Art. 3.
Per l'esercizio 1971, al maggior onere di 8 miliardi di lire si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo 2523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per l'esercizio 1971, al maggior onere di 8 miliardi di lire si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo 2523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.