Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 98
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notificazione degli atti presupposto

    L'Agenzia delle Entrate ha comprovato la notifica delle cartelle di pagamento e la presentazione da parte della contribuente di istanze di rateazione e definizione agevolata, dalla quale era decaduta. Pertanto, la contribuente aveva avuto contezza della pretesa fiscale e l'omessa impugnazione degli atti impositivi comporta la preclusione a sollevare censure e il consolidamento della pretesa.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di riscossione

    Il termine di prescrizione decennale per la riscossione di imposte erariali non era maturato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, stante la data di notifica degli atti presupposto e le sospensioni disposte per la pandemia da COVID-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 98
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 98
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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