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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/09/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 6151 dell'anno 2024 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti Maria Falco e Michele Falco, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente – CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Leone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 22.09.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05.08.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla parte ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del CP_1 possesso in capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata. L'art. 1 della l. n. 222/1984 definisce invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacità di Controparte_1 lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Il diritto a percepire l'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. L'art. 2 della medesima legge definisce inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato Controparte_1
o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della
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presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che, malgrado le patologie sofferte dal ricorrente, la capacità lavorativa dello stesso in occupazioni confacenti alle sue attitudini non sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo. In particolare, il CTU ha affermato: “Ciò premesso, abbiamo visto che, nel caso in specie, il ricorrente presenta un quadro clinico complesso, caratterizzato da una rachipatia legata a discopatie in sede lombare in un soggetto già sottoposto a microdiscectomia L5-S1, senza evidenza attuale di radicolopatia AAII, dagli esiti di remota frattura gamba dx con interessamento del ginocchio omolaterale per presenza di una condropatia, da una obesità in soggetto iperteso e ipoacusico. L'attività lavorativa svolta che ha svolto è stata diversificata ma fondamentalmente riconducibile a quella di operaio termoidraulico e operaio in ditta di pitturazioni e, nell'ultima fase della vita lavorativa - per 3 anni – dal 2016 al 2019, allorchè smetteva l'attività lavorativa, responsabile di cantiere termoidraulico. Le limitazioni funzionali obiettivate permettono di affermare che non si configura attualmente un quadro clinico tale per cui si possa ritenere che le stesse siano tali da determinare un sostanziale impedimento allo svolgimento di una attività lavorativa confacente alle attitudini, considerando la tipologia di lavoro dell'assicurato e le richieste fisiche che tale attività lavorativa comporta. Possiamo concludere che nel caso in esame non ricorrono gli estremi di cui all'art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222; in sintesi l'assicurata non presenta“….capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o Contr mentale a meno di un terzo” e, pertanto, non si trova nel diritto di beneficiare dell' In riferimento a quanto sopra detto, possiamo affermare che attualmente il Sig. Parte_1 è affetto da patologie che non determinano una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini” (cfr. CTU agli atti e alla quale si rinvia). Ebbene, le conclusioni rassegnate dal Consulente appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, dal momento che il predetto ha dimostrato di aver valutato la documentazione prodotta dal ricorrente, le patologie da cui è affetto e la loro incidenza sulla sua capacità di lavoro. Dunque, le valutazioni sopra riportate sono inidonee ad integrare il requisito sanitario utile per ottenere la provvidenza richiesta. Pertanto, la domanda deve essere rigettata. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno del ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 05.08.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ex art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani in data 22.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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