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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/09/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1205/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile -Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1205/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
ln AS, in viale Umberto I n. 108, presso e nello studio dell'Avv. Carlo De Cesaro (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._2
E
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in AS, in via Sardegna n. 9 presso e nello studio dell'Avv. Luigi Polano
(C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._4
introduttivo
RICORRENTI
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto pagina 1 di 4 congiuntamente di ottenere la pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, condizioni parzialmente modificate e meglio precisate all'udienza
11/09/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in cui i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sigg. Pt_1
e , in AS il 05.05.2002, trascritto presso il registro dello Stato Civile,
[...] Parte_2 anno 2002, atto 69, parte 2, serie A;
- per l'effetto, disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di AS, affinché proceda alle annotazioni di legge;
- confermare, con riferimento al mantenimento, le statuizioni e gli accordi assunti in sede di separazione consensuale.
In particolare disporre che il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia Parte_2
Per_ minore , non economicamente indipendente, la somma pari ad Euro 200 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. I coniugi contribuiranno altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie di carattere medico o sanitario;
nella stessa misura si concorrerà al pagamento delle spese per l'istruzione scolastica per le attività ludico - sportive nonché tutte quelle spese, oggi non prevedibili, che si rendessero indispensabili nell'interesse delle figlie e per le quali i coniugi dovranno preventivamente accordarsi e che dovranno comunque sempre documentare.
In caso di dubbi interpretativi nella qualificazione delle spese quali ordinarie e straordinarie, le parti faranno ricorso al protocollo adottato dal Consiglio Nazionale Forense;
- l'assegno unico, dell'importo di € 56,00 mensili, sarà ad esclusivo beneficio della sig.ra Pt_1
;
[...]
- nella determinazione delle predette condizioni economiche si è tenuto conto dell'affidamento condiviso e del mantenimento paritetico delle figlie. Queste ultime infatti, sebbene collocate presso la madre, trascorreranno periodi in eguale misura con entrambi i genitori, organizzandosi in armonia secondo le loro specifiche esigenze;
”
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in SASSARI Parte_2 Parte_1
(SS) in data 05/05/2002 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di
AS (SS) per l'anno 2002, Atto N. 69, Parte 2, Serie A, dalla cui unione sono nate le figlie, Per_2
pagina 2 di 4 il 27/06/2002, maggiorenne non economicamente indipendente e il 05/10/2007, Pt_2 Per_3
minore di età.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di AS del 05/06/2014 RG
1605/2014, n. cronol. 4767/2014.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AS (SS) in data 05 maggio
2002 tra , nata a [...] l'[...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
AS (SS) in via Italo Simon n.
6. e nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. , residente in [...], nozze regolarmente C.F._3 trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di SASSARI
(SS) Anno 2002, Atto 69 , Parte 2, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in AS nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile -Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1205/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
ln AS, in viale Umberto I n. 108, presso e nello studio dell'Avv. Carlo De Cesaro (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._2
E
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in AS, in via Sardegna n. 9 presso e nello studio dell'Avv. Luigi Polano
(C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._4
introduttivo
RICORRENTI
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto pagina 1 di 4 congiuntamente di ottenere la pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, condizioni parzialmente modificate e meglio precisate all'udienza
11/09/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in cui i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sigg. Pt_1
e , in AS il 05.05.2002, trascritto presso il registro dello Stato Civile,
[...] Parte_2 anno 2002, atto 69, parte 2, serie A;
- per l'effetto, disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di AS, affinché proceda alle annotazioni di legge;
- confermare, con riferimento al mantenimento, le statuizioni e gli accordi assunti in sede di separazione consensuale.
In particolare disporre che il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia Parte_2
Per_ minore , non economicamente indipendente, la somma pari ad Euro 200 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. I coniugi contribuiranno altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie di carattere medico o sanitario;
nella stessa misura si concorrerà al pagamento delle spese per l'istruzione scolastica per le attività ludico - sportive nonché tutte quelle spese, oggi non prevedibili, che si rendessero indispensabili nell'interesse delle figlie e per le quali i coniugi dovranno preventivamente accordarsi e che dovranno comunque sempre documentare.
In caso di dubbi interpretativi nella qualificazione delle spese quali ordinarie e straordinarie, le parti faranno ricorso al protocollo adottato dal Consiglio Nazionale Forense;
- l'assegno unico, dell'importo di € 56,00 mensili, sarà ad esclusivo beneficio della sig.ra Pt_1
;
[...]
- nella determinazione delle predette condizioni economiche si è tenuto conto dell'affidamento condiviso e del mantenimento paritetico delle figlie. Queste ultime infatti, sebbene collocate presso la madre, trascorreranno periodi in eguale misura con entrambi i genitori, organizzandosi in armonia secondo le loro specifiche esigenze;
”
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in SASSARI Parte_2 Parte_1
(SS) in data 05/05/2002 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di
AS (SS) per l'anno 2002, Atto N. 69, Parte 2, Serie A, dalla cui unione sono nate le figlie, Per_2
pagina 2 di 4 il 27/06/2002, maggiorenne non economicamente indipendente e il 05/10/2007, Pt_2 Per_3
minore di età.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di AS del 05/06/2014 RG
1605/2014, n. cronol. 4767/2014.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AS (SS) in data 05 maggio
2002 tra , nata a [...] l'[...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
AS (SS) in via Italo Simon n.
6. e nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. , residente in [...], nozze regolarmente C.F._3 trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di SASSARI
(SS) Anno 2002, Atto 69 , Parte 2, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in AS nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4