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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai SInori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 259/2021, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rispoli, giusta procura alle liti Parte_1
in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Rinaldi, giusta procura Controparte_1
alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.1.2021 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio , dato atto di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1 il 28.09.1991, (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AV DE
[...]
EN al n.350, Parte II, Serie A, anno 1991); che, dall' unione nascevano due figlie, il Per_1
12.07.1998 ed il 2.09.1998; che, successivamente, il rapporto coniugale entrava in crisi, Per_2
pertanto, decidevano di proporre ricorso di separazione personale consensuale, omologato in data
22.1.2013 con decreto emesso dal Tribunale di Salerno alle condizioni di cui al ricorso;
che ad oggi non vi era alcuna volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare “ lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 07.05.2011 dal SI. Parte_1
con la SI.ra con le seguenti modalità e condizioni: 1) nulla in ordine
[...] Controparte_1 alla casa coniugale;
2) nulla in ordine all'affidamento delle figlie entrambi maggiorenni;
3) la IA
, ancora studentessa e non economicamente autonoma, continuerà a vivere con il padre;
4) Per_2
le spese straordinarie per le figlie e vengono ripartite tra i genitori al 50%; 5 ) il Per_2 Per_1
SI. verserà alla IA la somma di € 400,00 mensili;
6) nulla per la SI.ra Pt_1 Per_1
economicamente autonoma e con relazione stabile.”. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.6.2021 la resistente , nel Controparte_1 riportarsi al contenuto dei propri atti e scritti difensivi, domandava l'assegnazione della casa coniugale con il collocamento presso di sé sia della IA non economicamente Per_2
autosufficiente (con lavoro a tempo determinato stagionale), sia della IA (impegnata in Per_1
uno stage a Rimini); il riconoscimento dell'assegno divorzile per l'importo mensile di € 1.300,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT per come già statuito in sede di separazione, essendo il ricorrente, dottore commercialista, proprietario di cespiti immobiliari, a differenza della resistente impegnata saltuariamente in lavori a tempo determinato, con supplenza breve nelle scuole del Nord Italia. Ciò posto chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “-
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Assegnare la casa coniugale suindicata alla SI.ra che la abiterà con entrambe le figlie o, in subordine, laddove la V.S. lo ritenesse CP_1 più opportuno, l'abitazione di vani 3 e mq.78 di via P. di Domenico nr.28; - Confermare la richiesta dell'assegno divorzile di €1.300,00 come già disposto nel ricorso di separazione coniugale il favore della SI.ra ; - Per quanto concerne le spese straordinarie da effettuarsi nei Controparte_2 confronti delle figlie (spese d'istruzione, mediche, ludico-ricreative, ecc. ecc.) porre le stesse in percentuale maggiore a carico del resistente Dott. per i motivi reddituali sopra Parte_1
indicati; - Emettere ogni altro provvedimento di legge, con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso di spese generali, oneri previdenziali e di legge.”.
All'udienza presidenziale celebrata il 21.6.2021 il Presidente f.f., autorizzati i coniugi a continuare a vivere separatamente ed assunti i provvedimenti provvisori nell'interesse delle figlie, non economicamente autosufficienti, e del coniuge mediante il riconoscimento dell'assegno divorzile, rinviava il procedimento per il seguito innanzi al g.i.. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. all'udienza cartolare dell'1.6.2023 il precedente giudicante formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. nei termini ivi formalizzati e rinviava per l'esame del contenuto della suddetta all'udienza del 12.10.2023. Rinviato il procedimento all'udienza del 28.12.2023 per la precisazione delle conclusioni in punto di status divorzile richiesto dalle parti il giudicante invitava, nondimeno, le medesime a prendere posizione in ordine ai contenuti della proposta conciliativa.
Con sentenza non definitiva n. 529/2024 depositata l'8.3.2024 il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e rimetteva la causa in istruttoria. Riassegnato l'affare all'odierno relatore, subentrato nelle more sul ruolo, con decreto dell'8.11.2024, letta l'istanza congiunta delle parti con la quale chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alla luce dell'accordo transattivo sottoscritto dalle medesime, con firme autenticate dai procuratori costituiti, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 23.1.2025 onde consentire alle parti di rinunciare espressamente alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; quindi, con ordinanza del 4.2.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione..
Tanto premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che, a decorrere dalla separazione consensuale omologata con decreto emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 22.1.2013, è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970. Risulta, altresì, incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate dalle parti, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo sulle condizioni di divorzio raggiunto dalle parti, sottoscritto dalle medesime il 4.11.2024, con firme autenticate dai procuratori costituiti, depositato telematicamente l'8.11.2024, risultando le condizioni ivi formalizzate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra queste ultime e la prole.
Viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
EN (Sa) il 15.08.1964 e , nata a [...] il [...], sposatisi Controparte_1 il 28.9.1991 nel Comune di AV DE EN (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.350, Parte II, Serie A, anno 1991) alle condizioni di cui all'accordo sulle condizioni di divorzio sottoscritto dalle medesime il 4.11.2024, con firme autenticate dai procuratori costituiti, depositato telematicamente l'8.11.2024, risultando le condizioni ivi formalizzate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra queste ultime e la prole;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AV DE EN per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai SInori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 259/2021, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rispoli, giusta procura alle liti Parte_1
in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Rinaldi, giusta procura Controparte_1
alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.1.2021 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio , dato atto di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1 il 28.09.1991, (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AV DE
[...]
EN al n.350, Parte II, Serie A, anno 1991); che, dall' unione nascevano due figlie, il Per_1
12.07.1998 ed il 2.09.1998; che, successivamente, il rapporto coniugale entrava in crisi, Per_2
pertanto, decidevano di proporre ricorso di separazione personale consensuale, omologato in data
22.1.2013 con decreto emesso dal Tribunale di Salerno alle condizioni di cui al ricorso;
che ad oggi non vi era alcuna volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare “ lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 07.05.2011 dal SI. Parte_1
con la SI.ra con le seguenti modalità e condizioni: 1) nulla in ordine
[...] Controparte_1 alla casa coniugale;
2) nulla in ordine all'affidamento delle figlie entrambi maggiorenni;
3) la IA
, ancora studentessa e non economicamente autonoma, continuerà a vivere con il padre;
4) Per_2
le spese straordinarie per le figlie e vengono ripartite tra i genitori al 50%; 5 ) il Per_2 Per_1
SI. verserà alla IA la somma di € 400,00 mensili;
6) nulla per la SI.ra Pt_1 Per_1
economicamente autonoma e con relazione stabile.”. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.6.2021 la resistente , nel Controparte_1 riportarsi al contenuto dei propri atti e scritti difensivi, domandava l'assegnazione della casa coniugale con il collocamento presso di sé sia della IA non economicamente Per_2
autosufficiente (con lavoro a tempo determinato stagionale), sia della IA (impegnata in Per_1
uno stage a Rimini); il riconoscimento dell'assegno divorzile per l'importo mensile di € 1.300,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT per come già statuito in sede di separazione, essendo il ricorrente, dottore commercialista, proprietario di cespiti immobiliari, a differenza della resistente impegnata saltuariamente in lavori a tempo determinato, con supplenza breve nelle scuole del Nord Italia. Ciò posto chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “-
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Assegnare la casa coniugale suindicata alla SI.ra che la abiterà con entrambe le figlie o, in subordine, laddove la V.S. lo ritenesse CP_1 più opportuno, l'abitazione di vani 3 e mq.78 di via P. di Domenico nr.28; - Confermare la richiesta dell'assegno divorzile di €1.300,00 come già disposto nel ricorso di separazione coniugale il favore della SI.ra ; - Per quanto concerne le spese straordinarie da effettuarsi nei Controparte_2 confronti delle figlie (spese d'istruzione, mediche, ludico-ricreative, ecc. ecc.) porre le stesse in percentuale maggiore a carico del resistente Dott. per i motivi reddituali sopra Parte_1
indicati; - Emettere ogni altro provvedimento di legge, con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso di spese generali, oneri previdenziali e di legge.”.
All'udienza presidenziale celebrata il 21.6.2021 il Presidente f.f., autorizzati i coniugi a continuare a vivere separatamente ed assunti i provvedimenti provvisori nell'interesse delle figlie, non economicamente autosufficienti, e del coniuge mediante il riconoscimento dell'assegno divorzile, rinviava il procedimento per il seguito innanzi al g.i.. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. all'udienza cartolare dell'1.6.2023 il precedente giudicante formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. nei termini ivi formalizzati e rinviava per l'esame del contenuto della suddetta all'udienza del 12.10.2023. Rinviato il procedimento all'udienza del 28.12.2023 per la precisazione delle conclusioni in punto di status divorzile richiesto dalle parti il giudicante invitava, nondimeno, le medesime a prendere posizione in ordine ai contenuti della proposta conciliativa.
Con sentenza non definitiva n. 529/2024 depositata l'8.3.2024 il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e rimetteva la causa in istruttoria. Riassegnato l'affare all'odierno relatore, subentrato nelle more sul ruolo, con decreto dell'8.11.2024, letta l'istanza congiunta delle parti con la quale chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alla luce dell'accordo transattivo sottoscritto dalle medesime, con firme autenticate dai procuratori costituiti, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 23.1.2025 onde consentire alle parti di rinunciare espressamente alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; quindi, con ordinanza del 4.2.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione..
Tanto premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che, a decorrere dalla separazione consensuale omologata con decreto emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 22.1.2013, è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970. Risulta, altresì, incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate dalle parti, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo sulle condizioni di divorzio raggiunto dalle parti, sottoscritto dalle medesime il 4.11.2024, con firme autenticate dai procuratori costituiti, depositato telematicamente l'8.11.2024, risultando le condizioni ivi formalizzate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra queste ultime e la prole.
Viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
EN (Sa) il 15.08.1964 e , nata a [...] il [...], sposatisi Controparte_1 il 28.9.1991 nel Comune di AV DE EN (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.350, Parte II, Serie A, anno 1991) alle condizioni di cui all'accordo sulle condizioni di divorzio sottoscritto dalle medesime il 4.11.2024, con firme autenticate dai procuratori costituiti, depositato telematicamente l'8.11.2024, risultando le condizioni ivi formalizzate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra queste ultime e la prole;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AV DE EN per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire