Art. 9. 1. L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione e' fatto da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:
a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal presidente della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia, o da un suo delegato;
c) dal presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda, o da un suo delegato;
d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del lavoro e della previdenza sociale;
e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione con la funzione di segretario della commissione.
2. La commissione esamina le proposte gia' selezionate dagli ispettorati regionali del lavoro presso i quali e' istituita una commissione presieduta dal capo dell'ispettorato regionale o da un suo delegato e composta da:
a) due rappresentanti del consolato regionale della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia;
b) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda;
c) tre funzionari designati rispettivamente dal prefetto del capoluogo della regione, dall'ispettorato regionale dell'agricoltura e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione;
d) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
e) quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali.
a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal presidente della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia, o da un suo delegato;
c) dal presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda, o da un suo delegato;
d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del lavoro e della previdenza sociale;
e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione con la funzione di segretario della commissione.
2. La commissione esamina le proposte gia' selezionate dagli ispettorati regionali del lavoro presso i quali e' istituita una commissione presieduta dal capo dell'ispettorato regionale o da un suo delegato e composta da:
a) due rappresentanti del consolato regionale della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia;
b) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda;
c) tre funzionari designati rispettivamente dal prefetto del capoluogo della regione, dall'ispettorato regionale dell'agricoltura e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione;
d) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
e) quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali.