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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10883 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 47537/2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente sentenza
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Parte_1
Dominici che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari come da mandato in atti
- parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni di cui agli art. 12 e 13 L. 118/71.
L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Per_1
All'udienza odierna tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che: “Per quanto riguarda la quantificazione dell'inabilità, valutando con una percentuale del 50% pagina 1 di 3 l'inabilità determinata dal Disturbo depressivo maggiore cronico con ansia reattiva e crisi di panico in disturbo della condotta alimentare (anoressia nervosa) e con il 20%
l'inabilità causata dagli esiti di pregressa tiroidectomia totale (2020) per carcinoma papillifero della tiroide (pT1apN0R0), in attuale follow up semestrale negativo per ripresa di malattia (tenuto conto che in presenza di concorso coesistente in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno biologico dovrà essere valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità, ma valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto e ricordato che per i danni coesistenti si tiene orientativamente conto delle "tecniche a scalare"), risulta evidente come la Sig.ra sia portatrice di una Parte_1
minorazione fisica pari al 60%. Risulta quindi che la Sig.ra invalida Parte_1
civile nella misura del 60%, non presenti i requisiti sanitari stabiliti dall'art. 13 della legge 118 del 30.03.1971 per la concessione dell'assegno di assistenza. Ritengo, inoltre, che le patologie riscontrate a carico della ricorrente, considerate complessivamente, non siano di tale entità da abolire la capacità di lavoro dell'interessata. Come è noto,
l'art. 12 della legge 118/71 prevede la concessione di pensione per inabilità per i mutilati e gli invalidi civili di età compresa fra i 18 ed i 67 anni, nei cui confronti sia stata accertata un'abolizione della capacità lavorativa. Non essendo stata accertata nei confronti della periziata un'abolizione della capacità lavorativa, ne consegue che la stessa non si trovi nelle condizioni previste dalla legge per la concessione della pensione per inabilità, ex art. 12 legge 118 del 30.03.1971.”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
pagina 2 di 3 - rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 29.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 47537/2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente sentenza
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Parte_1
Dominici che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari come da mandato in atti
- parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni di cui agli art. 12 e 13 L. 118/71.
L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Per_1
All'udienza odierna tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che: “Per quanto riguarda la quantificazione dell'inabilità, valutando con una percentuale del 50% pagina 1 di 3 l'inabilità determinata dal Disturbo depressivo maggiore cronico con ansia reattiva e crisi di panico in disturbo della condotta alimentare (anoressia nervosa) e con il 20%
l'inabilità causata dagli esiti di pregressa tiroidectomia totale (2020) per carcinoma papillifero della tiroide (pT1apN0R0), in attuale follow up semestrale negativo per ripresa di malattia (tenuto conto che in presenza di concorso coesistente in uno stesso soggetto di più minorazioni il danno biologico dovrà essere valutato non addizionando i valori percentuali delle singole infermità, ma valutando globalmente la ripercussione disfunzionale delle patologie diagnosticate sulla complessiva validità del soggetto e ricordato che per i danni coesistenti si tiene orientativamente conto delle "tecniche a scalare"), risulta evidente come la Sig.ra sia portatrice di una Parte_1
minorazione fisica pari al 60%. Risulta quindi che la Sig.ra invalida Parte_1
civile nella misura del 60%, non presenti i requisiti sanitari stabiliti dall'art. 13 della legge 118 del 30.03.1971 per la concessione dell'assegno di assistenza. Ritengo, inoltre, che le patologie riscontrate a carico della ricorrente, considerate complessivamente, non siano di tale entità da abolire la capacità di lavoro dell'interessata. Come è noto,
l'art. 12 della legge 118/71 prevede la concessione di pensione per inabilità per i mutilati e gli invalidi civili di età compresa fra i 18 ed i 67 anni, nei cui confronti sia stata accertata un'abolizione della capacità lavorativa. Non essendo stata accertata nei confronti della periziata un'abolizione della capacità lavorativa, ne consegue che la stessa non si trovi nelle condizioni previste dalla legge per la concessione della pensione per inabilità, ex art. 12 legge 118 del 30.03.1971.”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
pagina 2 di 3 - rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 29.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3