Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 61
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità avvisi di accertamento per omessa motivazione

    L'eccezione è infondata perché la lunga e articolata motivazione degli atti impositivi reca una chiara, fedele e completa esplicazione degli elementi di fatto per i quali è ravvisabile la fattispecie elusiva prospettata in atti. L'Agenzia delle Entrate ha puntualmente esplicitato tutti gli elementi emersi dall'istruttoria esperita sulla documentazione prodotta, dalla natura delle operazioni societarie e negoziali alla scansione temporale nella quale queste venivano compiute, mettendo in evidente correlazione gli accordi preliminari nonché l'atto di cessione – compiuti nel brevissimo arco temporale tra la fine del 2019 e il 2020 – con la trasformazione progressiva deliberata, nelle more della medesima cessione, dalla società, le cui dichiarate finalità (“mutate esigenze di mercato”) secondo l'Ufficio non risultavano aderenti alle contingenti operazioni private poste in essere. Le ragioni a sostegno della pretesa tributaria sono state quindi esaurientemente esplicate e la società e i suoi soci sono stati quindi messi nella condizione di comprendere la tesi dell'Ufficio e di difendersi adeguatamente.

  • Accolto
    Insussistenza di abuso del diritto

    La Corte non ravvisa l'esistenza dei contestati profili di abuso del diritto del regime di esenzione di cui all'articolo 87 del T.U.I.R. applicato dalla s.r.l. Ricorrente_1 sulla plusvalenza conseguita a seguito della cessione delle partecipazioni. La tesi dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui la trasformazione da società di persone a società di capitali è stata attuata con il solo fine di eludere il trattamento fiscale meno vantaggioso, è contraria all'orientamento della giurisprudenza e dell'atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze (risposta all'interpello n. 185/2019). La condotta abusiva deve essere valutata nel perimetro delle norme la cui ratio si assume violata e non all'interno di tutte le norme tributarie astrattamente applicabili. La trasformazione è stata funzionale al programma di riorganizzazione, permettendo di mantenere il plusvalore all'interno dell'impresa. Il vantaggio fiscale non è stato indebitamente conseguito, e il differimento temporale della tassazione non è stato il fine della trasformazione. La ratio dell'articolo 87 del T.U.I.R. non è stata tradita. Vi sono inoltre evidenti ragioni extrafiscali per giustificare la trasformazione sociale.

  • Rigettato
    Nullità avvisi di accertamento per omessa motivazione

    L'eccezione è infondata perché la lunga e articolata motivazione degli atti impositivi reca una chiara, fedele e completa esplicazione degli elementi di fatto per i quali è ravvisabile la fattispecie elusiva prospettata in atti. L'Agenzia delle Entrate ha puntualmente esplicitato tutti gli elementi emersi dall'istruttoria esperita sulla documentazione prodotta, dalla natura delle operazioni societarie e negoziali alla scansione temporale nella quale queste venivano compiute, mettendo in evidente correlazione gli accordi preliminari nonché l'atto di cessione – compiuti nel brevissimo arco temporale tra la fine del 2019 e il 2020 – con la trasformazione progressiva deliberata, nelle more della medesima cessione, dalla società, le cui dichiarate finalità (“mutate esigenze di mercato”) secondo l'Ufficio non risultavano aderenti alle contingenti operazioni private poste in essere. Le ragioni a sostegno della pretesa tributaria sono state quindi esaurientemente esplicate e la società e i suoi soci sono stati quindi messi nella condizione di comprendere la tesi dell'Ufficio e di difendersi adeguatamente.

  • Accolto
    Insussistenza di abuso del diritto

    La Corte non ravvisa l'esistenza dei contestati profili di abuso del diritto del regime di esenzione di cui all'articolo 87 del T.U.I.R. applicato dalla s.r.l. Ricorrente_1 sulla plusvalenza conseguita a seguito della cessione delle partecipazioni. La tesi dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui la trasformazione da società di persone a società di capitali è stata attuata con il solo fine di eludere il trattamento fiscale meno vantaggioso, è contraria all'orientamento della giurisprudenza e dell'atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze (risposta all'interpello n. 185/2019). La condotta abusiva deve essere valutata nel perimetro delle norme la cui ratio si assume violata e non all'interno di tutte le norme tributarie astrattamente applicabili. La trasformazione è stata funzionale al programma di riorganizzazione, permettendo di mantenere il plusvalore all'interno dell'impresa. Il vantaggio fiscale non è stato indebitamente conseguito, e il differimento temporale della tassazione non è stato il fine della trasformazione. La ratio dell'articolo 87 del T.U.I.R. non è stata tradita. Vi sono inoltre evidenti ragioni extrafiscali per giustificare la trasformazione sociale.

  • Rigettato
    Nullità avvisi di accertamento per omessa motivazione

    L'eccezione è infondata perché la lunga e articolata motivazione degli atti impositivi reca una chiara, fedele e completa esplicazione degli elementi di fatto per i quali è ravvisabile la fattispecie elusiva prospettata in atti. L'Agenzia delle Entrate ha puntualmente esplicitato tutti gli elementi emersi dall'istruttoria esperita sulla documentazione prodotta, dalla natura delle operazioni societarie e negoziali alla scansione temporale nella quale queste venivano compiute, mettendo in evidente correlazione gli accordi preliminari nonché l'atto di cessione – compiuti nel brevissimo arco temporale tra la fine del 2019 e il 2020 – con la trasformazione progressiva deliberata, nelle more della medesima cessione, dalla società, le cui dichiarate finalità (“mutate esigenze di mercato”) secondo l'Ufficio non risultavano aderenti alle contingenti operazioni private poste in essere. Le ragioni a sostegno della pretesa tributaria sono state quindi esaurientemente esplicate e la società e i suoi soci sono stati quindi messi nella condizione di comprendere la tesi dell'Ufficio e di difendersi adeguatamente.

  • Accolto
    Insussistenza di abuso del diritto

    La Corte non ravvisa l'esistenza dei contestati profili di abuso del diritto del regime di esenzione di cui all'articolo 87 del T.U.I.R. applicato dalla s.r.l. Ricorrente_1 sulla plusvalenza conseguita a seguito della cessione delle partecipazioni. La tesi dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui la trasformazione da società di persone a società di capitali è stata attuata con il solo fine di eludere il trattamento fiscale meno vantaggioso, è contraria all'orientamento della giurisprudenza e dell'atto di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze (risposta all'interpello n. 185/2019). La condotta abusiva deve essere valutata nel perimetro delle norme la cui ratio si assume violata e non all'interno di tutte le norme tributarie astrattamente applicabili. La trasformazione è stata funzionale al programma di riorganizzazione, permettendo di mantenere il plusvalore all'interno dell'impresa. Il vantaggio fiscale non è stato indebitamente conseguito, e il differimento temporale della tassazione non è stato il fine della trasformazione. La ratio dell'articolo 87 del T.U.I.R. non è stata tradita. Vi sono inoltre evidenti ragioni extrafiscali per giustificare la trasformazione sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 61
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze
    Numero : 61
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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