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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1066/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11329/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55732500002049 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 797/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 13.6.2025 ed iscritto al nr di RG 11329/2025 la parte ricorrente impugnava un
“Sollecito di pagamento di debiti coattivi”, identificativo: 55732500002049 relativo all'avviso di
Accertamento esecutivo Tari Omessa denuncia n. 19362400000842 e l'Avviso di Accertamento esecutivo
Tari Omessa denuncia n. 19362400000968; eccepiva la mancata notifica degli avvisi di accertamento.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato.
La società concessionario si costituiva e chiedeva il rigetto della pretesa ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Riguardo al difetto di motivazione (Conformemente all'orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 229/99 e ordinanza 117/00), questa Corte ha avuto modo di precisare, con giurisprudenza dalla quale non vi è motivo qui per discostarsi, che l'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo è ora espressamente sancito dall'art. 71, comma secondo bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 dellaLegge 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento (ex plurimis, Cass. 15638/04)”.(Corte di Cassazione, sezione V civile, sentenza 16 dicembre 2009, n. 26330).
Occorre rilevare come tale difetto debba essere escluso nel caso di specie, in quanto presenti tutti gli elementi dai quali evincere la motivazione dell'atto: il riferimento agli avvisi di accertamento indica con precisione la riferibilità ai tributi richiesti.
Deve invece essere accolta l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti presupposti: parte resistente ha prodotto delle relate di notifica ( tra l'altro relative a compiuta giacenza senza alcuna prova del completamento del procedimento notificatorio) che non contengono alcun riferimento ai sopra indicati avvisi di accertamento. In assenza della prova della notifica degli atti prodromici, l'odierno atto deve essere annullato.
Spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 550,00 oltre accessori come per legge con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice
AR De MO
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11329/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 55732500002049 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 797/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 13.6.2025 ed iscritto al nr di RG 11329/2025 la parte ricorrente impugnava un
“Sollecito di pagamento di debiti coattivi”, identificativo: 55732500002049 relativo all'avviso di
Accertamento esecutivo Tari Omessa denuncia n. 19362400000842 e l'Avviso di Accertamento esecutivo
Tari Omessa denuncia n. 19362400000968; eccepiva la mancata notifica degli avvisi di accertamento.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato.
La società concessionario si costituiva e chiedeva il rigetto della pretesa ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Riguardo al difetto di motivazione (Conformemente all'orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 229/99 e ordinanza 117/00), questa Corte ha avuto modo di precisare, con giurisprudenza dalla quale non vi è motivo qui per discostarsi, che l'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo è ora espressamente sancito dall'art. 71, comma secondo bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 dellaLegge 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento (ex plurimis, Cass. 15638/04)”.(Corte di Cassazione, sezione V civile, sentenza 16 dicembre 2009, n. 26330).
Occorre rilevare come tale difetto debba essere escluso nel caso di specie, in quanto presenti tutti gli elementi dai quali evincere la motivazione dell'atto: il riferimento agli avvisi di accertamento indica con precisione la riferibilità ai tributi richiesti.
Deve invece essere accolta l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti presupposti: parte resistente ha prodotto delle relate di notifica ( tra l'altro relative a compiuta giacenza senza alcuna prova del completamento del procedimento notificatorio) che non contengono alcun riferimento ai sopra indicati avvisi di accertamento. In assenza della prova della notifica degli atti prodromici, l'odierno atto deve essere annullato.
Spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 550,00 oltre accessori come per legge con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice
AR De MO