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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12651/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12651/2024
Oggi 13 marzo 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per 'avv. PACCANI CHIARA Parte_1
Per già dichiarata contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Paccani insiste nel ricorso
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12651/2024 promossa da:
(C.F. ) RICORRENTE Parte_1 C.F._1
con l'avv. Chiara Paccani
contro
C.F. ) RESISTENTE contumace Controparte_1 C.F._2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. e 14 D.lgs. 150/2011 l'avv. ha Parte_1
chiesto la condanna di al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
32.453,52 (già comprensiva di IVA e CPA), quale importo dovuto a titolo di onorario per l'attività professionale svolta in diversi procedimenti giudiziari civili e penali e specificatamente:
a. Proc. Penale RGNR 19370/2007 – Tribunale di Brescia nel quale la risultava CP_1 imputata, assistita di fiducia dall'avv. in particolare, quest'ultima aveva presentato Pt_1
opposizione a decreto penale di condanna e seguito l'intera fase dibattimentale sviluppatasi anche con l'audizione di testimoni (doc. 1-2-3);
b. Proc. Penale 976/2007 – Giudice di Pace di Chiari nel quale la risultava imputata, CP_1
assistita di fiducia dall'avv. quest'ultima aveva assistito la in tutta l'attività Pt_1 CP_1
pagina 2 di 4 dibattimentale (doc. 4 - 5 - 6);
c. Proc. Penale 2/200 8 R.G. GDP – 342/2007 R.G. PM – Giudice di Pace di Iseo - nel quale la risultava imputata, assistita di fiducia dall'avv. (doc.7-8), conclusosi con CP_1 Pt_1
sentenza n. 3/2009 appellata dall'avv. con instaurazione del giudizio n. 12/09 R.G. Pt_1
avanti la Corte di Appello (doc. 9 -10);
d. Proc. Penale n. 6440/200 7 R.G. mod U. – Tribunale di Brescia - nel quale la CP_1 risultava parte offesa, costituita parte civile con l'assistenza dell'avv. quale difensore Pt_1
di fiducia la quale ne aveva curato l'assistenza legale lungo tutta la fase dibattimentale (doc. 11
-12 -13).
e. procedimenti n. 47/2010 R.G. mod. 16 e 1053/2008 R.G. mod 16 tutti poi riuniti, unitamente alla predetta procedura 6440/2007 R.G. mod. U, nel giudizio 47/2010 R.G. mod. 16 dinanzi al
Tribunale di Brescia (doc. 14 -15);
f. Proc. Penale n. 25204/2008 R.G.N.R. avanti il Tribunale ordinario di Brescia introdotto con decreto di citazione diretta a giudizio e proc. Pen. 1543/2014 R. G. mod. 16 (doc. 16);
g) procedimento di divorzio n. 13241/08 RG.
Deduce la ricorrente che, in relazione a tutti i vari procedimenti sopra indicati, ad eccezione di quello n. 1543/14 RG, conclusosi successivamente, la aveva sottoscritto CP_1
riconoscimento di debito per complessivi € 27.643,33 in data 11.11.2014 (doc. 22) e che, pertanto, a tale importo andava aggiunto esclusivamente il compenso dovuto in relazione al procedimento n. 1543/14 RG per complessivi € 4.990,19 (già comprensivo degli accessori).
La resistente è rimasta contumace.
Va riconosciuto alla ricorrente l'importo richiesto tenuto conto della documentazione prodotta comprovante sia lo svolgimento dell'attività professionale che il riconoscimento di debito da parte della cliente;
con specifico riferimento al procedimento n. 1543/14 RG,
l'importo richiesto deve ritenersi congruo tenuto conto dell'attività svolta e considerato che lo stesso risulta inferiore a quello risultante dalla applicazione dei parametri medi previsti dal DM
55/14 come successivamente modificato.
La va quindi condannata al pagamento della complessiva somma di € 32.453,52 CP_1
oltre interessi legali, sulla somma di € 27.463,33, dal 19.6.18 (doc. 23) e sulla somma di € pagina 3 di 4 4990,19 dall'11.6.20 (doc. 25).
Le spese del procedimento vanno poste a carico della resistente e liquidate ex DM
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dell'oggetto della causa ed in assenza di opposizione della controparte, in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
visti gli artt. 28 legge 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011,
1) condanna al pagamento in favore dell'avv. della Controparte_1 Controparte_2
somma di € 32.453,52 oltre interessi legali dal 19.6.18 quanto alla somma di €
27.463,33 e dall'11.6.20 quanto alla somma di € 4990,19;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, Controparte_1
che liquida in complessivi € 2906,00 per compenso oltre a spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 13 marzo 2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12651/2024
Oggi 13 marzo 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per 'avv. PACCANI CHIARA Parte_1
Per già dichiarata contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. Paccani insiste nel ricorso
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12651/2024 promossa da:
(C.F. ) RICORRENTE Parte_1 C.F._1
con l'avv. Chiara Paccani
contro
C.F. ) RESISTENTE contumace Controparte_1 C.F._2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. e 14 D.lgs. 150/2011 l'avv. ha Parte_1
chiesto la condanna di al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
32.453,52 (già comprensiva di IVA e CPA), quale importo dovuto a titolo di onorario per l'attività professionale svolta in diversi procedimenti giudiziari civili e penali e specificatamente:
a. Proc. Penale RGNR 19370/2007 – Tribunale di Brescia nel quale la risultava CP_1 imputata, assistita di fiducia dall'avv. in particolare, quest'ultima aveva presentato Pt_1
opposizione a decreto penale di condanna e seguito l'intera fase dibattimentale sviluppatasi anche con l'audizione di testimoni (doc. 1-2-3);
b. Proc. Penale 976/2007 – Giudice di Pace di Chiari nel quale la risultava imputata, CP_1
assistita di fiducia dall'avv. quest'ultima aveva assistito la in tutta l'attività Pt_1 CP_1
pagina 2 di 4 dibattimentale (doc. 4 - 5 - 6);
c. Proc. Penale 2/200 8 R.G. GDP – 342/2007 R.G. PM – Giudice di Pace di Iseo - nel quale la risultava imputata, assistita di fiducia dall'avv. (doc.7-8), conclusosi con CP_1 Pt_1
sentenza n. 3/2009 appellata dall'avv. con instaurazione del giudizio n. 12/09 R.G. Pt_1
avanti la Corte di Appello (doc. 9 -10);
d. Proc. Penale n. 6440/200 7 R.G. mod U. – Tribunale di Brescia - nel quale la CP_1 risultava parte offesa, costituita parte civile con l'assistenza dell'avv. quale difensore Pt_1
di fiducia la quale ne aveva curato l'assistenza legale lungo tutta la fase dibattimentale (doc. 11
-12 -13).
e. procedimenti n. 47/2010 R.G. mod. 16 e 1053/2008 R.G. mod 16 tutti poi riuniti, unitamente alla predetta procedura 6440/2007 R.G. mod. U, nel giudizio 47/2010 R.G. mod. 16 dinanzi al
Tribunale di Brescia (doc. 14 -15);
f. Proc. Penale n. 25204/2008 R.G.N.R. avanti il Tribunale ordinario di Brescia introdotto con decreto di citazione diretta a giudizio e proc. Pen. 1543/2014 R. G. mod. 16 (doc. 16);
g) procedimento di divorzio n. 13241/08 RG.
Deduce la ricorrente che, in relazione a tutti i vari procedimenti sopra indicati, ad eccezione di quello n. 1543/14 RG, conclusosi successivamente, la aveva sottoscritto CP_1
riconoscimento di debito per complessivi € 27.643,33 in data 11.11.2014 (doc. 22) e che, pertanto, a tale importo andava aggiunto esclusivamente il compenso dovuto in relazione al procedimento n. 1543/14 RG per complessivi € 4.990,19 (già comprensivo degli accessori).
La resistente è rimasta contumace.
Va riconosciuto alla ricorrente l'importo richiesto tenuto conto della documentazione prodotta comprovante sia lo svolgimento dell'attività professionale che il riconoscimento di debito da parte della cliente;
con specifico riferimento al procedimento n. 1543/14 RG,
l'importo richiesto deve ritenersi congruo tenuto conto dell'attività svolta e considerato che lo stesso risulta inferiore a quello risultante dalla applicazione dei parametri medi previsti dal DM
55/14 come successivamente modificato.
La va quindi condannata al pagamento della complessiva somma di € 32.453,52 CP_1
oltre interessi legali, sulla somma di € 27.463,33, dal 19.6.18 (doc. 23) e sulla somma di € pagina 3 di 4 4990,19 dall'11.6.20 (doc. 25).
Le spese del procedimento vanno poste a carico della resistente e liquidate ex DM
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dell'oggetto della causa ed in assenza di opposizione della controparte, in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
visti gli artt. 28 legge 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011,
1) condanna al pagamento in favore dell'avv. della Controparte_1 Controparte_2
somma di € 32.453,52 oltre interessi legali dal 19.6.18 quanto alla somma di €
27.463,33 e dall'11.6.20 quanto alla somma di € 4990,19;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, Controparte_1
che liquida in complessivi € 2906,00 per compenso oltre a spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 13 marzo 2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 4 di 4