Improcedibile
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 10280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10280 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10280/2025REG.PROV.COLL.
N. 07662/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7662 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone, Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione seconda) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno il consigliere OF TA;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’ordinanza n. -OMISSIS- con cui il Comune di -OMISSIS- ha ingiunto alla sig.ra -OMISSIS- la demolizione delle opere abusive realizzate nel giardino di proprietà, costituite da una tettoia di 190 mq retta da colonne in calcestruzzo e coperta da incannucciata e da ogni atto antecedente, successivo o comunque connesso del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dalla sig.ra -OMISSIS- dinanzi al T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di -OMISSIS-, sulla base dei seguenti motivi:
a) manifesta contraddittorietà del comportamento del Comune di -OMISSIS-;
b) violazione e falsa applicazione di norme di legge, inesistenza delle condizioni e presupposti ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001;
c) illegittimità della condotta del Comune, inerzia, legittimo affidamento del cittadino, contemperamento delle esigenze pubbliche con quelle private, liceità dell’opera esistente ai sensi dell’art. 191 del Regolamento edilizio urbano (RUEC) del Comune di -OMISSIS-;
d) applicazione della disciplina ex artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 447/1998, concessione in deroga e variante;
e) violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, violazione e falsa applicazione della legge. reg. Campania n. -OMISSIS-, eccesso di potere.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di -OMISSIS-, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a tre motivi così rubricati:
I - error in iudicando - violazione di legge (artt. 31 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione agli artt. 3 – comma 1, lett. b), 9 bis e 20 del medesimo d.P.R.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – arbitrarietà – erroneità manifesta – travisamento – sviamento);
II - error in iudicando - violazione di legge (art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione agli artt. 3 – comma 1, lett. b) e 20 del medesimo d.P.R., nonché in relazione agli artt. 191 e 191- bis del RUEC del Comune di -OMISSIS-) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – arbitrarietà - erroneità manifesta – travisamento – sviamento);
III - error in iudicando - violazione di legge (art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione agli artt. 3 – comma 1, lett. b) e 20 del medesimo d.P.R. nonché in relazione agli artt. 191 e 191 -bis del RUEC del Comune di -OMISSIS-) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – arbitrarietà - erroneità manifesta – travisamento – sviamento).
5. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memoria del 31 luglio 2025 e repliche del 10 settembre 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
7. Con note del 29 settembre 2025 l’appellante ha, però, comunicato di non aver più alcun interesse alla coltivazione del gravame, avendo individuato, a seguito di un ulteriore confronto con gli Uffici, “una soluzione alternativa satisfattiva”.
8. All’udienza straordinaria del 1° ottobre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Alla luce di quanto comunicato dalla originaria ricorrente circa il venir meno di qualsiasi interesse da parte sua alla definizione del merito dell’appello, questo deve essere dichiarato improcedibile.
10. In ragione della natura e dell’esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1°ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Di CA, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
OF TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OF TA | LA Di CA |
IL SEGRETARIO
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