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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 717/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Albino Riccio.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Albino Riccio.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) la casa coniugale sita in Fiumicino (RM), alla via Lorenzo Bezzi n. 32 Scala H int. 3, di proprietà dell'ente ER , concessa in locazione alla signora resterà assegnata a quest'ultima Parte_1 che la abiterà unitamente alla figlia mentre il sig. se ne è già allontanato Per_1 Controparte_1 asportando tutti i propri effetti pers estualmente al accordo;
2) entrambi i coniugi convengono che la figlia sia affidata in regime condiviso , con collocazione abitativa Per_1 prevalente presso la residenza del Fiumicino (RM) alla via Lorenzo Bezzi n. 32 Scala H int. 3 ; 3) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli impegni Per_1 scolastici, sportivi e ricreativi della minore e c orari di lavoro, e comunque, non meno di due pomeriggi alla settimana, un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, per 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da concordare possibilmente con l'altro coniuge entro il mese di maggio, ed alternativamente con la madre per le festività pasquali e natalizie, concordando i rispettivi periodi, in base ai reciproci impegni e comunque nell'interesse precipuo della minore, il tutto nel rispetto del principio del superiore diritto della figlia alla bigenitorialità e di collaborazione per rendere serena la crescita della stessa;
4) il sig.
verserà , in favore della signora la somma di euro 5 0 0,00 (Euro Controparte_1 Parte_1 ensili a titolo di contributo per la figlia entro il giorno Per_1
5 di ogni mese a far data dal mese di giugno 2025, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) i coniugi concordano che le spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche, sportive, ricreative, comunque straordinarie, come identificate da l protocollo del Tribunale di Civitavecchia , saranno sostenute interamente al 100% dalla madre;
6) L'Assegno Unico, di comune accordo Parte_1 tra le parti, verrà percepito dalla signora ed a quest'ultima espressamente attribuito al Parte_1 100% ; 7) entrambi i coniugi conveng iascuno al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
8) i coniugi prestano il reciproco consenso affinché le competenti autorità rilascino il loro passaporto per l'estero..
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 717/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Albino Riccio.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Albino Riccio.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) la casa coniugale sita in Fiumicino (RM), alla via Lorenzo Bezzi n. 32 Scala H int. 3, di proprietà dell'ente ER , concessa in locazione alla signora resterà assegnata a quest'ultima Parte_1 che la abiterà unitamente alla figlia mentre il sig. se ne è già allontanato Per_1 Controparte_1 asportando tutti i propri effetti pers estualmente al accordo;
2) entrambi i coniugi convengono che la figlia sia affidata in regime condiviso , con collocazione abitativa Per_1 prevalente presso la residenza del Fiumicino (RM) alla via Lorenzo Bezzi n. 32 Scala H int. 3 ; 3) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con gli impegni Per_1 scolastici, sportivi e ricreativi della minore e c orari di lavoro, e comunque, non meno di due pomeriggi alla settimana, un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, per 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da concordare possibilmente con l'altro coniuge entro il mese di maggio, ed alternativamente con la madre per le festività pasquali e natalizie, concordando i rispettivi periodi, in base ai reciproci impegni e comunque nell'interesse precipuo della minore, il tutto nel rispetto del principio del superiore diritto della figlia alla bigenitorialità e di collaborazione per rendere serena la crescita della stessa;
4) il sig.
verserà , in favore della signora la somma di euro 5 0 0,00 (Euro Controparte_1 Parte_1 ensili a titolo di contributo per la figlia entro il giorno Per_1
5 di ogni mese a far data dal mese di giugno 2025, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) i coniugi concordano che le spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche, sportive, ricreative, comunque straordinarie, come identificate da l protocollo del Tribunale di Civitavecchia , saranno sostenute interamente al 100% dalla madre;
6) L'Assegno Unico, di comune accordo Parte_1 tra le parti, verrà percepito dalla signora ed a quest'ultima espressamente attribuito al Parte_1 100% ; 7) entrambi i coniugi conveng iascuno al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
8) i coniugi prestano il reciproco consenso affinché le competenti autorità rilascino il loro passaporto per l'estero..
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone