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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.4395/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria
Caroppoli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4395 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione
TRA
, residente in [...] Parte_1
(C.F. ), e , residente in [...] Parte_2
Foscolo, 7 (C.F. , elett.te domiciliati in Cellole (CE) alla via Bari n. 2 C.F._2 presso lo studio dall'avv. Giacomo Montecuollo, dal quale sono rapp. e dif. giusta procura versata in atti;
- ATTORI –
CONTRO
, convenuto, residente in [...] alla località Spiniccio- CP_1
Piedimonte n. 7 (C.F. ) rapp. e difeso dall' avv. Aurelio Marino. C.F._3
- CONVENUTO –
NONCHÉ
, C.F. , con studio in AVERSA (CE), Controparte_2 C.F._4 alla Via S. D'ACQUISTO N. 168, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c.;
nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_3
Avv. Baldoino Di Rubbo
- INTERVENUTI – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Pertanto, si intendono integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
Tanto premesso, appare comunque opportuno ripercorrere, sia pure sinteticamente, le domande proposte, al fine di chiarire le ragioni poste a fondamento della presente decisione.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19 settembre 2013, il Sig. e la Parte_2
Sig.ra citavano a giudizio, innanzi a codesto Tribunale, il Sig. Parte_1 [...] per ivi sentire accogliere quanto segue: CP_1
“previa declaratoria dello scioglimento della comunione ereditaria e del diritto degli attori alla corresponsione dei frutti civili e naturali maturati dall'apertura della successione ad oggi, oltre al diritto degli attori al rimborso delle spese ed oneri fiscali sostenuti dagli stessi per il compendio ereditario come comprovati in premessa oltre a quelli da corrispondersi nelle more del giudizio:
A – IN VIA PRINCIPALE […] disporre con ordinanza la divisione dei beni elencati in premessa, previa determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un
Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi, i singoli beni del compendio, il tutto previa collazione ed imputazione alla massa ereditaria dei frutti naturali e civili goduti dallo stesso convenuto dall'apertura della successione sino ad oggi, in virtù del possesso dell'intero compendio ereditario e detrazione delle spese ed oneri fiscali e contributivi sostenuti dagli attori per l'intero asse ereditario;
B - In via subordinata, in caso di contestazioni, nominare, a norma dell'art. 194 disp. att.
c.p.c., un consulente tecnico che provveda alla formazione della massa da dividersi e delle quote, con relativi conguagli e provveda altresì alla regolarizzazione amministrativa presso i competenti uffici comunali e provinciali delle distinte posizioni petitorie;
il tutto previa collazione ed imputazione alla massa ereditaria dei frutti naturali e civili goduti dal convenuto, dall'apertura della successione sino ad oggi, in virtù del possesso dell'intero compendio ereditario e detrazione delle spese ed oneri fiscali e contributivi sostenuti dagli attori per l'intero asse ereditario;
C - Predisporre un progetto di divisione a norma dell'art 789 c.p.c. tale che consenta di assegnare agli odierni attori quote di proprietà tra loro contigue ed adiacenti quindi convocare le parti per l'approvazione;
D- In caso di contestazione rimettere le parti dinanzi al collegio per la decisione a norma dell'art. 187 c.p.c.;
E - poste le spese e competenze tecniche a carico della massa;
F - con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
G- Dichiarare l'emananda sentenza esecutiva ex lege.
IN VIA ISTRUTTORIA: sin da ora si chiede disporsi la nomina di un CTU, che - previo accertamento della consistenza attuale del compendio immobiliare indiviso - predisponga un comodo progetto divisionale e computi preliminarmente i frutti civili e naturali goduti dal convenuto in virtù dell'esclusivo godimento dei beni afferenti alla massa ereditaria.
Secondo la prospettazione di parti attrici, successivamente all'apertura della successione ab intestato, odierno convenuto, si sarebbe impossessato, in via esclusiva, CP_1 dell'intero compendio immobiliare, traendo profitto dai frutti naturali e civili dei beni nonché dall'azienda agricola di famiglia, in spregio al diritto di comproprietà del coerede
. Parte_2
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Carinola, con ordinanza del 26 agosto 2003 (R.G. n. 405/C/03) e successiva sentenza n. 293/04 del 1° ottobre 2004, aveva riconosciuto, in capo ad entrambi i coeredi, la comproprietà dei beni aziendali ricompresi nell'asse ereditario. Malgrado ciò, il convenuto perseverava nell'esclusivo godimento dei beni, senza corrispondere agli altri coeredi quanto loro spettante a titolo di frutti naturali e civili né tantomeno provvedeva a rimborsare le spese e gli oneri fiscali e contributivi sostenuti dagli attori, ammontanti complessivamente ad € 6.795,53, come comprovato dalle ricevute prodotte in atti.
I ripetuti tentativi di divisione bonaria dell'asse ereditario – anche mediante formali comunicazioni raccomandate dell'11 novembre 2009 – non sortivano alcun esito, rendendo necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per lo scioglimento della comunione e la divisione giudiziale dei beni.
***
Si costituiva in giudizio il Sig. che, con comparsa di costituzione e risposta, CP_1 impugnava quanto ex adverso dedotto, richiesto, documentato e concluso da parte attrice. Nel merito, eccepiva che il de cuius aveva costruito, con denaro proprio, su fondo di proprietà esclusiva della coniuge in comunione dei beni, sig.ra Parte_1
, il fabbricato, per civile abitazione, in Cellole (CE) alla via Ugo Foscolo n.7 e 8,
[...] della consistenza catastale di sette vani e mezzo tra i piani terra e primo, riportato al
n.c.e.u. del Comune di SA CA al foglio 152, particelle 101, via Ugo Foscolo n.7 e 8 e
365 (graffata).
Pertanto, tra i cespiti di cui alla presente eredità avrebbe dovuto ricomprendersi anche il credito vantato nei confronti della sig.ra , relativo al valore dei Parte_1 materiali e della manodopera impiegati nella costruzione dell'immobile, rimasta in proprietà esclusiva della coniuge proprietaria del suolo.
Sempre secondo parte convenuta, la sig.ra avrebbe dovuto ritenersi Parte_1 soggetta alla collazione dei beni siti in SA CA, come dettagliatamente indicati nell'atto, poiché a lei donati dal defunto, sig. . Persona_1
Contrariamente a quanto riferito in citazione, il comparente eccepiva di non avere avuto il possesso esclusivo dei terreni indicati ma soltanto una detenzione qualificata, ad eccezione del terreno agricolo, sito in località Derola, foglio 181, particella 21, della superficie di 2.700 mq, e del terreno in località Condongoli, foglio 217, particella 5, della superficie di 3.037 mq, che deteneva unicamente in qualità di coerede.
Tale detenzione qualificata avrebbe trovato origine nel contratto di comodato stipulato nel maggio 1999 con il de cuius, sig. , e la sig.ra , della Persona_1 Parte_1 durata di quindici anni, formalmente ripetuto in forma scritta il 5 maggio 1999.
Il sig. sosteneva parte convenuta, avrebbe dovuto essere pienamente a Parte_2 conoscenza di tale contratto, avendone egli predisposto la scrittura e raccolto le firme delle parti coinvolte.
Il comparente rilevava, altresì, che avrebbe apportato incrementi oggettivi ai beni della massa ereditaria siti in località Spiniccio, foglio 201, provvedendo personalmente, e a proprie spese, all'innesto di 2.000 piante di pesco, alla realizzazione e messa in opera del sistema di irrigazione e alla costruzione di tutti i canali e scoli attualmente esistenti.
Per tali motivi, egli non sarebbe tenuto a rendere conto dei frutti separati dai beni oggetto del contratto di comodato e avrebbe, anzi, diritto ad ottenere la remunerazione o il rimborso delle spese sostenute per gli incrementi apportati ai beni della massa ereditaria.
Per tali motivi, il sig. , come sopra rappresentato, difeso ed CP_1 elettivamente domiciliato, chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia così provvedere:
I. dichiarare l'improcedibilità dell'azione e, in ogni caso, che il contraddittorio non è integro non essendo parte del giudizio la sig.ra ; Parte_1 II. accertare e dichiarare che l'asse ereditario si compone anche del credito verso la sig.ra
per valore dei materiali e della manodopera Parte_1 impiegati nella realizzazione del fabbricato per civile abitazione in Cellole alla via Ugo
Foscolo n. 7 e 8;
III. accertare e dichiarare che, per le regole di collazione, l'asse ereditario si compone anche del diritto di comproprietà che si appartiene alla sig.ra Parte_1
sui beni di seguito indicati, tutti in SA CA: i. terreno agricolo in
[...] località Spiniccio, foglio 201, p.lla 32, esteso per una superficie complessiva di mq. 3.510;
ii. terreno agricolo in località Spiniccio, foglio 201, p.lla 2, esteso per una superficie complessiva di mq. superficie 4.510; iii. terreno agricolo in località Spiniccio, foglio 201,
p.lla 25, esteso per una superficie complessiva di mq. 432; iv. terreno agricolo in località
Spiniccio, foglio 201, p.lla 28, esteso per una superficie complessiva di mq. 3.520; v. terreno agricolo in località Spiniccio, foglio 201, p.lla 43, esteso per una superficie complessiva di mq. 152; vi. terreno agricolo in località Spiniccio, foglio 201, p.lla 59, esteso per una superficie complessiva di mq. 6.192; vii. terreno agricolo in località Spiniccio, foglio 201,
p.lla 62, esteso per una superficie complessiva di mq. 5.610; viii. terreno agricolo in località
Spiniccio, foglio 201, p.lla 64, esteso per una superficie complessiva di mq. 560; ix. terreno agricolo in località Pantano, foglio 161, p.lla 5016, esteso per una superficie complessiva di mq. 8.535; x. terreno agricolo in località Pantano, foglio 148, p.lla 5028, esteso per una superficie complessiva di mq. 4.304; xi. terreno agricolo in località Pantano, foglio 148,
p.1la 5025, esteso per una superficie complessiva di mq. 1.640; xii. terreno agricolo in località Pantano, foglio 148, p.1la 5027, esteso per una superficie complessiva di mq. 8.927;
IV. accertare e dichiarare che esso condividente non è tenuto né a rendere il conto dei frutti percepiti durante la comunione né alla loro restituzione, nei limiti in cui essi sono stati prodotti dai beni immobili oggetto del contratto di comodato della durata di anni 15 ripetuto in forma scritta il 5 maggio 1999;
V. accertare e dichiarare che esso condividente ha diritto alla contribuzione, perché comunista ovvero, in subordine, ex art. 1150 c.c. secondo le regole dettate per il possessore di buona fede ovvero, in subordine, ex art. 1150 c.c. secondo le regole dettate per il possessore di mala fede ovvero, in subordine, ex art. 936 c.c. ovvero, in subordine, ex art.
1592 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2041 c.c., per i miglioramenti, le addizioni e gli oggettivi incrementi apportati ai beni comuni posti in località Spiniccio, al foglio 201, quali in atto descritti;
VI. nominare, a norma dell'art. 194 disp. att. c.p.c., un consulente tecnico che provveda alla formazione della massa da dividersi e delle quote, con relativi conguagli e provveda altresì alla regolarizzazione amministrativa presso i competenti uffici comunali e provinciali delle distinte posizioni petitorie.
VII. predisporre un progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c. tale che consenta di assegnare al comparente, salvo altro, la proprietà esclusiva della civile abitazione e dei terreni in cui egli esercita l'azienda agricola, tutti siti in località Spiniccio, al foglio
201, con convocazione delle parti per l'approvazione;
VIII. in caso di contestazione rimettere le parti dinanzi al collegio per la decisione a norma dell'art. 187 c.p.c.;
IX. condannare il sig. e il difensore avv. GIACOMO MONTECUOLLO, Parte_2 alla refusione delle spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute per accessori previdenziali e tributari, con distrazione in favore dell'avvocato per l'anticipo fattone.
***
Con comparsa conclusionale del 29 settembre 2025, parti attrici rilevavano l'infondatezza della domanda ex adverso formulata e diretta a far includere tra i cespiti del de cuius il fabbricato sito in Cellole (CE), alla via Foscolo n. 7 e 8 rilevando come lo stesso fosse di proprietà esclusiva della sig.ra . Parte_1
È d'uopo rilevare che il processo de quo si caratterizzava per la grave condotta del convenuto, il quale si avvaleva di una falsa testimonianza resa dal teste , escusso Parte_3 all'udienza del 12 giugno 2019, al precipuo fine di far confluire nell'asse ereditario del sig.
l'immobile sito in Cellole (CE). Persona_1
Il teste, infatti, escusso sui capitoli di prova dedotti da parte convenuta, così dichiarava:
“Io so dei fatti di causa perché conoscevo il padre di e lo aiutavo nel lavoro CP_1 di carpenteria nelle giornate che avevo libere dal lavoro. […] ho partecipato anche io ai lavori di edificazione;
l'ho però visto una sola volta sui luoghi di causa, non veniva sempre;
ricordo che iniziarono nel 1990, ho aiutato dall'inizio della fondazione ai pilastri, ma non so quando finirono perché mi chiamò una ditta esterna per cui andai a lavorare fuori.
I lavori a cui ho assistito furono l'abbattimento, fondamenta e pilastri, degli altri non so
[…] i lavoratori e anche l'architetto sono stati scelti da lui, io sono stato pagato da Per_1
, non so gli altri ma generalmente venivamo pagati tutti lo stesso giorno il sabato
[...] sera o la mattina del lunedì […] lo ordinava lui e quando arrivava il materiale lo pagava lui. ADR: io so che i soldi venivano sborsati da , ed anche la forza lavoro era Persona_1 tutta organizzata da .” Persona_1
A seguito della denuncia sporta dal sig. , in data 30 ottobre 2019, nei confronti Parte_2 di e per i reati di corruzione in atti giudiziari, falsa CP_1 Parte_3 testimonianza e tentata truffa processuale, veniva instaurato un separato procedimento penale dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C.V.
Nell'ambito di tale procedimento, il teste sottoposto ad interrogatorio in data 14 Pt_3 maggio 2021, confessava di aver reso falsa testimonianza nel giudizio civile a quo a fronte dell'elargizione della somma di euro 50,00 da parte di come da verbale CP_1 allegato.
Con ordinanza, emessa in data 04/12/2019, veniva nominato quale C.T.U., l'ingegner affinché rispondesse ai seguenti quesiti: Persona_2 il CTU, letti gli atti e documenti di causa, effettuato il sopralluogo, sentite le parti ed i loro consulenti: 1) descriva anche mediante riproduzione grafica e fotografica i beni oggetto della comunione, così come individuati negli atti introduttivi e meglio identificati nella relazione notarile, e ne determini il valore attuale di mercato, esponendo analiticamente i criteri della stima;
2) dica se gli immobili siano comodamente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti (1/3 ciascuno), senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
3) in caso affermativo predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli spettanti all'una o all'altro dei condividenti, secondo le rispettive quote di comproprietà, tenuto altresì conto delle spese sostenute da per il rifacimento del bagno al primo piano dell'immobile, CP_1 come da doc. n. 9 allegato alla seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. di parte convenuta;
4) dica se gli immobili siano in regola con la normativa urbanistica ed edilizia e presentino
i requisiti che ne consentono la commerciabilità, ai sensi della legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche nonché i requisiti di conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali di cui all'art. 29 comma 1 bis legge 27.2.1985 n. 52.
Il C.T.U. depositava la propria la relazione in data 29/07/2021.
***
Tutto quanto premesso, e così brevemente riassunta la vicenda processuale, le domande proposte dai sig.ri e sono fondate e meritano accoglimento Parte_2 Parte_1 nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere ribadita la piena procedibilità della domanda.
Contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, l'atto di citazione è stato notificato il
19 settembre 2013, in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'obbligo di mediazione per le controversie in materia di divisione ereditaria. La disciplina della mediazione obbligatoria, inizialmente prevista dal D.Lgs. 28/2010, era stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui imponeva l'obbligatorietà della mediazione stessa, con sentenza della Corte costituzionale n. 272/2012.
Solo successivamente, l'obbligo di mediazione è stato reintrodotto con D.L. n. 69 del 2013, convertito nella L. n. 98/2013, con decorrenza dal 21 settembre 2013.
Ne consegue che la domanda introduttiva del giudizio era e resta pienamente procedibile, essendo stata proposta in un periodo in cui la mediazione obbligatoria non era ancora applicabile ratione temporis.
Venendo al merito, l'oggetto della presente controversia è costituito da una domanda di scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare per effetto dell'apertura della successione (ab intestato) di deceduto in data 15/03/2001 in Piedimonte di Persona_1
SA CA (CE).
In seguito al decesso, si costituiva tra i legittimari una comunione ereditaria avente ad oggetto i beni relitti, secondo le rispettive quote di diritto.
Dall'esame degli atti di causa emerge che la massa ereditaria non si presenta omogenea ma composta da una pluralità di cespiti immobiliari distinti per natura, ubicazione, valore.
I beni, espressamente indicati sia nell'atto di citazione sia nella comparsa di costituzione e risposta, delineano una situazione di comunione ereditaria complessa e frazionata, nella quale i coeredi risultano contitolari, pro indiviso, dei beni compresi nell'asse in misura variabile, secondo la consistenza e la provenienza dei singoli cespiti.
Dopo avere premesso di essere erede legittimo insieme al fratello dei cespiti del padre defunto, parte attrice chiede disporsi la divisione del compendio immobiliare.
Ebbene, la massa ereditaria da dividere risulta così costituta:
A. complessivamente per la piena proprietà dell'intero:
Fabbricati:
1. civile abitazione alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 5017, realizzata su terreno di esclusiva proprietà del de cuius, adibita a residenza familiare, costituita da: un piano cantinato (superficie 27 mq), da un piano terra (superficie 154,10 mq), da un primo piano (superficie 148,20 mq), da un piano II sottotetto (superficie 45,30 mq), da un piano
II terrazzo (superficie 31,38 mq), da piano terra locale rustico (superficie 61,40 mq), da un locale adibito a stalla (superficie 232 mq), da un locale adibito a fienile (superficie 130 mq), da un locale adibito a garage (superficie 39 mq) da un locale adibito a tettoia chiusa
(superficie 47,50 mq);
2. Tettoia alla località Spiniccio, foglio 201 del Catasto Fabbricati, p.lla 5018, superficie 110 mq.
Terreni:
1. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 47, superficie 535 mq, seminativo;
2. Terreno agricolo alla località Molara, foglio 226, p.lla 4, superficie, 4.333 mq, seminativo;
3. Terreno agricolo alla località Derola, foglio 181, p.lla 21, superficie 2.700 mq, seminativo;
4. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 5016 ex 18, seminativo, superficie
5.966 mq;
5. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 61, seminativo, superficie 2.897 mq;
6. Terreno agricolo alla località Condongoli, foglio 217, p.lla 5 superficie 3.037 mq;
B. complessivamente per la quota della metà dell'intero in piena proprietà:
Terreni:
1. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 32, superficie 3.510 mq;
2. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 2, superficie 4.510 mq;
3. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 25, superficie 432 mq;
4. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 28, superficie 3.520 mq;
5. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 43, superficie 152 mq;
6. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 59, superficie 6.192 mq;
7. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 62, superficie 5.610 mq;
8. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 64, superficie 560 mq;
9. Terreno agricolo alla località Pantano, foglio 161, p.lla 5016, superficie 8.535 mq;
10. Terreno agricolo alla località Pantano, foglio 148, p.lla 5028, superficie 4.304 mq;
11. Terreno agricolo alla località Pantano, foglio 148, p.lla 5025, superficie 1.640 mq;
12. Terreno agricolo alla località Pantano, foglio 148, p.lla 5027, superficie 8.927 mq;
C. complessivamente per la quota di un ottavo dell'intero in piena proprietà
Terreni:
1. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, particella 30, superficie 6.886 mq. I terreni afferenti ai fogli 148 e 161 non sono presenti nell'archivio meccanizzato del Catasto in quanto pur essendo stati approvati, non sono mai stati registrati dall'ufficio.
Nella successione pervenivano anche mezzi agricoli necessari alla conduzione della azienda
(trattore tg. 29808; trattore Carraro tg. CE21310; camion OM 35 tg. CE413477, CP_3 caricaerba , falciacaricaerba, fresa Celli automatica, Atomizzatore per frutteto, Parte_4 ranghinatori, gruppo elettrogeno) aventi valore indeterminabile. Come è noto, la domanda di divisione dell'eredità costituisce esercizio di un diritto potestativo ai sensi degli artt. 713 е 1111 c.c., ed è diretta allo scioglimento della comunione ereditaria.
In assenza di disposizioni testamentarie, la successione resta disciplinata dalle pertinenti norme codicistiche.
Ciò posto, deve rilevarsi che non è ricompreso nella massa ereditaria l'immobile sito in
Cellole (CE) alla via Ugo Foscolo n.7 e 8. Emerge, infatti, ex actiis, la piena ed esclusiva proprietà della sig.ra sul predetto immobile, trasferitole per Parte_1 effetto della successione ab intestato del padre, , nato a [...] Persona_3
(CE) il 08/04/1903, codice fiscale , deceduto in data 16/11/1985. CodiceFiscale_5
Tale titolarità risulta dalla dichiarazione di successione presentata in data 03/07/1987, allegata alla memoria ex art. 183 c.p.c., sesto comma, secondo termine.
Nella citata dichiarazione di successione, tra gli elementi dell'attivo ereditario a favore della sig.ra , si individuano espressamente, ai nn. 1 e 2, il fabbricato Parte_1 individuato al foglio 152, particelle 101 e 306, unitamente all'annesso giardino pertinenziale, corrispondente al compendio immobiliare di proprietà esclusiva della medesima, sito in
Cellole (CE), via Foscolo nn. 7 e 8.
In altri termini, nel corso del giudizio de quo si accertava che l'immobile in Cellole (CE), via
Ugo Foscolo nn. 7 e 8, rispetto al quale parte convenuta richiedeva la collazione da parte della sig.ra , non appartenesse alla massa ereditaria, essendo di Parte_1 esclusiva proprietà della . Parte_1 aveva sostenuto che l'immobile in questione fosse incluso nell'asse CP_1 ereditario facendo affidamento su ciò che poi si è accertato essere frutto di una falsa testimonianza, come statuito nella sentenza di condanna, versata in atti, n. 262/2024 del
Tribunale di S. Maria C.V. – II Sez. Penale.
Il teste ritrattava la propria deposizione e ammetteva di aver agito su proposta ed incentivo del convenuto. Tale comportamento integrava i delitti di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, configurando abuso del processo e violazione del dovere di lealtà e probità processuale.
Il CTU ha compiutamente risposto ai quesiti, stimando il valore complessivo dei beni, individuando tre porzioni divisionali e determinando altresì l'indennità di godimento dovuta dal convenuto per l'uso esclusivo dei beni comuni. Tale relazione, per completezza di indagine e coerenza metodologica, merita piena condivisione.
Con specifico riferimento alla composizione della massa ereditaria, dalla relazione del consulente emerge che la stessa è costituita dai seguenti beni:
– in località Spiniccio (Piedimonte di SA CA): un fabbricato rurale con due unità abitative e relative pertinenze (stalla, fienile, tettoia, garage) e terreni agricoli;
– in località Feroni (Carano): un vigneto;
– in località Condongoli (Piedimonte): un uliveto;
– in località Cesina Campopiano (Piedimonte): un terreno agricolo;
– in località Pantano (Cellole): terreni agricoli.
Il CTU ha accertato che il valore complessivo attuale della massa ereditaria è pari ad
€407.010,00, come risultante dalla seguente articolazione:
Bene Valore
Immobili in località Spiniccio: Fabbricato – (€) 105,000,00 Abitazione Piano Terra Immobili in località Spiniccio: Fabbricato – (€) 135.000,00 Abitazione Piano Primo
Immobili in località Spiniccio: Manufatti (€) 26.800,00 Pertinenziali
Immobili in località Spiniccio: Terreni (€) 115.310,00 Agricoli
Immobile in Carano località Feroni: Vigneto (€) 7.600,00
Immobile in Piedimonte località (€) 7.600,00 Condongoli: Uliveto
Immobile in Piedimonte località Cesina (€) 2.200,00 Campopiano: Terreno Agricolo
Immobili in Cellole località Pantano: Terreni (€) 7.500,00 Agricoli
Ciascun coerede risulta titolare della quota ideale di 1/3, pari ad € 135.670,00.
Quanto al quesito concernete la regolarità urbanistica e commerciabilità degli immobili, il
CTU ha puntualmente chiarito che le verifiche di conformità urbanistico–edilizia e catastale rilevano unicamente per gli edifici e le relative pertinenze, e dunque, nel caso di specie, per il fabbricato rurale in località Spiniccio e i manufatti annessi.
Il CTU ha verificato che il fabbricato in località Spiniccio risulta edificato in forza di
Concessione edilizia n. 4/79 rilasciata ai coniugi e Persona_1 Parte_1 per lavori di ristrutturazione e ampliamento.
Pur non essendo stati reperiti i grafici progettuali originari, il consulente ha accertato la sostanziale conformità tra lo stato dei luoghi e le planimetrie catastali di primo impianto, rilevando che non emergono difformità edilizie tali da precluderne la commerciabilità ai sensi dell'art.
9-bis del D.P.R. 380/2001. Ne consegue che tutti i cespiti possono essere utilmente ricompresi nella massa da dividere.
Con ulteriore riguardo al quesito concernente la determinazione del corrispettivo per l'uso esclusivo dei beni comuni da parte di taluno dei condividenti, il CTU ha svolto approfondite indagini estimative e fattuali, le cui conclusioni appaiono logiche, coerenti e conformi ai principi di diritto in materia di comunione ereditaria.
Dagli accertamenti effettuati in loco, è emerso che il convenuto ha adibito CP_1
a propria abitazione l'appartamento sito al piano primo del fabbricato in località Spiniccio, avendo altresì la disponibilità materiale dell'intero compendio ivi ubicato.
Tale circostanza risulta confermata tanto dalle verifiche peritali quanto dal contenuto degli atti difensivi delle parti.
In altri termini, è emerso che il convenuto ha avuto la disponibilità esclusiva CP_1 dell'appartamento al piano primo, delle pertinenze agricole e dei terreni in Spiniccio, originariamente concessi in comodato gratuito con atto del 5 maggio 1999, scaduto il 6 maggio 2014. Da tale data, l'uso esclusivo dei beni è divenuto privo di titolo e deve considerarsi effettuato in danno degli altri coeredi, ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Muovendo da tale presupposto, il CTU ha individuato i cespiti oggetto di uso esclusivo come segue:
– appartamento al piano primo del fabbricato, di superficie commerciale pari a circa 180 mq;
– tettoia, stalla, garage e fienile, con superficie complessiva di circa 335 mq;
– fondi agricoli in località Spiniccio, per complessivi 23.062 mq (pari a circa sette moggi).
Il valore del godimento esclusivo è stato correttamente commisurato al valore locativo netto dei beni, detratti i costi di gestione e manutenzione (stimati prudenzialmente nel 25% del valore lordo), secondo criteri conformi alla costante giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. II,
n. 18050/2014; n. 15237/2019). n particolare, il CTU ha determinato:
– per l'unità abitativa con pertinenze, un canone locativo netto annuo pari a € 3.240,00;
– per i manufatti agricoli, un valore locativo netto annuo pari a € 900,00;
– per i fondi agricoli, un canone annuo netto di € 1.400,00; conseguendone un valore complessivo annuo di € 5.540,00.
Per il periodo di riferimento (maggio 2014 – maggio 2021), pari a sette anni, il CTU ha quantificato la rendita complessiva netta in € 38.780,00, importo che rappresenta il frutto civile dei beni goduti uti dominus dal convenuto.
Atteso che la comunione ereditaria si compone di tre coeredi in quote uguali, il predetto ammontare va ripartito pro quota, sicché il convenuto è tenuto a CP_1 corrispondere, a titolo di indennizzo per il godimento esclusivo, l'importo di € 12.926,67 in favore della sig.ra e, pari importo, in favore del sig. Parte_1 Pt_2
, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di cessazione del
[...] godimento sino al soddisfo.
La valutazione del CTU appare immune da censure, fondata su dati oggettivi e criteri di prudenza estimativa e, come tale, deve essere integralmente recepita da questo Giudice ai fini della quantificazione dell'indennità di godimento spettante agli altri condividenti ai sensi dell'art. 1102 e 1108 cod. civ., nonché in applicazione dei principi in tema di uso esclusivo di bene comune e conguagli.
Con riferimento alla proposta di divisione, il CTU ha predisposto tre quote (indicate come quote A – B - C) di valore tendenzialmente equivalente, costituite da beni autonomamente utilizzabili, riducendo al minimo le necessità di opere materiali e di conguagli.
La proposta, conforme ai criteri di equità e funzionalità, appare congrua e va integralmente accolta.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che lo scioglimento della comunione debba essere disposto mediante l'assegnazione delle porzioni così come individuate nella relazione peritale.
Si osserva, infine, che l'intervento di nel giudizio de quo è stato finalizzato Parte_3 alla ritrattazione della testimonianza resa nel processo civile RG 4395/2013 ed in ispecie all'udienza del 12/06/2019.
Considerato che lo stesso ha reso dichiarazioni che hanno determinato un aggravio Pt_3 del processo per il quale si è in causa, si ritiene opportuno condannare in solido il convenuto e l'intervenuto alle spese di lite. Le spese, comprensive degli onorari del CTU, del compenso professionale degli avvocati e del contributo unificato, vengono quantificate in € 10.190,4, salvo conguagli per maggiori oneri.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
§- DICHIARA lo scioglimento della comunione ereditaria tra , Parte_1
e , relativa ai beni immobili descritti in motivazione, e per un CP_1 Parte_2 valore complessivo di € 407.010,00, come individuati nella relazione del CTU, ingegnere che si intende integralmente richiamata. Persona_2
§- APPROVA la proposta di divisione ivi contenuta, disponendo la formazione di tre quote del valore di circa € 135.670,00 ciascuna, con le eventuali rettifiche di conguaglio in denaro secondo quanto indicato nella medesima relazione.
§- CO il sig. a corrispondere, a titolo di indennizzo per l'uso CP_1 esclusivo dei beni comuni, le seguenti somme:
- € 12.926,67 alla Sig.ra , oltre rivalutazione monetaria ed Parte_5 interessi legali dal 6 maggio 2021 sino all'effettivo soddisfo;
- € 12.926,67 al Sig. , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 6 Parte_2 maggio 2021 sino all'effettivo soddisfo
§- CO il convenuto, unitamente all'intervenuto , CP_1 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro
10.190,4, così ripartiti:
€ 8.889,54, oltre accessori di legge, per compensi professionali degli avvocati;
€ 1.300,86 per compenso C.T.U.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 12/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Caroppoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria
Caroppoli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4395 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione
TRA
, residente in [...] Parte_1
(C.F. ), e , residente in [...] Parte_2
Foscolo, 7 (C.F. , elett.te domiciliati in Cellole (CE) alla via Bari n. 2 C.F._2 presso lo studio dall'avv. Giacomo Montecuollo, dal quale sono rapp. e dif. giusta procura versata in atti;
- ATTORI –
CONTRO
, convenuto, residente in [...] alla località Spiniccio- CP_1
Piedimonte n. 7 (C.F. ) rapp. e difeso dall' avv. Aurelio Marino. C.F._3
- CONVENUTO –
NONCHÉ
, C.F. , con studio in AVERSA (CE), Controparte_2 C.F._4 alla Via S. D'ACQUISTO N. 168, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c.;
nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_3
Avv. Baldoino Di Rubbo
- INTERVENUTI – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Pertanto, si intendono integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
Tanto premesso, appare comunque opportuno ripercorrere, sia pure sinteticamente, le domande proposte, al fine di chiarire le ragioni poste a fondamento della presente decisione.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19 settembre 2013, il Sig. e la Parte_2
Sig.ra citavano a giudizio, innanzi a codesto Tribunale, il Sig. Parte_1 [...] per ivi sentire accogliere quanto segue: CP_1
“previa declaratoria dello scioglimento della comunione ereditaria e del diritto degli attori alla corresponsione dei frutti civili e naturali maturati dall'apertura della successione ad oggi, oltre al diritto degli attori al rimborso delle spese ed oneri fiscali sostenuti dagli stessi per il compendio ereditario come comprovati in premessa oltre a quelli da corrispondersi nelle more del giudizio:
A – IN VIA PRINCIPALE […] disporre con ordinanza la divisione dei beni elencati in premessa, previa determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un
Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi, i singoli beni del compendio, il tutto previa collazione ed imputazione alla massa ereditaria dei frutti naturali e civili goduti dallo stesso convenuto dall'apertura della successione sino ad oggi, in virtù del possesso dell'intero compendio ereditario e detrazione delle spese ed oneri fiscali e contributivi sostenuti dagli attori per l'intero asse ereditario;
B - In via subordinata, in caso di contestazioni, nominare, a norma dell'art. 194 disp. att.
c.p.c., un consulente tecnico che provveda alla formazione della massa da dividersi e delle quote, con relativi conguagli e provveda altresì alla regolarizzazione amministrativa presso i competenti uffici comunali e provinciali delle distinte posizioni petitorie;
il tutto previa collazione ed imputazione alla massa ereditaria dei frutti naturali e civili goduti dal convenuto, dall'apertura della successione sino ad oggi, in virtù del possesso dell'intero compendio ereditario e detrazione delle spese ed oneri fiscali e contributivi sostenuti dagli attori per l'intero asse ereditario;
C - Predisporre un progetto di divisione a norma dell'art 789 c.p.c. tale che consenta di assegnare agli odierni attori quote di proprietà tra loro contigue ed adiacenti quindi convocare le parti per l'approvazione;
D- In caso di contestazione rimettere le parti dinanzi al collegio per la decisione a norma dell'art. 187 c.p.c.;
E - poste le spese e competenze tecniche a carico della massa;
F - con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
G- Dichiarare l'emananda sentenza esecutiva ex lege.
IN VIA ISTRUTTORIA: sin da ora si chiede disporsi la nomina di un CTU, che - previo accertamento della consistenza attuale del compendio immobiliare indiviso - predisponga un comodo progetto divisionale e computi preliminarmente i frutti civili e naturali goduti dal convenuto in virtù dell'esclusivo godimento dei beni afferenti alla massa ereditaria.
Secondo la prospettazione di parti attrici, successivamente all'apertura della successione ab intestato, odierno convenuto, si sarebbe impossessato, in via esclusiva, CP_1 dell'intero compendio immobiliare, traendo profitto dai frutti naturali e civili dei beni nonché dall'azienda agricola di famiglia, in spregio al diritto di comproprietà del coerede
. Parte_2
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Carinola, con ordinanza del 26 agosto 2003 (R.G. n. 405/C/03) e successiva sentenza n. 293/04 del 1° ottobre 2004, aveva riconosciuto, in capo ad entrambi i coeredi, la comproprietà dei beni aziendali ricompresi nell'asse ereditario. Malgrado ciò, il convenuto perseverava nell'esclusivo godimento dei beni, senza corrispondere agli altri coeredi quanto loro spettante a titolo di frutti naturali e civili né tantomeno provvedeva a rimborsare le spese e gli oneri fiscali e contributivi sostenuti dagli attori, ammontanti complessivamente ad € 6.795,53, come comprovato dalle ricevute prodotte in atti.
I ripetuti tentativi di divisione bonaria dell'asse ereditario – anche mediante formali comunicazioni raccomandate dell'11 novembre 2009 – non sortivano alcun esito, rendendo necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per lo scioglimento della comunione e la divisione giudiziale dei beni.
***
Si costituiva in giudizio il Sig. che, con comparsa di costituzione e risposta, CP_1 impugnava quanto ex adverso dedotto, richiesto, documentato e concluso da parte attrice. Nel merito, eccepiva che il de cuius aveva costruito, con denaro proprio, su fondo di proprietà esclusiva della coniuge in comunione dei beni, sig.ra Parte_1
, il fabbricato, per civile abitazione, in Cellole (CE) alla via Ugo Foscolo n.7 e 8,
[...] della consistenza catastale di sette vani e mezzo tra i piani terra e primo, riportato al
n.c.e.u. del Comune di SA CA al foglio 152, particelle 101, via Ugo Foscolo n.7 e 8 e
365 (graffata).
Pertanto, tra i cespiti di cui alla presente eredità avrebbe dovuto ricomprendersi anche il credito vantato nei confronti della sig.ra , relativo al valore dei Parte_1 materiali e della manodopera impiegati nella costruzione dell'immobile, rimasta in proprietà esclusiva della coniuge proprietaria del suolo.
Sempre secondo parte convenuta, la sig.ra avrebbe dovuto ritenersi Parte_1 soggetta alla collazione dei beni siti in SA CA, come dettagliatamente indicati nell'atto, poiché a lei donati dal defunto, sig. . Persona_1
Contrariamente a quanto riferito in citazione, il comparente eccepiva di non avere avuto il possesso esclusivo dei terreni indicati ma soltanto una detenzione qualificata, ad eccezione del terreno agricolo, sito in località Derola, foglio 181, particella 21, della superficie di 2.700 mq, e del terreno in località Condongoli, foglio 217, particella 5, della superficie di 3.037 mq, che deteneva unicamente in qualità di coerede.
Tale detenzione qualificata avrebbe trovato origine nel contratto di comodato stipulato nel maggio 1999 con il de cuius, sig. , e la sig.ra , della Persona_1 Parte_1 durata di quindici anni, formalmente ripetuto in forma scritta il 5 maggio 1999.
Il sig. sosteneva parte convenuta, avrebbe dovuto essere pienamente a Parte_2 conoscenza di tale contratto, avendone egli predisposto la scrittura e raccolto le firme delle parti coinvolte.
Il comparente rilevava, altresì, che avrebbe apportato incrementi oggettivi ai beni della massa ereditaria siti in località Spiniccio, foglio 201, provvedendo personalmente, e a proprie spese, all'innesto di 2.000 piante di pesco, alla realizzazione e messa in opera del sistema di irrigazione e alla costruzione di tutti i canali e scoli attualmente esistenti.
Per tali motivi, egli non sarebbe tenuto a rendere conto dei frutti separati dai beni oggetto del contratto di comodato e avrebbe, anzi, diritto ad ottenere la remunerazione o il rimborso delle spese sostenute per gli incrementi apportati ai beni della massa ereditaria.
Per tali motivi, il sig. , come sopra rappresentato, difeso ed CP_1 elettivamente domiciliato, chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia così provvedere:
I. dichiarare l'improcedibilità dell'azione e, in ogni caso, che il contraddittorio non è integro non essendo parte del giudizio la sig.ra ; Parte_1 II. accertare e dichiarare che l'asse ereditario si compone anche del credito verso la sig.ra
per valore dei materiali e della manodopera Parte_1 impiegati nella realizzazione del fabbricato per civile abitazione in Cellole alla via Ugo
Foscolo n. 7 e 8;
III. accertare e dichiarare che, per le regole di collazione, l'asse ereditario si compone anche del diritto di comproprietà che si appartiene alla sig.ra Parte_1
sui beni di seguito indicati, tutti in SA CA: i. terreno agricolo in
[...] località Spiniccio, foglio 201, p.lla 32, esteso per una superficie complessiva di mq. 3.510;
ii. terreno agricolo in località Spiniccio, foglio 201, p.lla 2, esteso per una superficie complessiva di mq. superficie 4.510; iii. terreno agricolo in località Spiniccio, foglio 201,
p.lla 25, esteso per una superficie complessiva di mq. 432; iv. terreno agricolo in località
Spiniccio, foglio 201, p.lla 28, esteso per una superficie complessiva di mq. 3.520; v. terreno agricolo in località Spiniccio, foglio 201, p.lla 43, esteso per una superficie complessiva di mq. 152; vi. terreno agricolo in località Spiniccio, foglio 201, p.lla 59, esteso per una superficie complessiva di mq. 6.192; vii. terreno agricolo in località Spiniccio, foglio 201,
p.lla 62, esteso per una superficie complessiva di mq. 5.610; viii. terreno agricolo in località
Spiniccio, foglio 201, p.lla 64, esteso per una superficie complessiva di mq. 560; ix. terreno agricolo in località Pantano, foglio 161, p.lla 5016, esteso per una superficie complessiva di mq. 8.535; x. terreno agricolo in località Pantano, foglio 148, p.lla 5028, esteso per una superficie complessiva di mq. 4.304; xi. terreno agricolo in località Pantano, foglio 148,
p.1la 5025, esteso per una superficie complessiva di mq. 1.640; xii. terreno agricolo in località Pantano, foglio 148, p.1la 5027, esteso per una superficie complessiva di mq. 8.927;
IV. accertare e dichiarare che esso condividente non è tenuto né a rendere il conto dei frutti percepiti durante la comunione né alla loro restituzione, nei limiti in cui essi sono stati prodotti dai beni immobili oggetto del contratto di comodato della durata di anni 15 ripetuto in forma scritta il 5 maggio 1999;
V. accertare e dichiarare che esso condividente ha diritto alla contribuzione, perché comunista ovvero, in subordine, ex art. 1150 c.c. secondo le regole dettate per il possessore di buona fede ovvero, in subordine, ex art. 1150 c.c. secondo le regole dettate per il possessore di mala fede ovvero, in subordine, ex art. 936 c.c. ovvero, in subordine, ex art.
1592 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2041 c.c., per i miglioramenti, le addizioni e gli oggettivi incrementi apportati ai beni comuni posti in località Spiniccio, al foglio 201, quali in atto descritti;
VI. nominare, a norma dell'art. 194 disp. att. c.p.c., un consulente tecnico che provveda alla formazione della massa da dividersi e delle quote, con relativi conguagli e provveda altresì alla regolarizzazione amministrativa presso i competenti uffici comunali e provinciali delle distinte posizioni petitorie.
VII. predisporre un progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c. tale che consenta di assegnare al comparente, salvo altro, la proprietà esclusiva della civile abitazione e dei terreni in cui egli esercita l'azienda agricola, tutti siti in località Spiniccio, al foglio
201, con convocazione delle parti per l'approvazione;
VIII. in caso di contestazione rimettere le parti dinanzi al collegio per la decisione a norma dell'art. 187 c.p.c.;
IX. condannare il sig. e il difensore avv. GIACOMO MONTECUOLLO, Parte_2 alla refusione delle spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute per accessori previdenziali e tributari, con distrazione in favore dell'avvocato per l'anticipo fattone.
***
Con comparsa conclusionale del 29 settembre 2025, parti attrici rilevavano l'infondatezza della domanda ex adverso formulata e diretta a far includere tra i cespiti del de cuius il fabbricato sito in Cellole (CE), alla via Foscolo n. 7 e 8 rilevando come lo stesso fosse di proprietà esclusiva della sig.ra . Parte_1
È d'uopo rilevare che il processo de quo si caratterizzava per la grave condotta del convenuto, il quale si avvaleva di una falsa testimonianza resa dal teste , escusso Parte_3 all'udienza del 12 giugno 2019, al precipuo fine di far confluire nell'asse ereditario del sig.
l'immobile sito in Cellole (CE). Persona_1
Il teste, infatti, escusso sui capitoli di prova dedotti da parte convenuta, così dichiarava:
“Io so dei fatti di causa perché conoscevo il padre di e lo aiutavo nel lavoro CP_1 di carpenteria nelle giornate che avevo libere dal lavoro. […] ho partecipato anche io ai lavori di edificazione;
l'ho però visto una sola volta sui luoghi di causa, non veniva sempre;
ricordo che iniziarono nel 1990, ho aiutato dall'inizio della fondazione ai pilastri, ma non so quando finirono perché mi chiamò una ditta esterna per cui andai a lavorare fuori.
I lavori a cui ho assistito furono l'abbattimento, fondamenta e pilastri, degli altri non so
[…] i lavoratori e anche l'architetto sono stati scelti da lui, io sono stato pagato da Per_1
, non so gli altri ma generalmente venivamo pagati tutti lo stesso giorno il sabato
[...] sera o la mattina del lunedì […] lo ordinava lui e quando arrivava il materiale lo pagava lui. ADR: io so che i soldi venivano sborsati da , ed anche la forza lavoro era Persona_1 tutta organizzata da .” Persona_1
A seguito della denuncia sporta dal sig. , in data 30 ottobre 2019, nei confronti Parte_2 di e per i reati di corruzione in atti giudiziari, falsa CP_1 Parte_3 testimonianza e tentata truffa processuale, veniva instaurato un separato procedimento penale dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C.V.
Nell'ambito di tale procedimento, il teste sottoposto ad interrogatorio in data 14 Pt_3 maggio 2021, confessava di aver reso falsa testimonianza nel giudizio civile a quo a fronte dell'elargizione della somma di euro 50,00 da parte di come da verbale CP_1 allegato.
Con ordinanza, emessa in data 04/12/2019, veniva nominato quale C.T.U., l'ingegner affinché rispondesse ai seguenti quesiti: Persona_2 il CTU, letti gli atti e documenti di causa, effettuato il sopralluogo, sentite le parti ed i loro consulenti: 1) descriva anche mediante riproduzione grafica e fotografica i beni oggetto della comunione, così come individuati negli atti introduttivi e meglio identificati nella relazione notarile, e ne determini il valore attuale di mercato, esponendo analiticamente i criteri della stima;
2) dica se gli immobili siano comodamente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti (1/3 ciascuno), senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
3) in caso affermativo predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli spettanti all'una o all'altro dei condividenti, secondo le rispettive quote di comproprietà, tenuto altresì conto delle spese sostenute da per il rifacimento del bagno al primo piano dell'immobile, CP_1 come da doc. n. 9 allegato alla seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. di parte convenuta;
4) dica se gli immobili siano in regola con la normativa urbanistica ed edilizia e presentino
i requisiti che ne consentono la commerciabilità, ai sensi della legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche nonché i requisiti di conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali di cui all'art. 29 comma 1 bis legge 27.2.1985 n. 52.
Il C.T.U. depositava la propria la relazione in data 29/07/2021.
***
Tutto quanto premesso, e così brevemente riassunta la vicenda processuale, le domande proposte dai sig.ri e sono fondate e meritano accoglimento Parte_2 Parte_1 nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere ribadita la piena procedibilità della domanda.
Contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, l'atto di citazione è stato notificato il
19 settembre 2013, in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'obbligo di mediazione per le controversie in materia di divisione ereditaria. La disciplina della mediazione obbligatoria, inizialmente prevista dal D.Lgs. 28/2010, era stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui imponeva l'obbligatorietà della mediazione stessa, con sentenza della Corte costituzionale n. 272/2012.
Solo successivamente, l'obbligo di mediazione è stato reintrodotto con D.L. n. 69 del 2013, convertito nella L. n. 98/2013, con decorrenza dal 21 settembre 2013.
Ne consegue che la domanda introduttiva del giudizio era e resta pienamente procedibile, essendo stata proposta in un periodo in cui la mediazione obbligatoria non era ancora applicabile ratione temporis.
Venendo al merito, l'oggetto della presente controversia è costituito da una domanda di scioglimento della comunione ereditaria venutasi a creare per effetto dell'apertura della successione (ab intestato) di deceduto in data 15/03/2001 in Piedimonte di Persona_1
SA CA (CE).
In seguito al decesso, si costituiva tra i legittimari una comunione ereditaria avente ad oggetto i beni relitti, secondo le rispettive quote di diritto.
Dall'esame degli atti di causa emerge che la massa ereditaria non si presenta omogenea ma composta da una pluralità di cespiti immobiliari distinti per natura, ubicazione, valore.
I beni, espressamente indicati sia nell'atto di citazione sia nella comparsa di costituzione e risposta, delineano una situazione di comunione ereditaria complessa e frazionata, nella quale i coeredi risultano contitolari, pro indiviso, dei beni compresi nell'asse in misura variabile, secondo la consistenza e la provenienza dei singoli cespiti.
Dopo avere premesso di essere erede legittimo insieme al fratello dei cespiti del padre defunto, parte attrice chiede disporsi la divisione del compendio immobiliare.
Ebbene, la massa ereditaria da dividere risulta così costituta:
A. complessivamente per la piena proprietà dell'intero:
Fabbricati:
1. civile abitazione alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 5017, realizzata su terreno di esclusiva proprietà del de cuius, adibita a residenza familiare, costituita da: un piano cantinato (superficie 27 mq), da un piano terra (superficie 154,10 mq), da un primo piano (superficie 148,20 mq), da un piano II sottotetto (superficie 45,30 mq), da un piano
II terrazzo (superficie 31,38 mq), da piano terra locale rustico (superficie 61,40 mq), da un locale adibito a stalla (superficie 232 mq), da un locale adibito a fienile (superficie 130 mq), da un locale adibito a garage (superficie 39 mq) da un locale adibito a tettoia chiusa
(superficie 47,50 mq);
2. Tettoia alla località Spiniccio, foglio 201 del Catasto Fabbricati, p.lla 5018, superficie 110 mq.
Terreni:
1. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 47, superficie 535 mq, seminativo;
2. Terreno agricolo alla località Molara, foglio 226, p.lla 4, superficie, 4.333 mq, seminativo;
3. Terreno agricolo alla località Derola, foglio 181, p.lla 21, superficie 2.700 mq, seminativo;
4. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 5016 ex 18, seminativo, superficie
5.966 mq;
5. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 61, seminativo, superficie 2.897 mq;
6. Terreno agricolo alla località Condongoli, foglio 217, p.lla 5 superficie 3.037 mq;
B. complessivamente per la quota della metà dell'intero in piena proprietà:
Terreni:
1. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 32, superficie 3.510 mq;
2. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 2, superficie 4.510 mq;
3. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 25, superficie 432 mq;
4. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 28, superficie 3.520 mq;
5. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 43, superficie 152 mq;
6. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 59, superficie 6.192 mq;
7. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 62, superficie 5.610 mq;
8. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, p.lla 64, superficie 560 mq;
9. Terreno agricolo alla località Pantano, foglio 161, p.lla 5016, superficie 8.535 mq;
10. Terreno agricolo alla località Pantano, foglio 148, p.lla 5028, superficie 4.304 mq;
11. Terreno agricolo alla località Pantano, foglio 148, p.lla 5025, superficie 1.640 mq;
12. Terreno agricolo alla località Pantano, foglio 148, p.lla 5027, superficie 8.927 mq;
C. complessivamente per la quota di un ottavo dell'intero in piena proprietà
Terreni:
1. Terreno agricolo alla località Spiniccio, foglio 201, particella 30, superficie 6.886 mq. I terreni afferenti ai fogli 148 e 161 non sono presenti nell'archivio meccanizzato del Catasto in quanto pur essendo stati approvati, non sono mai stati registrati dall'ufficio.
Nella successione pervenivano anche mezzi agricoli necessari alla conduzione della azienda
(trattore tg. 29808; trattore Carraro tg. CE21310; camion OM 35 tg. CE413477, CP_3 caricaerba , falciacaricaerba, fresa Celli automatica, Atomizzatore per frutteto, Parte_4 ranghinatori, gruppo elettrogeno) aventi valore indeterminabile. Come è noto, la domanda di divisione dell'eredità costituisce esercizio di un diritto potestativo ai sensi degli artt. 713 е 1111 c.c., ed è diretta allo scioglimento della comunione ereditaria.
In assenza di disposizioni testamentarie, la successione resta disciplinata dalle pertinenti norme codicistiche.
Ciò posto, deve rilevarsi che non è ricompreso nella massa ereditaria l'immobile sito in
Cellole (CE) alla via Ugo Foscolo n.7 e 8. Emerge, infatti, ex actiis, la piena ed esclusiva proprietà della sig.ra sul predetto immobile, trasferitole per Parte_1 effetto della successione ab intestato del padre, , nato a [...] Persona_3
(CE) il 08/04/1903, codice fiscale , deceduto in data 16/11/1985. CodiceFiscale_5
Tale titolarità risulta dalla dichiarazione di successione presentata in data 03/07/1987, allegata alla memoria ex art. 183 c.p.c., sesto comma, secondo termine.
Nella citata dichiarazione di successione, tra gli elementi dell'attivo ereditario a favore della sig.ra , si individuano espressamente, ai nn. 1 e 2, il fabbricato Parte_1 individuato al foglio 152, particelle 101 e 306, unitamente all'annesso giardino pertinenziale, corrispondente al compendio immobiliare di proprietà esclusiva della medesima, sito in
Cellole (CE), via Foscolo nn. 7 e 8.
In altri termini, nel corso del giudizio de quo si accertava che l'immobile in Cellole (CE), via
Ugo Foscolo nn. 7 e 8, rispetto al quale parte convenuta richiedeva la collazione da parte della sig.ra , non appartenesse alla massa ereditaria, essendo di Parte_1 esclusiva proprietà della . Parte_1 aveva sostenuto che l'immobile in questione fosse incluso nell'asse CP_1 ereditario facendo affidamento su ciò che poi si è accertato essere frutto di una falsa testimonianza, come statuito nella sentenza di condanna, versata in atti, n. 262/2024 del
Tribunale di S. Maria C.V. – II Sez. Penale.
Il teste ritrattava la propria deposizione e ammetteva di aver agito su proposta ed incentivo del convenuto. Tale comportamento integrava i delitti di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, configurando abuso del processo e violazione del dovere di lealtà e probità processuale.
Il CTU ha compiutamente risposto ai quesiti, stimando il valore complessivo dei beni, individuando tre porzioni divisionali e determinando altresì l'indennità di godimento dovuta dal convenuto per l'uso esclusivo dei beni comuni. Tale relazione, per completezza di indagine e coerenza metodologica, merita piena condivisione.
Con specifico riferimento alla composizione della massa ereditaria, dalla relazione del consulente emerge che la stessa è costituita dai seguenti beni:
– in località Spiniccio (Piedimonte di SA CA): un fabbricato rurale con due unità abitative e relative pertinenze (stalla, fienile, tettoia, garage) e terreni agricoli;
– in località Feroni (Carano): un vigneto;
– in località Condongoli (Piedimonte): un uliveto;
– in località Cesina Campopiano (Piedimonte): un terreno agricolo;
– in località Pantano (Cellole): terreni agricoli.
Il CTU ha accertato che il valore complessivo attuale della massa ereditaria è pari ad
€407.010,00, come risultante dalla seguente articolazione:
Bene Valore
Immobili in località Spiniccio: Fabbricato – (€) 105,000,00 Abitazione Piano Terra Immobili in località Spiniccio: Fabbricato – (€) 135.000,00 Abitazione Piano Primo
Immobili in località Spiniccio: Manufatti (€) 26.800,00 Pertinenziali
Immobili in località Spiniccio: Terreni (€) 115.310,00 Agricoli
Immobile in Carano località Feroni: Vigneto (€) 7.600,00
Immobile in Piedimonte località (€) 7.600,00 Condongoli: Uliveto
Immobile in Piedimonte località Cesina (€) 2.200,00 Campopiano: Terreno Agricolo
Immobili in Cellole località Pantano: Terreni (€) 7.500,00 Agricoli
Ciascun coerede risulta titolare della quota ideale di 1/3, pari ad € 135.670,00.
Quanto al quesito concernete la regolarità urbanistica e commerciabilità degli immobili, il
CTU ha puntualmente chiarito che le verifiche di conformità urbanistico–edilizia e catastale rilevano unicamente per gli edifici e le relative pertinenze, e dunque, nel caso di specie, per il fabbricato rurale in località Spiniccio e i manufatti annessi.
Il CTU ha verificato che il fabbricato in località Spiniccio risulta edificato in forza di
Concessione edilizia n. 4/79 rilasciata ai coniugi e Persona_1 Parte_1 per lavori di ristrutturazione e ampliamento.
Pur non essendo stati reperiti i grafici progettuali originari, il consulente ha accertato la sostanziale conformità tra lo stato dei luoghi e le planimetrie catastali di primo impianto, rilevando che non emergono difformità edilizie tali da precluderne la commerciabilità ai sensi dell'art.
9-bis del D.P.R. 380/2001. Ne consegue che tutti i cespiti possono essere utilmente ricompresi nella massa da dividere.
Con ulteriore riguardo al quesito concernente la determinazione del corrispettivo per l'uso esclusivo dei beni comuni da parte di taluno dei condividenti, il CTU ha svolto approfondite indagini estimative e fattuali, le cui conclusioni appaiono logiche, coerenti e conformi ai principi di diritto in materia di comunione ereditaria.
Dagli accertamenti effettuati in loco, è emerso che il convenuto ha adibito CP_1
a propria abitazione l'appartamento sito al piano primo del fabbricato in località Spiniccio, avendo altresì la disponibilità materiale dell'intero compendio ivi ubicato.
Tale circostanza risulta confermata tanto dalle verifiche peritali quanto dal contenuto degli atti difensivi delle parti.
In altri termini, è emerso che il convenuto ha avuto la disponibilità esclusiva CP_1 dell'appartamento al piano primo, delle pertinenze agricole e dei terreni in Spiniccio, originariamente concessi in comodato gratuito con atto del 5 maggio 1999, scaduto il 6 maggio 2014. Da tale data, l'uso esclusivo dei beni è divenuto privo di titolo e deve considerarsi effettuato in danno degli altri coeredi, ai sensi dell'art. 1102 c.c.
Muovendo da tale presupposto, il CTU ha individuato i cespiti oggetto di uso esclusivo come segue:
– appartamento al piano primo del fabbricato, di superficie commerciale pari a circa 180 mq;
– tettoia, stalla, garage e fienile, con superficie complessiva di circa 335 mq;
– fondi agricoli in località Spiniccio, per complessivi 23.062 mq (pari a circa sette moggi).
Il valore del godimento esclusivo è stato correttamente commisurato al valore locativo netto dei beni, detratti i costi di gestione e manutenzione (stimati prudenzialmente nel 25% del valore lordo), secondo criteri conformi alla costante giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. II,
n. 18050/2014; n. 15237/2019). n particolare, il CTU ha determinato:
– per l'unità abitativa con pertinenze, un canone locativo netto annuo pari a € 3.240,00;
– per i manufatti agricoli, un valore locativo netto annuo pari a € 900,00;
– per i fondi agricoli, un canone annuo netto di € 1.400,00; conseguendone un valore complessivo annuo di € 5.540,00.
Per il periodo di riferimento (maggio 2014 – maggio 2021), pari a sette anni, il CTU ha quantificato la rendita complessiva netta in € 38.780,00, importo che rappresenta il frutto civile dei beni goduti uti dominus dal convenuto.
Atteso che la comunione ereditaria si compone di tre coeredi in quote uguali, il predetto ammontare va ripartito pro quota, sicché il convenuto è tenuto a CP_1 corrispondere, a titolo di indennizzo per il godimento esclusivo, l'importo di € 12.926,67 in favore della sig.ra e, pari importo, in favore del sig. Parte_1 Pt_2
, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di cessazione del
[...] godimento sino al soddisfo.
La valutazione del CTU appare immune da censure, fondata su dati oggettivi e criteri di prudenza estimativa e, come tale, deve essere integralmente recepita da questo Giudice ai fini della quantificazione dell'indennità di godimento spettante agli altri condividenti ai sensi dell'art. 1102 e 1108 cod. civ., nonché in applicazione dei principi in tema di uso esclusivo di bene comune e conguagli.
Con riferimento alla proposta di divisione, il CTU ha predisposto tre quote (indicate come quote A – B - C) di valore tendenzialmente equivalente, costituite da beni autonomamente utilizzabili, riducendo al minimo le necessità di opere materiali e di conguagli.
La proposta, conforme ai criteri di equità e funzionalità, appare congrua e va integralmente accolta.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che lo scioglimento della comunione debba essere disposto mediante l'assegnazione delle porzioni così come individuate nella relazione peritale.
Si osserva, infine, che l'intervento di nel giudizio de quo è stato finalizzato Parte_3 alla ritrattazione della testimonianza resa nel processo civile RG 4395/2013 ed in ispecie all'udienza del 12/06/2019.
Considerato che lo stesso ha reso dichiarazioni che hanno determinato un aggravio Pt_3 del processo per il quale si è in causa, si ritiene opportuno condannare in solido il convenuto e l'intervenuto alle spese di lite. Le spese, comprensive degli onorari del CTU, del compenso professionale degli avvocati e del contributo unificato, vengono quantificate in € 10.190,4, salvo conguagli per maggiori oneri.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
§- DICHIARA lo scioglimento della comunione ereditaria tra , Parte_1
e , relativa ai beni immobili descritti in motivazione, e per un CP_1 Parte_2 valore complessivo di € 407.010,00, come individuati nella relazione del CTU, ingegnere che si intende integralmente richiamata. Persona_2
§- APPROVA la proposta di divisione ivi contenuta, disponendo la formazione di tre quote del valore di circa € 135.670,00 ciascuna, con le eventuali rettifiche di conguaglio in denaro secondo quanto indicato nella medesima relazione.
§- CO il sig. a corrispondere, a titolo di indennizzo per l'uso CP_1 esclusivo dei beni comuni, le seguenti somme:
- € 12.926,67 alla Sig.ra , oltre rivalutazione monetaria ed Parte_5 interessi legali dal 6 maggio 2021 sino all'effettivo soddisfo;
- € 12.926,67 al Sig. , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 6 Parte_2 maggio 2021 sino all'effettivo soddisfo
§- CO il convenuto, unitamente all'intervenuto , CP_1 Parte_3 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro
10.190,4, così ripartiti:
€ 8.889,54, oltre accessori di legge, per compensi professionali degli avvocati;
€ 1.300,86 per compenso C.T.U.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 12/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Caroppoli