CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente e Relatore
BORAGINE GERARDO, Giudice
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 731/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B022000361-2025 ABUSO DIRITTO 2020
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B012000333-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B012000333-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B012000333-2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2020
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B012001488-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B012001488-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B012001488-2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 settembre 2025 la s.r.l. Ricorrente_1 e i suoi soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno impugnato tre avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2020 con i quali l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Firenze ha contestato l'abuso del diritto in relazione alla trasformazione societaria di Ricorrente_1 S.a.s. in Ricorrente_1 S.r.l. e per l'effetto, è stato rideterminato il reddito della società ai fini delle imposte dirette in €uro 10.576.849,00, è stato imputato a Ricorrente_2 il maggior reddito e richiesto il pagamento di maggiore I.R.P.E.F. e maggiore addizionali regionale e comunale per complessivi €uro 9.831.241,72.
La società, inizialmente costituita in forma di società in accomandita semplice, il 19 dicembre 2019 aveva deliberato la propria trasformazione in società a responsabilità limitata e pochissimo tempo dopo aveva ceduto le proprie partecipazioni societarie, conseguendo una plusvalenza di €uro 18.192.035,00.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze ha ravvisato l'esistenza di profili di abuso del diritto del regime di esenzione di cui all'articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) n. 917 del 22 dicembre 1986, indebitamente applicato dalla società sulla plusvalenza conseguita a seguito della cessione delle partecipazioni, sostenendo che la trasformazione da società di persone a società di capitali era stata attuata con il solo e unico scopo di giovarsi del regime fiscale più vantaggioso previsto dall'articolo
87 del T.U.I.R. (esenzione da imposta del 95% per i soggetti I.R.E.S.) piuttosto che quello meno vantaggioso stabilito dall'articolo 58, secondo comma (la plusvalenza concorre al reddito imponibile dei soggetti I.R.P.E.
F. nella misura del 58,14%).
I ricorrenti hanno preliminarmente eccepito la nullità degli avvisi di accertamento per omessa motivazione e, nel merito, hanno chiesto l'annullamento degli accertamenti sostenendo che la trasformazione societaria era espressione di una libera scelta pienamente legittima e non configurava abuso del diritto perché costituiva lo strumento più efficace per realizzare il fine che si era prefissata, quello di trasferire il complesso aziendale pur restando nell'ambito dell'impresa, mantenendo il plusvalore all'interno dell'azienda e non trasformandolo in ricchezza privata.
La causa è stata istruita soltanto con la produzione di documenti e all'esito dell'odierna discussione le parti hanno confermato le proprie conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione è infondata perché la lunga e articolata motivazione degli atti impositivi reca una chiara, fedele e completa esplicazione degli elementi di fatto per i quali è ravvisabile la fattispecie elusiva prospettata in atti.
L'Agenzia delle Entrate ha puntualmente esplicitato tutti gli elementi emersi dall'istruttoria esperita sulla documentazione prodotta, dalla natura delle operazioni societarie e negoziali alla scansione temporale nella quale queste venivano compiute, mettendo in evidente correlazione gli accordi preliminari nonché l'atto di cessione – compiuti nel brevissimo arco temporale tra la fine del 2019 e il 2020 – con la trasformazione progressiva deliberata, nelle more della medesima cessione, dalla società, le cui dichiarate finalità (“mutate esigenze di mercato”) secondo l'Ufficio non risultavano aderenti alle contingenti operazioni private poste in essere. Le ragioni a sostegno della pretesa tributaria sono state quindi esaurientemente esplicate e la società
e i suoi soci sono stati quindi messi nella condizione di comprendere la tesi dell'Ufficio e di difendersi adeguatamente.
Nel merito, la Corte non ravvisa l'esistenza dei contestati profili di abuso del diritto del regime di esenzione di cui all'articolo 87 del T.U.I.R. applicato dalla s.r.l. Ricorrente_1 sulla plusvalenza conseguita a seguito della cessione delle partecipazioni di cui all'articolo 8 del T.U.I.R, in ordine al regime della partecipatione exemption applicato sulla plusvalenza della stessa cessione, in concomitanza della quale ha operato il mutamento della propria forma giuridica, da società di persone a società di capitali.
L'Agenzia delle Entrate, in sostanza, contesta alla società di avere deliberato la trasformazione in società di capitali al solo fine di eludere il trattamento fiscale corrispondente, quale previsto dall'articolo 58, secondo comma, del T.U.I.R., e di avere perciò indebitamente conseguito il corrispondente vantaggio fiscale previsto dall'applicazione dell'articolo 67 del T.U.I.R.
Perciò l'Ufficio ha proceduto al recupero fiscale sulla tesi che sussiste abuso del diritto quando il contribuente, pur mediante una condotta formalmente rispettosa della legge, ottiene l'applicazione di un regime fiscale meno oneroso rispetto ad un altro alternativamente applicabile.
Questa tesi è invece contraria all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito e, soprattutto, dell'atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze, costituito dalla risposta all'interpello n. 185/2019, nel quale si legge che “non configura abuso del diritto il comportamento che il contribuente abbia adottato, rispettando lettera e ratio delle norme, in vista del futuro riconoscimento di un vantaggio tributario” e “il metro di giudizio per verificare l'abusività delle scelte compiute non può poi ricercarsi nella ratio del regime fiscale più oneroso che non sia stato adottato”.
La condotta abusiva deve quindi essere valutata nel perimetro delle norme la cui ratio si assume violata e non all'interno di tutte le norme tributarie astrattamente applicabili alla fattispecie.
Gli obiettivi della riforma del regime di tassazione della cessione delle partecipazioni avvenuta con la legge 7 aprile 2003 n. 80 sono quello di evitare la doppia imposizione economica e, come si legge nella circolare n. 36/E/2004, di “incentivare i trasferimenti di complessi aziendali per mezzo della cessione delle partecipazioni societarie che li rappresentano, in alternativa alla cessione diretta”.
Incentivare la riorganizzazione delle imprese contribuisce a migliorare la produttività e, quindi, la competitività dello Stato italiano rispetto agli altri paesi europei.
Nel caso di specie, la trasformazione è stata funzionale al programma di riorganizzazione in quanto ha permesso di mantenere il plusvalore all'interno del perimetro dell'impresa, la quale stante la cessione delle partecipazioni non è venuta meno ma anzi ha continuato a produrre.
Peraltro, l'Agenzia delle Entrate non contesta che, pure a seguito dell'applicazione del regime fiscale previsto dall'articolo 87 piuttosto che il regime fiscale stabilito dall'articolo 58 del T.U.I.R., la società ricorrente e i suoi soci non hanno formalmente ottenuto un vantaggio fiscale, posto che nel primo caso l'imposta a livello societario (I.R.E.S.) è di €uro 218.304,42 ed a livello dei soci è di €uro 4.673.169,95, con un carico fiscale complessivo di €uro 4.891.474,37 (e un'aliquota effettiva totale del 27%), mentre nel secondo caso l'imposta (solo) a livello dei soci è di €uro 4.815.640,00, quindi con un carico fiscale complessivamente minore (e un'aliquota effettiva totale del 26,4%).
Sostiene tuttavia l'Ufficio che il vantaggio fiscale sarebbe costituito dal differimento temporale della tassazione, che ha comportato in favore della s.r.l. Ricorrente_1 la disponibilità delle somme da reinvestire nella società, e inoltre dalla considerazione che i soci avrebbero dovuto ottemperare al debito fiscale soltanto al momento, futuro ed eventuale, della percezione dei relativi dividendi. Il vantaggio fiscale sarebbe perciò costituito dal conseguimento da parte dei soci di un tangibile e consistente risparmio fiscale, ritratto dal diverso carico impositivo cui le plusvalenze in menzione subiscono a seconda della natura giuridica del cedente, in forza della quale il legislatore ha previsto un diversa modulazione del regime di esenzione: vantaggio (illecito anche sotto il profilo della illecita concorrenza che l'indebito fiscale ha così assicurato) che, nel caso di specie, ha di fatto consentito ai soci di conseguire una forma di finanziamento senza interessi per scopi (di natura soggettiva) finalizzati al reinvestimento dei proventi ritratti dalla cessione.
Questo vantaggio, secondo l'Ufficio, sarebbe indebito, avendo la società applicato, tramite un'operazione di aggiramento della norma, un regime di esenzione che non le era proprio (quello del 95% in luogo di quello del 40%) e che altera la corretta esazione del tributo previsto dal sistema tributario.
Rileva al riguardo la Corte che la contestazione dell'abuso non si può fondare sulla prospettazione di condotte future più o meno probabili allora ogni decisione imprenditoriale potrebbe essere potenzialmente contestabile sotto il profilo dell'articolo 10 bis del T.U.I.R.
Né la rivalutazione della partecipazione né la copertura di eventuali perdite con gli utili a riserva costituiscono condotte abusive, anzi sono istituti consolidati all'interno dell'ordinamento tributario che il
Legislatore ha previsto, rispettivamente, per anticipare il prelievo e per tutelare chi opera nel regime di impresa.
Se è vero a seguito del differimento dell'imposta la s.r.l. Ricorrente_1 ha temporaneamente conseguito la disponibilità delle somme da reinvestire nella società, è altrettanto vero che il differimento del prelievo certamente non ha rappresentato il fine della trasformazione che era quello di trasferire il complesso aziendale per migliorarne la sua competitività nel rispetto di quelle che sono le finalità dell'articolo 87 del T.U.I.R.
Il rifinanziamento della NewCo, quindi, è un effetto meramente accessorio conseguente alla realizzazione dell'intento principale posto alla base della scelta dell'imprenditore.
La ratio dell'articolo 87 del T.U.I.R. non è stata in alcun modo tradita dalla trasformazione societaria operata dai ricorrenti, la quale, invece, costituisce un mero strumento per realizzare il fine che la società si era prefissata, quello appunto di trasferire il complesso aziendale pur restando nell'ambito dell'impresa.
In questo modo la trasformazione è espressione di una libera scelta del contribuente che, pur non trovandosi immediatamente nelle condizioni di applicazione della norma, tramite la trasformazione del regime societario ha adottato gli accorgimenti necessari per fruirne.
Il beneficio ottenuto è connaturato al sistema perché la riforma ha voluto premiare proprio quei soggetti che proseguendo l'impresa mantengono il plusvalore all'interno dell'azienda e non lo trasformano in ricchezza privata.
D'altra parte, l'attenzione all'assetto anche finanziario dell'impresa è il fulcro attorno al quale ruota la norma cardine di cui all'articolo 2086 del codice civile, che ascrive all'imprenditore il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.
Volendo continuare a fare impresa era corretto che il prelievo fosse limitato alla sola s.r.l. Ricorrente_1 e non anche ai singoli soci, i quali peraltro finora hanno reinvestito consistenti capitali privati e non hanno ancora ottenuto alcun vantaggio personale dalla cessione delle partecipazioni.
Secondo il Ministero dell'economia e delle finanze, in questo caso non può dirsi sussistente il disegno abusivo atteso che “quando è lo stesso sistema fiscale ad offrire un'alternativa fiscalmente più vantaggiosa rispetto ad un'altra, la scelta del contribuente non può essere censurata;
il vantaggio fiscale è legittimamente conseguito. (…) È vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra 'preferenza' per l'una o l'altra operazione;
sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse. Affinché si configuri un abuso andrà dimostrato il vantaggio fiscale indebito concretamente conseguito e, cioè, l'aggiramento della ratio legis o dei princìpi generali dell'ordinamento tributario”.
Prosegue il M.E.F. che “ben possono verificarsi casi in cui il contribuente non si trovi nella situazione di poter fruire immediatamente dell'opzione in parola e modifichi la propria situazione e/o le proprie precedenti scelte negoziali proprio per realizzare legittimamente le condizioni necessarie a fruire della norma di favore. In assenza di precisazioni normative e/o di indicazioni in senso contrario rinvenibili nei lavori preparatori appare illogico che un determinato regime fiscale possa essere adottato solo ab origine, potendo invece essere configurato come abusivo se acquisito in un momento successivo”.
Quindi, la mera opzione del contribuente per un regime fiscale meno oneroso, e al contempo previsto dal nostro ordinamento giuridico, non può costituire elemento da cui desumere l'esistenza di una fattispecie di abuso del diritto.
Va inoltre considerato che l'Agenzia delle Entrate considera solo la differente misura di tassazione della plusvalenza da cessione di partecipazioni partecipatione exemption nei differenti regimi fiscali. Ma se la cessione avviene da parte di una società di capitali le somme derivanti dall'operazione non entrano nella disponibilità dei soci perché rimangono acquisite alla società e solo la successiva distribuzione dei relativi dividendi consente ai soci di entrare in possesso della liquidità, previa però la tassazione del dividendo percepito.
Così che la presenza di un regime fiscale in apparenza maggiormente oneroso non può costituire l'unico valido argomento a sostegno della condotta abusiva perché proprio il M.E.F. ha chiarito che “il metro di giudizio per verificare l'abusività delle scelte compiute non può poi ricercarsi nella ratio del regime fiscale più oneroso che non sia stato adottato”.
Quanto invece alle dichiarate finalità (“mutate esigenze di mercato”) della trasformazione, che secondo l'Ufficio non risultavano aderenti alle contingenti operazioni private poste in essere, vale osservare che la trasformazione e la cessione della partecipazione sono state precedute dalla lettera di intenti del 10 giugno
2019 (con la quale la Società_1 manifesta l'interesse all'acquisto del 100% del capitale sociale di Società_2 Società_2 e, quindi, della sua controllata Società3, mediante acquisto da parte di una Newco che partecipata da un soggetto riconducibile ai soci della s.a.s. Ricorrente_1, dall'accordo di investimento e patto parasociale relativo all'operazione di investimento in NewCo, dalla costituzione della s.r.l. Società4, avvenuta il 30 ottobre 2019, e dall'accordo quadro dell'8 novembre 2019.
A questi atti hanno poi fatto seguito la trasformazione della società Ricorrente_1, il contratto di finanziamento del 19 febbraio 2020, la costituzione del pegno da parte della Società_1 e Ricorrente_1 avente ad oggetto le quote di partecipazione all'intero capitale sociale della s.r.l. Società_4, il contratto di cessione delle partecipazioni, la costituzione dell'ulteriore pegno da parte della s.r.l. Società_3, avente ad oggetto le quote di partecipazione in s.r.l. Società2, la fusione per incorporazione s.r.l. Società_4 nella s.r.l. Società2 la quale a sua volta viene incorporata nella s.r.l. Società_3, e la cancellazione del pegno sulle quote della s.r.l. Società_4 e della s.r.l. Società2.
Questo complesso schema negoziale, che ha avuto inizio con la lettera di intenti del 10 giugno 2019, oltre sei mesi prima della cessione, induce a ravvisare le nuove esigenze di mercato consistenti dalla riorganizzazione sia dell'assetto societario sia della produzione.
Inoltre, la s.a.s. Ricorrente_1 aveva assunto nei confronti della s.r.l. Società_1 e degli altri soci della s.r.l. Società2 un obbligo di riservatezza in ordine alle trattative in corso e, quindi, in occasione della delibera di trasformazione, che doveva essere pubblicata, i soci della società Ricorrente_1 non potevano rendere palesi le loro intenzioni e le motivazioni che giustificavano il passaggio a società di capitali.
La trasformazione è probabilmente avvenuta nel mese di dicembre 2019 perché, così operando, la s.a.s. Ricorrente_1 ha potuto chiudere il bilancio dell'anno 2019 consolidandone i valori da porre a fondamento della contabilità del soggetto trasformato.
Inoltre, prima della sottoscrizione dell'accordo quadro dell'8 novembre 2019, nessuna iniziativa poteva essere presa in quanto i colloqui con le controparti si attestavano al livello di mere trattative precontrattuali, sospensivamente condizionate agli esiti della due diligence condotta dalla s.r.l. Società_1, i cui esiti non erano sicuri.
Se gli esiti fossero stati sfavorevoli nessuna cessione vi sarebbe stata per cui la struttura operativa delle Target sarebbe rimasta invariata e quindi alcuna esigenza di mercato sarebbe sorta.
Infine, vi sono evidenti ragioni extrafiscali per giustificare la trasformazione sociale perché se la società Ricorrente_1 fosse rimasta una società di persone, piuttosto che essere trasformata in società di capitali, il patrimonio dei soci avrebbe potuto più facilmente essere escusso.
Questa considerazione induce pertanto a ritenere che vi erano seri e apprezzabili motivi economici per procedere alla trasformazione, escludendo la condotta abusiva contestata.
Il ricorso pertanto va accolto e, in assenza di ragioni per derogare al principio previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze va condannata al rimborso delle spese processuali che, in considerazione dell'elevato valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi €uro 10.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente e Relatore
BORAGINE GERARDO, Giudice
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 731/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B022000361-2025 ABUSO DIRITTO 2020
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B012000333-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B012000333-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B012000333-2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2020
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B012001488-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B012001488-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B012001488-2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 settembre 2025 la s.r.l. Ricorrente_1 e i suoi soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno impugnato tre avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2020 con i quali l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Firenze ha contestato l'abuso del diritto in relazione alla trasformazione societaria di Ricorrente_1 S.a.s. in Ricorrente_1 S.r.l. e per l'effetto, è stato rideterminato il reddito della società ai fini delle imposte dirette in €uro 10.576.849,00, è stato imputato a Ricorrente_2 il maggior reddito e richiesto il pagamento di maggiore I.R.P.E.F. e maggiore addizionali regionale e comunale per complessivi €uro 9.831.241,72.
La società, inizialmente costituita in forma di società in accomandita semplice, il 19 dicembre 2019 aveva deliberato la propria trasformazione in società a responsabilità limitata e pochissimo tempo dopo aveva ceduto le proprie partecipazioni societarie, conseguendo una plusvalenza di €uro 18.192.035,00.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze ha ravvisato l'esistenza di profili di abuso del diritto del regime di esenzione di cui all'articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) n. 917 del 22 dicembre 1986, indebitamente applicato dalla società sulla plusvalenza conseguita a seguito della cessione delle partecipazioni, sostenendo che la trasformazione da società di persone a società di capitali era stata attuata con il solo e unico scopo di giovarsi del regime fiscale più vantaggioso previsto dall'articolo
87 del T.U.I.R. (esenzione da imposta del 95% per i soggetti I.R.E.S.) piuttosto che quello meno vantaggioso stabilito dall'articolo 58, secondo comma (la plusvalenza concorre al reddito imponibile dei soggetti I.R.P.E.
F. nella misura del 58,14%).
I ricorrenti hanno preliminarmente eccepito la nullità degli avvisi di accertamento per omessa motivazione e, nel merito, hanno chiesto l'annullamento degli accertamenti sostenendo che la trasformazione societaria era espressione di una libera scelta pienamente legittima e non configurava abuso del diritto perché costituiva lo strumento più efficace per realizzare il fine che si era prefissata, quello di trasferire il complesso aziendale pur restando nell'ambito dell'impresa, mantenendo il plusvalore all'interno dell'azienda e non trasformandolo in ricchezza privata.
La causa è stata istruita soltanto con la produzione di documenti e all'esito dell'odierna discussione le parti hanno confermato le proprie conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione è infondata perché la lunga e articolata motivazione degli atti impositivi reca una chiara, fedele e completa esplicazione degli elementi di fatto per i quali è ravvisabile la fattispecie elusiva prospettata in atti.
L'Agenzia delle Entrate ha puntualmente esplicitato tutti gli elementi emersi dall'istruttoria esperita sulla documentazione prodotta, dalla natura delle operazioni societarie e negoziali alla scansione temporale nella quale queste venivano compiute, mettendo in evidente correlazione gli accordi preliminari nonché l'atto di cessione – compiuti nel brevissimo arco temporale tra la fine del 2019 e il 2020 – con la trasformazione progressiva deliberata, nelle more della medesima cessione, dalla società, le cui dichiarate finalità (“mutate esigenze di mercato”) secondo l'Ufficio non risultavano aderenti alle contingenti operazioni private poste in essere. Le ragioni a sostegno della pretesa tributaria sono state quindi esaurientemente esplicate e la società
e i suoi soci sono stati quindi messi nella condizione di comprendere la tesi dell'Ufficio e di difendersi adeguatamente.
Nel merito, la Corte non ravvisa l'esistenza dei contestati profili di abuso del diritto del regime di esenzione di cui all'articolo 87 del T.U.I.R. applicato dalla s.r.l. Ricorrente_1 sulla plusvalenza conseguita a seguito della cessione delle partecipazioni di cui all'articolo 8 del T.U.I.R, in ordine al regime della partecipatione exemption applicato sulla plusvalenza della stessa cessione, in concomitanza della quale ha operato il mutamento della propria forma giuridica, da società di persone a società di capitali.
L'Agenzia delle Entrate, in sostanza, contesta alla società di avere deliberato la trasformazione in società di capitali al solo fine di eludere il trattamento fiscale corrispondente, quale previsto dall'articolo 58, secondo comma, del T.U.I.R., e di avere perciò indebitamente conseguito il corrispondente vantaggio fiscale previsto dall'applicazione dell'articolo 67 del T.U.I.R.
Perciò l'Ufficio ha proceduto al recupero fiscale sulla tesi che sussiste abuso del diritto quando il contribuente, pur mediante una condotta formalmente rispettosa della legge, ottiene l'applicazione di un regime fiscale meno oneroso rispetto ad un altro alternativamente applicabile.
Questa tesi è invece contraria all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito e, soprattutto, dell'atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze, costituito dalla risposta all'interpello n. 185/2019, nel quale si legge che “non configura abuso del diritto il comportamento che il contribuente abbia adottato, rispettando lettera e ratio delle norme, in vista del futuro riconoscimento di un vantaggio tributario” e “il metro di giudizio per verificare l'abusività delle scelte compiute non può poi ricercarsi nella ratio del regime fiscale più oneroso che non sia stato adottato”.
La condotta abusiva deve quindi essere valutata nel perimetro delle norme la cui ratio si assume violata e non all'interno di tutte le norme tributarie astrattamente applicabili alla fattispecie.
Gli obiettivi della riforma del regime di tassazione della cessione delle partecipazioni avvenuta con la legge 7 aprile 2003 n. 80 sono quello di evitare la doppia imposizione economica e, come si legge nella circolare n. 36/E/2004, di “incentivare i trasferimenti di complessi aziendali per mezzo della cessione delle partecipazioni societarie che li rappresentano, in alternativa alla cessione diretta”.
Incentivare la riorganizzazione delle imprese contribuisce a migliorare la produttività e, quindi, la competitività dello Stato italiano rispetto agli altri paesi europei.
Nel caso di specie, la trasformazione è stata funzionale al programma di riorganizzazione in quanto ha permesso di mantenere il plusvalore all'interno del perimetro dell'impresa, la quale stante la cessione delle partecipazioni non è venuta meno ma anzi ha continuato a produrre.
Peraltro, l'Agenzia delle Entrate non contesta che, pure a seguito dell'applicazione del regime fiscale previsto dall'articolo 87 piuttosto che il regime fiscale stabilito dall'articolo 58 del T.U.I.R., la società ricorrente e i suoi soci non hanno formalmente ottenuto un vantaggio fiscale, posto che nel primo caso l'imposta a livello societario (I.R.E.S.) è di €uro 218.304,42 ed a livello dei soci è di €uro 4.673.169,95, con un carico fiscale complessivo di €uro 4.891.474,37 (e un'aliquota effettiva totale del 27%), mentre nel secondo caso l'imposta (solo) a livello dei soci è di €uro 4.815.640,00, quindi con un carico fiscale complessivamente minore (e un'aliquota effettiva totale del 26,4%).
Sostiene tuttavia l'Ufficio che il vantaggio fiscale sarebbe costituito dal differimento temporale della tassazione, che ha comportato in favore della s.r.l. Ricorrente_1 la disponibilità delle somme da reinvestire nella società, e inoltre dalla considerazione che i soci avrebbero dovuto ottemperare al debito fiscale soltanto al momento, futuro ed eventuale, della percezione dei relativi dividendi. Il vantaggio fiscale sarebbe perciò costituito dal conseguimento da parte dei soci di un tangibile e consistente risparmio fiscale, ritratto dal diverso carico impositivo cui le plusvalenze in menzione subiscono a seconda della natura giuridica del cedente, in forza della quale il legislatore ha previsto un diversa modulazione del regime di esenzione: vantaggio (illecito anche sotto il profilo della illecita concorrenza che l'indebito fiscale ha così assicurato) che, nel caso di specie, ha di fatto consentito ai soci di conseguire una forma di finanziamento senza interessi per scopi (di natura soggettiva) finalizzati al reinvestimento dei proventi ritratti dalla cessione.
Questo vantaggio, secondo l'Ufficio, sarebbe indebito, avendo la società applicato, tramite un'operazione di aggiramento della norma, un regime di esenzione che non le era proprio (quello del 95% in luogo di quello del 40%) e che altera la corretta esazione del tributo previsto dal sistema tributario.
Rileva al riguardo la Corte che la contestazione dell'abuso non si può fondare sulla prospettazione di condotte future più o meno probabili allora ogni decisione imprenditoriale potrebbe essere potenzialmente contestabile sotto il profilo dell'articolo 10 bis del T.U.I.R.
Né la rivalutazione della partecipazione né la copertura di eventuali perdite con gli utili a riserva costituiscono condotte abusive, anzi sono istituti consolidati all'interno dell'ordinamento tributario che il
Legislatore ha previsto, rispettivamente, per anticipare il prelievo e per tutelare chi opera nel regime di impresa.
Se è vero a seguito del differimento dell'imposta la s.r.l. Ricorrente_1 ha temporaneamente conseguito la disponibilità delle somme da reinvestire nella società, è altrettanto vero che il differimento del prelievo certamente non ha rappresentato il fine della trasformazione che era quello di trasferire il complesso aziendale per migliorarne la sua competitività nel rispetto di quelle che sono le finalità dell'articolo 87 del T.U.I.R.
Il rifinanziamento della NewCo, quindi, è un effetto meramente accessorio conseguente alla realizzazione dell'intento principale posto alla base della scelta dell'imprenditore.
La ratio dell'articolo 87 del T.U.I.R. non è stata in alcun modo tradita dalla trasformazione societaria operata dai ricorrenti, la quale, invece, costituisce un mero strumento per realizzare il fine che la società si era prefissata, quello appunto di trasferire il complesso aziendale pur restando nell'ambito dell'impresa.
In questo modo la trasformazione è espressione di una libera scelta del contribuente che, pur non trovandosi immediatamente nelle condizioni di applicazione della norma, tramite la trasformazione del regime societario ha adottato gli accorgimenti necessari per fruirne.
Il beneficio ottenuto è connaturato al sistema perché la riforma ha voluto premiare proprio quei soggetti che proseguendo l'impresa mantengono il plusvalore all'interno dell'azienda e non lo trasformano in ricchezza privata.
D'altra parte, l'attenzione all'assetto anche finanziario dell'impresa è il fulcro attorno al quale ruota la norma cardine di cui all'articolo 2086 del codice civile, che ascrive all'imprenditore il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.
Volendo continuare a fare impresa era corretto che il prelievo fosse limitato alla sola s.r.l. Ricorrente_1 e non anche ai singoli soci, i quali peraltro finora hanno reinvestito consistenti capitali privati e non hanno ancora ottenuto alcun vantaggio personale dalla cessione delle partecipazioni.
Secondo il Ministero dell'economia e delle finanze, in questo caso non può dirsi sussistente il disegno abusivo atteso che “quando è lo stesso sistema fiscale ad offrire un'alternativa fiscalmente più vantaggiosa rispetto ad un'altra, la scelta del contribuente non può essere censurata;
il vantaggio fiscale è legittimamente conseguito. (…) È vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra 'preferenza' per l'una o l'altra operazione;
sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse. Affinché si configuri un abuso andrà dimostrato il vantaggio fiscale indebito concretamente conseguito e, cioè, l'aggiramento della ratio legis o dei princìpi generali dell'ordinamento tributario”.
Prosegue il M.E.F. che “ben possono verificarsi casi in cui il contribuente non si trovi nella situazione di poter fruire immediatamente dell'opzione in parola e modifichi la propria situazione e/o le proprie precedenti scelte negoziali proprio per realizzare legittimamente le condizioni necessarie a fruire della norma di favore. In assenza di precisazioni normative e/o di indicazioni in senso contrario rinvenibili nei lavori preparatori appare illogico che un determinato regime fiscale possa essere adottato solo ab origine, potendo invece essere configurato come abusivo se acquisito in un momento successivo”.
Quindi, la mera opzione del contribuente per un regime fiscale meno oneroso, e al contempo previsto dal nostro ordinamento giuridico, non può costituire elemento da cui desumere l'esistenza di una fattispecie di abuso del diritto.
Va inoltre considerato che l'Agenzia delle Entrate considera solo la differente misura di tassazione della plusvalenza da cessione di partecipazioni partecipatione exemption nei differenti regimi fiscali. Ma se la cessione avviene da parte di una società di capitali le somme derivanti dall'operazione non entrano nella disponibilità dei soci perché rimangono acquisite alla società e solo la successiva distribuzione dei relativi dividendi consente ai soci di entrare in possesso della liquidità, previa però la tassazione del dividendo percepito.
Così che la presenza di un regime fiscale in apparenza maggiormente oneroso non può costituire l'unico valido argomento a sostegno della condotta abusiva perché proprio il M.E.F. ha chiarito che “il metro di giudizio per verificare l'abusività delle scelte compiute non può poi ricercarsi nella ratio del regime fiscale più oneroso che non sia stato adottato”.
Quanto invece alle dichiarate finalità (“mutate esigenze di mercato”) della trasformazione, che secondo l'Ufficio non risultavano aderenti alle contingenti operazioni private poste in essere, vale osservare che la trasformazione e la cessione della partecipazione sono state precedute dalla lettera di intenti del 10 giugno
2019 (con la quale la Società_1 manifesta l'interesse all'acquisto del 100% del capitale sociale di Società_2 Società_2 e, quindi, della sua controllata Società3, mediante acquisto da parte di una Newco che partecipata da un soggetto riconducibile ai soci della s.a.s. Ricorrente_1, dall'accordo di investimento e patto parasociale relativo all'operazione di investimento in NewCo, dalla costituzione della s.r.l. Società4, avvenuta il 30 ottobre 2019, e dall'accordo quadro dell'8 novembre 2019.
A questi atti hanno poi fatto seguito la trasformazione della società Ricorrente_1, il contratto di finanziamento del 19 febbraio 2020, la costituzione del pegno da parte della Società_1 e Ricorrente_1 avente ad oggetto le quote di partecipazione all'intero capitale sociale della s.r.l. Società_4, il contratto di cessione delle partecipazioni, la costituzione dell'ulteriore pegno da parte della s.r.l. Società_3, avente ad oggetto le quote di partecipazione in s.r.l. Società2, la fusione per incorporazione s.r.l. Società_4 nella s.r.l. Società2 la quale a sua volta viene incorporata nella s.r.l. Società_3, e la cancellazione del pegno sulle quote della s.r.l. Società_4 e della s.r.l. Società2.
Questo complesso schema negoziale, che ha avuto inizio con la lettera di intenti del 10 giugno 2019, oltre sei mesi prima della cessione, induce a ravvisare le nuove esigenze di mercato consistenti dalla riorganizzazione sia dell'assetto societario sia della produzione.
Inoltre, la s.a.s. Ricorrente_1 aveva assunto nei confronti della s.r.l. Società_1 e degli altri soci della s.r.l. Società2 un obbligo di riservatezza in ordine alle trattative in corso e, quindi, in occasione della delibera di trasformazione, che doveva essere pubblicata, i soci della società Ricorrente_1 non potevano rendere palesi le loro intenzioni e le motivazioni che giustificavano il passaggio a società di capitali.
La trasformazione è probabilmente avvenuta nel mese di dicembre 2019 perché, così operando, la s.a.s. Ricorrente_1 ha potuto chiudere il bilancio dell'anno 2019 consolidandone i valori da porre a fondamento della contabilità del soggetto trasformato.
Inoltre, prima della sottoscrizione dell'accordo quadro dell'8 novembre 2019, nessuna iniziativa poteva essere presa in quanto i colloqui con le controparti si attestavano al livello di mere trattative precontrattuali, sospensivamente condizionate agli esiti della due diligence condotta dalla s.r.l. Società_1, i cui esiti non erano sicuri.
Se gli esiti fossero stati sfavorevoli nessuna cessione vi sarebbe stata per cui la struttura operativa delle Target sarebbe rimasta invariata e quindi alcuna esigenza di mercato sarebbe sorta.
Infine, vi sono evidenti ragioni extrafiscali per giustificare la trasformazione sociale perché se la società Ricorrente_1 fosse rimasta una società di persone, piuttosto che essere trasformata in società di capitali, il patrimonio dei soci avrebbe potuto più facilmente essere escusso.
Questa considerazione induce pertanto a ritenere che vi erano seri e apprezzabili motivi economici per procedere alla trasformazione, escludendo la condotta abusiva contestata.
Il ricorso pertanto va accolto e, in assenza di ragioni per derogare al principio previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze va condannata al rimborso delle spese processuali che, in considerazione dell'elevato valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi €uro 10.000,00, oltre accessori come per legge.