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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/10/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2044/2019 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella
all'esito dell'udienza cartolare del 14.10.2025
viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le seguenti conclusioni: “Nel
giudizio de quo abbiamo già depositato per l'udienza scorsa del 07.5.2024, giusto il
provvedimento in data 3.4.2023, la memoria conclusiva richiesta per la decisione ex art.
281 sexies cpc. Discussione questa poi rinviata alla udienza del 9.4.2025 differita dalla
S.V. al 10.4.2025.
Richiamiamo qui quanto già ampliamente argomentato in detta memoria insistendo per
l'accoglimento della domanda con vittoria delle spese e compensi di giudizio come da
nota depositata”.
viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta contenente le seguenti conclusioni:
“Visto il provvedimento dell'On. Giudice, con il quale si sostituiva l'udienza del 07
maggio 2024 con il deposito di note scritte, disponendo la trattazione cartolare.
L'avv. Giovanni Valerio, procuratore costituito della sig. impugna e contesta Pt_1
quanto ex adverso dedotto ed eccepito e conclude riportandosi alla comparsa di pagina 1 di 9 costituzione e risposta, ai verbali di udienza e a tutti i precedenti scritti difensivi,
chiedendone l'integrale accoglimento”.
DECIDE
la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.-
Cassino, 24/10/2025
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
n. 2044/2019 r.g.a.c.
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2044/2019, avente ad oggetto: restituzione
somme di denaro, in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.10.2025
promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio
A. SC (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
del predetto difensore sito in Marina di Minturno, Via Appia 1485.
ATTORE
CONTRO
pagina 3 di 9 DI (C.F.: ), nata a [...] il 28.11.1977, CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Valerio (c.f. ), ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Via delle
Acquarole n. 58.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza a trattazione scritta del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_2
conveniva dinanzi a questo Tribunale, per far accertare e dichiarare CP_2
l'obbligo in capo alla di corrispondere una somma di denaro e, per CP_2
l'effetto, condannarla a tale restituzione.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva quanto segue:
- l'istante e avevano contratto matrimonio il 30.04.2005 in Gaeta e CP_2
quest'ultima era titolare di una polizza assicurativa sulla vita n. 3196350, stipulata con l in data 1.10.2000, beneficiaria in caso di premorienza di Controparte_3 Per_1
(figlia) oppure della stessa assicurata;
[...]
- l'assicurazione comportava il pagamento di una somma annualmente variabile fino alla scadenza del 01.09.2020;
- la , chiedeva al marito di pagare il rateo mensile, convenendo che allo CP_2
pagina 4 di 9 scadere della polizza lo avrebbe rimborsato o, in difetto ne avrebbe richiesto anticipatamente il rimborso;
- per tali ragioni, assumeva tale obbligo, dall'anno 2007 e, di Parte_2
conseguenza, versava una serie di somme dagli anni 2007 al 2018;
- in ragione di detta convenzione, il sig. assumeva tale obbligo dall'anno Parte_2
2007 e versava la somma di € 396,00; per l'anno 2008, € 882,00; per l'anno 2009, €
1.008,00; per l'anno 2010, € 1.071,00; per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, annualmente la somma di € 1.260,00 e per l'anno 2018 la somma di € 315,00;
- il totale dei premi versati ammontava a complessivi € 12.492,00;
- con provvedimento del 12.04.2018 il Tribunale civile di Cassino dichiarava la separazione tra i coniugi e in seguito alla stessa l'istante chiedeva alla il CP_2
rimborso di tutti i ratei di polizza versati su richiesta;
- non sortiva alcuno effetto l'invito alla negoziazione assistita.
In virtù di tanto l'istante chiedeva di far dichiarare l'obbligo della alla CP_2
restituzione delle somme erogate a sua richiesta e in suo favore alla
[...]
e, per l'effetto, condannarla alla restituzione di tale somma oltre interessi. CP_3
Si costituiva la , all'udienza del 05.11.2019, e contestava in fatto e in dritto CP_2
l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, e deduceva quanto segue:
- il giorno 03.05.2005, in Gaeta, veniva contratto matrimonio tra e CP_2 Pt_2
pagina 5 di 9 e con il provvedimento del 12.04.2018 il Tribunale di Cassino dichiarava la Pt_2
separazione tra i coniugi;
- durante il matrimonio la versava i propri stipendi e risparmi sul conto CP_2
corrente cointestato al marito e alla suocera e che tali somme venivano Persona_2
utilizzate dal marito per pagare la polizza assicurativa n. 3196350 Alleanza Ass.ni
S.p.A. intestata alla la quale corrispondeva sempre le somme necessarie per Pt_1
pagare le rate della polizza;
- aveva provveduto a riscattare, in quota percentuale, la polizza per soddisfare le esigenze sia proprie sia della minore.
Per tali ragioni chiedeva di respingere la domanda attorea.
Ciò posto in fatto, la domanda va solo in parte accolta.
Invero dalla documentazione in atti e segnatamente dagli estratti conto depositati,
emerge che effettivamente dal 2009 fino all'anno 2013 sul conto corrente Banco Posta
n. 30807010 cointestato al Sig. ed alla Sig.ra venivano Parte_2 Persona_2
accreditate le somme dello stipendio percepito dalla parte convenuta . CP_2
Tale accredito non avveniva quindi fino al 2018 come sostenuto dalla convenuta nella propria comparsa di risposta, non essendovi prova in tal senso, ma solo fino all'anno
2013.
Del resto parte convenuta ha prodotto un estratto conto riferito unicamente all'anno
2013 e non anche agli altri anni successivi ovvero a quelli antecedenti al 2009 sebbene pagina 6 di 9 abbia sostenuto l'avvenuto accredito sul suddetto conto corrente fino all'anno della separazione (2018).
In sede di interrogatorio formale deferito dalla convenuta, parte attrice in udienza ha ammesso che l'accredito dello stipendio della sul conto corrente intestato a lui e Pt_1
a sua madre avveniva dal gennaio 2009 fino al 2013.
Tale accredito fa presumere che dal 2009 fino al 2013 le somme accreditate a titolo stipendio della sul C/C venissero impiegate anche per pagare il rateo CP_2
della polizza che con addebito pre-autorizzato sul conto corrente, vaniva mensilmente corrisposto alla società come emerge dagli estratti conto Controparte_3
depositati dalla stessa parte attrice.
Ne consegue che essendo la polizza vita un bene personale che non entra in comunione,
il pagamento da parte dell dei ratei di polizza per gli anni 2007 e 2008 e Pt_2
successivamente per gli anni dal 2013 al 2018, deve ritenersi avvenuto a titolo di prestito di somme in favore dell'allora coniuge , prestito inquadrabile nella CP_2
fattispecie del mutuo gratuito. Parte attrice per la annualità dal 2009 al 2013 non ha del resto dimostrato che le somme accreditate a titolo di stipendio sul conto a lui cointestato fossero utilizzati per esigenze familiari.
Provato deve quindi ritenersi il fatto costitutivo del diritto vantato da parte attrice limitatamente agli anni 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 e in parte per l'anno 2018.
Provato è che per tali anni parte attrice abbia pagato nell'interesse dell'ex coniuge a pagina 7 di 9 titolo di prestito gratuito la somma di euro 396,00 per l'anno 2007, 882,00 per l'anno
2008, euro 1260 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 ed euro 315 per l'anno 2018,
maturando quindi un diritto di euro 6.633,00.
Stante l'accertato diritto di credito nei limiti appena indicati, parte convenuta non ha fornito la prova di alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo di tale pretesa.
Ne consegue che la va condannata al pagamento in favore di CP_2 Pt_2
della somma di euro 6.633,00. Su tale somma decorrono gli interessi dalla data
[...]
di messa in mora recapitata il 25.2.2019 fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo della somma richiesta, pari a sua volta ad euro 6.633,00, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n.
2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è
dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_2
confronti di , così provvede: CP_2
a) accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna al pagamento CP_2
per le causali di cui in motivazione della somma di euro 6.633,00, oltre interessi al tasso legale calcolati come in parte motiva;
b) condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle spese Parte_2
processuali che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA e
CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.
Cassino, 24/10/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella
all'esito dell'udienza cartolare del 14.10.2025
viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le seguenti conclusioni: “Nel
giudizio de quo abbiamo già depositato per l'udienza scorsa del 07.5.2024, giusto il
provvedimento in data 3.4.2023, la memoria conclusiva richiesta per la decisione ex art.
281 sexies cpc. Discussione questa poi rinviata alla udienza del 9.4.2025 differita dalla
S.V. al 10.4.2025.
Richiamiamo qui quanto già ampliamente argomentato in detta memoria insistendo per
l'accoglimento della domanda con vittoria delle spese e compensi di giudizio come da
nota depositata”.
viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta contenente le seguenti conclusioni:
“Visto il provvedimento dell'On. Giudice, con il quale si sostituiva l'udienza del 07
maggio 2024 con il deposito di note scritte, disponendo la trattazione cartolare.
L'avv. Giovanni Valerio, procuratore costituito della sig. impugna e contesta Pt_1
quanto ex adverso dedotto ed eccepito e conclude riportandosi alla comparsa di pagina 1 di 9 costituzione e risposta, ai verbali di udienza e a tutti i precedenti scritti difensivi,
chiedendone l'integrale accoglimento”.
DECIDE
la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.-
Cassino, 24/10/2025
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
n. 2044/2019 r.g.a.c.
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2044/2019, avente ad oggetto: restituzione
somme di denaro, in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.10.2025
promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio
A. SC (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
del predetto difensore sito in Marina di Minturno, Via Appia 1485.
ATTORE
CONTRO
pagina 3 di 9 DI (C.F.: ), nata a [...] il 28.11.1977, CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Valerio (c.f. ), ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Via delle
Acquarole n. 58.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza a trattazione scritta del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_2
conveniva dinanzi a questo Tribunale, per far accertare e dichiarare CP_2
l'obbligo in capo alla di corrispondere una somma di denaro e, per CP_2
l'effetto, condannarla a tale restituzione.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva quanto segue:
- l'istante e avevano contratto matrimonio il 30.04.2005 in Gaeta e CP_2
quest'ultima era titolare di una polizza assicurativa sulla vita n. 3196350, stipulata con l in data 1.10.2000, beneficiaria in caso di premorienza di Controparte_3 Per_1
(figlia) oppure della stessa assicurata;
[...]
- l'assicurazione comportava il pagamento di una somma annualmente variabile fino alla scadenza del 01.09.2020;
- la , chiedeva al marito di pagare il rateo mensile, convenendo che allo CP_2
pagina 4 di 9 scadere della polizza lo avrebbe rimborsato o, in difetto ne avrebbe richiesto anticipatamente il rimborso;
- per tali ragioni, assumeva tale obbligo, dall'anno 2007 e, di Parte_2
conseguenza, versava una serie di somme dagli anni 2007 al 2018;
- in ragione di detta convenzione, il sig. assumeva tale obbligo dall'anno Parte_2
2007 e versava la somma di € 396,00; per l'anno 2008, € 882,00; per l'anno 2009, €
1.008,00; per l'anno 2010, € 1.071,00; per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, annualmente la somma di € 1.260,00 e per l'anno 2018 la somma di € 315,00;
- il totale dei premi versati ammontava a complessivi € 12.492,00;
- con provvedimento del 12.04.2018 il Tribunale civile di Cassino dichiarava la separazione tra i coniugi e in seguito alla stessa l'istante chiedeva alla il CP_2
rimborso di tutti i ratei di polizza versati su richiesta;
- non sortiva alcuno effetto l'invito alla negoziazione assistita.
In virtù di tanto l'istante chiedeva di far dichiarare l'obbligo della alla CP_2
restituzione delle somme erogate a sua richiesta e in suo favore alla
[...]
e, per l'effetto, condannarla alla restituzione di tale somma oltre interessi. CP_3
Si costituiva la , all'udienza del 05.11.2019, e contestava in fatto e in dritto CP_2
l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, e deduceva quanto segue:
- il giorno 03.05.2005, in Gaeta, veniva contratto matrimonio tra e CP_2 Pt_2
pagina 5 di 9 e con il provvedimento del 12.04.2018 il Tribunale di Cassino dichiarava la Pt_2
separazione tra i coniugi;
- durante il matrimonio la versava i propri stipendi e risparmi sul conto CP_2
corrente cointestato al marito e alla suocera e che tali somme venivano Persona_2
utilizzate dal marito per pagare la polizza assicurativa n. 3196350 Alleanza Ass.ni
S.p.A. intestata alla la quale corrispondeva sempre le somme necessarie per Pt_1
pagare le rate della polizza;
- aveva provveduto a riscattare, in quota percentuale, la polizza per soddisfare le esigenze sia proprie sia della minore.
Per tali ragioni chiedeva di respingere la domanda attorea.
Ciò posto in fatto, la domanda va solo in parte accolta.
Invero dalla documentazione in atti e segnatamente dagli estratti conto depositati,
emerge che effettivamente dal 2009 fino all'anno 2013 sul conto corrente Banco Posta
n. 30807010 cointestato al Sig. ed alla Sig.ra venivano Parte_2 Persona_2
accreditate le somme dello stipendio percepito dalla parte convenuta . CP_2
Tale accredito non avveniva quindi fino al 2018 come sostenuto dalla convenuta nella propria comparsa di risposta, non essendovi prova in tal senso, ma solo fino all'anno
2013.
Del resto parte convenuta ha prodotto un estratto conto riferito unicamente all'anno
2013 e non anche agli altri anni successivi ovvero a quelli antecedenti al 2009 sebbene pagina 6 di 9 abbia sostenuto l'avvenuto accredito sul suddetto conto corrente fino all'anno della separazione (2018).
In sede di interrogatorio formale deferito dalla convenuta, parte attrice in udienza ha ammesso che l'accredito dello stipendio della sul conto corrente intestato a lui e Pt_1
a sua madre avveniva dal gennaio 2009 fino al 2013.
Tale accredito fa presumere che dal 2009 fino al 2013 le somme accreditate a titolo stipendio della sul C/C venissero impiegate anche per pagare il rateo CP_2
della polizza che con addebito pre-autorizzato sul conto corrente, vaniva mensilmente corrisposto alla società come emerge dagli estratti conto Controparte_3
depositati dalla stessa parte attrice.
Ne consegue che essendo la polizza vita un bene personale che non entra in comunione,
il pagamento da parte dell dei ratei di polizza per gli anni 2007 e 2008 e Pt_2
successivamente per gli anni dal 2013 al 2018, deve ritenersi avvenuto a titolo di prestito di somme in favore dell'allora coniuge , prestito inquadrabile nella CP_2
fattispecie del mutuo gratuito. Parte attrice per la annualità dal 2009 al 2013 non ha del resto dimostrato che le somme accreditate a titolo di stipendio sul conto a lui cointestato fossero utilizzati per esigenze familiari.
Provato deve quindi ritenersi il fatto costitutivo del diritto vantato da parte attrice limitatamente agli anni 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 e in parte per l'anno 2018.
Provato è che per tali anni parte attrice abbia pagato nell'interesse dell'ex coniuge a pagina 7 di 9 titolo di prestito gratuito la somma di euro 396,00 per l'anno 2007, 882,00 per l'anno
2008, euro 1260 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 ed euro 315 per l'anno 2018,
maturando quindi un diritto di euro 6.633,00.
Stante l'accertato diritto di credito nei limiti appena indicati, parte convenuta non ha fornito la prova di alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo di tale pretesa.
Ne consegue che la va condannata al pagamento in favore di CP_2 Pt_2
della somma di euro 6.633,00. Su tale somma decorrono gli interessi dalla data
[...]
di messa in mora recapitata il 25.2.2019 fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo della somma richiesta, pari a sua volta ad euro 6.633,00, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n.
2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è
dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_2
confronti di , così provvede: CP_2
a) accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna al pagamento CP_2
per le causali di cui in motivazione della somma di euro 6.633,00, oltre interessi al tasso legale calcolati come in parte motiva;
b) condanna parte convenuta al pagamento in favore di delle spese Parte_2
processuali che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA e
CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.
Cassino, 24/10/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).