciale in quanto fornisce servizi a terzi.
9.1. – Il richiamo dell'art. 33 c.c.i.i. è inconferente in quanto detta norma disciplina l'ipotesi della liquidazione giudiziale in caso di cessazione dell'attività, la quale, ai sensi del co. 2, per gli imprenditori, coincide con la cancellazione dal Registro delle Imprese, ciò che non risulta avvenuto nella specie.
10. – Con riferimento al secondo e al terzo motivo di reclamo (scrutinabili unitariamente in quanto connessi fra loro), relativi al requisito dimensionale di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) n. 3)
c.c.i.i., occorre rilevare che l'Ausiliare del Tribunale di Trani ha formulato due ipotesi di conteggio: con la prima ha tenuto conto della domanda di definizione agevolata ex L. n. 197/2022
e con la seconda, invece, ha escluso i benefici derivanti dalla c.d. “rottamazione quater”,
quantificando la debitoria in € 609.783,40 nel primo caso ed in € 816.669,33 nell'ipotesi alternativa;
che, inoltre, il Collegio di prime cure ha evidenziato che, anche ove si perfezionasse la definizione agevolata con il pagamento dell'ultima rata, ancorché non sussista prova documentale del pagamento delle prime tre rate scadenti il 20.3.2024, in ogni caso la debitoria oltrepasserebbe la soglia di € 500.000,00 e che, la presentazione della domanda di definizione agevolata deve
4 intendersi come riconoscimento del debito, con la conseguente rinunzia a far valere l'eventuale prescrizione maturata fino a quel momento.
10.1. – A seguito dell'esercizio, da parte del Collegio, dei poteri inquisitori ex art. 51 co. 10
c.c.i.i., con l'acquisizione di informazioni e documenti dalle competenti Agenzie fiscali, la reclamante ha reiterato e sollevato, nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del
12.11.2025, le seguenti eccezioni: 1) nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento in quanto indirizzate alla Società ex art. 140 cpc senza il tentativo di consegna al suo legale rappresentante ex art. 145 cpc ed eseguite con il deposito presso la Casa Comunale e gli uffici della Camera di
Commercio, con la loro inefficacia ai fini dell'interruzione della prescrizione;
2) prescrizione dei crediti ammontanti complessivamente ad € 704.295,10, senza che residui alcun credito esigibile,
tenuto conto che le cartelle di pagamento dal 2006 al 2011 (n. 01420060010041863000–n.
01420110009631358000), dell'importo totale di € 328.633,04, sarebbero integralmente prescritte per mancata notifica di atti interruttivi entro il termine quinquennale e le restanti cartelle di pagamento (n. 01420110027465324000–n. 01420180010415966000), dell'importo complessivo di
€ 375.662,06, risulterebbero anch'esse non assistite da una notifica valida o sarebbero avvenute con notifica contestata. Pertanto, la reclamante, sollecitando il Collegio ad esercitare il potere di verifica (incidentale) della prescrizione dei crediti, oltre che dei presupposti soggettivi per far luogo alla liquidazione giudiziale, ha insistito nella richiesta di accoglimento del gravame.
10.2. – Invece, la creditrice istante, nella fase decisionale del procedimento, ha omesso ogni difesa sostanziale, non prendendo alcuna posizione sulle avverse eccezioni/contestazioni.
11. – Orbene, con nota del 5.8.2025 l' ha Controparte_7
comunicato quanto segue: “…la società data 28/03/2023, ha presentato…la Parte_2
dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata ex L. 197/2022 (“Rottamazione
quater”)…includendo tutte le cartelle di pagamento, rientrante in tale
istituto…tuttavia…successivamente all'invio della comunicazione delle somme dovute, non risulta
pervenuto alcun pagamento. Si ritiene, inoltre, che le eccezioni in merito all'asserita prescrizione
5 di tutto o di parte dei crediti riportati nelle cartelle di pagamento possono essere sollevate dinanzi
all'Autorità Giudiziaria competente per materia o valore e per territorio, laddove tempistiche non
perenti. In ogni modo, si producono in allegato quali atti interruttivi della prescrizione n. 5 avvisi
di intimazione (AVI); n. 1 pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 (PPT) e
n. 1 comunicazione di adesione alla Definizione agevolata “c.d. rottamazione cartelle” (DAG),
come da relazioni di notifica/ricevute di consegna Pec annesse che lo scrivente Agente di
riscossione ha notificato, tempo per tempo, alla società indebitata in bonis”.
11.1. – In effetti, dalla documentazione acquisita dalla suddetta Agenzia fiscale risulta che il debito residuo di , alla data del 21.7.2023, era pari ad € 708.464,82; il debito oggetto Parte_1
di definizione agevolata era pari a quest'ultimo importo;
invece, il debito da pagare per la definizione ammontava ad € 284.536,11.
11.2. – In base alla giurisprudenza di legittimità più recente, se è vero che l'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali integra un riconoscimento di debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento
(cfr., fra le tante pronunzie, Cass. 12.12.2024 n. 32030, pagg. 4 e segg.; Cass. 16.12.2024 n.
32679, pagg. 6 e segg.), è, altresì, vero che essa non integra una definitiva abdicazione al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria e di proporre contestazioni in ordine all'“an
debeatur” e, quindi, non equivale alla rinunzia alla prescrizione maturata fino al momento dell'istanza di rateizzazione (o di definizione agevolata) poiché la dichiarazione con effetto definitivamente dismissivo del diritto va manifestata in modo oggettivo ed inequivoco (cfr. Cass.
29.3.2025 n. 8304).
11.3. – A ciò occorre aggiungere che la soglia dimensionale prevista dall'art. 2 co. 1 lett. d)
n. 3) c.c.i.i., ossia “un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro
cinquecentomila”, la prova del cui mancato superamento incombe sempre sul debitore, non dev'essere accertata – al contrario di quanto previsto dai precedenti numeri 1) e 2) della medesima
6 norma per una non casuale scelta legislativa – con riferimento ai “tre esercizi antecedenti la data
di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di
durata inferiore”; con la conseguenza che l'indebitamento complessivo non costituisce un dato correlato ad uno specifico momento “storico” della vita dell'impresa, bensì rappresenta un dato
“attuale” che prescinde dall'epoca della sua insorgenza. Tale conclusione trova conferma nella costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Cass. 13.9.2016 n. 17951, pagg. 5 e 6), la quale ha chiarito, con riferimento alla previgente disciplina del fallimento (rimasta invariata con l'entrata in vigore del Codice in ordine a tale specifico requisito), che “E' infondata la tesi della ricorrente,
secondo cui il riferimento agli ultimi tre esercizi opererebbe anche con riguardo al parametro
dell'indebitamento, di cui all'art. 1, coma 2, lett. c), legge fall., con la conseguenza che non si
dovrebbe tenere conto dei debiti risultanti dai bilanci risalenti ad un'epoca antecedente al
triennio. In realtà, la mancata previsione, nella citata lett. c), del riferimento al triennio, presente
invece con riferimento agli altri parametri di cui alle lett. a) e b) della medesima norma (sui quali
v. Cass. n. 501 del 2016 e n. 24630 del 2010), non può ritenersi casuale e, pertanto,
l'indebitamento complessivo deve risultare dalla contabilità dell'impresa al momento in cui il
Tribunale decide sull'istanza di fallimento (cfr. Cass. n. 10952 del 2015), non rilevando l'epoca di
insorgenza di esso” (cfr., in senso conforme, Cass.
8.2.2018 n. 3158).
11.4. – Inoltre, stante l'eccezione formulata sul punto dalla reclamante, il Collegio non può
sottrarsi, ai fini dell'accertamento del superamento della soglia dimensionale di cui all'art. 2 co. 1
lett. d) n. 3) c.i.i.i. (ammontare complessivo di debiti non inferiore ad € 500.000,00), all'esame della questione relativa alla prescrizione dei crediti contestati, sia pure da svolgere “incidenter
tantum”. La necessità di compiere detto accertamento trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di osservare che “…il giudice della c.d. istruttoria
prefallimentare o del reclamo, ove l'intervenuta prescrizione del credito non costituisca fatto
pacifico (perché, ad es., ammessa dal creditore) avrà il dovere di accertare la fondatezza
dell'eccezione sulla base non solo delle prove acquisite, ma anche di quelle acquisibili d'ufficio (a
7 norma dell'art. 15, 4° comma, o dell'art. 18, 10° comma, l. fall.): in un caso quale quello in esame
ben potrà dunque richiedere all'ente impositore, che non è parte del giudizio, informazioni
urgenti, anche in ordine all'esistenza di eventuali atti interruttivi. Questa Corte, del resto, ha già
affermato che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'art. 1, 2° comma l. fall., pone
a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della
dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in
capo al tribunale (e in capo al giudice del reclamo), limitatamente ai fatti dedotti dalle parti quali
allegazioni difensive, un potere di indagine ufficiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di
fallimenti ingiustificati, che si esplica, tra l'altro, nell'acquisizione delle informazioni urgenti
rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 8965/2019, Cass. n. 24721/2015)…” (così, testualmente,
Cass. 11.11.2024 n. 29008, pag. 4, punto 2.3 della pronunzia).
11.5. – Orbene, i documenti acquisiti dai creditori pubblici ai sensi dell'art. 51 co. 10 c.c.i.i.
(si rinvia al punto 11. che precede), che dovrebbero dichiaratamente fungere da atti interruttivi della prescrizione dei crediti tributari, mostrano che: a) dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis Dpr n. 602/1973, emesso il 17.2.2017 fino alla concorrenza dell'importo di €
730.428,91 da “Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.” ed indirizzato ad presso la Parte_1
sua sede di Barletta, via Libertà n. 73, non v'è prova della relativa notifica;
b) inoltre, la notifica degli avvisi di intimazione, allegati dall' alla nota prot. Controparte_7
4868016/2025 del 5.8.2025, non si è perfezionata con la sua esecuzione presso la sede legale della
Società (dove il destinatario è risultato sconosciuto), bensì con la sua effettuazione, per
“irreperibilità assoluta”, mediante il deposito nella Casa Comunale nelle forme previste dagli artt.
26 co. 4 Dpr n. 602/1973 e 60 co. 1 lett. e) Dpr n. 600/1973.
11.6. – In proposito, non può farsi a meno di richiamare i principi statuiti dal giudice nomofilattico con specifico riferimento alla notifica eseguita alle società secondo il “rito degli irreperibili”: in generale, Cass. 30.1.2017 n. 2232 ha ritenuto che il novellato art. 145 cpc “prevede
espressamente, con riguardo alla persona giuridica e all'ente non personificato, la notificazione
8 ex art. 140 c.p.c.: ma tale forma notificatoria operante solo nel caso in cui sia impedita la
notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt.
138, 139 e 141 c.p.c. - non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale. Più di preciso, il
vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, l ° e 2 ° co. per la notificazione degli atti
processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e
143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente
in forma impersonale (Cass. 7 giugno 2012, n. 9237; Cass. 13 settembre 2011, n. 18762)…”; detto orientamento interpretativo è stato ripreso da Cass.
6.8.2025 n. 22709, che, proprio in relazione alla notifica di intimazioni/cartelle di pagamento di debiti fiscali, ha argomentato la propria decisione nei termini di seguito esposti: “…Secondo la ricorrente, il giudice d'appello non avrebbe
considerato che la notifica risulta essere stata indirizzata impersonalmente alla società ricorrente
presso la sede sociale, pertanto sarebbe dimostrata “l'irregolarità della procedura notificatoria
della cartella esattoriale n. 29920100014279076000, che infatti non è mai stata ricevuta dalla
società ….”…Il motivo è fondato…In diritto, il Collegio considera che l'articolo 60 del d.P.R. n.
600 del 1973 prevede alla lettera e) che, quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto
dall'art.140 cod. proc. civ., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune, e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo
giorno successivo a quello di affissione…La condivisa interpretazione giurisprudenziale della
norma afferma che la notifica presso il domicilio fiscale ai sensi dell'art.60 d.P.R. n.600/1973 non
esclude la possibilità di eseguire direttamente la notificazione alla persona giuridica, in via
alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che la rappresenta (cfr. Cass.
n.5246/2025; Cass. n.25137/2020) e, nell'impossibilità di effettuare la notifica presso la sede per
ritenuta irreperibilità assoluta, dev'essere eseguita la seconda. Inoltre, la notifica agli irreperibili,
assoluti ex art. 143 o relativi ex art.140 cod. proc. civ., non può essere eseguita direttamente nei
confronti della società ed è necessaria la previa individuazione del legale rappresentante della
9 società e il tentativo dell'esecuzione della notificazione nei suoi confronti (ragionando da Cass.
n.2232/2017)…In conclusione, la notificazione dell'atto impositivo ad una società, in caso di vano
esperimento delle forme previste dall'art.145, commi 1 e 2, cod. proc. civ. consente sì
l'utilizzazione di quelle previste dagli artt.140 e 143 cod. proc. civ., ma non direttamente in capo
all'ente in forma impersonale, bensì nei confronti della persona fisica che rappresenta la persona
giuridica…Oltretutto, secondo errore, il giudice non ha riconosciuto che, nell'irreperibilità della
notificanda presso la sede legale, doveva essere tentata l'alternativa notifica presso la residenza
del legale rappresentante della società…” (cfr., altresì, in senso conforme, Cass.
7.9.2025 n.
24712, pag. 7 della pronunzia, punti 9 e segg.).
11.7. – Nella vicenda in esame, non consta che la notifica delle anzidette intimazioni di pagamento sia stata tentata presso la residenza anagrafica del legale rappresentante di “ Pt_1
, il quale, in base a quanto emerge dall'atto di precetto in rinnovazione del 16.9.2019,
[...]
all'epoca della notificazione del decreto ingiuntivo n. 2067/2016, risulta(va) risiedere a Barletta, in via Consalvo da Cordova n. 15 e, in seguito, in via Ammiragli Casardi n. 27.
11.8. – D'altra parte, pur ammettendo che l'avvenuta presentazione, in data 28.3.2023, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex L. n. 197/2022 da parte di Parte_1
possa determinare la sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cpc, tanto potrebbe, al più, comportare (anche in virtù di quanto esposto al punto 11.2 che precede) l'operatività dell'interruzione della prescrizione per quei crediti erariali pretesi con le cartelle esattoriali formate entro il decennio precedente alla data di proposizione dell'istanza di cd.
“rottamazione quater”, il cui ammontare complessivo, tuttavia, in base alle risultanze dei prospetti contenuti nelle intimazioni di pagamento allegati dall' (con l'analitico dettaglio dei debiti CP_5
per singole annualità), sarebbe, comunque, significativamente al di sotto del limite di cinquecentomila euro previsto dall'art. 2 co. 1 lett. d) n. 3) c.c.i.i.
12. – Dai suesposti rilievi non può che discendere l'accoglimento del reclamo, apparendo più
probabile che non la sussistenza del requisito dimensionale dell'indebitamento complessivo
10 inferiore ad € 500.000,00, tale da ricondurre “ nella categoria delle imprese “minori” e Parte_1
da esonerarla, conseguentemente, dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tuttavia, s'impone, in ultima analisi, un'imprescindibile puntualizzazione: l'accertamento meramente incidentale svolto dal Collegio in relazione alla prescrizione (e alla sua interruzione)
dei crediti tributari vantati dalle Agenzie fiscali (sulla scorta dei soli documenti resi “ostensibili”
dall' ) ha effetti limitati all'odierno procedimento di reclamo, non ha alcuna efficacia di CP_5
giudicato e, quindi, non può fare stato in altri eventuali autonomi giudizi fra i creditori pubblici ed
. Parte_1
13. – Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti tenuto conto che l'accoglimento del reclamo è scaturito da un'attività istruttoria compiuta d'ufficio dal Collegio.
14. – Ai sensi dell'art. 53 c.c.i.i., gli effetti della presente sentenza di revoca si produrranno soltanto dopo il suo passaggio in giudicato. Inoltre, occorre disporre (“pro forma”) gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che la debitrice è tenuta ad assolvere sotto la vigilanza del Curatore, sino al passaggio in giudicato della pronunzia di revoca, nonché il deposito di una relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della stessa impresa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i., avverso la sentenza del Tribunale
di Trani n. 71 del 23-29.7.2024, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nonché dell'omonima Liquidazione Giudiziale, con ricorso del 29.9.2024, così provvede:
[...]
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la predetta sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di;
Parte_1
2) compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
3) dispone ex art. 53 c.c.i.i. che la Società assolva, con cadenza trimestrale, sotto la vigilanza del Curatore, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, gli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e che, inoltre, depositi, con la
11 medesima periodicità trimestrale, la relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Oronzo Putignano Dott.ssa Maria Mitola
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