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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
PITARRESI CO PAOLO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2023 depositato il 02/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120000504417000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120000504417000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120093626933000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120093626933000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120093626933000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dottore commercialista Difensore_1, ricorreva nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE chiedendo l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 29620120000504417000 (relativa ad IRPEF e IVA - anno 2008, per un importo complessivo di € 4.704,96, presuntivamente notificatale il 2 marzo 2012) e n. 29620120093626933000 (relativa ad IRAP e IVA - anno
2009, per un importo complessivo di € 5.586,76, presuntivamente notificatale il 19 febbraio 2013).
Premetteva che, in data 14 ottobre 2022, la Agenzia delle Entrate Riscossione le aveva notificato l'intimazione di pagamento 29620229013074181000 dall'esame della quale aveva avuto, per la prima volta, contezza che a suo carico risultavano iscritte a ruolo le sopraindicate cartelle di pagamento.
Ribadendo come la intimazione di pagamento de qua costituisse “il primo, ed unico, atto a mezzo del quale il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria … nonché il primo ed unico atto a mezzo dei quali possa manifestarsi l'interesse ad agire, di cui all'art. 100 c.p.c.”, eccepiva la illegittimità della pretesa in ragione dell'omessa notificazione degli atti presupposto, nonchè dell'intervenuta consequenziale decadenza della potestà impositiva.
Si costituiva l'ADER, controdeducendo alle argomentazioni della contribuente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua della produzione documentale effettuata dall'Ufficio, appare palese l'infondatezza del ricorso.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate, attraverso incontestata documentazione ha adeguatamente comprovato non solo che le cartelle di pagamento n. 29620120000504417000 e n. 29620120093626933000 erano state entrambe notificate nelle date sopra indicate, ma che relativamente ai carichi portati dai suddetti provvedimenti impoesattivi, erano state presentate dalla stessa Ricorrente_1 istanza di rateazione e istanza di definizione agevolata, dalla quale la contribuente era decaduta per omesso versamento dei ratei.
Quindi, ad onta di quanto sostenuto dalla ricorrente, costei aveva avuto puntuale contezza della pretesa fiscale oggetto delle cartelle di cui sopra, dalla cui omessa impugnazione deriva la decadenza della nominata contribuente dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – attraverso l'impugnazione dell'atto impositivo, nonché il consolidamento della pretesa fiscale.
Peraltro, anche se non è stata proposta alcuna specifica eccezione, val la pena di ricordare che si versa in ipotesi di esazione di imposte erariali, il cui termine di prescrizione è decennale, sicchè, alla data di notifica della intimazione di pagamento n. 29620229013074181000, effettuata in data 14 ottobre 2022, detto termine, stante la notifica degli atti presupposto in data 2.3.2012 e 19.2.2013 e tenuto conto delle sospensioni disposte dalla legislazione emergenziale ed adottate durante la pandemia da COVID\19, non si era affatto maturato.
Ne consegue la totale infondatezza delle proposte eccezioni.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 800,00, oltre ad oneri, se dovuti, come per legge.
Palermo, 21.11.2025.
Il giudice estensore Francesco Paolo Pitarresi
Il Presidente Carlo Lo Monaco
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
PITARRESI CO PAOLO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2023 depositato il 02/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120000504417000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120000504417000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120093626933000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120093626933000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120093626933000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dottore commercialista Difensore_1, ricorreva nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE chiedendo l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 29620120000504417000 (relativa ad IRPEF e IVA - anno 2008, per un importo complessivo di € 4.704,96, presuntivamente notificatale il 2 marzo 2012) e n. 29620120093626933000 (relativa ad IRAP e IVA - anno
2009, per un importo complessivo di € 5.586,76, presuntivamente notificatale il 19 febbraio 2013).
Premetteva che, in data 14 ottobre 2022, la Agenzia delle Entrate Riscossione le aveva notificato l'intimazione di pagamento 29620229013074181000 dall'esame della quale aveva avuto, per la prima volta, contezza che a suo carico risultavano iscritte a ruolo le sopraindicate cartelle di pagamento.
Ribadendo come la intimazione di pagamento de qua costituisse “il primo, ed unico, atto a mezzo del quale il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria … nonché il primo ed unico atto a mezzo dei quali possa manifestarsi l'interesse ad agire, di cui all'art. 100 c.p.c.”, eccepiva la illegittimità della pretesa in ragione dell'omessa notificazione degli atti presupposto, nonchè dell'intervenuta consequenziale decadenza della potestà impositiva.
Si costituiva l'ADER, controdeducendo alle argomentazioni della contribuente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua della produzione documentale effettuata dall'Ufficio, appare palese l'infondatezza del ricorso.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate, attraverso incontestata documentazione ha adeguatamente comprovato non solo che le cartelle di pagamento n. 29620120000504417000 e n. 29620120093626933000 erano state entrambe notificate nelle date sopra indicate, ma che relativamente ai carichi portati dai suddetti provvedimenti impoesattivi, erano state presentate dalla stessa Ricorrente_1 istanza di rateazione e istanza di definizione agevolata, dalla quale la contribuente era decaduta per omesso versamento dei ratei.
Quindi, ad onta di quanto sostenuto dalla ricorrente, costei aveva avuto puntuale contezza della pretesa fiscale oggetto delle cartelle di cui sopra, dalla cui omessa impugnazione deriva la decadenza della nominata contribuente dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – attraverso l'impugnazione dell'atto impositivo, nonché il consolidamento della pretesa fiscale.
Peraltro, anche se non è stata proposta alcuna specifica eccezione, val la pena di ricordare che si versa in ipotesi di esazione di imposte erariali, il cui termine di prescrizione è decennale, sicchè, alla data di notifica della intimazione di pagamento n. 29620229013074181000, effettuata in data 14 ottobre 2022, detto termine, stante la notifica degli atti presupposto in data 2.3.2012 e 19.2.2013 e tenuto conto delle sospensioni disposte dalla legislazione emergenziale ed adottate durante la pandemia da COVID\19, non si era affatto maturato.
Ne consegue la totale infondatezza delle proposte eccezioni.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 800,00, oltre ad oneri, se dovuti, come per legge.
Palermo, 21.11.2025.
Il giudice estensore Francesco Paolo Pitarresi
Il Presidente Carlo Lo Monaco