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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1565/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DI AF, LA
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8710/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 516/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002809772000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002809772000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002809772000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002809772000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010301698/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010301698/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010301698/2018 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010201499/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010201499/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010201499/2019 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il contribuente, sig. Resistente_1, aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220239002809772000. Tale atto era riferito a due cartelle di pagamento della Prefettura di Avellino (n.
01220180004058200000 e n. 01220180004058301000) e a due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate (n. TFK010301698/2018 e n. TFK010201499/2019). Il contribuente aveva eccepito, tra i vari motivi, la nullità dell'intimazione per l'asserita omessa notifica degli atti presupposti, nonché l'inesistenza del debito e l'intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) si era ritualmente costituita in giudizio, sollevando in via preliminare un difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario per quanto concerneva le sanzioni amministrative pecuniarie della Prefettura legate all'emissione di assegni senza provvista. Inoltre, la difesa dell'Agente della Riscossione aveva chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa gli enti impositori (Prefettura e Agenzia delle Entrate) per integrare il contraddittorio, ritenendo che l'onere probatorio sulla notifica degli atti spettasse esclusivamente a questi ultimi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, con la sentenza n. 516/2024, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle relative alle sanzioni prefettizie ed aveva annullato la pretesa impositiva legata agli avvisi di accertamento, sostenendo che non vi fosse prova della loro notifica. La Corte aveva altresì rigettato l'istanza di chiamata in causa dell'ente impositore, ritenendola tardiva poiché non presentata unitamente all'atto di costituzione entro i termini prescritti.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendone la riforma parziale nella parte relativa all'accoglimento del ricorso del contribuente.
L'appellante evidenziava, in via preliminare, la violazione del principio del ne bis in idem. Argomentava che gli stessi avvisi di accertamento (TFK010301698/2018 e TFK010201499/2019) erano già stati oggetto di un precedente contenzioso tra le medesime parti (RG n. 1358/2022), conclusosi con la sentenza n. 1055/2023 della medesima Corte di Avellino che aveva invece accertato la ritualità delle notifiche e rigettato il ricorso del Resistente_1.
In secondo luogo, AdER censurava la decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice non disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. L'appellante ribadiva che, trattandosi di atti formati e notificati direttamente dall'Ufficio, sussisteva un litisconsorzio necessario e il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio.
Infine, l'appellante produceva in questa sede di gravame, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n.
546/1992, le relate di notifica degli avvisi di accertamento impugnati. Da tali documenti emergeva che l'avviso n. TFK010301698/2018 risultava notificato in data 12.09.2018 e l'avviso n. TFK010201499/2019 in data
18.10.2019. L'appellante insisteva quindi per la riforma della sentenza, sostenendo la piena prova della regolarità del procedimento di riscossione. Restava contumace il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione la Corte ritiene fondato l'appello sia in considerazione dell'efficacia del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 1055/2023 sia in considerazione dell'ammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello che provano la notifica degli avvisi di accertamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e tengono conto della contumacia in appello del contribuente e della circostanza che la prova della notifica è stata fornita solo nel secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza n. 516/2024.
Rigetta il ricorso introduttivo limitatamente alla pretesa impositiva derivante dagli avvisi di accertamento n.
TFK010301698/2018 e n. TFK010201499/2019, confermando la legittimità della relativa intimazione di pagamento.
Conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle di pagamento n. 01220180004058200000 e n. 01220180004058301000 con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla Prefettura.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per quanto in motivazione, in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DI AF, LA
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8710/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 516/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002809772000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002809772000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002809772000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220239002809772000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010301698/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010301698/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010301698/2018 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010201499/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010201499/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010201499/2019 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il contribuente, sig. Resistente_1, aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220239002809772000. Tale atto era riferito a due cartelle di pagamento della Prefettura di Avellino (n.
01220180004058200000 e n. 01220180004058301000) e a due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate (n. TFK010301698/2018 e n. TFK010201499/2019). Il contribuente aveva eccepito, tra i vari motivi, la nullità dell'intimazione per l'asserita omessa notifica degli atti presupposti, nonché l'inesistenza del debito e l'intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) si era ritualmente costituita in giudizio, sollevando in via preliminare un difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario per quanto concerneva le sanzioni amministrative pecuniarie della Prefettura legate all'emissione di assegni senza provvista. Inoltre, la difesa dell'Agente della Riscossione aveva chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa gli enti impositori (Prefettura e Agenzia delle Entrate) per integrare il contraddittorio, ritenendo che l'onere probatorio sulla notifica degli atti spettasse esclusivamente a questi ultimi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, con la sentenza n. 516/2024, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle relative alle sanzioni prefettizie ed aveva annullato la pretesa impositiva legata agli avvisi di accertamento, sostenendo che non vi fosse prova della loro notifica. La Corte aveva altresì rigettato l'istanza di chiamata in causa dell'ente impositore, ritenendola tardiva poiché non presentata unitamente all'atto di costituzione entro i termini prescritti.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendone la riforma parziale nella parte relativa all'accoglimento del ricorso del contribuente.
L'appellante evidenziava, in via preliminare, la violazione del principio del ne bis in idem. Argomentava che gli stessi avvisi di accertamento (TFK010301698/2018 e TFK010201499/2019) erano già stati oggetto di un precedente contenzioso tra le medesime parti (RG n. 1358/2022), conclusosi con la sentenza n. 1055/2023 della medesima Corte di Avellino che aveva invece accertato la ritualità delle notifiche e rigettato il ricorso del Resistente_1.
In secondo luogo, AdER censurava la decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice non disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. L'appellante ribadiva che, trattandosi di atti formati e notificati direttamente dall'Ufficio, sussisteva un litisconsorzio necessario e il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio.
Infine, l'appellante produceva in questa sede di gravame, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n.
546/1992, le relate di notifica degli avvisi di accertamento impugnati. Da tali documenti emergeva che l'avviso n. TFK010301698/2018 risultava notificato in data 12.09.2018 e l'avviso n. TFK010201499/2019 in data
18.10.2019. L'appellante insisteva quindi per la riforma della sentenza, sostenendo la piena prova della regolarità del procedimento di riscossione. Restava contumace il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione la Corte ritiene fondato l'appello sia in considerazione dell'efficacia del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 1055/2023 sia in considerazione dell'ammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello che provano la notifica degli avvisi di accertamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e tengono conto della contumacia in appello del contribuente e della circostanza che la prova della notifica è stata fornita solo nel secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza n. 516/2024.
Rigetta il ricorso introduttivo limitatamente alla pretesa impositiva derivante dagli avvisi di accertamento n.
TFK010301698/2018 e n. TFK010201499/2019, confermando la legittimità della relativa intimazione di pagamento.
Conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle di pagamento n. 01220180004058200000 e n. 01220180004058301000 con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla Prefettura.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per quanto in motivazione, in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.