Ordinanza collegiale 20 gennaio 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00731/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2025, proposto da
EN WI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolomeo Cozzoli, Alessia Marconi, Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città AN di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Mameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Autonoma della Sardegna, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Sardegna, non costituiti in giudizio;
Comune di Porto RE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Bionda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Provincia di SA sull'istanza prot. PM SA/179/2024/P trasmessa all'indirizzo dell'amministrazione provinciale in data 5 agosto 2024 e avente ad oggetto “(ID SIN_49, ID AREA_2145) SIN “Aree industriali di Porto RE” - “PROGETTO NURAGHE - Progetto Operativo di Bonifica sui suoli delle aree Palte Fosfatiche, AR e Peci DMT ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.”. Autorizzazione Integrata Ambientale n° 2 del 13/07/2018. Istanza di Riesame prescrizioni relative alla gestione dei materiali di scavo previste dal “Protocollo operativo di gestione materiali";
ovvero per la declaratoria
dell’obbligo della Provincia di SA di concludere con un provvedimento espresso il procedimento riesame di cui all’istanza della Società del 5 agosto 2024;
con conseguente accertamento della fondatezza della pretesa ex art. 31 comma 3 c.p.a.,
e per la condanna
della Provincia di SA a provvedere al rilascio del provvedimento di riesame dell’AIA n. 2 del 13 luglio 2018 ai sensi dell’art. 29 – octies del D.lgs. n. 152/2006, entro il termine di 30 giorni ovvero nel termine che risulterà più opportuno a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale;
nonché per la nomima
di un commissario ad acta che provveda in luogo ed a spese della Regione nel caso di perdurante inerzia di quest’ultima oltre il termine fissato dal TAR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porto RE, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Città AN di SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con ricorso notificato in data 6 ottobre 2025, e tempestivamente depositato in segreteria, la EN WI S.p.A. ha adito l’intestato Tribunale al fine di veder accertata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di SA (nonché l’obbligo di provvedere) sulla sua istanza di riesame delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale n° 2 del 13/07/2018, avente ad oggetto la gestione dei materiali di scavo prevista dal “Protocollo operativo di gestione materiali” nell’ambito del “PROGETTO NURAGHE - Progetto Operativo di Bonifica sui suoli delle aree Palte Fosfatiche, AR e Peci DMT ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.”
1.1. In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
- di essere titolare, in virtù di fusione per incorporazione con la società Progetto Nuraghe S.c.a.r.l., di una “Piattaforma Polifunzionale” realizzata nell’area dello stabilimento petrolchimico sito nella Zona Industriale di Porto RE, volta al trattamento dei rifiuti e terreni provenienti dalle aree in bonifica (Area AR e Area Peci DMT), che rientra nel più ampio “Progetto Nuraghe: Progetto Operativo di Bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, AR e Peci. Rielaborazione per fasi. Gennaio 2016. Fase 1”, i cui lavori sono stati autorizzati “in via provvisoria per motivazioni di urgenza, fatto salvo l’acquisizione di pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale” con Decreto provvisorio n. 53 del 4 marzo 2016 ai sensi dell’art. 252, comma 8 del D.lgs. n. 152/2006 e, infine, con Decreto Definitivo n.385/STA del 26 luglio 2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- che il Progetto Nuraghe è composto da una Piattaforma Polifunzionale e da un sito di raccolta di rifiuti, non pericolosi o pericolosi stabilizzati, nel quale smaltire la quota parte di terreni/rifiuti che risultassero non conformi ai limiti per il riutilizzo in sito;
- che l’art. 5, comma 9, dell’autorizzazione integrata ambientale n. 2/2018 (di seguito AIA) ha recepito il “Protocollo operativo gestione materiali” adottato nell’ambito del Progetto Nuraghe che, fra le altre cose, ha previsto le verifiche 0 e 4, funzionali a determinare i criteri in base ai quali i rifiuti a matrice terrigena possono cessare la loro qualifica di rifiuto ed essere considerate materie prime riutilizzabili (evitandone lo smaltimento nel sito di raccolta);
- di avere chiesto al MASE e alla Provincia di SA, in data 29 aprile 2024, la convocazione di un tavolo tecnico per il riesame del Protocollo funzionale ad ottenere il superamento della verifica 4, con il “riutilizzo in sito del rifiuto trattato, superando il rispetto del requisito sulla percentuale di fini previsto dall’allegato C4 della suddetta Circolare 5205/2005. Ciò tenuto conto che tale limite sembrava non essere più previsto per il riutilizzo ai fini del rinterro/recupero ambientale (cfr. DM 152/2022 – c.d. Decreto End of Waste inerti, oggi abrogato dal DM 127/2024) (Verifica 4) e la ridefinizione dei criteri estremamente conservativi che determinano la classificazione del materiale scavato come rifiuto (criterio ON/OFF), introducendo eventualmente un limite pari al 20% (in linea con quanto previsto nel DPR 120/2017, art. 4 comma 3) sulla presenza di materiale antropico da rilevare nell’intero lotto di campionamento (in banco) al di sotto del quale lo stesso possa essere considerato terreno, in analogia con i criteri adottati in altri siti in bonifica ” (c.d. Verifica 0);
- che il tavolo tecnico è stato chiuso con la condivisione da parte di tutti i soggetti del seguente percorso: 1) rispetto alla Verifica 4 e in merito alla rimodulazione del lotto di materiale escavato per il criterio ON/OFF, la Società avrebbe trasmesso un’istanza di modifica dell’AIA 2/2018 ai sensi dell’art. 29 – octies del D.lgs. n. 152/2006;
- nondimeno, nonostante le istanze della ricorrente, la Provincia non ha avviato il procedimento di riesame, nonostante gli impegni assunti nei confronti del MASE, volti a determinare la conclusione del procedimento entro l’anno 2024. L’inerzia è rimasta tale anche a seguito della diffida del 12 giugno 2025, mediante la quale è stata rappresentata nuovamente l’urgenza e la rilevanza ambientale connesse al Progetto Nuraghe, oltre che la necessità di assicurare il rispetto delle scadenze condivise e di quelle prescritte dalla legge.
In diritto, la ricorrente ha lamentato:
I. la violazione e falsa applicazione degli articoli 2,6,7 e ss. della legge n. 241/1990, degli articoli 29 octies e 29 quater del d.lgs. n. 152/2006, degli articoli 3, 9, 32, 41 e 97 della Costituzione, della Direttiva 2010/75/UE, del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria, di motivazione, la discriminatorietà e illogicità, la violazione del principio di leale collaborazione. La società ha lamentato la contrarietà del silenzio rispetto all’obbligo di concludere il procedimento entro i termini perentori fissati dagli articoli 29 quater e octies del d.lgs. n. 152/2006, nonché il contrasto con interessi di rilievo costituzionale quali la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Nel merito, la società ha evidenziato che per coniugare efficacemente la tutela ambientale e la sostenibilità dell'attività, è decisiva la verifica dell'efficacia delle prescrizioni dell’AIA e il periodico riscontro sull'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, con il costante adeguamento delle attività autorizzate al progresso scientifico entro i termini rigidamente previsti dal legislatore anche per le procedure di riesame (centocinquanta giorni complessivi per la loro conclusione). La condotta inerte e dilatoria della Provincia, inoltre, ha comportato sul piano pratico, a giudizio della ricorrente, l’impossibilità di dare piena attuazione al Progetto Nuraghe, essendo stata costretta a destinare a smaltimento materiali altrimenti recuperabili (con l’auspicato superamento della verifica 4) e pertanto riutilizzabili in sito per il riprofilamento delle aree di scavo sottoposte a bonifica.
2. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, il Comune di Porto RE e la Città AN di SA (quest’ultima soltanto a seguito dell’ordinanza collegiale del 20 gennaio 2026 che ha disposto il rinnovo della notifica) si sono costituite in giudizio per resistere all’accoglimento del ricorso.
3. In previsione dell’udienza camerale del 22 aprile 2026, fissata per la decisione del ricorso, le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. La Città AN di SA, con la memoria depositata il 1° aprile 2026, ha eccepito, fra le altre cose, 1) il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo il potere di modificare la c.d. “verifica 0” determinata dal Protocollo di gestione adottato dal MASE; 2) la carenza d’interesse in capo alla ricorrente, atteso che dall’odierno giudizio non potrebbe ottenere l’utilità domandata, in ragione di quanto esposto sub 1); 3) la cessazione della materia del contendere, in quanto in data 6 marzo 2026 ha disposto l’avvio del procedimento di riesame dell’AIA n. 2 del 2018, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, nei limiti delle proprie competenze, ossia della richiesta di modifica della verifica n. 4.
3.1. All’udienza camerale del 22 aprile 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere essendo stata modificata dalla Città AN di SA, nel senso richiesto, la verifica 4 prevista dall’AIA e ha insistito per l’accoglimento del ricorso nella restante parte; l’Amministrazione, invece, ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva derivante dall’incompetenza a modificare la verifica 0 prevista dal Protocollo operativo.
All’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
TT
1. Preliminarmente, il Collegio prende atto della dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere, formulata dal difensore della ricorrente, con riferimento alla modifica della verifica n. 4 prevista dall’AIA, disposta dalla Città AN di SA nelle more del presente giudizio.
2. Quanto alla modifica della verifica 0, invece, il Collegio ritiene fondata l’eccezione dell’Amministrazione in ordine al suo difetto di legittimazione passiva.
Più nel dettaglio, si osserva che la verifica 0 è stata prevista dal Protocollo per lo svolgimento del più ampio “Progetto Nuraghe: Progetto Operativo di Bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, AR e Peci” i cui lavori sono stati autorizzati “in via provvisoria per motivazioni di urgenza, fatto salvo l’acquisizione di pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale” con Decreto provvisorio n. 53 del 4 marzo 2016 ai sensi dell’art. 252, comma 8 del D.lgs. n. 152/2006 (doc. 3) e, infine, con Decreto Definitivo n.385/STA del 26 luglio 2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE). Si tratta della verifica mediante la quale i rifiuti terrigeni in ingresso in piattaforma subiscono un primo trattamento (vagliatura), che li suddivide in tre granulometrie: (< d < 5 cm) - (>5 cm); rispetto ad essa, la ricorrente ha domandato la modifica dell’Autorizzazione con la ridefinizione dei criteri estremamente conservativi che determinano la classificazione del materiale scavato come rifiuto (criterio ON/OFF), introducendo eventualmente un limite pari al 20% (in linea con quanto previsto nel DPR 120/2017, art. 4 comma 3) sulla presenza di materiale antropico da rilevare nell’intero lotto di campionamento (in banco) al di sotto del quale lo stesso possa essere considerato terreno, in analogia con i criteri adottati in altri siti in bonifica.
Tuttavia, l’autorizzazione integrata ambientale, di cui è chiesta la modifica, ha certamente recepito il “Protocollo operativo gestione materiali”, ma non può affermarsi che la stessa abbia autonomamente disposto tale verifica, con la conseguente possibilità di disporne il mutamento. Dalla lettura dell’autorizzazione, si evince infatti che “ Secondo quanto stabilito dal decreto MATTM n. 53/2016 (e come descritto nell’elaborato T6.PIA.II. RE.02 e riassunto in allegato I) i materiali derivanti dalle operazioni di scavo in ingresso nella Piattaforma polifunzionale dovranno essere distinti in terreni e rifiuti sulla base della verifica 0 […]” (art. 5, comma 1, AIA).
È del tutto evidente, a giudizio il Collegio, il richiamo alle prescrizioni stabilite da una diversa fonte, ossia il Decreto ministeriale e il relativo Protocollo operativo, rispetto al quale la Città AN di SA non ha compiuto alcuna autonoma valutazione in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, più propriamente attinente al funzionamento della Piattaforma polifunzionale. Né possono trarsi conclusioni differenti osservando, come ha fatto la ricorrente, che il tavolo tecnico del giugno 2024 è stato chiuso con la condivisione, da parte di tutti i soggetti, del percorso basato sula trasmissione di una istanza di modifica dell’AIA sia rispetto alla verifica 4, sia rispetto alla verifica 0. Posto che non sono gli esiti di un tavolo tecnico a consentire alle amministrazioni di modificare la competenza normativamente stabilita, è dirimente il rilievo per il quale la Città AN di SA ha affermato, nel presente giudizio, di avere rappresentato anche in quella sede l’impossibilità di disporre la modifica della verifica 0.
Ne consegue che, all’esito del presente giudizio, non può ritenersi dimostrata la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione convenuta; la stessa, infatti, pur potendo modificare l’aia, non può apporre alcun cambiamento al Protocollo operativo adottato dal Ministero, essendosi limitata a richiamare (sotto taluni aspetti) i suoi contenuti nell’ottica del funzionamento della Piattaforma polifunzionale, ma non fornendo autonome prescrizioni idonee ad essere dalla stessa modificate.
Per tali ragioni, non sussistendo in capo alla Città AN di SA il potere di provvedere a modificare la prescrizione in questione, la stessa non può ritenersi legittimata passiva nell’odierno giudizio avverso il silenzio. Conseguentemente, la ricorrente dovrà domandare tale modifica al Ministero e, successivamente, il recepimento della stessa da parte della Città AN di SA.
In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile e, in parte, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte, nei sensi indicati in motivazione, cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TI RU |
IL SEGRETARIO