Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00382/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2024 REG.RIC.
N. 01383/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelita Danile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelita Danile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Agrigento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 309 del 2024:
del decreto - Divisione -OMISSIS- reso dalla Questura di Agrigento in data 4 dicembre 2023, con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto d'armi per uso tiro a volo.
B) Quanto al ricorso n. 1383 del 2024:
del decreto, reso dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, notificato in data 13 giugno 2024 con il quale “è fatto divieto al Sig.-OMISSIS- sopra generalizzato, di detenere armi, munizioni e materiale esplodenti” , nonché di ogni altro atto presupposto e conseguenziale o, comunque, connesso con quello impugnato.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Agrigento - Questura Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. CA IR e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con un primo ricorso, proposto in termini e portante RG 309/24, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il Decreto del 4 dicembre 2023 della Questura di Agrigento con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo.
In fatto il ricorrente espone che, in data 4 gennaio 2023, all’esito di una richiesta di intervento compulsata proprio dallo stesso istante, il personale della Polizia in forza alla Questura di Agrigento si è recato presso il domicilio del medesimo, ovvero l’allora casa coniugale condivisa con la di lui coniuge ed il figlio minore.
L'intervento in parola è stato sollecitato poiché il minore era stato allontanato da casa dalla madre, intenta a ricevere presso il proprio domicilio un conoscente .
Invero, con la comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis legge 241/90, del giorno 10 ottobre 2023, la Questura di Agrigento ha portato a conoscenza dell’odierno ricorrente che: “dall’attività istruttoria compiuta è, infatti, emerso che in data 4 gennaio 2023 si rendeva necessario l’intervento delle Forze di Polizia, presso l’abitazione dell’interessato per sedare una lite in famiglia. In quell'occasione si procedeva, altresì, al ritiro cautelare ex art. 39 TULPS delle armi dallo stesso detenute. Alla luce di quanto sopra si ritiene che non sussista l’assoluto ed incondizionato affidamento in materia di armi” .
In data 21 ottobre 2023, il ricorrente depositava istanza di accesso agli atti con l’obiettivo di dimostrare che l’intervento fosse stato da lui richiesto, ed al solo scopo di tutelare il minore, non già affinchè venisse sedata una lite in famiglia.
La Questura, in data 14 novembre 2023, riscontrava l’istanza di accesso agli atti precisando quanto di seguito: “Nondimeno, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa si precisa che l’intervento era stato chiesto da -OMISSIS- effettivamente a tutela del figlio. Giunte sul posto le forze dell’ordine apprendevano di una accesa lite tra la moglie dell’interessato e la di lei sorella. Orbene, tanto rilevato e ad integrazione della comunicazione di avvio di procedimento del 10.10.2023, si precisa, altresì, che da ulteriore istruttoria è emerso che, il nominato in oggetto, in seguito a querela della moglie è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di interferenza illecita nella sfera privata art. 615-bis c.p. Pertanto, in ragione dell’evidente conflitto familiare e ritenendosi che non sussista l’assoluto ed incondizionato affidamento in materia di armi questo ufficio intende proseguire nel procedimento di revoca della licenza di porto d’armi per l’uso tiro a volo intestato a -OMISSIS-” .
Di seguito, in data 26 novembre 2023, il Sig. -OMISSIS-, versava al procedimento amministrativo memoria difensiva nella quale precisava anche che aveva richiesto l’archiviazione del procedimento penale a suo carico.
In ultimo, il 4 dicembre 2023, il Questore di Agrigento ha emesso il provvedimento gravato di revoca della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo.
Con unico mezzo il ricorrente lamenta la violazione di legge e la falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del T.U.P.L.S. nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti.
In particolare, dalla disamina del provvedimento impugnato emergerebbero delle incongruenze motivazionali che lo rendono illogico e contra legem .
Infatti, a dire del ricorrente, l’amministrazione non avrebbe valorizzato il pronunciamento autorevole reso dal Presidente del Tribunale Civile di Agrigento che, compulsato a pronunciarsi sull’affidamento del minore, ha disposto il collocamento del minore presso il padre, impedendo alla madre di poterlo prelevare e rimettendo a soluzioni differenti la possibilità di consentire la frequentazione madre/figlio.
Inoltre, il ricorrente evidenzia come, nel testo del provvedimento impugnato in questa sede, non è dato leggere di alcun intervento delle forze dell’ordine per sedare una lite in famiglia, né antecedentemente al 4 gennaio 2023, né successivamente. Quanto detto proverebbe la contraddittorietà ed illogicità della motivazione del provvedimento.
Ancora, la circostanza che, in capo al ricorrente, penda il procedimento penale per il reato p. e p. dall’art. 615-bis c.p., non avrebbe rilevanza ai fini della valutazione delle caratteristiche personologiche dell’istante quale soggetto non affidabile. Invero, il Sig. -OMISSIS-, a far data dal pronunciamento dell’Autorità Giudiziaria e anche prima, avrebbe sempre dimostrato con la sua condotta di essere rispettoso delle prescrizioni giudiziarie e, comunque, della legge.
A suo dire, quindi, negli atti esaminati dalla Questura non sarebbe dato rinvenire condotte dalle quali desumere l’indice di pericolosità dello stesso.
Con altro separato ricorso, pure proposto in termini e portante RG 1383/24, il ricorrente ha poi chiesto anche l’annullamento del decreto prefettizio n. -OMISSIS- reso dall’Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, con il quale è fatto divieto all’istante di detenere armi, munizioni e materiale esplodenti.
Anche il secondo ricorso è assistito da analoghe censure essendo identici i fatti posti alla base anche del provvedimento prefettizio.
Nella specie, il ricorrente anche in questa sede rimarca come, a fronte di una situazione gravemente e potenzialmente lesiva dell’integrale sviluppo della personalità del figlio minore, non avrebbe ceduto in modo alcuno all'istinto, e ciò anche per un lungo periodo temporale, ed ha atteso pazientemente il pronunciamento dell’Autorità Giudiziaria ordinaria circa la separazione coniugale, che è avvenuto a distanza di mesi, rispetto alla data del deposito del ricorso.
Resiste in entrambi i giudizi il Ministero convenuto, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Durante l’odierna udienza pubblica, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che il procedimento penale a carico del ricorrente per il reato p. e p. dall’art. 615-bis c.p. è stato definitivamente archiviato con il provvedimento del 9 dicembre 2024 del GIP presso il Tribunale di Agrigento (n.r.g. -OMISSIS-), non potendo però depositare in giudizio documentazione a comprova poiché rinvenuta tardivamente rispetto ai termini di cui all’art. 73 c.p.a.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, le cause sono state poste in decisione.
DIRITTO
1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe (RG 309/24 e RG 1383/24) attesa la sostanziale identità dei fatti narrati, oltre che l'evidente connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi.
2. I ricorsi riuniti non possono trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In materia si rappresenta come la giurisprudenza amministrativa e quella della Corte Costituzionale hanno ribadito come la detenzione e il porto d'armi non costituiscano un diritto assoluto; le valutazioni dell'Autorità in questo ambito sono caratterizzate da ampia discrezionalità, come evidenziato dagli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, dei quali il ricorrente lamenta la violazione.
L’art. 43 del R.D, in particolare, consente di ritirare o di negare il rilascio o il rinnovo dei titoli abilitativi sulla base di una valutazione relativa alla buona condotta e alla capacità di abuso delle armi da parte del richiedente.
In considerazione della finalità preventivo-cautelare a tutela della incolumità dei consociati nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai fini dell’adozione dei citati provvedimenti è sufficiente che sussistano fatti e circostanze che, pur privi di rilievo penale e non afferenti all’uso delle armi, siano tuttavia idonei indici di una non specchiata condotta e del venir meno della assoluta affidabilità; non è necessario al riguardo un giudizio di inaffidabilità sociale, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi.
Tali valutazioni devono essere comunque fondate su elementi seri, oggettivamente apprezzabili, attuali e concreti, condotte secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza, improntate all’apprezzamento delle circostanze rilevanti e delle specificità del caso concreto.
È stato affermato infatti che “La revoca o il diniego dell’autorizzazione possono cioè essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi. Conseguentemente la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza caratterizzata – come detto – da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta” (Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4334).
E ancora “ai fini dell'accertamento del presupposto del divieto, l'Amministrazione esercita un potere connotato in senso tipicamente discrezionale, essendo demandate alla stessa l'accurata acquisizione e l'attenta ponderazione delle circostanze rilevanti ai fini del compimento della suddetta valutazione, in vista della individuazione, particolarmente nelle situazioni in cui il presupposto legittimante l'esercizio del potere inibitorio non sia plasticamente configurabile né ictu oculi rilevabile, di un ragionevole punto di equilibrio tra esigenze contrapposte, pur nella considerazione della natura cedevole dell'interesse del cittadino, proteso alla conservazione/acquisizione della facoltà di detenzione delle armi, a fronte del preminente interesse pubblico come dianzi delineato” (Cons. Stato, III, 15 luglio 2019, n. 4963).
Un caso tipico, tra i tanti, che giustifica gli interventi in questo senso, è quello della conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato trattandosi di ipotesi in cui la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (in tal senso anche la costante giurisprudenza di questo Tribunale, v . ex multis : T.A.R. Palermo, IV, 22 novembre 2024, n. 3234; id. 29 ottobre 2024, n. 2985; id. 12 agosto 2024, n. 2439; id. 5 agosto 2024, n. 2383; id. 2 maggio 2024, n.1482; id. 29 marzo 2024, n. 1137; id. 21 novembre 2023, n.3435; cfr. anche T.A.R. Catania, I, 26 luglio 2022, n. 2049; T.A.R. Toscana, II, 8 febbraio 2018, n. 247; T.A.R. Valle d'Aosta, 12 gennaio 2016, n. 3).
3. Una situazione di accesa litigiosità tra ex coniugi è sufficiente a motivare il divieto di detenere armi poiché essa, a prescindere dalle reciproche responsabilità nella sua causazione, appare indice del pericolo che fatti antigiuridici possano accadere in futuro, secondo una valutazione prudenziale che deve mettere al primo posto l’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (cfr. TAR Palermo, IV, 9 agosto 2024, n. 2429).
Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono, pertanto, un oggettivo e accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente - secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale - che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto, familiare, e/o sociale in cui è stabilmente inserito (cfr. Cons. Stato, III, 27 aprile 2022, n. 3331; id. 28 marzo 2022, n. 2229).
4. Sulla scorta delle suddette premesse, va rilevato che entrambi i provvedimenti impugnati sono assistiti da un adeguato apparato motivazionale essendo enucleabile, dall’esposizione delle circostanze di fatto e di diritto evidenziate dall’Amministrazione, le ragioni per le quali è stato formulato un giudizio di inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, sia pure nell’ampio margine di apprezzamento da riconoscersi all’Amministrazione nel perseguimento delle esigenze cautelari e preventive tipiche del potere esercitato in materia.
Nel caso di specie, l’esistenza di una situazione di litigiosità tra il ricorrente e la sua ex moglie è ampiamente provata in atti ed era certamente sufficiente a motivare i provvedimenti citati poiché essa, a prescindere dalle reciproche responsabilità nella sua causazione (cfr. TAR Toscana, II, n. 1305/2022), è suscettibile di degenerare in fatti antigiuridici, le cui conseguenze potrebbero essere ulteriormente aggravate dalla disponibilità delle armi (cfr. TAR Umbria, n. 303/2023).
Ciò posto, il provvedimento di revoca di porto d’armi per uso tiro a volo dà sufficientemente conto dell’esistenza sia di una querela per il reato di interferenza illecita nella sfera privata ex art. 615-bis c.p. ( “perché in concorso morale e materiale con PE RI, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, si procuravano indebitamente notizie ed immagini attinenti alla vita privata di TE EL, svolgentesi presso il domicilio/abitazione di quest'ultimo, con l'aggravante di aver commesso il fatto nell’esercizio della professione di investigatore privato. Accertato in Agrigento il 22.12.2022” ) sporta nei confronti del ricorrente dalla sua ex moglie, i cui contenuti non potevano che destare preoccupazione, quantomeno in attesa del vaglio del giudice penale, sia della situazione di acceso conflitto interpersonale esistente, aggravato dalle problematiche inerenti alla residenza del figlio minore.
Il Collegio dà atto che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato durante l’odierna udienza che il procedimento penale de quo è stato archiviato, ma ciò è avvenuto solo di recente; mentre la valutazione effettuata dall’amministrazione si era basata sulle circostanze esistenti al momento in cui è stata svolta l’istruttoria.
Peraltro, la Questura di Agrigento evidenzia nel proprio provvedimento, senza smentita alcuna da parte dell’istante, un’altra circostanza di rilievo: “Orbene, nella fattispecie qui in considerazione si registra una forte conflittualità tra l'interessato e la moglie separanda, soprattutto con riguardo all'affidamento ed alla gestione del figlio minore. Quanto detto si evince innanzitutto dalla sopra menzionata querela proposta nei confronti di -OMISSIS- dalla coniuge, in seguito al quale è stato incardinato un procedimento penale nel quale lo stesso risulta indagato per il reato di cui
all'art. 615-bis c.p. Ad analoghe conclusioni inoltre conduce l’attenta analisi del verbale di interrogatorio delegato ex art. 370 C.p.p. reso dall’interessato, in cui ripetutamente con toni piuttosto duri viene rimarcato come la moglie abbia, a suo avviso, tenuto comportamenti poco opportuni nonché dannosi per il figlio comune. […] In merito, non appare da ultimo ozioso evidenziare come, in considerazione della presenza di un figlio minore e della conseguente condivisione della responsabilità genitoriale, non possono escludersi le occasioni di incontro, con i conseguenziali rischi di scontro, tra i soggetti di cui trattasi.” .
La situazione di acceso conflitto coniugale è confermata anche dalla lettura del Decreto del Presidente del Tribunale di Agrigento del 12 maggio 2023, emesso in sede di separazione giudiziale dei coniugi, nel quale si legge: “In tale contesto di elevata conflittualità dei coniugi l’audizione diretta ed immediata del minore, richiesta dalle parti, appare assolutamente da evitare in quanto potrebbe risultare gravemente traumatica per lo sviluppo del minore, anche perché dovrebbe avere ad oggetto i contrasti sorti tra i genitori, le forme di controllo audiovisivo domestico predisposte dal padre e la condotta tenuta dalla madre, soggetti questi ultimi che allo stato rappresentano comunque importanti figure di riferimento per il minore”.
Analogamente, dalla lettura della narrazione degli eventi presente nella richiesta di archiviazione del procedimento penale del 9 dicembre 2024, documento pure in atti, emerge chiaramente il clima conflittuale familiare esistente in quanto il ricorrente dichiara di aver incaricato persona di fiducia al fine di procedere alla “estrapolazione e la trascrizione di conversazioni audio, intercorse fra i coniugi separandi e, dunque, giammai alcuna attività in ordine alle videocamere” e che “il Sig. -OMISSIS- è consapevole di essere vittima di una ulteriore callida calunnia, perpetrata in suo danno dalla Sig.ra EL TE e, per l’effetto, conferma anche in questa sede la volontà di perseguirla per la predetta ipotesi delittuosa consumata in proprio danno”.
Condivisibilmente poi la Difesa erariale evidenzia come nei ricorsi più volte si richiama l’avvenuto affidamento del figlio minore al padre, quale indice della sua affidabilità, ma in realtà le diverse finalità tra il provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale civile in sede di separazione rispetto all’affidamento della prole e quelli adottati dall’Amministrazione resistente in materia di armi rendono non conducente tale prospettazione rispetto alle finalità del presente giudizio.
5. Appare perciò legittimo il giudizio di inaffidabilità dell'amministrazione resistente che ha portato sia alla revoca del porto d’armi che al divieto di detenzione di armi e munizioni, essendo sufficiente “che esso si estrinsechi in valutazioni non irrazionali o arbitrarie” (cfr. Cons. Stato, III, 24 settembre 2013, n. 4684) ed essendo censurabile da parte del Giudice Amministrativo “solo se del tutto mancante o manifestamente illogica” sia la motivazione (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, I, 19 gennaio 2023, n. 177), circostanza che, nella specie, non ricorre.
6. I ricorsi riuniti vanno dunque respinti, con salvezza degli atti impugnati.
Resta impregiudicata la facoltà per il ricorrente di sottoporre all’attenzione dell’amministrazione resistente le sopravvenute circostanze emerse dopo l’adozione dei provvedimenti qui gravati – e segnatamente, l’archiviazione delle accuse penali e l’intervenuta separazione coniugale, con conseguente cessazione del rapporto di convivenza – quali fatti che possono mutare il giudizio di inaffidabilità e condurre l’amministrazione ad una rinnovata e diversa valutazione.
Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
l Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi RR.GG. 309/24 e 1383/24 in epigrafe, previa riunione degli stessi, li respinge, con salvezza degli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC NO, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
CA IR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA IR | NC NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.