TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/12/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3797/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gatti Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Polonia) il 09/04/1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gatti Marco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 31/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 18/07/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 49, Parte I, Anno 2009.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 30/01/2011 e 13/09/2012, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo così come modificate a seguito dei rilievi effettuati con decreto del 24/11/2025 del
Giudice relatore -;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 18/07/2009, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 49, Parte I, Anno 2009 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDA figli ancora minorenni c.f. nata a [...] Persona_3 C.F._3
FE (AL) in data 30.01.2011 e c.f. nato a Persona_4 C.F._4
Casale FE in data 13.09.2012 congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio abituale presso l'abitazione della madre. Il padre potrà tenere con sé i figli durante la settimana previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli, nonché 5 giorni durante le festività natalizie, 3 giorni durante quelle pagina 2 di 3 pasquali e 10 giorni durante le vacanze estive da concordarsi di volta in volta con la madre e sempre compatibilmente con gli impegni dei figli e nel rispetto dei desideri dei medesimi;
2. ASSEGNA la casa coniugale, in Giarole via Roma 44, di proprietà di entrambi alla signora che la abiterà con i figli e ancora minorenni;
Controparte_1 Per_1 Per_2
3. DISPONE che il padre, non avendo attualmente alcun reddito, versi a titolo di concorso al mantenimento dei figli, € 100,00 mensili per ciascun figlio e così complessivamente € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Vercelli;
4. DÀ ATTO che i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento per i figli minori;
5. DÀ ATTO che i coniugi fanno presente di aver già definito le restanti questioni patrimoniali concernenti i conti e i beni mobili.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3797/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gatti Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Polonia) il 09/04/1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gatti Marco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 31/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 18/07/2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 49, Parte I, Anno 2009.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data 30/01/2011 e 13/09/2012, Per_1 Per_2 entrambi ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo così come modificate a seguito dei rilievi effettuati con decreto del 24/11/2025 del
Giudice relatore -;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 18/07/2009, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 49, Parte I, Anno 2009 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDA figli ancora minorenni c.f. nata a [...] Persona_3 C.F._3
FE (AL) in data 30.01.2011 e c.f. nato a Persona_4 C.F._4
Casale FE in data 13.09.2012 congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio abituale presso l'abitazione della madre. Il padre potrà tenere con sé i figli durante la settimana previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli, nonché 5 giorni durante le festività natalizie, 3 giorni durante quelle pagina 2 di 3 pasquali e 10 giorni durante le vacanze estive da concordarsi di volta in volta con la madre e sempre compatibilmente con gli impegni dei figli e nel rispetto dei desideri dei medesimi;
2. ASSEGNA la casa coniugale, in Giarole via Roma 44, di proprietà di entrambi alla signora che la abiterà con i figli e ancora minorenni;
Controparte_1 Per_1 Per_2
3. DISPONE che il padre, non avendo attualmente alcun reddito, versi a titolo di concorso al mantenimento dei figli, € 100,00 mensili per ciascun figlio e così complessivamente € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Vercelli;
4. DÀ ATTO che i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento per i figli minori;
5. DÀ ATTO che i coniugi fanno presente di aver già definito le restanti questioni patrimoniali concernenti i conti e i beni mobili.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3