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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 510/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3734/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 352/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
11 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200042146736000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200042146736000 TA 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2034/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione (AD), in persona del legale rappresentante p.t., propone appello avverso la sentenza n. 352/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo, Sez. 11, depositata il 29.01.2024, che ha accolto il ricorso della contribuente Resistente_1 , contro la cartella n. 29620200042146736/000 (IRPEF a.i. 2015; TA 2014).
Con tale cartella notificata il 28.01.2022 erano state richieste alla contribuente somme per IRPEF (a.i.
2015) e TA (anno 2014). La Corte di I grado, con sent. n. 352/2024, accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la notifica degli atti presupposti (comunicazione di irregolarità n. 03453281689 e avviso di accertamento n. 174887/2017), e condannava AD alle spese.
MOTIVI DI APPELLO:
(i) ammissibilità in grado di appello dei documenti prodotti;
(ii) ritualità della notifica della comunicazione di irregolarità del 04.02.2019 e dell'avviso di accertamento notificato il 12.12.2017;
(iii) insussistenza della prescrizione.
l'appellata chiedeva il rigetto del gravame, eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità della nuova produzione documentale alla luce dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992 come novellato dal D.Lgs. 220/2023 (entrato in vigore il 04.01.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sull'ammissibilità della produzione documentale in appello (ratione temporis)
L'eccezione di inammissibilità non è fondata.
Il giudizio di appello è stato instaurato nel 2024 sotto l'impero della nuova legge. Tuttavia, la Corte costituzionale si è pronunciata sull'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 (e sull'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.
220/2023 che dichiara incostituzionale) e, con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, ha stabilito che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal
5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024. Quindi, nei giudizi d'appello il cui primo grado è stato instaurato prima del 5 gennaio 2024 è ancora possibile depositare documenti nuovi in appello.
Secondo la Corte costituzionale infatti «la previsione transitoria oblitera la circostanza che nei processi iniziati in grado di appello dopo tale data, il cui primo grado sia stato incardinato nel vigore della precedente disciplina, le parti, confidando sulla facoltà loro riconosciuta dal previgente articolo 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame, potrebbero averne omesso la produzione in prime cure. Infatti, nei casi in cui al momento dell'entrata in vigore della novella, i termini per le deduzioni istruttorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 siano già spirati, le parti non hanno la possibilità di prevenire le conseguenze dei sopravvenuti divieti probatori – e in special modo di quello assoluto ex art. 58, comma 3 – mediante un tempestivo deposito nel giudizio di primo grado». 2) Dagli atti di appello risultano dedotti e prodotti l'avviso di accertamento n. 174887/2017 con relata di notifica 12.12.2017 e la comunicazione di irregolarità n. 03453281689 con prova di notifica 04.02.2019. Alla luce della documentazione ritualmente acquisita in appello, deve ritenersi provata la regolare notifica:
Avviso di accertamento n. 174887/2017 (TA 2014) — notificato in data 12.12.2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
Comunicazione di irregolarità n. 03453281689 (IRPEF 2015) — notificata in data 04.02.2019.
Tali risultanze superano le carenze probatorie riscontrate dal primo giudice e recedono le contrarie deduzioni difensive dell'appellata, fondate sull'originaria mancanza di prova nel fascicolo di primo grado.
Ne consegue la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella impugnata..pdf)
3) Sulla prescrizione e sugli ulteriori motivi
Accertata la ritualità delle notifiche degli atti presupposti, non risulta maturata la prescrizione della pretesa, alla luce degli atti interruttivi e della sequenza notificatoria documentata in atti (2017 → 2019 → cartella 2022). Le ulteriori censure sulla motivazione del ruolo e sulla mancata allegazione restano infondate o assorbite, considerata la completezza della documentazione oggi in atti..pdf)
4) Sulle spese
Ricorrono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda processuale (documentazione decisiva prodotta in appello per effetto della sentenza 36/25 della Corte Costituzionale),
P.Q.M.
accoglie e compensa
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3734/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 352/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
11 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200042146736000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200042146736000 TA 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2034/2025 depositato il
17/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione (AD), in persona del legale rappresentante p.t., propone appello avverso la sentenza n. 352/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo, Sez. 11, depositata il 29.01.2024, che ha accolto il ricorso della contribuente Resistente_1 , contro la cartella n. 29620200042146736/000 (IRPEF a.i. 2015; TA 2014).
Con tale cartella notificata il 28.01.2022 erano state richieste alla contribuente somme per IRPEF (a.i.
2015) e TA (anno 2014). La Corte di I grado, con sent. n. 352/2024, accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la notifica degli atti presupposti (comunicazione di irregolarità n. 03453281689 e avviso di accertamento n. 174887/2017), e condannava AD alle spese.
MOTIVI DI APPELLO:
(i) ammissibilità in grado di appello dei documenti prodotti;
(ii) ritualità della notifica della comunicazione di irregolarità del 04.02.2019 e dell'avviso di accertamento notificato il 12.12.2017;
(iii) insussistenza della prescrizione.
l'appellata chiedeva il rigetto del gravame, eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità della nuova produzione documentale alla luce dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992 come novellato dal D.Lgs. 220/2023 (entrato in vigore il 04.01.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sull'ammissibilità della produzione documentale in appello (ratione temporis)
L'eccezione di inammissibilità non è fondata.
Il giudizio di appello è stato instaurato nel 2024 sotto l'impero della nuova legge. Tuttavia, la Corte costituzionale si è pronunciata sull'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 (e sull'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.
220/2023 che dichiara incostituzionale) e, con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, ha stabilito che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal
5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024. Quindi, nei giudizi d'appello il cui primo grado è stato instaurato prima del 5 gennaio 2024 è ancora possibile depositare documenti nuovi in appello.
Secondo la Corte costituzionale infatti «la previsione transitoria oblitera la circostanza che nei processi iniziati in grado di appello dopo tale data, il cui primo grado sia stato incardinato nel vigore della precedente disciplina, le parti, confidando sulla facoltà loro riconosciuta dal previgente articolo 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame, potrebbero averne omesso la produzione in prime cure. Infatti, nei casi in cui al momento dell'entrata in vigore della novella, i termini per le deduzioni istruttorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 siano già spirati, le parti non hanno la possibilità di prevenire le conseguenze dei sopravvenuti divieti probatori – e in special modo di quello assoluto ex art. 58, comma 3 – mediante un tempestivo deposito nel giudizio di primo grado». 2) Dagli atti di appello risultano dedotti e prodotti l'avviso di accertamento n. 174887/2017 con relata di notifica 12.12.2017 e la comunicazione di irregolarità n. 03453281689 con prova di notifica 04.02.2019. Alla luce della documentazione ritualmente acquisita in appello, deve ritenersi provata la regolare notifica:
Avviso di accertamento n. 174887/2017 (TA 2014) — notificato in data 12.12.2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
Comunicazione di irregolarità n. 03453281689 (IRPEF 2015) — notificata in data 04.02.2019.
Tali risultanze superano le carenze probatorie riscontrate dal primo giudice e recedono le contrarie deduzioni difensive dell'appellata, fondate sull'originaria mancanza di prova nel fascicolo di primo grado.
Ne consegue la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella impugnata..pdf)
3) Sulla prescrizione e sugli ulteriori motivi
Accertata la ritualità delle notifiche degli atti presupposti, non risulta maturata la prescrizione della pretesa, alla luce degli atti interruttivi e della sequenza notificatoria documentata in atti (2017 → 2019 → cartella 2022). Le ulteriori censure sulla motivazione del ruolo e sulla mancata allegazione restano infondate o assorbite, considerata la completezza della documentazione oggi in atti..pdf)
4) Sulle spese
Ricorrono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda processuale (documentazione decisiva prodotta in appello per effetto della sentenza 36/25 della Corte Costituzionale),
P.Q.M.
accoglie e compensa