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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/10/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
in composizione monocratica nella persona del Presidente del Tribunale ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 2503/2024 di R.G. ex artt. 170 del DPR n. 115/2002 e 15 del D.Lgs 150/2011 avverso il decreto di liquidazione del 15/10/2024, depositato il 25/10/2024, emesso dal Giudice del dibattimento, in composizione monocratica, nell'ambito del processo penale iscritto al nr. 4323/14 RGNR – nr. 278/2018 RG Trib., proposto da:
- Avv. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Casini, con domicilio presso il suo studio in Frosinone, Via Tiburtina 167 pec giusta Email_1 procura alle liti in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
- , in persona del ministro p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliato
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi professionali per patrocinio a spese dello Stato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1 - Con ricorso ex art. 170 d.P.R. 115/2002 l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto 15/25 ottobre 2024 col quale il Giudice penale del Tribunale di Frosinone, in composizione monocratica, gli ha liquidato il compenso di
€ 2.182,36 oltre accessori di legge per l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento penale R.G. nr. 278/18 Trib. a favore di e CP_2 Controparte_3
, imputati irreperibili per i quali, pertanto, si applicava la normativa CP_4 prevista dal d.P.R. 115/2002 per la parte dedicata al patrocinio a carico dell'Erario, come previsto dall'art. 117. L'opponente, in particolare, si duole che il decreto in questione abbia erroneamente liquidato l'importo dei suoi compensi in violazione dei parametri previsti dal Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e i rappresentanti del locale Ordine Forense, la cui applicazione avrebbe portato ad un compenso pari ad euro 8.520,71 oltre accessori di legge, come da calcolo elaborato nel ricorso in opposizione. Nella comparsa conclusionale la difesa dell'opponente ha poi ricalcolato il compenso professionale dovuto al suo assistito in complessivi euro 7.471,36 ipotizzando finanche la riduzione del 50% prevista dall'art. 12, comma 1 del d.m. 55/2014, pervenendo ad un importo finale di euro 3.735,60 oltre accessori di legge e il rimborso delle spese forfettarie, importo che, a voler applicare nel suo valore massimo la riduzione anzidetta, sarebbe stato comunque superiore a quello riconosciuto.
2 – Il , ritualmente notiziato del ricorso, si è costituito in Controparte_1 giudizio con una sintetica comparsa per resistere alla domanda, allegando la non vincolatività del Protocollo d'intesa nella liquidazione dei compensi professionali.
3 - Va premesso che i Protocolli stipulati territorialmente tra i Tribunali e i C.O.A. locali, ampiamente diffusi in molti uffici giudiziari, rappresentano forme di autoregolamentazione di prassi condivise che, però, non hanno alcuna efficacia vincolante nella liquidazione dei compensi, ma solo un valore persuasivo (Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184). Dunque, la mera censura incentrata sulla mancata applicazione del Protocollo d'intesa non è di per sé decisiva per ritenere erronea la liquidazione, se non si evidenziano, in concreto, quali siano i parametri previsti dal d.m. 55/2014 che il Giudice, nella determinazione del compenso, abbia violato. Del resto, nella comparsa conclusionale 13/09/2025 la stessa difesa dell'avvocato ha riformulato la richiesta di compensi professionali per il suo assistito, Pt_1 applicando i parametri del solo decreto ministeriale n. 55 ai valori medi, maggiori rispetto a quelli previsti nel citato Protocollo d'intesa, con gli aumenti previsti dal decreto stesso, per poi ipotizzare la riduzione del 50%. Ciò considerato, l'attività espletata dall'avvocato è documentata nelle carte Pt_1 del processo penale e si è sostanziata nell'assistenza e difesa prestata nella fase dibattimentale ai tre imputati irreperibili, caratterizzata da numerose udienze nel corso delle quali sono stati escussi i testimoni ed è stato sentito il perito, per poi concludersi il procedimento con sentenza di assoluzione per uno degli imputati, mentre per gli altri due imputati è stata emessa sentenza di assoluzione per alcuni capi di imputazione e la condanna per altri. Il decreto del Giudice penale, in particolare, ha richiamato, facendone applicazione, i parametri previsti dal d.m. 55/2014, con particolare riferimento – tra gli altri - alle caratteristiche e al pregio dell'attività prestata, all'importanza, alla natura, alla complessità del procedimento, alla gravità e al numero delle imputazioni, nonché all'esito ottenuto (assoluzione totale per un imputato e parziale per gli altri due), avuto riguardo all'impegno richiesto per la fase istruttoria e quella decisionale
“maggiormente impegnative”, per poi invocare l'art. 12 del cennato decreto in base al quale “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere di regola aumentati fino al 50% o diminuiti fino al 50%”. In base a questo criterio, perciò, il decreto ha liquidato al difensore il compenso di euro 2.182,36 di cui: euro 237 per la fase di studio (valore minimo tabellare), euro 900 per la fase istruttoria ed euro 800 per la fase decisoria (valori attestati tra il minimo e il medio) “risultate maggiormente impegnative”, per poi applicare la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis del d.P.R. 115/2002 ed aumentare l'importo del 30% previsto dall'art. 12 del d.m. 55/2014 per ogni posizione oltre alla prima difesa dall'avv. Pt_1
Tuttavia, la stessa motivazione spesa dal Giudice nel decreto porta a ritenere maggiormente congruente alla normativa di settore su richiamata, esclusa ogni riduzione, l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali che hanno caratterizzato il processo, dovendosi invece escludere la fase introduttiva, che invece viene inclusa dalla difesa dell'opponente nel sistema di calcolo, in quanto tale fase, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. b) del decreto 55/2014, è prevista per la redazione “(de)gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”, che, per quanto si riscontra in atti, non è stata svolta. Infatti, la particolare articolazione del processo, caratterizzato da numerose udienze istruttorie e istanze varie, dalla presenza di vari capi di imputazione e, non ultimo, dall'esito complessivamente ottenuto (condanna di due soli imputati con assoluzione per alcuni capi di imputazione e assoluzione completa per il terzo), confermata peraltro dallo stesso Giudice nella motivazione del decreto, convergono per l'applicazione dei valori medi delle tabelle. Dunque, applicando i valori medi tabellari previsti dal d.m. 55/2014, si previene al seguente schema:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 473,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio: € 1.134,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.418,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.025,00
A tale importo deve sommarsi la maggiorazione del 30% per l'assistenza prestata per ogni posizione ulteriore alla prima (tre imputati), ex art. 12, comma 2 del citato decreto 55 e, quindi, un compenso aggiuntivo di euro 907,50 per ciascuna posizione aggiuntiva e, perciò, complessivi euro 1.815,00 che, sommati ad euro 3.025,00, porta ad un compenso finale di euro 4.840,00. Non può, di contro, riconoscersi un compenso aggiuntivo di euro 200,00 per ciascun imputato detenuto, come riportato nel Protocollo d'intesa, compenso che non è stato riconosciuto, nè risulta incluso nelle voci tabellari del decreto, dovendosi semmai riconoscere, secondo la logica sottesa al Protocollo d'Intesa, in quei casi in cui l'attività del difensore richieda un'ulteriore impegno di tempo (ad esempio, colloqui nell'istituto di detenzione) o di attività (ad esempio, istanze di scarcerazione, impugnazione delle misure cautelari) che nel caso qui scrutinato non sono state documentate. Va altresì denegata la maggiorazione del 25% prevista per il numero complessivo degli imputati presenti nel medesimo giudizio (nel caso concreto erano undici, inclusi i tre difesi dall'avvocato , che lo stesso art. 12 sopra citato, al comma 2, Pt_1 riconosce al difensore “ … quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti … sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto”, situazione quest'ultima di cui non vi è evidenza nella carte processuali depositate. All'importo di euro 4.840,00 va infine applicata la riduzione di 1/3 prevista normativamente dal cennato art. 106 bis del d.P.R. 115/2002 che porta ad un compenso finale di euro 3.227,00.
4 – Conclusivamente, l'opposizione va accolta in parte qua e, per l'effetto, all'avvocato va liquidato il compenso di € 3.227,00 oltre accessori di CP_5 legge e il rimborso delle spese generali. Le spese di lite del presente procedimento vanno compensate per la metà, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione (con richiesta di un compenso di €
5.807,00), mentre la restante quota del 50% va posta a carico del CP_1 soccombente.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al nr. 2503/24 di R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide: LIQUIDA a favore dell'avv. a titolo di compensi professionali, la Parte_1 somma di euro 3.227,00 oltre iva e cpa, nonché il rimborso delle spese generali. COMPENSA le spese processuali del presente procedimento al 50%, ponendo la restante parte a carico del soccombente, che liquida in euro 132,00 per CP_1 spese ed euro 1.000 per compensi oltre iva e cpa e il rimborso delle spese generali di legge. Così deciso in Frosinone il giorno 24 ottobre 2025 Il Presidente del Tribunale
Dott. Marcello Buscema