Versione
10 settembre 1974
10 settembre 1974
Art. 2.
All'onere di lire 170 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 170 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.