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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11125 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
in persona del dott. LB CH TE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di primo grado iscritto al n. 46345/2023 del R.G.A.C.
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avvocati BERNARDINI RENZO e SATRIANI FEDERICO
- attore -
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco pro- CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA
NI CO e CP_2
- convenuta –
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINO LUIGI
- terza chiamata –
E
(C.F. ), in persona del legale ONroparte_4 P.IVA_3
1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSSI
STEFANO
- terza chiamata – oggetto: responsabilità ex artt. 2051 Cc. conclusioni: per parte attrice: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il sinistro patito dal Sig. si è Parte_1 verificato per esclusiva responsabilità di e, per l'effetto, CP_1 condannare quest'ultima al risarcimento in favore dell'attore al risarcimento di tutti i danni dal medesimo subiti e subendi, nella misura di €
354.773,43 o in quel diverso importo, maggiore o minore, che verrà ritenuto di giustizia, oltre alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari»; per parte convenuta: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma ogni contraria istanza disattesa: a) Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti di CP_1 condannare l' a mallevare e/o rimborsare di CP_3 CP_1 quanto dovuto. c) Condannarsi ex art. 96 cpc 1^ comma l'Avr Spa ai danni da liquidarsi secondo giustizia, indipendentemente dall'esito del giudizio, per aver contestato l'operatività del capitolato speciale nel rapporto con
d) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CP_1
CAP e spese generali, oltre il ONributo Unificato»; per la terza chiamata «1) in via preliminare e pregiudiziale, CP_3 autorizzare la a chiamare in causa la compagnia assicurativa CP_3 in persona del legale rappresentante pro ONroparte_4 tempore, con sede in MO VE (TV), Via Marocchesa 14, CAP
31021, in forza del contratto in essere tra le parti, di cui in narrativa, ai sensi degli artt. 106 e 269, 2° comma c.p.c., e per l'effetto differire l'udienza di prima comparizione, onerando la scrivente di notificare la chiamata in causa di detta Compagnia nei termini di legge;
2) in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, CP_3
2 disporne l'estromissione dal giudizio, con condanna di alla CP_1 refusione delle spese processuali;
3) in ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata da in quanto infondata in fatto ed in CP_1 diritto, avendo la adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali CP_3 gravanti in capo alla stessa, come chiarito e provato per tabulas in narrativa;
4) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale fra questo e l'evento, ex art. 2697 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree in quanto non provate;
5) in via subordinata, accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso di parte attrice nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, 1° comma c.c., e comunque ridurre il risarcimento a quel che verrà provato in corso di causa, per i motivi esposti;
6) in via del tutto gradata, condannare solidalmente e la al CP_1 CP_3 risarcimento del danno patito da parte attrice, condannando quest'ultima in misura ridotta rispetto alla controparte, in ragione di una minor gravità della propria colpa, in considerazione del proprio adempimento contrattuale, ex art. 2055, secondo comma c.c.; 7) in ogni caso, nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda attorea, si chiede di essere tenuti indenni e manlevati da ogni conseguenza pregiudizievole ponendo ogni onere e spesa a carico di
in virtù degli obblighi contrattuali assunti con la ONroparte_4 sottoscrizione del contratto di assicurazione responsabilità civile verso terzi di cui in narrativa, al netto della S.I.R. contrattuale. Con vittoria di spese, nella misura prescritta dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato con il D.M.
n. 147/2022), aumentate del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT (art. 4, comma 1-bis)»; per la terza chiamata «Voglia il Tribunale adito, ONroparte_4 contrariis reiectis: SULLA DOMANDA DI GARANZIA IMPROPRIA: - in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto
3 all'indennizzo assicurativo di AVR ai sensi dell'art. 2952 c.c., per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
- in via principale, accertare e dichiarare
l'inoperatività della polizza n. 400643913 per tutte le motivazioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, rigettare detta domanda;
SULLA DOMANDA
DELL'ATTORE: - in via principale: accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
- in subordine, per la non creduta, denegata e gravanda ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attorea, comunque rigettare ogni domanda e da chiunque proposta, anche in via trasversale,
contro
- in CP_3 ulteriore subordine, liquidare il risarcimento, secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce
e/o richiesta e di ogni duplicazione conseguente al cumulo delle richieste avanzate per identiche componenti del danno, riducendolo, anche ex art.1227 c.c., in proporzione al peso del danno alla cui produzione ha concorso parte attrice con la propria condotta. Spese come per legge;
- in tale subordinata ipotesi, ove ritenuta sussistente una responsabilità di
[...]
graduare le quote d'incidenza causale addebitabili a ciascuna parte CP_3 convenuta e/o terza chiamata nella produzione del danno, con esclusione del vincolo di solidarietà dell'obbligazione risarcitoria, ovvero, in subordine, accertare il diverso grado di responsabilità rispetto al vincolo di solidarietà; - in detta ipotesi subordinata, ove rigettate le superiori eccezioni di prescrizione e di inoperatività di polizza, condannare
[...]
a manlevare l'assicurata nei limiti della propria quota CP_4
d'incidenza causale nella produzione del danno, sino a concorrenza del massimale sottoscritto pari ad € 25.000.000,00 per sinistro, detratta la
S.I.R. di € 50.000,00 che dovrà rimanere a carico dell'assicurata, nonché con esclusione del rimborso delle spese di lite sostenute;
in via gradata, ove ON dichiarata la responsabilità solidale di con accertare e CP_1 dichiarare il diritto di regresso di in surrogazione nei ONroparte_4 diritti della propria assicurata, nei confronti del condebitore solidale per la parte del risarcimento che non sia da imputarsi a quota di responsabilità di ON
e che sia comunque chiamata ad anticipare alla parte CP_4
4 vittoriosa della lite. Vinte le spese. Servatis juribus».
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 16/10/2023, regolarmente notificato, instaurava il presente giudizio, chiedendo la condanna di Parte_1 al risarcimento per i danni allo stesso occorsi a seguito di un CP_1 incidente stradale avvenuto il 28/05/2021 in alle ore 23.30. CP_1
A sostegno della propria pretesa, allegava: Pt_1
- che, al momento dell'incidente, si trovava alla guida del proprio motoveicolo Ducati, tg. BP97378, al semaforo posto all'incrocio tra la
Circonvallazione Trionfale e via Trionfale;
allo scattare del verde, aveva sbandato ed era caduto dopo pochi metri, a causa della grave situazione di dissesto del manto stradale (ricoperto di buche, rattoppi ed avvallamenti);
- che, a causa dell'incidente, era stato trasportato presso il P.S. del
Policlinico Gemelli di ove, dopo essere stato operato d'urgenza di CP_1 splenectomia per rottura emorragica della milza e formazione di un ematoma intraparenchimale ed addominale, era stato ricoverato con diagnosi di “politrauma con trauma cranico, shock emorragico, versamento peri epatico e pelvico, trauma toracico con pneumotorace ed emotorace”;
- che l'incidente gli aveva causato un ingente danno biologico con connotati sia anatomici che psichici, per il quale chiedeva un risarcimento quantificato in € 350.000,00, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute pari ad €
4.773,43.
2. Tanto premesso, e svolte ulteriori considerazioni, Parte_1 formulava le conclusioni trascritte in epigrafe.
3. Si costituiva in giudizio la quale, pur non contestando CP_1 la dinamica dell'incidente, chiedeva il rigetto della domanda attorea per insussistenza dei presupposti degli artt. 2051 e 2043 Cc, evidenziando altresì che dalle tracce di scarrocciamento sull'asfalto si deduceva che il stesse procedendo a velocità molto elevata. Allegava, inoltre, che Pt_1 sul tratto interessato dall'incidente era operante un appalto di servizi per la sorveglianza e il monitoraggio della rete stradale con della CP_3 quale chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa.
4. Ciò premesso, e svolte ulteriori considerazioni in diritto, Roma
5 rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe (così come precisate CP_1 con note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025).
5. Il Tribunale, con decreto ex art. 171 bis Cpc del 21/12/2023, autorizzava la chiamata in causa di che si costituiva in giudizio CP_3 chiedendo, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa di con cui la società era assicurata in relazione all'appalto ONroparte_4 per il quale era stata convenuta in giudizio da eccepiva la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva in ragione del fatto che alla stessa non competeva la manutenzione del manto stradale, ma soltanto la segnalazione di anomalie che, nel caso di specie, aveva evidenziato (in data
03/03/2021) sul portale a ciò deputato;
nel merito, contestava la domanda di manleva sul presupposto per cui il potere di controllo del tratto stradale era sempre rimasto in capo all'amministrazione capitolina ed avendo
[...] sempre adempiuto ai propri obblighi contrattuali;
chiedeva, altresì, il CP_3 rigetto della domanda attorea contestando la dinamica dell'incidente così come ricostruita da (che procedeva a sinistra della carreggiata;
non Pt_1 vi erano tracce di frenata e i segni di scarrocciamento erano pari a 31,90 metri di lunghezza).
6. Tanto premesso, e svolte ulteriori considerazioni, CP_3 rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe (così come precisate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025).
7. La chiamata in causa della era autorizzata dal ONroparte_4
Tribunale con decreto ex art. 171 bis Cpc del 24/02/2024. La società si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione della ONr garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 2952, comma 2, Cc, giacché aveva appreso dell'incidente in data 18/10/2021, ma aveva denunciato il sinistro a unicamente in data 19/02/2024; deduceva l'inoperatività CP_4 della garanzia in quanto non estesa né alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 Cc né ai danni da circolazione di veicoli;
evidenziava che il contratto prevedeva, comunque, una S.I.R. di € 50.000,00 che, comunque, ONr sarebbero rimasti a carico di aderiva all'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall'assicurata rispetto alla domanda di manleva di in ogni caso, rilevava l'infondatezza e la CP_1
6 mancanza di prova della domanda di parte attrice, contestando altresì il quantum risarcitorio;
per l'ipotesi di accoglimento della domanda nei confronti di AVR, proponeva domanda di regresso ex art. 2055 Cc nei confronti di CP_1
8. Ciò premesso, svolte ulteriori considerazioni in diritto,
[...] rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe. CP_4
9. Depositate le memorie ex art. 171 ter Cpc; ammesse e assunte prove per testi ed espletata CTU di natura medico-legale; all'udienza del
09/07/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter Cpc, la controversia è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 Cpc.
10. La domanda proposta da parte attrice è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti indicati in motivazione.
11. La pretesa risarcitoria promossa da è stata correttamente Pt_1 ricondotta nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 Cc, il quale stabilisce che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito»: si tratta, quindi, delle ipotesi nelle quali il danno derivi direttamente dalla res per la sua intrinseca dinamicità ovvero, in base al migliore e più recente orientamento, anche in conseguenza di un'attività umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima (Cass.
21977/2022).
Com'è noto, secondo la preferibile impostazione, la citata disposizione disciplina un'ipotesi di responsabilità aggravata del custode, di natura oggettiva, per i danni prodotti dalle cose di cui questi abbia la disponibilità.
Nella fattispecie è, quindi, centrale il rapporto di custodia tra il soggetto e la res, da intendersi quale disponibilità di fatto e a prescindere dall'esistenza di un titolo giuridico a ciò preposto, tale da consentire al custode di controllare la cosa ed eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte.
Non rileva, invece, l'elemento soggettivo del danneggiante. Sul punto, è sufficiente richiamare la recente pronuncia della Cassazione, a Sezioni unite, n. 20943/2022, secondo cui ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 Cc non ha alcun rilievo la colpa del custode: per provare il proprio diritto al risarcimento, per il danneggiato è sufficiente fornire la
7 prova del rapporto di custodia tra il danneggiante e la res e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno;
mentre sul custode grava l'onere di dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia un fatto naturale, del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità sotto il profilo della regolarità causale, secondo l'id quod plerumque accidit.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che affinché la condotta del danneggiato possa rilevare come caso fortuito, la stessa debba essere connotata «dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado Corte di Cassazione di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (così, Cass. nn.
2480 e 2481 del 2018).
12. Ciò premesso, in ordine all'applicabilità dell'art. 2051 Cc all'Ente territoriale proprietario di beni demaniali, la tesi negativa è stata ormai superata dalla più recente giurisprudenza (v. ex multis, Cass. n. 5309/07 e
Cass. n. 15042/08). Si ammette, pertanto, che il debba rispondere CP_5 per i danni derivanti da una strada aperta al traffico pubblico allorché il danno si sia prodotto per un suo difetto intrinseco, purché sia dimostrato il rapporto di custodia che, comunque, sussiste in caso di strada ricompresa all'interno del centro abitato, in quanto zona rispetto alla quale è esigibile
8 un'idonea attività di controllo e di manutenzione da parte dell'Amministrazione.
In sintesi, la responsabilità ex art. 2051 Cc dell'Ente proprietario è configurabile se è accertato che il fatto dannoso si sia verificato in conseguenza di un'anomalia della strada stessa (ad esempio una buca o un avvallamento); salva la possibilità, per l'Amministrazione, di provare il caso fortuito, sussistente quando l'anomalia si è determinata in maniera improvvisa, imprevedibile o inevitabile, ovvero riconducibile all'azione repentina di un terzo (v. chiazza oleosa o ostacoli sulla carreggiata per perdita di carico). In presenza di tali condizioni, pertanto, la Cassazione ha chiarito che «agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n.
8157)» (cfr. Cass. n. 15761/2016).
13. In base ai principi appena richiamati, nel caso di specie risulta provata la responsabilità di la quale – per giunta - per CP_1 supplire alla citata, notevole «estensione» del proprio territorio ha stipulato appositi contratti.
La dinamica del sinistro è stata perfettamente ricostruita dalla testimone
(cfr. verbale dell'udienza del 10.10.2024), rispetto Testimone_1 alla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, la quale ha riferito di aver assistito all'incidente del 28/05/2021, alle ore 23.30 circa, in condizioni di buona visibilità; la teste ha dichiarato di aver visto il conducente di un motoveicolo Ducati, corrispondente a quello di proprietà del Pt_1 percorrere circonvallazione Trionfale in direzione piazzale degli Eroi a velocità moderata e con il casco allacciato, impegnando la zona sinistra della predetta carreggiata;
che, superato piazzale Clodio, l'uomo si arrestava al segnale rosso del semaforo posto all'incrocio tra la Circonvallazione
Trionfale e via Trionfale e, allo scattare del verde, ripartiva a velocità non elevata;
che lo stesso si trovava sul lato di sinistra della carreggiata e, pochi metri dopo il semaforo, aveva sbandato ed era caduto a terra, finendo sotto a
9 un autocarro parcheggiato.
La teste ha inoltre confermato che, al momento dell'incidente, la strada non fosse regolare in quanto «avevano effettuato dei lavori che avevano determinato buche e rattoppi vari per il mancato ripristino di una striscia di strada»; osservando documentazione fotografica prodotta in atti, la stessa confermava lo stato dei luoghi riferendo di ricordare «che la buca fosse di un paio di metri e correva longitudinale alla strada» (cfr. verbale del
10/10/2024, pp. 2-3).
Tale dinamica è, sostanzialmente, confermata anche dal verbale del sinistro redatto dalla Polizia locale (cfr. all. 5 di parte attrice), nel quale si legge che circonvallazione Trionfale, all'altezza dell'incrocio con via Trionfale (sino all'altezza del civico 127), presentava dissesti (avvallamenti, screpolature e rattoppi) nella parte sinistra della carreggiata, sui quali il era Pt_1 incorso, perdendo il controllo del mezzo e cadendo a terra, mentre il motociclo scarrocciava sino all'altezza del civico 83 ossia per circa 30 metri.
14. Tanto premesso, sono stati dimostrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2051 Cc per la responsabilità di è provato sia il rapporto di CP_1 custodia, trattandosi circonvallazione Trionfale di una strada del centro abitato di rispetto alla quale, sulla scorta della giurisprudenza di CP_1 legittimità, il potere di controllo dell'amministrazione comunale indiscutibilmente sussiste (Cass. civ. n. 15779/2006) – tanto che il CP_5
(come detto) ha anche delegato tale attività di vigilanza sullo stato del manto stradale alla terza chiamata;
sia il nesso eziologico, atteso che il CP_3 sinistro si è verificato a causa del dissesto stradale all'altezza del civico 127 della menzionata via.
Peraltro, pure a voler sussumere la fattispecie nell'ambito della generica responsabilità aquiliana ex art. 2043 Cc, anche l'aggiuntivo presupposto della colpa risulterebbe integrato, considerato che l'esistenza del dissesto era stata comunicata a da in data 03.03.2021 (cfr. CP_1 CP_3
ONr doc. 5 di e verbale della deposizione del teste all'udienza Tes_2 dell'11/12/2024); emerge, pertanto, che sarebbe stato possibile evitare l'evento attraverso un'idonea manutenzione del manto stradale e che invece
10 CP_ l' comunale è rimasto inerte (per più di due mesi), con condotta evidentemente negligente che ha verosimilmente anche aggravato l'ammaloramento del selciato.
15. A fronte di tale ricostruzione provata dall'attore, le altre parti in causa hanno censurato la condotta del che, al momento Pt_1 dell'incidente, stava circolando sulla parte sinistra della corsia, in violazione dell'art. 143 del Codice della Strada;
ciò rileverebbe, secondo le argomentazioni delle controparti, a integrare il caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale ovvero, in subordine, come fatto colposo ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, Cc.
Ebbene, tali argomentazioni non meritano accoglimento.
Come noto, infatti, tra i presupposti del rimprovero colposo, anche in caso di colpa specifica, vi è anche la necessità che l'evento verificatosi costituisca concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a evitare. La giurisprudenza penale di legittimità, in questo senso, costantemente afferma che «la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poichè alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr. Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273870 – 01; Sez.
4, n. 24462 del 06/05/2015, Rv. 264128 – 01)» (Cass. pen. sez. IV, n. 9709 del 22 marzo 2022).
Orbene, la ratio della norma che si assume violata, ossia l'art. 143 Cds, consiste nella necessità di garantire la regolare andatura nell'ambito della propria corsia di marcia, al fine di tutelare i veicoli procedenti (così Cass. pen. n. 50024/2017), non anche, evidentemente, in quella di evitare buche del manto stradale poste sulla parte sinistra della corsia. Sicché è da escludere che la circostanza possa mitigare la responsabilità dell'Amministrazione in quanto fatto colposo, né, a fortiori, rilevare come caso fortuito (non potendosi qualificare una violazione siffatta quale condotta abnorme del danneggiato, nei sensi descritti dalle citate pronunce nn. 2480 e 2481 del 2018 della Cassazione).
11 Né, peraltro, è stato dimostrato che l'attore viaggiasse a velocità elevata poiché, a fronte delle univoche dichiarazioni della teste oculare i Tes_1 segni di scarrocciamento non permettono di stabilire con certezza l'andatura dell'attore; essi, al più, costituiscono mero indizio da solo non sufficiente a invalidare l'esplicita deposizione della donna in punto di velocità del mezzo.
Anche a voler considerare diversamente, la velocità del rimarrebbe Pt_1 comunque non provata e le relative conseguenze, in base al principio di cui all'art. 2697 Cc – trattandosi di fatto modificativo o estintivo del diritto al risarcimento azionato – graverebbero su convenuta e chiamate («In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore» (Cass. 04/09/2023, n. 25712).
Non si ritengono decisivi nemmeno la richiesta di archiviazione e il successivo decreto del G.i.p. di Roma resi nel procedimento penale, a carico di ignoti, sorto a seguito del sinistro e depositati da (peraltro, CP_1 solo in sede di comparsa conclusionale, cfr. doc. nn. 7 e 8). Trattasi, infatti, di (sintetiche) valutazioni, autonome e funzionali al corso del predetto procedimento, peraltro prive di autorità di giudicato, che questo giudicante non condivide giacché, alla luce delle risultanze istruttorie del presente giudizio, non sono emersi elementi idonei a connotare la condotta del quale eccentrica sotto il profilo della regolarità causale. Pt_1
16. Accertata la responsabilità di ex art. 2051 Cc, occorre CP_1 adesso procedere alla liquidazione dei danni richiesti da parte attrice quantificati, in sede di citazione, in € 350.000,00 a titolo di danno biologico, in € 2.820,47 come rimborso delle spese mediche conseguenti al sinistro e in € 1.952,96 a titolo di risarcimento per i danni arrecati al proprio motoveicolo.
16.1. Partendo dalla liquidazione del danno biologico e valendosi, in particolare, delle conclusioni della ctu che risulta chiara, esaustiva e
12 completa anche in relazione alle osservazioni critiche presentate da parte attrice, essa ha anzitutto accertato, sulla base della documentazione medica depositata dall'attore (cfr. doc. 2-3) e in conformità con le sue allegazioni, che il in conseguenza del sinistro, ha riportato un politraumatismo Pt_1 coinvolgente molteplici parti del corpo (cranio, rachide cervicale e tratto dorsale, clavicola sinistra, torace, milza, parenchima renale sinistro, ginocchio sinistro – v. nel dettaglio ctu, pp. 33-34); le lesioni riportate e i conseguenti postumi risultano, in base all'accertamento espletato, pienamente compatibili con un'eziologia riconducibile al sinistro.
In particolare, la consulenza ha accertato, in capo al i seguenti Pt_1 postumi permanenti: «-Sequele di ordine neuropsichico compatibili con una sindrome fisiogena post-traumatica, sindrome vertiginosa, con persistenti crisi cefalalgiche e diplopia verticale. -Cervicalgia e dorso-lombalgia con deficit funzionale del rachide cervicale e dorsale ad esito di Frattura dei processi trasversi di sinistra di C6, C7, D1, D2, D3. -Esiti di frattura del III laterale della clavicola sinistra consistenti in dolore locale, dolore e limitazione funzionale dei movimenti della spalla omolaterale. -Esiti di fratture costali multiple consistenti in toracodinia esacerbantesi alla respirazione profonda e alla mobilizzazione del busto. -Rottura emorragica della milza che ha necessitato di intervento di splenectomia, esitata in una piastrinosi ed anemia, non complicata. -Trauma contusivo a carico del parenchima renale senza apparenti reliquati funzionali. -Reliquati cicatriziali di mano chirurgica come sopra descritti» (v. ctu, p. 38), per i quali ha stimato un'incapacità temporanea assoluta di sessanta giorni e un'incapacità temporanea parziale al 50% per ulteriori novanta giorni, con un danno biologico complessivo pari al 40% (cfr. ctu, pp. 40-41).
La consulenza tecnica ha invece escluso la sussistenza di pregiudizi alla capacità lavorativa specifica, poiché il continua a lavorare presso la Pt_1 medesima società con mansioni differenti (da cameraman ad attività impiegatizia), pur avendo mantenuto gli stessi livelli retributivi (cfr. ctu, pp.
51-52 in risposta alle osservazioni del ctp attoreo).
Sul punto, premesso che il pregiudizio alla capacità lavorativa specifica deve liquidarsi sulla base (fra l'altro) del reddito che il danneggiato avrebbe
13 potuto conseguire proseguendo nella pregressa attività lavorativa (cfr. Cass.
n. 4289/2024), sicché in assenza di differenze retributive rispetto alle diverse mansioni svolte non può dirsi accertata la causalità giuridica con il pregiudizio lamentato, mette comunque conto considerare che, sulla base della recente giurisprudenza di legittimità, il danno in esame richiede, a differenza di quello alla capacità lavorativa generica, un'esplicita domanda
(v. Cass. 7604/2025) che, nel caso di specie, non è stata formulata. Ciò rende tale voce di danno, comunque non adeguatamente dimostrata in base alle allegazioni attoree, non liquidabile;
mentre non è stato richiesto il risarcimento del danno patrimoniale «da futura riduzione della capacità di guadagno» in considerazione della elevata percentuale di invalidità permanente riportata che avrebbe potuto rendere altamente probabile, se non certo, che il danneggiato percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'evento lesivo (Cass. 22/10/2024, n.
27353).
16.2. Sulla base delle considerazioni appena esposte e ritenuto opportuno liquidare il danno sulla base delle tabelle elaborate da questo Tribunale, aggiornate nel 2025, deve riconoscersi al la corresponsione della Pt_1 somma, rivalutata a oggi, pari ad € 225.226,01 così ripartita: € 7.815,00 a titolo di Inabilità Temporanea Assoluta per 60 giorni (euro 130,25 pro die);
€ 5.861,25 a titolo di Inabilità Temporanea Relativa al 50% per 90 giorni
(euro 65,12 pro die); € 211.549,76 per la riduzione permanente della complessiva integrità psico-fisica nella misura del 40% (danno biologico) a un'età di 41 anni.
Nel proprio atto introduttivo, parte attrice invoca altresì il ricorso alla personalizzazione, pur non allegando circostanze specifiche in ordine alla particolare sofferenza soggettiva idonea ad aggravare, in punto di liquidazione, l'entità del risarcimento.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
901/2018) secondo cui «la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile
14 di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni». Sotto altro aspetto, si è chiarito che «non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione» (Cass. 7513/2018).
In altri termini, il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni.
Applicando tali principi al caso in esame, pur non avendo il dedotto Pt_1 circostanze ulteriori e idonee a configurare pregiudizi di carattere morale non aventi base medico-legale, mette conto evidenziare che il fatto integra pur sempre gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni colpose;
per tale ragione, compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni tenendo conto, nel caso di specie, della non modesta rilevanza dei postumi e della necessità di sottoporsi a plurimi interventi ed esami e a lunghe terapie.
Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno deve essere personalizzato e adeguato al caso specifico tenendo conto che le Tabelle di
15 liquidazione del Tribunale di Roma prevedono, per un'IP del 40%, un aumento medio del 31% in un range che oscilla dal 24,02% al 38%. Si reputa equo aumentare la somma complessiva liquidata del 31%, attestandosi nella parte intermedia del range in difetto di elementi ulteriori allegati dall'attore rispetto a quello, presuntivo, dedotto dalla dinamica dell'incidente e dei postumi.
Si giunge così all'importo complessivo di € 295.046,00 somma da liquidare al a titolo di danno non patrimoniale, già rivalutata alla data della Pt_1 presente sentenza, senza il consueto protocollo di devalutazione non avendo parte attrice formulato specifica domanda di interessi compensativi (cfr.
Cass. n. 10376 del 17/04/2024; Cass. 10/03/2025, n. 6351) che avrebbe comunque condotto a marginali differenze.
16.3. Alle predette somme andranno aggiunte le spese mediche documentate e accertate come congrue e necessarie dalla ctu, pari ad €
2.488,57.
16.4. Passando alla liquidazione dei danni al motoveicolo, parte attrice ha depositato sia il verbale della Polizia di (all. 5), nel quale CP_1 sono elencati i danni rilevati sul veicolo subito dopo il sinistro;
sia un preventivo di spesa (all. 10) per riparare i danni predetti.
Nel verbale, in particolare, sono elencati i seguenti danni visibili: «distacco sella, distorsione con accartocciamento targa e relativo supporto (danni con 'B'). Rottura leva destra. Abrasioni: bilanciere destro, supporto retrovisore destro, pedalina freno e poggiapiedi destro, coprimarmitta, spalla destra pneumatico anteriore (danni per incisione e scarrocciamento gommoso)» (v. all. 5, p. 1).
Quanto al preventivo di spesa, è orientamento consolidato quello secondo cui «in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur"» (in questo senso, richiamando la massimata Cass. 11765/2013,
v. tra le altre Corte d'Appello di Milano, n. 2347/2023 e Trib. Napoli n.
10057/2018).
16 Nel caso di specie, tuttavia, è possibile trovare riscontri estrinseci delle voci indicate in preventivo nel verbale redatto dalla Polizia di CP_1
Confrontando i documenti, e in assenza di contestazioni specifiche e tempestive o prova contraria in ordine alla congruità delle somme indicate in preventivo, si ritiene di poter liquidare a parte attrice l'intero importo di €
1.952,96: vi è, infatti, piena corrispondenza tra le componenti danneggiate come descritte nel verbale e quanto indicato nel preventivo come possibile oggetto dell'intervento di riparazione.
16.5. Sia le spese mediche che gli importi per la riparazione del motoveicolo devono essere rivalutate alla data odierna, in base agli indici
ISTAT, arrivando così alle somme, rispettivamente, di € 2.914,12 e di €
2.286,92.
Non sono, invece, dovuti interessi compensativi, non avendo parte attrice formulato specifica domanda sul punto (cfr. Cass. n. 10376 del 17/04/2024).
16.6. Si giunge così ad un importo risarcitorio totale pari ad € 300.247,04
(295.046,00 + € 2.914,12 + € 2.286,92), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino a quella del saldo.
17. Occorre, a questo punto, esaminare la domanda di manleva/rimborso formulata da nei confronti di CP_1 CP_3
La pretesa dell'Amministrazione si basa sulla circostanza per cui, sul tratto stradale in cui si è verificato il sinistro, era stato affidato alla chiamata il servizio di sorveglianza e manutenzione della rete, ragione per cui, nella ricostruzione di la responsabilità del sinistro dovrebbe CP_1 ricadere su CP_3
18. La società terza chiamata, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la carenza della propria legittimazione passiva;
l'eccezione non merita, tuttavia, accoglimento, atteso che, com'è noto, la legittimatio ad causam, attiva o passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in relazione al diritto azionato secondo la prospettazione della parte, e si distingue dall'effettiva titolarità del rapporto controverso che è questione di merito (ex multis, Cass. 7776/2017).
Avendo dedotto il proprio diritto al rimborso o alla manleva CP_1
ONr sulla base dell'art. 10 del capitolato d'appalto esistente con la s.p.a.
17 (cfr. doc. n. 4 di , quindi, l'eccezione deve essere rigettata, CP_1 giacché la questione dell'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in capo alla società chiamata attiene al merito della controversia.
19. In ogni caso, la domanda di manleva di deve essere CP_1 rigettata in quanto infondata.
20. Le due questioni su cui si controverte, in sostanza, attengono a) all'effettiva perimetrazione degli obblighi nascenti dal citato contratto di appalto (cfr. doc nn.
2-4 di in capo ad e b) al CP_1 CP_3 loro corretto adempimento.
21. Sotto il primo profilo, la lettura del capitolato consente di desumere che oggetto del contratto è esclusivamente la sorveglianza e il monitoraggio, finalizzato alla programmazione della manutenzione stradale e non anche la manutenzione stessa o il pronto intervento (cfr. all. 4 di p. CP_1
5). L'art. 1 del suddetto capitolato, in particolare, chiarisce che tali attività sono escluse dall'oggetto del contratto rimanendo di competenza del
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma
Capitale: «la viabilità di competenza del Dipartimento S.I.M.U. è suddivisa, per motivi organizzativi, in 12 (dodici) lotti funzionali. Gli Uffici del
Dipartimento S.I.M.U. ne effettuano la manutenzione ordinaria ed il pronto intervento attraverso altrettanti Accordi Quadro […]. Accanto ai suddetti accordi quadro, al fine di garantire sia il tempestivo Pronto Intervento a tutela della pubblica incolumità che una efficace attività di Manutenzione, il
Dipartimento S.I.M.U. si dota di ulteriori distinti Appalti per lo svolgimento di un Servizio, attento e costante, di Sorveglianza su detti manufatti stradali
e di Monitoraggio strumentale alla Programmazione degli interventi di manutenzione» (cfr. all. 4 di p. 4); e ancora, l'art. 6 CP_1 evidenzia che «Scopo della Sorveglianza è quello di individuare e segnalare ai singoli aggiudicatari degli Accordi Quadro collegati per il Pronto
Intervento e la Manutenzione Ordinaria della viabilità di competenza
Dipartimentale ogni possibile situazione di pericolo “in atto” o di pericolo
“incipiente” per la pubblica incolumità, che richiede un intervento manutentivo urgente, detto anche Pronto Intervento, ed ogni altro “stato di fatto” o “situazione constatabile” che richiede un intervento di
18 Manutenzione programmabile. Ognuna delle suddette necessità di intervento (Pronto Intervento o Manutenzione), è per brevità definita
“Anomalia”» (cfr. p. 7).
Pertanto, è indubbio che l'obbligazione principale della società chiamata avesse ad oggetto l'individuazione di anomalie sul manto stradale, la loro categorizzazione in base alla priorità di intervento (a seconda che l'intervento di manutenzione sia urgente ovvero programmabile) e la successiva comunicazione a attraverso un apposito CP_1 applicativo (STAR - Segnalazione e Tracciamento delle Anomalie sulle strade di – v. p. 7 del capitolato). CP_1
22. Ciò posto, a fronte dell'allegato inadempimento da parte convenuta, la ha dimostrato di aver adempiuto correttamente alle CP_3 obbligazioni nascenti dall'appalto.
Risulta dagli atti di causa, infatti, che la avesse segnalato più di CP_3 due mesi prima del sinistro (ossia il 03/03/2021) l'anomalia riscontrata in circonvallazione Trionfale, n. 129, a attraverso l'apposito CP_1 sistema STAR, assegnando alla stessa un grado di severità urgente-alto. La circostanza, oltre a essere documentalmente provata attraverso il deposito del rapporto di segnalazione (cfr. doc. 5 della società), è stata confermata dal teste di AVR s.p.a. Meloni, autore della segnalazione stessa, all'udienza del 11/12/2024.
Sul punto, non può condividersi la ricostruzione della difesa capitolina, secondo cui la segnalazione avrebbe avuto ad oggetto una diversa anomalia, in prossimità del civico 129, mentre il sinistro, per come documentato dal verbale della Polizia di sarebbe avvenuto in prossimità del CP_1 civico 85. Ciò in quanto, dallo stesso verbale citato, si evince chiaramente
(in base alle dichiarazioni riportate dalle persone sentite) che la buca che ha dato corso al sinistro è proprio quella posta all'altezza del civico 129/131; il riferimento al civico 85 si spiega in ragione del fatto che in quel punto si trovava il veicolo sotto il quale è stato trovato il dopo la caduta e lo Pt_1 scarrocciamento (di circa 31 metri) del motociclo.
23. L'ultimo aspetto da esaminare è relativo alla contestazione, mossa dalla difesa di in ordine alla mancata apposizione di segnali CP_1
19 o transenne, da parte delle squadre mobili del Responsabile della
Sorveglianza, all'anomalia in oggetto, qualificata come di severità urgente- alta e meritevole di pronto intervento. In questo senso, è richiamato il ON protocollo di comportamento di rango critico per rilevazione di pericolo “in atto” o di pericolo “incipiente” per la pubblica incolumità, descritto a pag. 9 del capitolato, secondo cui «qualora il Responsabile della
Sorveglianza classifichi la severità come necessità di Pronto intervento e ritenga lo stato di pericolo elevato deve ulteriormente ordinare alle proprie squadre mobili l'apposizione di nastri delimitatori, segnali o
“transennamenti leggeri”, idonei ad interdire i luoghi per il breve periodo di attesa dell'arrivo del Pronto Intervento e/o presidiare, in situazioni di maggiore rischio, la zona in attesa dello stesso Pronto Intervento».
In questo senso, l'Amministrazione capitolina lamenta che, al momento della segnalazione dell'anomalia, il preposto di non abbia CP_3 contestualmente ordinato alle proprie squadre mobili di transennare provvisoriamente la buca.
Tale ricostruzione, pur astrattamente condivisibile, non può in concreto essere accolta.
In primo luogo, dal tenore letterale del protocollo citato, l'evenienza di un intervento immediato delle squadre mobili non appare indefettibile allorché la severità dell'anomalia sia considerata alta e bisognosa di un pronto intervento;
piuttosto, tali attività cautelari conseguono all'ulteriore e diversa valutazione dell'esistenza di un pericolo elevato e immediato per la pubblica incolumità (“qualora il Responsabile della Sorveglianza classifichi la severità come necessità di Pronto intervento e ritenga lo stato di pericolo elevato”).
In effetti, non è stato né allegato né dimostrato che, nel caso di specie, alla squadra mobile sia stato richiesto di operare il transennamento;
è certo, tuttavia, che tali operazioni sono state contrattualmente concepite come necessariamente provvisorie e idonee «ad interdire i luoghi per il breve periodo di attesa dell'arrivo del Pronto Intervento e/o presidiare, in situazioni di maggiore rischio, la zona in attesa dello stesso Pronto
Intervento» (cfr. capitolato, p. 9). Dal che deve desumersi che tali
20 accorgimenti sono funzionali a delimitare le anomalie nei soli casi di pericolo imminente e tale da imporre un intervento ad horas dei servizi di manutenzione;
situazione, invero, cui non pare riconducibile quella in esame.
In secondo luogo, e considerato che l'eventuale delimitazione della buca avrebbe avuto carattere temporaneo sino all'arrivo dei servizi di manutenzione, non può non evidenziarsi, ancora una volta, che mentre la segnalazione di è del 03/03/2021, il sinistro è avvenuto il CP_3 successivo 28/05/2021; ciò significa che o comunque la CP_1 ditta incaricata della manutenzione del manto stradale, ha omesso di intervenire per quasi tre mesi dopo la segnalazione. È di tutta evidenza che tale grave negligenza risulterebbe di per sé idonea a neutralizzare l'incidenza dell'asserito inadempimento al dovere della società di interdire momentaneamente i luoghi dell'anomalia.
Quanto rappresentato evidenzia la totale estraneità di sotto il CP_3 duplice profilo causale e colposo, rispetto al danno subito dall'odierno attore.
24. Il rigetto della domanda nei confronti di impone CP_3
l'assorbimento delle domande di garanzia formulate da quest'ultima nei confronti di ONroparte_4
25. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. 147/2022, in considerazione del valore della domanda nella misura accolta e delle attività svolte, che giustificano l'applicazione dei parametri medi.
Le spese liquidate in favore di considerato che gli atti di causa CP_3 sono stati redatti con collegamenti ipertestuali che hanno facilitato la consultazione e la fruizione anche in riferimento degli allegati, possono essere aumentate del 10 % in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014.
Devono gravare sulla soccombente amministrazione anche le spese sostenute dalla terza chiamata in base al principio di ONroparte_4 causalità della chiamata in giudizio ed escludendosi la natura arbitraria della
21 chiamata in causa della compagnia assicurativa da parte della CP_3 deve richiamarsi, sul punto, il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui «le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. nn. 23552/11), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. nn. 2492/16 e
19181/03), e salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. nn. 7431/12, 8363/10 e 6514/04)» (così Cass. n. 23123 del
2019; in senso conforme, cfr. Cass., sez. un., n. 3126/1988).
I costi della consulenza tecnica d'ufficio, liquidati con separato decreto, devono essere posti definitivamente a carico della soccombente
[...]
. CP_1
Infine, le spese liquidate nei confronti di parte attrice devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avv.ti Bernardini Renzo e
RI RI, ai sensi dell'art. 93 Cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta la responsabilità di ex art. 2051 Cc nei confronti di CP_1
per il sinistro stradale del 28/05/2021; Parte_1
b) per l'effetto, condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 300.247,04 oltre interessi dalla data della presente
[...] sentenza sino a quella del saldo;
c) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1 parte attrice, e per quest'ultima, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avv.ti Bernardini Renzo e RI RI, che liquida in €
22.457,00 oltre Iva e Cpa ove dovuti e contributo spese generali al 15% per compensi, oltre rimborso contributo unificato;
22 d) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti CP_1 di CP_3
e) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1 che liquida in € 24.702,70 oltre Iva e Cpa ove dovuti e CP_3 contributo spese generali al 15% per compensi;
f) dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da nei CP_3 confronti di ONroparte_4
g) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1 che liquida in 22.457,00, oltre Iva e Cpa ove dovuti e ONroparte_4 contributo spese generali al 15% per compensi;
h) pone definitivamente le spese per la consulenza tecnica d'ufficio a carico di CP_1
i) dispone la trasmissione di copia della sentenza alla Procura Generale della
Corte dei ONi della Regione Lazio per quanto di eventuale competenza anche in ordine al contratto intercorso tra e AVR. CP_1
Così deciso il 23/07/2025 all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
LB CH TE
la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.
SE AR
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE
in persona del dott. LB CH TE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di primo grado iscritto al n. 46345/2023 del R.G.A.C.
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avvocati BERNARDINI RENZO e SATRIANI FEDERICO
- attore -
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco pro- CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA
NI CO e CP_2
- convenuta –
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINO LUIGI
- terza chiamata –
E
(C.F. ), in persona del legale ONroparte_4 P.IVA_3
1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSSI
STEFANO
- terza chiamata – oggetto: responsabilità ex artt. 2051 Cc. conclusioni: per parte attrice: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il sinistro patito dal Sig. si è Parte_1 verificato per esclusiva responsabilità di e, per l'effetto, CP_1 condannare quest'ultima al risarcimento in favore dell'attore al risarcimento di tutti i danni dal medesimo subiti e subendi, nella misura di €
354.773,43 o in quel diverso importo, maggiore o minore, che verrà ritenuto di giustizia, oltre alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari»; per parte convenuta: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma ogni contraria istanza disattesa: a) Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti di CP_1 condannare l' a mallevare e/o rimborsare di CP_3 CP_1 quanto dovuto. c) Condannarsi ex art. 96 cpc 1^ comma l'Avr Spa ai danni da liquidarsi secondo giustizia, indipendentemente dall'esito del giudizio, per aver contestato l'operatività del capitolato speciale nel rapporto con
d) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CP_1
CAP e spese generali, oltre il ONributo Unificato»; per la terza chiamata «1) in via preliminare e pregiudiziale, CP_3 autorizzare la a chiamare in causa la compagnia assicurativa CP_3 in persona del legale rappresentante pro ONroparte_4 tempore, con sede in MO VE (TV), Via Marocchesa 14, CAP
31021, in forza del contratto in essere tra le parti, di cui in narrativa, ai sensi degli artt. 106 e 269, 2° comma c.p.c., e per l'effetto differire l'udienza di prima comparizione, onerando la scrivente di notificare la chiamata in causa di detta Compagnia nei termini di legge;
2) in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, CP_3
2 disporne l'estromissione dal giudizio, con condanna di alla CP_1 refusione delle spese processuali;
3) in ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata da in quanto infondata in fatto ed in CP_1 diritto, avendo la adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali CP_3 gravanti in capo alla stessa, come chiarito e provato per tabulas in narrativa;
4) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale fra questo e l'evento, ex art. 2697 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree in quanto non provate;
5) in via subordinata, accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso di parte attrice nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, 1° comma c.c., e comunque ridurre il risarcimento a quel che verrà provato in corso di causa, per i motivi esposti;
6) in via del tutto gradata, condannare solidalmente e la al CP_1 CP_3 risarcimento del danno patito da parte attrice, condannando quest'ultima in misura ridotta rispetto alla controparte, in ragione di una minor gravità della propria colpa, in considerazione del proprio adempimento contrattuale, ex art. 2055, secondo comma c.c.; 7) in ogni caso, nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda attorea, si chiede di essere tenuti indenni e manlevati da ogni conseguenza pregiudizievole ponendo ogni onere e spesa a carico di
in virtù degli obblighi contrattuali assunti con la ONroparte_4 sottoscrizione del contratto di assicurazione responsabilità civile verso terzi di cui in narrativa, al netto della S.I.R. contrattuale. Con vittoria di spese, nella misura prescritta dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato con il D.M.
n. 147/2022), aumentate del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT (art. 4, comma 1-bis)»; per la terza chiamata «Voglia il Tribunale adito, ONroparte_4 contrariis reiectis: SULLA DOMANDA DI GARANZIA IMPROPRIA: - in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto
3 all'indennizzo assicurativo di AVR ai sensi dell'art. 2952 c.c., per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
- in via principale, accertare e dichiarare
l'inoperatività della polizza n. 400643913 per tutte le motivazioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, rigettare detta domanda;
SULLA DOMANDA
DELL'ATTORE: - in via principale: accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
- in subordine, per la non creduta, denegata e gravanda ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attorea, comunque rigettare ogni domanda e da chiunque proposta, anche in via trasversale,
contro
- in CP_3 ulteriore subordine, liquidare il risarcimento, secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce
e/o richiesta e di ogni duplicazione conseguente al cumulo delle richieste avanzate per identiche componenti del danno, riducendolo, anche ex art.1227 c.c., in proporzione al peso del danno alla cui produzione ha concorso parte attrice con la propria condotta. Spese come per legge;
- in tale subordinata ipotesi, ove ritenuta sussistente una responsabilità di
[...]
graduare le quote d'incidenza causale addebitabili a ciascuna parte CP_3 convenuta e/o terza chiamata nella produzione del danno, con esclusione del vincolo di solidarietà dell'obbligazione risarcitoria, ovvero, in subordine, accertare il diverso grado di responsabilità rispetto al vincolo di solidarietà; - in detta ipotesi subordinata, ove rigettate le superiori eccezioni di prescrizione e di inoperatività di polizza, condannare
[...]
a manlevare l'assicurata nei limiti della propria quota CP_4
d'incidenza causale nella produzione del danno, sino a concorrenza del massimale sottoscritto pari ad € 25.000.000,00 per sinistro, detratta la
S.I.R. di € 50.000,00 che dovrà rimanere a carico dell'assicurata, nonché con esclusione del rimborso delle spese di lite sostenute;
in via gradata, ove ON dichiarata la responsabilità solidale di con accertare e CP_1 dichiarare il diritto di regresso di in surrogazione nei ONroparte_4 diritti della propria assicurata, nei confronti del condebitore solidale per la parte del risarcimento che non sia da imputarsi a quota di responsabilità di ON
e che sia comunque chiamata ad anticipare alla parte CP_4
4 vittoriosa della lite. Vinte le spese. Servatis juribus».
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 16/10/2023, regolarmente notificato, instaurava il presente giudizio, chiedendo la condanna di Parte_1 al risarcimento per i danni allo stesso occorsi a seguito di un CP_1 incidente stradale avvenuto il 28/05/2021 in alle ore 23.30. CP_1
A sostegno della propria pretesa, allegava: Pt_1
- che, al momento dell'incidente, si trovava alla guida del proprio motoveicolo Ducati, tg. BP97378, al semaforo posto all'incrocio tra la
Circonvallazione Trionfale e via Trionfale;
allo scattare del verde, aveva sbandato ed era caduto dopo pochi metri, a causa della grave situazione di dissesto del manto stradale (ricoperto di buche, rattoppi ed avvallamenti);
- che, a causa dell'incidente, era stato trasportato presso il P.S. del
Policlinico Gemelli di ove, dopo essere stato operato d'urgenza di CP_1 splenectomia per rottura emorragica della milza e formazione di un ematoma intraparenchimale ed addominale, era stato ricoverato con diagnosi di “politrauma con trauma cranico, shock emorragico, versamento peri epatico e pelvico, trauma toracico con pneumotorace ed emotorace”;
- che l'incidente gli aveva causato un ingente danno biologico con connotati sia anatomici che psichici, per il quale chiedeva un risarcimento quantificato in € 350.000,00, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute pari ad €
4.773,43.
2. Tanto premesso, e svolte ulteriori considerazioni, Parte_1 formulava le conclusioni trascritte in epigrafe.
3. Si costituiva in giudizio la quale, pur non contestando CP_1 la dinamica dell'incidente, chiedeva il rigetto della domanda attorea per insussistenza dei presupposti degli artt. 2051 e 2043 Cc, evidenziando altresì che dalle tracce di scarrocciamento sull'asfalto si deduceva che il stesse procedendo a velocità molto elevata. Allegava, inoltre, che Pt_1 sul tratto interessato dall'incidente era operante un appalto di servizi per la sorveglianza e il monitoraggio della rete stradale con della CP_3 quale chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa.
4. Ciò premesso, e svolte ulteriori considerazioni in diritto, Roma
5 rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe (così come precisate CP_1 con note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025).
5. Il Tribunale, con decreto ex art. 171 bis Cpc del 21/12/2023, autorizzava la chiamata in causa di che si costituiva in giudizio CP_3 chiedendo, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa di con cui la società era assicurata in relazione all'appalto ONroparte_4 per il quale era stata convenuta in giudizio da eccepiva la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva in ragione del fatto che alla stessa non competeva la manutenzione del manto stradale, ma soltanto la segnalazione di anomalie che, nel caso di specie, aveva evidenziato (in data
03/03/2021) sul portale a ciò deputato;
nel merito, contestava la domanda di manleva sul presupposto per cui il potere di controllo del tratto stradale era sempre rimasto in capo all'amministrazione capitolina ed avendo
[...] sempre adempiuto ai propri obblighi contrattuali;
chiedeva, altresì, il CP_3 rigetto della domanda attorea contestando la dinamica dell'incidente così come ricostruita da (che procedeva a sinistra della carreggiata;
non Pt_1 vi erano tracce di frenata e i segni di scarrocciamento erano pari a 31,90 metri di lunghezza).
6. Tanto premesso, e svolte ulteriori considerazioni, CP_3 rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe (così come precisate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025).
7. La chiamata in causa della era autorizzata dal ONroparte_4
Tribunale con decreto ex art. 171 bis Cpc del 24/02/2024. La società si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione della ONr garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 2952, comma 2, Cc, giacché aveva appreso dell'incidente in data 18/10/2021, ma aveva denunciato il sinistro a unicamente in data 19/02/2024; deduceva l'inoperatività CP_4 della garanzia in quanto non estesa né alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 Cc né ai danni da circolazione di veicoli;
evidenziava che il contratto prevedeva, comunque, una S.I.R. di € 50.000,00 che, comunque, ONr sarebbero rimasti a carico di aderiva all'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall'assicurata rispetto alla domanda di manleva di in ogni caso, rilevava l'infondatezza e la CP_1
6 mancanza di prova della domanda di parte attrice, contestando altresì il quantum risarcitorio;
per l'ipotesi di accoglimento della domanda nei confronti di AVR, proponeva domanda di regresso ex art. 2055 Cc nei confronti di CP_1
8. Ciò premesso, svolte ulteriori considerazioni in diritto,
[...] rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe. CP_4
9. Depositate le memorie ex art. 171 ter Cpc; ammesse e assunte prove per testi ed espletata CTU di natura medico-legale; all'udienza del
09/07/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter Cpc, la controversia è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 Cpc.
10. La domanda proposta da parte attrice è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti indicati in motivazione.
11. La pretesa risarcitoria promossa da è stata correttamente Pt_1 ricondotta nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 Cc, il quale stabilisce che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito»: si tratta, quindi, delle ipotesi nelle quali il danno derivi direttamente dalla res per la sua intrinseca dinamicità ovvero, in base al migliore e più recente orientamento, anche in conseguenza di un'attività umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima (Cass.
21977/2022).
Com'è noto, secondo la preferibile impostazione, la citata disposizione disciplina un'ipotesi di responsabilità aggravata del custode, di natura oggettiva, per i danni prodotti dalle cose di cui questi abbia la disponibilità.
Nella fattispecie è, quindi, centrale il rapporto di custodia tra il soggetto e la res, da intendersi quale disponibilità di fatto e a prescindere dall'esistenza di un titolo giuridico a ciò preposto, tale da consentire al custode di controllare la cosa ed eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte.
Non rileva, invece, l'elemento soggettivo del danneggiante. Sul punto, è sufficiente richiamare la recente pronuncia della Cassazione, a Sezioni unite, n. 20943/2022, secondo cui ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 Cc non ha alcun rilievo la colpa del custode: per provare il proprio diritto al risarcimento, per il danneggiato è sufficiente fornire la
7 prova del rapporto di custodia tra il danneggiante e la res e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno;
mentre sul custode grava l'onere di dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia un fatto naturale, del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità sotto il profilo della regolarità causale, secondo l'id quod plerumque accidit.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che affinché la condotta del danneggiato possa rilevare come caso fortuito, la stessa debba essere connotata «dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado Corte di Cassazione di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (così, Cass. nn.
2480 e 2481 del 2018).
12. Ciò premesso, in ordine all'applicabilità dell'art. 2051 Cc all'Ente territoriale proprietario di beni demaniali, la tesi negativa è stata ormai superata dalla più recente giurisprudenza (v. ex multis, Cass. n. 5309/07 e
Cass. n. 15042/08). Si ammette, pertanto, che il debba rispondere CP_5 per i danni derivanti da una strada aperta al traffico pubblico allorché il danno si sia prodotto per un suo difetto intrinseco, purché sia dimostrato il rapporto di custodia che, comunque, sussiste in caso di strada ricompresa all'interno del centro abitato, in quanto zona rispetto alla quale è esigibile
8 un'idonea attività di controllo e di manutenzione da parte dell'Amministrazione.
In sintesi, la responsabilità ex art. 2051 Cc dell'Ente proprietario è configurabile se è accertato che il fatto dannoso si sia verificato in conseguenza di un'anomalia della strada stessa (ad esempio una buca o un avvallamento); salva la possibilità, per l'Amministrazione, di provare il caso fortuito, sussistente quando l'anomalia si è determinata in maniera improvvisa, imprevedibile o inevitabile, ovvero riconducibile all'azione repentina di un terzo (v. chiazza oleosa o ostacoli sulla carreggiata per perdita di carico). In presenza di tali condizioni, pertanto, la Cassazione ha chiarito che «agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n.
8157)» (cfr. Cass. n. 15761/2016).
13. In base ai principi appena richiamati, nel caso di specie risulta provata la responsabilità di la quale – per giunta - per CP_1 supplire alla citata, notevole «estensione» del proprio territorio ha stipulato appositi contratti.
La dinamica del sinistro è stata perfettamente ricostruita dalla testimone
(cfr. verbale dell'udienza del 10.10.2024), rispetto Testimone_1 alla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, la quale ha riferito di aver assistito all'incidente del 28/05/2021, alle ore 23.30 circa, in condizioni di buona visibilità; la teste ha dichiarato di aver visto il conducente di un motoveicolo Ducati, corrispondente a quello di proprietà del Pt_1 percorrere circonvallazione Trionfale in direzione piazzale degli Eroi a velocità moderata e con il casco allacciato, impegnando la zona sinistra della predetta carreggiata;
che, superato piazzale Clodio, l'uomo si arrestava al segnale rosso del semaforo posto all'incrocio tra la Circonvallazione
Trionfale e via Trionfale e, allo scattare del verde, ripartiva a velocità non elevata;
che lo stesso si trovava sul lato di sinistra della carreggiata e, pochi metri dopo il semaforo, aveva sbandato ed era caduto a terra, finendo sotto a
9 un autocarro parcheggiato.
La teste ha inoltre confermato che, al momento dell'incidente, la strada non fosse regolare in quanto «avevano effettuato dei lavori che avevano determinato buche e rattoppi vari per il mancato ripristino di una striscia di strada»; osservando documentazione fotografica prodotta in atti, la stessa confermava lo stato dei luoghi riferendo di ricordare «che la buca fosse di un paio di metri e correva longitudinale alla strada» (cfr. verbale del
10/10/2024, pp. 2-3).
Tale dinamica è, sostanzialmente, confermata anche dal verbale del sinistro redatto dalla Polizia locale (cfr. all. 5 di parte attrice), nel quale si legge che circonvallazione Trionfale, all'altezza dell'incrocio con via Trionfale (sino all'altezza del civico 127), presentava dissesti (avvallamenti, screpolature e rattoppi) nella parte sinistra della carreggiata, sui quali il era Pt_1 incorso, perdendo il controllo del mezzo e cadendo a terra, mentre il motociclo scarrocciava sino all'altezza del civico 83 ossia per circa 30 metri.
14. Tanto premesso, sono stati dimostrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2051 Cc per la responsabilità di è provato sia il rapporto di CP_1 custodia, trattandosi circonvallazione Trionfale di una strada del centro abitato di rispetto alla quale, sulla scorta della giurisprudenza di CP_1 legittimità, il potere di controllo dell'amministrazione comunale indiscutibilmente sussiste (Cass. civ. n. 15779/2006) – tanto che il CP_5
(come detto) ha anche delegato tale attività di vigilanza sullo stato del manto stradale alla terza chiamata;
sia il nesso eziologico, atteso che il CP_3 sinistro si è verificato a causa del dissesto stradale all'altezza del civico 127 della menzionata via.
Peraltro, pure a voler sussumere la fattispecie nell'ambito della generica responsabilità aquiliana ex art. 2043 Cc, anche l'aggiuntivo presupposto della colpa risulterebbe integrato, considerato che l'esistenza del dissesto era stata comunicata a da in data 03.03.2021 (cfr. CP_1 CP_3
ONr doc. 5 di e verbale della deposizione del teste all'udienza Tes_2 dell'11/12/2024); emerge, pertanto, che sarebbe stato possibile evitare l'evento attraverso un'idonea manutenzione del manto stradale e che invece
10 CP_ l' comunale è rimasto inerte (per più di due mesi), con condotta evidentemente negligente che ha verosimilmente anche aggravato l'ammaloramento del selciato.
15. A fronte di tale ricostruzione provata dall'attore, le altre parti in causa hanno censurato la condotta del che, al momento Pt_1 dell'incidente, stava circolando sulla parte sinistra della corsia, in violazione dell'art. 143 del Codice della Strada;
ciò rileverebbe, secondo le argomentazioni delle controparti, a integrare il caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale ovvero, in subordine, come fatto colposo ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, Cc.
Ebbene, tali argomentazioni non meritano accoglimento.
Come noto, infatti, tra i presupposti del rimprovero colposo, anche in caso di colpa specifica, vi è anche la necessità che l'evento verificatosi costituisca concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a evitare. La giurisprudenza penale di legittimità, in questo senso, costantemente afferma che «la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poichè alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr. Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273870 – 01; Sez.
4, n. 24462 del 06/05/2015, Rv. 264128 – 01)» (Cass. pen. sez. IV, n. 9709 del 22 marzo 2022).
Orbene, la ratio della norma che si assume violata, ossia l'art. 143 Cds, consiste nella necessità di garantire la regolare andatura nell'ambito della propria corsia di marcia, al fine di tutelare i veicoli procedenti (così Cass. pen. n. 50024/2017), non anche, evidentemente, in quella di evitare buche del manto stradale poste sulla parte sinistra della corsia. Sicché è da escludere che la circostanza possa mitigare la responsabilità dell'Amministrazione in quanto fatto colposo, né, a fortiori, rilevare come caso fortuito (non potendosi qualificare una violazione siffatta quale condotta abnorme del danneggiato, nei sensi descritti dalle citate pronunce nn. 2480 e 2481 del 2018 della Cassazione).
11 Né, peraltro, è stato dimostrato che l'attore viaggiasse a velocità elevata poiché, a fronte delle univoche dichiarazioni della teste oculare i Tes_1 segni di scarrocciamento non permettono di stabilire con certezza l'andatura dell'attore; essi, al più, costituiscono mero indizio da solo non sufficiente a invalidare l'esplicita deposizione della donna in punto di velocità del mezzo.
Anche a voler considerare diversamente, la velocità del rimarrebbe Pt_1 comunque non provata e le relative conseguenze, in base al principio di cui all'art. 2697 Cc – trattandosi di fatto modificativo o estintivo del diritto al risarcimento azionato – graverebbero su convenuta e chiamate («In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore» (Cass. 04/09/2023, n. 25712).
Non si ritengono decisivi nemmeno la richiesta di archiviazione e il successivo decreto del G.i.p. di Roma resi nel procedimento penale, a carico di ignoti, sorto a seguito del sinistro e depositati da (peraltro, CP_1 solo in sede di comparsa conclusionale, cfr. doc. nn. 7 e 8). Trattasi, infatti, di (sintetiche) valutazioni, autonome e funzionali al corso del predetto procedimento, peraltro prive di autorità di giudicato, che questo giudicante non condivide giacché, alla luce delle risultanze istruttorie del presente giudizio, non sono emersi elementi idonei a connotare la condotta del quale eccentrica sotto il profilo della regolarità causale. Pt_1
16. Accertata la responsabilità di ex art. 2051 Cc, occorre CP_1 adesso procedere alla liquidazione dei danni richiesti da parte attrice quantificati, in sede di citazione, in € 350.000,00 a titolo di danno biologico, in € 2.820,47 come rimborso delle spese mediche conseguenti al sinistro e in € 1.952,96 a titolo di risarcimento per i danni arrecati al proprio motoveicolo.
16.1. Partendo dalla liquidazione del danno biologico e valendosi, in particolare, delle conclusioni della ctu che risulta chiara, esaustiva e
12 completa anche in relazione alle osservazioni critiche presentate da parte attrice, essa ha anzitutto accertato, sulla base della documentazione medica depositata dall'attore (cfr. doc. 2-3) e in conformità con le sue allegazioni, che il in conseguenza del sinistro, ha riportato un politraumatismo Pt_1 coinvolgente molteplici parti del corpo (cranio, rachide cervicale e tratto dorsale, clavicola sinistra, torace, milza, parenchima renale sinistro, ginocchio sinistro – v. nel dettaglio ctu, pp. 33-34); le lesioni riportate e i conseguenti postumi risultano, in base all'accertamento espletato, pienamente compatibili con un'eziologia riconducibile al sinistro.
In particolare, la consulenza ha accertato, in capo al i seguenti Pt_1 postumi permanenti: «-Sequele di ordine neuropsichico compatibili con una sindrome fisiogena post-traumatica, sindrome vertiginosa, con persistenti crisi cefalalgiche e diplopia verticale. -Cervicalgia e dorso-lombalgia con deficit funzionale del rachide cervicale e dorsale ad esito di Frattura dei processi trasversi di sinistra di C6, C7, D1, D2, D3. -Esiti di frattura del III laterale della clavicola sinistra consistenti in dolore locale, dolore e limitazione funzionale dei movimenti della spalla omolaterale. -Esiti di fratture costali multiple consistenti in toracodinia esacerbantesi alla respirazione profonda e alla mobilizzazione del busto. -Rottura emorragica della milza che ha necessitato di intervento di splenectomia, esitata in una piastrinosi ed anemia, non complicata. -Trauma contusivo a carico del parenchima renale senza apparenti reliquati funzionali. -Reliquati cicatriziali di mano chirurgica come sopra descritti» (v. ctu, p. 38), per i quali ha stimato un'incapacità temporanea assoluta di sessanta giorni e un'incapacità temporanea parziale al 50% per ulteriori novanta giorni, con un danno biologico complessivo pari al 40% (cfr. ctu, pp. 40-41).
La consulenza tecnica ha invece escluso la sussistenza di pregiudizi alla capacità lavorativa specifica, poiché il continua a lavorare presso la Pt_1 medesima società con mansioni differenti (da cameraman ad attività impiegatizia), pur avendo mantenuto gli stessi livelli retributivi (cfr. ctu, pp.
51-52 in risposta alle osservazioni del ctp attoreo).
Sul punto, premesso che il pregiudizio alla capacità lavorativa specifica deve liquidarsi sulla base (fra l'altro) del reddito che il danneggiato avrebbe
13 potuto conseguire proseguendo nella pregressa attività lavorativa (cfr. Cass.
n. 4289/2024), sicché in assenza di differenze retributive rispetto alle diverse mansioni svolte non può dirsi accertata la causalità giuridica con il pregiudizio lamentato, mette comunque conto considerare che, sulla base della recente giurisprudenza di legittimità, il danno in esame richiede, a differenza di quello alla capacità lavorativa generica, un'esplicita domanda
(v. Cass. 7604/2025) che, nel caso di specie, non è stata formulata. Ciò rende tale voce di danno, comunque non adeguatamente dimostrata in base alle allegazioni attoree, non liquidabile;
mentre non è stato richiesto il risarcimento del danno patrimoniale «da futura riduzione della capacità di guadagno» in considerazione della elevata percentuale di invalidità permanente riportata che avrebbe potuto rendere altamente probabile, se non certo, che il danneggiato percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito in assenza dell'evento lesivo (Cass. 22/10/2024, n.
27353).
16.2. Sulla base delle considerazioni appena esposte e ritenuto opportuno liquidare il danno sulla base delle tabelle elaborate da questo Tribunale, aggiornate nel 2025, deve riconoscersi al la corresponsione della Pt_1 somma, rivalutata a oggi, pari ad € 225.226,01 così ripartita: € 7.815,00 a titolo di Inabilità Temporanea Assoluta per 60 giorni (euro 130,25 pro die);
€ 5.861,25 a titolo di Inabilità Temporanea Relativa al 50% per 90 giorni
(euro 65,12 pro die); € 211.549,76 per la riduzione permanente della complessiva integrità psico-fisica nella misura del 40% (danno biologico) a un'età di 41 anni.
Nel proprio atto introduttivo, parte attrice invoca altresì il ricorso alla personalizzazione, pur non allegando circostanze specifiche in ordine alla particolare sofferenza soggettiva idonea ad aggravare, in punto di liquidazione, l'entità del risarcimento.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
901/2018) secondo cui «la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile
14 di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni». Sotto altro aspetto, si è chiarito che «non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione» (Cass. 7513/2018).
In altri termini, il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni.
Applicando tali principi al caso in esame, pur non avendo il dedotto Pt_1 circostanze ulteriori e idonee a configurare pregiudizi di carattere morale non aventi base medico-legale, mette conto evidenziare che il fatto integra pur sempre gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni colpose;
per tale ragione, compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni tenendo conto, nel caso di specie, della non modesta rilevanza dei postumi e della necessità di sottoporsi a plurimi interventi ed esami e a lunghe terapie.
Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno deve essere personalizzato e adeguato al caso specifico tenendo conto che le Tabelle di
15 liquidazione del Tribunale di Roma prevedono, per un'IP del 40%, un aumento medio del 31% in un range che oscilla dal 24,02% al 38%. Si reputa equo aumentare la somma complessiva liquidata del 31%, attestandosi nella parte intermedia del range in difetto di elementi ulteriori allegati dall'attore rispetto a quello, presuntivo, dedotto dalla dinamica dell'incidente e dei postumi.
Si giunge così all'importo complessivo di € 295.046,00 somma da liquidare al a titolo di danno non patrimoniale, già rivalutata alla data della Pt_1 presente sentenza, senza il consueto protocollo di devalutazione non avendo parte attrice formulato specifica domanda di interessi compensativi (cfr.
Cass. n. 10376 del 17/04/2024; Cass. 10/03/2025, n. 6351) che avrebbe comunque condotto a marginali differenze.
16.3. Alle predette somme andranno aggiunte le spese mediche documentate e accertate come congrue e necessarie dalla ctu, pari ad €
2.488,57.
16.4. Passando alla liquidazione dei danni al motoveicolo, parte attrice ha depositato sia il verbale della Polizia di (all. 5), nel quale CP_1 sono elencati i danni rilevati sul veicolo subito dopo il sinistro;
sia un preventivo di spesa (all. 10) per riparare i danni predetti.
Nel verbale, in particolare, sono elencati i seguenti danni visibili: «distacco sella, distorsione con accartocciamento targa e relativo supporto (danni con 'B'). Rottura leva destra. Abrasioni: bilanciere destro, supporto retrovisore destro, pedalina freno e poggiapiedi destro, coprimarmitta, spalla destra pneumatico anteriore (danni per incisione e scarrocciamento gommoso)» (v. all. 5, p. 1).
Quanto al preventivo di spesa, è orientamento consolidato quello secondo cui «in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur"» (in questo senso, richiamando la massimata Cass. 11765/2013,
v. tra le altre Corte d'Appello di Milano, n. 2347/2023 e Trib. Napoli n.
10057/2018).
16 Nel caso di specie, tuttavia, è possibile trovare riscontri estrinseci delle voci indicate in preventivo nel verbale redatto dalla Polizia di CP_1
Confrontando i documenti, e in assenza di contestazioni specifiche e tempestive o prova contraria in ordine alla congruità delle somme indicate in preventivo, si ritiene di poter liquidare a parte attrice l'intero importo di €
1.952,96: vi è, infatti, piena corrispondenza tra le componenti danneggiate come descritte nel verbale e quanto indicato nel preventivo come possibile oggetto dell'intervento di riparazione.
16.5. Sia le spese mediche che gli importi per la riparazione del motoveicolo devono essere rivalutate alla data odierna, in base agli indici
ISTAT, arrivando così alle somme, rispettivamente, di € 2.914,12 e di €
2.286,92.
Non sono, invece, dovuti interessi compensativi, non avendo parte attrice formulato specifica domanda sul punto (cfr. Cass. n. 10376 del 17/04/2024).
16.6. Si giunge così ad un importo risarcitorio totale pari ad € 300.247,04
(295.046,00 + € 2.914,12 + € 2.286,92), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino a quella del saldo.
17. Occorre, a questo punto, esaminare la domanda di manleva/rimborso formulata da nei confronti di CP_1 CP_3
La pretesa dell'Amministrazione si basa sulla circostanza per cui, sul tratto stradale in cui si è verificato il sinistro, era stato affidato alla chiamata il servizio di sorveglianza e manutenzione della rete, ragione per cui, nella ricostruzione di la responsabilità del sinistro dovrebbe CP_1 ricadere su CP_3
18. La società terza chiamata, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la carenza della propria legittimazione passiva;
l'eccezione non merita, tuttavia, accoglimento, atteso che, com'è noto, la legittimatio ad causam, attiva o passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in relazione al diritto azionato secondo la prospettazione della parte, e si distingue dall'effettiva titolarità del rapporto controverso che è questione di merito (ex multis, Cass. 7776/2017).
Avendo dedotto il proprio diritto al rimborso o alla manleva CP_1
ONr sulla base dell'art. 10 del capitolato d'appalto esistente con la s.p.a.
17 (cfr. doc. n. 4 di , quindi, l'eccezione deve essere rigettata, CP_1 giacché la questione dell'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in capo alla società chiamata attiene al merito della controversia.
19. In ogni caso, la domanda di manleva di deve essere CP_1 rigettata in quanto infondata.
20. Le due questioni su cui si controverte, in sostanza, attengono a) all'effettiva perimetrazione degli obblighi nascenti dal citato contratto di appalto (cfr. doc nn.
2-4 di in capo ad e b) al CP_1 CP_3 loro corretto adempimento.
21. Sotto il primo profilo, la lettura del capitolato consente di desumere che oggetto del contratto è esclusivamente la sorveglianza e il monitoraggio, finalizzato alla programmazione della manutenzione stradale e non anche la manutenzione stessa o il pronto intervento (cfr. all. 4 di p. CP_1
5). L'art. 1 del suddetto capitolato, in particolare, chiarisce che tali attività sono escluse dall'oggetto del contratto rimanendo di competenza del
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma
Capitale: «la viabilità di competenza del Dipartimento S.I.M.U. è suddivisa, per motivi organizzativi, in 12 (dodici) lotti funzionali. Gli Uffici del
Dipartimento S.I.M.U. ne effettuano la manutenzione ordinaria ed il pronto intervento attraverso altrettanti Accordi Quadro […]. Accanto ai suddetti accordi quadro, al fine di garantire sia il tempestivo Pronto Intervento a tutela della pubblica incolumità che una efficace attività di Manutenzione, il
Dipartimento S.I.M.U. si dota di ulteriori distinti Appalti per lo svolgimento di un Servizio, attento e costante, di Sorveglianza su detti manufatti stradali
e di Monitoraggio strumentale alla Programmazione degli interventi di manutenzione» (cfr. all. 4 di p. 4); e ancora, l'art. 6 CP_1 evidenzia che «Scopo della Sorveglianza è quello di individuare e segnalare ai singoli aggiudicatari degli Accordi Quadro collegati per il Pronto
Intervento e la Manutenzione Ordinaria della viabilità di competenza
Dipartimentale ogni possibile situazione di pericolo “in atto” o di pericolo
“incipiente” per la pubblica incolumità, che richiede un intervento manutentivo urgente, detto anche Pronto Intervento, ed ogni altro “stato di fatto” o “situazione constatabile” che richiede un intervento di
18 Manutenzione programmabile. Ognuna delle suddette necessità di intervento (Pronto Intervento o Manutenzione), è per brevità definita
“Anomalia”» (cfr. p. 7).
Pertanto, è indubbio che l'obbligazione principale della società chiamata avesse ad oggetto l'individuazione di anomalie sul manto stradale, la loro categorizzazione in base alla priorità di intervento (a seconda che l'intervento di manutenzione sia urgente ovvero programmabile) e la successiva comunicazione a attraverso un apposito CP_1 applicativo (STAR - Segnalazione e Tracciamento delle Anomalie sulle strade di – v. p. 7 del capitolato). CP_1
22. Ciò posto, a fronte dell'allegato inadempimento da parte convenuta, la ha dimostrato di aver adempiuto correttamente alle CP_3 obbligazioni nascenti dall'appalto.
Risulta dagli atti di causa, infatti, che la avesse segnalato più di CP_3 due mesi prima del sinistro (ossia il 03/03/2021) l'anomalia riscontrata in circonvallazione Trionfale, n. 129, a attraverso l'apposito CP_1 sistema STAR, assegnando alla stessa un grado di severità urgente-alto. La circostanza, oltre a essere documentalmente provata attraverso il deposito del rapporto di segnalazione (cfr. doc. 5 della società), è stata confermata dal teste di AVR s.p.a. Meloni, autore della segnalazione stessa, all'udienza del 11/12/2024.
Sul punto, non può condividersi la ricostruzione della difesa capitolina, secondo cui la segnalazione avrebbe avuto ad oggetto una diversa anomalia, in prossimità del civico 129, mentre il sinistro, per come documentato dal verbale della Polizia di sarebbe avvenuto in prossimità del CP_1 civico 85. Ciò in quanto, dallo stesso verbale citato, si evince chiaramente
(in base alle dichiarazioni riportate dalle persone sentite) che la buca che ha dato corso al sinistro è proprio quella posta all'altezza del civico 129/131; il riferimento al civico 85 si spiega in ragione del fatto che in quel punto si trovava il veicolo sotto il quale è stato trovato il dopo la caduta e lo Pt_1 scarrocciamento (di circa 31 metri) del motociclo.
23. L'ultimo aspetto da esaminare è relativo alla contestazione, mossa dalla difesa di in ordine alla mancata apposizione di segnali CP_1
19 o transenne, da parte delle squadre mobili del Responsabile della
Sorveglianza, all'anomalia in oggetto, qualificata come di severità urgente- alta e meritevole di pronto intervento. In questo senso, è richiamato il ON protocollo di comportamento di rango critico per rilevazione di pericolo “in atto” o di pericolo “incipiente” per la pubblica incolumità, descritto a pag. 9 del capitolato, secondo cui «qualora il Responsabile della
Sorveglianza classifichi la severità come necessità di Pronto intervento e ritenga lo stato di pericolo elevato deve ulteriormente ordinare alle proprie squadre mobili l'apposizione di nastri delimitatori, segnali o
“transennamenti leggeri”, idonei ad interdire i luoghi per il breve periodo di attesa dell'arrivo del Pronto Intervento e/o presidiare, in situazioni di maggiore rischio, la zona in attesa dello stesso Pronto Intervento».
In questo senso, l'Amministrazione capitolina lamenta che, al momento della segnalazione dell'anomalia, il preposto di non abbia CP_3 contestualmente ordinato alle proprie squadre mobili di transennare provvisoriamente la buca.
Tale ricostruzione, pur astrattamente condivisibile, non può in concreto essere accolta.
In primo luogo, dal tenore letterale del protocollo citato, l'evenienza di un intervento immediato delle squadre mobili non appare indefettibile allorché la severità dell'anomalia sia considerata alta e bisognosa di un pronto intervento;
piuttosto, tali attività cautelari conseguono all'ulteriore e diversa valutazione dell'esistenza di un pericolo elevato e immediato per la pubblica incolumità (“qualora il Responsabile della Sorveglianza classifichi la severità come necessità di Pronto intervento e ritenga lo stato di pericolo elevato”).
In effetti, non è stato né allegato né dimostrato che, nel caso di specie, alla squadra mobile sia stato richiesto di operare il transennamento;
è certo, tuttavia, che tali operazioni sono state contrattualmente concepite come necessariamente provvisorie e idonee «ad interdire i luoghi per il breve periodo di attesa dell'arrivo del Pronto Intervento e/o presidiare, in situazioni di maggiore rischio, la zona in attesa dello stesso Pronto
Intervento» (cfr. capitolato, p. 9). Dal che deve desumersi che tali
20 accorgimenti sono funzionali a delimitare le anomalie nei soli casi di pericolo imminente e tale da imporre un intervento ad horas dei servizi di manutenzione;
situazione, invero, cui non pare riconducibile quella in esame.
In secondo luogo, e considerato che l'eventuale delimitazione della buca avrebbe avuto carattere temporaneo sino all'arrivo dei servizi di manutenzione, non può non evidenziarsi, ancora una volta, che mentre la segnalazione di è del 03/03/2021, il sinistro è avvenuto il CP_3 successivo 28/05/2021; ciò significa che o comunque la CP_1 ditta incaricata della manutenzione del manto stradale, ha omesso di intervenire per quasi tre mesi dopo la segnalazione. È di tutta evidenza che tale grave negligenza risulterebbe di per sé idonea a neutralizzare l'incidenza dell'asserito inadempimento al dovere della società di interdire momentaneamente i luoghi dell'anomalia.
Quanto rappresentato evidenzia la totale estraneità di sotto il CP_3 duplice profilo causale e colposo, rispetto al danno subito dall'odierno attore.
24. Il rigetto della domanda nei confronti di impone CP_3
l'assorbimento delle domande di garanzia formulate da quest'ultima nei confronti di ONroparte_4
25. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. 147/2022, in considerazione del valore della domanda nella misura accolta e delle attività svolte, che giustificano l'applicazione dei parametri medi.
Le spese liquidate in favore di considerato che gli atti di causa CP_3 sono stati redatti con collegamenti ipertestuali che hanno facilitato la consultazione e la fruizione anche in riferimento degli allegati, possono essere aumentate del 10 % in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014.
Devono gravare sulla soccombente amministrazione anche le spese sostenute dalla terza chiamata in base al principio di ONroparte_4 causalità della chiamata in giudizio ed escludendosi la natura arbitraria della
21 chiamata in causa della compagnia assicurativa da parte della CP_3 deve richiamarsi, sul punto, il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui «le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante, Cass. nn. 23552/11), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. nn. 2492/16 e
19181/03), e salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. nn. 7431/12, 8363/10 e 6514/04)» (così Cass. n. 23123 del
2019; in senso conforme, cfr. Cass., sez. un., n. 3126/1988).
I costi della consulenza tecnica d'ufficio, liquidati con separato decreto, devono essere posti definitivamente a carico della soccombente
[...]
. CP_1
Infine, le spese liquidate nei confronti di parte attrice devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avv.ti Bernardini Renzo e
RI RI, ai sensi dell'art. 93 Cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta la responsabilità di ex art. 2051 Cc nei confronti di CP_1
per il sinistro stradale del 28/05/2021; Parte_1
b) per l'effetto, condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 300.247,04 oltre interessi dalla data della presente
[...] sentenza sino a quella del saldo;
c) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1 parte attrice, e per quest'ultima, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avv.ti Bernardini Renzo e RI RI, che liquida in €
22.457,00 oltre Iva e Cpa ove dovuti e contributo spese generali al 15% per compensi, oltre rimborso contributo unificato;
22 d) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti CP_1 di CP_3
e) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1 che liquida in € 24.702,70 oltre Iva e Cpa ove dovuti e CP_3 contributo spese generali al 15% per compensi;
f) dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da nei CP_3 confronti di ONroparte_4
g) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1 che liquida in 22.457,00, oltre Iva e Cpa ove dovuti e ONroparte_4 contributo spese generali al 15% per compensi;
h) pone definitivamente le spese per la consulenza tecnica d'ufficio a carico di CP_1
i) dispone la trasmissione di copia della sentenza alla Procura Generale della
Corte dei ONi della Regione Lazio per quanto di eventuale competenza anche in ordine al contratto intercorso tra e AVR. CP_1
Così deciso il 23/07/2025 all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
LB CH TE
la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.
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