Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 18/02/2026, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03069/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12889/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12889 del 2025, proposto da AM VA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Barletta, Marcello Astolfi, Ervin Tabaku, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Astolfi in Roma, viale dell’Umanesimo, 308;
contro
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Romano, Antonio Pugliese, Gianluca Favaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Mon.Latte - Società Cooperativa Agricola, Azienda Agricola Lasserra Società Semplice Agricola, Fabio Vita, Agriturismo Le Poscole al Canton, Vivaio della Castella di Cavalieri Enzo, non costituiti in giudizio;
Vivai Truppo Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Falcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva e concessione di ogni altra idonea misura cautelare:
- del provvedimento di cui alla nota del GSE prot. n. GSEWEB/P20250528440 del 21.7.2025, recante l'esclusione della richiesta, presentata dalla società AM VA s.r.l., di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000004183, comprensivo della installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 499,95kW, nel Comune di Carsoli (AQ);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito (e, in particolare, per quanto di ragione e di interesse, dell'XI Elenco, pubblicato il 1.9.2025, delle richieste di contributo in conto capitale ammesse all'esito della procedura di cui al d.m. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste del 19.4.2023 e al “Secondo avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 `Parco Agrisolare'” - pubblicato dal MASAF il 21.7.2023 -, del XIII Elenco delle richieste ammesse all'esito della suddetta procedura, parimenti pubblicato il 1.9.2025, nonché dell'Elenco totale delle richieste ammesse in esito alla procedura di che trattasi, esso pure pubblicato in data 1.9.2025, tutti nella parte in cui non recano fra le proposte ammesse a contributo quella presentata dalla società AM VA s.r.l.. Con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Vivai Truppo Società Agricola S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. AR CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società AM VA p.a. ha richiesto l’ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito dell’investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominato “Parco Agrisolare”, ai fini dell’installazione di un impianto fotovoltaico di 499,95 kWp su tre immobili ubicati nel Comune di Carsoli (AQ) in località Recocce snc (doc. 5 prodotto dalla ricorrente, pagg. 3-4).
2. In relazione alla richiesta di ammissione il Gestore dei SE energetici chiedeva all’odierna ricorrente di trasmettere documentazione integrativa finalizzata ad attestare la disponibilità di uno dei fabbricati indicati nella domanda, precisando di intendere per “disponibilità” “ non solo la titolarità del diritto reale sull’immobile (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), ma anche eventualmente un altro legittimo titolo di possesso qualificato (ad. Es., locazione, affitto, leasing immobiliare) ” (doc. 6 prodotto dalla ricorrente).
3. Nel riscontrare la richiesta la società:
(i) ha rappresentato che “ L’immobile identificato catastalmente al foglio 2 part 53 sub 1 del Comune di Oricola è di proprietà della AM VA IA e SE RL (…) ed è in essere un contratto di Locazione tra la AM VA immobiliare e SE RL e la AM VA RL (soggetto beneficiario)”;
(ii) ha prodotto “ la visura catastale dalla quale si evince la titolarità della madama oliva immobiliare e SE RL (…) dell’unità immobiliare identificata al fg 2 part 53 sub 1 del comune di Oricola ed il contratto di affitto che interessa tale particella tra la AM VA IA e SE RL (…) e la AM VA RL (soggetto beneficiario) .
Più precisamente, la documentazione integrativa prodotta comprende:
a) visura catastale della tipologia “attuale per immobile”, riguardante il fabbricato identificato al foglio 2, particella 53, subalterno 1, sito nel Comune di Oricola (AQ), località Le Campora, snc, piano terra;
b) contratto in data 01.04.2017 di affitto del fabbricato identificato al foglio 82, particella 113, subalterno 1, sito nel Comune di Carsoli (AQ) in località Recocce snc, stipulato tra AM VA S.r.l., in qualità di conduttore, e AM VA IA e Servizi RL, in qualità di locatore, con la precisazione che quest’ultima detiene l’immobile in qualità di conduttore di un contratto di locazione finanziaria che ha quale controparte Ubi SI;
c) layout dello stabilimento della società e planimetria del foglio 82, particella 113;
d) integrazione del 10.05.2021 al contratto di affitto in data 01.04.2017, nella quale si precisa che:
d.1) “ AM VA IA e Servizi Srl ha riscattato una porzione dell’opificio industriale ubicato in Carsoli (AQ), Località Recocce snc, rilevato nel catasto dei fabbricati al foglio 83, particella 113, sub 1, che deteneva in locazione finanziaria da UB SI (…) e che continua a detenere ”;
d.2) “ Successivamente alla stipula la particella 113, foglio 82, sub. 1 è stata oggetto di frazionamento, dal quale sono risultate la particella 113 foglio 82, sub. 5, r.c. 19196,00, per la porzione in locazione finanziaria con la UB SI, e la particella 113 foglio 82, sub. 6, r.c. 26.097,40 per la porzione di fabbricato di proprietà della società AM VA IA e SE S.r.l. ”;
e) elaborato planimetrico del piano terra del fabbricato ubicato nel Comune di Carsoli, foglio 82, particella 113, ove sono rappresentati il sub. 5 e il sub. 6 (doc. 7 prod. ric.).
4. Nel prosieguo dell’interlocuzione procedimentale con il GSE in ordine alla disponibilità del fabbricato, la società ricorrente:
aa) ha precisato di aver commesso un errore di compilazione della domanda, consistito nell’indicare l’immobile al foglio 82, particella 111, sub 8, anziché quello al foglio 82, particella 113, sub 8;
bb) ha prodotto nuovamente:
bb.1) visura catastale della tipologia “attuale per immobile”, con riguardo all’immobile ubicato nel Comune di Oricola (AQ), Località Le Campora snc, piano T, identificato al foglio 2, particella 53, subalterno 1, e intestato a AM VA S.r.l.;
bb.2) visura catastale della tipologia “attuale per immobile”, con riguardo all’immobile ubicato nel Comune di Carsoli (AQ), Località Recocce snc, piano T, identificato al foglio 82, particella 113, subalterno 8, e intestato a NT SA PA S.p.a. a seguito di atto di fusione di società per incorporazione in data 16.05.2022;
bb.3) visura catastale della tipologia “attuale per immobile”, con riguardo all’immobile ubicato nel Comune di Carsoli (AQ), Località Recocce snc, piano T-1, identificato al foglio 82, particella 19, subalterno 3, e intestato a AM VA IA e SE S.r.l.;
bb.4) planimetria che raffigura le particelle 19 e 113;
bb.5) contratto di locazione in data 01.04.2017, planimetrie, integrazione al predetto contratto di locazione stipulata in data 10 maggio 2021 (doc. 8 prod. ric.).
5. Il GSE ha respinto l’istanza di ammissione al contributo ritenendo che, sulla base della documentazione prodotta, non fosse possibile “ accertare la disponibilità del fabbricato in capo al Soggetto Beneficiario ”, in quanto:
(i) il contratto di affitto non riguarda il fabbricato al foglio 82, particella 113, subalterno 8, del comune di Carsoli (AQ), da ultimo indicato come sito destinato alla realizzazione dell’intervento;
(ii) la visura catastale rivela che il fabbricato di cui al foglio 82, particella 113, subalterno 8 è intestato ad un soggetto diverso (NT SA PA).
6. Contro tale provvedimento la società ha presentato dapprima istanza di autotutela, rimasta priva di riscontro, e, successivamente, ricorso articolato nei seguenti motivi.
I. Violazione di legge. Violazione, falsa e omessa applicazione dell’art. 4 del d.m. 19.4.2023 recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, pubblicato in data 19.4.2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, errore sui presupposti, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Illegittimità derivata.
Il fabbricato da ultimo indicato a seguito di rettifica (immobile al foglio 82, particella 113, subalterno 8, ubicato nel comune di Carsoli) sarebbe nella piena disponibilità del richiedente. L’indicazione originaria di altro immobile (di cui al foglio 82, particella 111, foglio 8) sarebbe stata imputabile a un mero errore di battitura, prontamente emendato in sede procedimentale attraverso la produzione di idonea documentazione, quale il contratto di affitto in data 01.04.2017, di cui la ricorrente è conduttore mentre AM VA IA e Servizi s.r.l. è locatore, disponendo quest’ultima dell’immobile in forza di un contratto di locazione finanziaria con UB SI.
Le visure catastali storiche relative ai subalterni 1 e 8 rivelerebbero che il subalterno 1 del foglio 82, part. 113, sarebbe stato acquistato da UB SI (allora SBS SI) e poi soppresso con contestuale creazione dei subalterni 2 e 3, i quali, a loro volta, sarebbero stati soppressi per generare i subalterni 4 e 5 e, infine, dalla soppressione del subalterno 5 - a seguito di ampliamento/ristrutturazione - sarebbe stato creato il subalterno 8, rimasto in proprietà alla società che è locatore finanziario di AM VA IA e Servizi. Alla luce della documentazione prodotta viene contestato il difetto di istruttoria da parte del Gestore.
II. Violazione di legge. Violazione e omessa applicazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1900 e del principio del giusto procedimento. Illegittimità derivata.
Il provvedimento di esclusione dal contributo non avrebbe rispettato il principio del giusto procedimento, non essendo stato preceduto dalla trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
L’impugnativa si conclude con la richiesta di tutela cautelare.
7. Il Gestore dei SE in energetici si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
8. La società ricorrente ha prodotto documentazione attinente alla procedura di riconoscimento del contributo.
9. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Presidenza del consiglio dei ministri.
10. In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare il GSE ha depositato memoria difensiva e documenti.
11. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla tutela cautelare e, all’esito della discussione, la causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 3 febbraio 2026.
12. Si è costituita in giudizio la controinteressata Vivai Truppo Società agricola, sostenendo la legittimità dell’operato del GSE, in quanto basato su una corretta istruttoria, sull’adesione alla lex specialis , sui principi di autoresponsabilità e di onere della prova documentale, sul rispetto del contraddittorio procedimentale.
13. La ricorrente ha depositato:
a) l’elenco dei subalterni (soppressi ed esistenti) dell’immobile sito in località Recocce;
b) la visura catastale della tipologia “storica per immobile” in data 9 gennaio 2026, che riporta la soppressione dell’unità immobiliare identificata al foglio 82, particella 113, subalterno 5, che “ ha originato e/o variato ” l’immobile al foglio 82, particella 113, subalterno 8 e ove:
b.1) l’immobile al sub. 5 risulta intestato a UB SI S.p.a. dal 21.06.2017 fino al 26.01.2022 con causale “ frazionamento e fusione ”;
b.2) l’immobile al sub 8 risulta intestato a UB SI S.p.a. dal 26.01.2022 al 16.05.2022 con causale “ ampliamento - diversa distribuzione degli spazi interni – ristrutturazione ”;
b.3) l’immobile al sub 8 risulta intestato a NT SA PA dal 16.05.2022 con causale “ fusione di società per incorporazione ”;
c) l’elaborato planimetrico dell’immobile identificato al foglio 82, particella 113 alla data del 08.01.2023 con l’indicazione dei subalterni 7 e 8.
14. Il GSE e la società ricorrente hanno depositato memorie ex art. 73 del codice del processo amministrativo. Allo scritto difensivo della ricorrente ha replicato il Gestore. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Presidenza del consiglio dei ministri non hanno svolto attività difensive.
15. All’udienza pubblica del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, per ragioni di economia processuale si ritiene che l’infondatezza del ricorso consenta di poter prescindere dall’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati beneficiari del contributo.
2. Passando all’esame del merito del ricorso, non sussistono i profili di violazione di legge e di eccesso di potere denunciati dalla società ricorrente con il primo motivo.
2.1. Nell’istanza la società ha indicato quale luogo di ubicazione dell’impianto il Comune di Carsoli (AQ), località Recocce snc, elencando i seguenti estremi catastali (doc. 5 prod. ric.):
(i) immobile identificato al foglio 82, particella 19, subalterno 3;
(ii) immobile identificato al foglio 82, particella 111, subalterno 8;
(iii) immobile identificato al foglio 2, particella 53, subalterno 1.
2.2. Esaminata l’istanza dell’odierna ricorrente, il GSE ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulla disponibilità del fabbricato destinato all’installazione dell’impianto fotovoltaico.
Il riconoscimento del contributo è infatti correlato alla costruzione di “ di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale ” (doc. 12 prod. ric., decreto Masaf; doc. 13 prod. ric., avviso Masaf).
La “ disponibilità dell’immobile funzionale all’esercizio dell’impresa agricola, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo ” è prevista quale condizione necessaria ai fini dell’accesso all’incentivo (art. 1, comma 1, lettera h, dell’avviso Masaf, doc. 13 prod. ric.; art. 1, comma 2 e allegato 1, lettera w, del regolamento operativo, doc. 14 prod. ric.).
2.3. I chiarimenti sono stati acquisiti dal GSE attraverso due richieste successive.
2.4. Per quanto di interesse ai fini della presente controversia, in sede di riscontro alla prima richiesta la società ha prodotto:
(i) visura catastale della tipologia “attuale per immobile” di un immobile (identificato al foglio 2, part. 53, sub. 1 del Comune di Oricola) diverso da quelli dichiarati nella domanda ai fini dell’installazione dell’impianto (immobili situati nel Comune di Carsoli, località Recocce, snc; doc. 5 prod. ric., pag. 3-4 di 10 del file .pdf);
(ii) il contratto di affitto (in data 01.04.2017) dell’immobile identificato al foglio 82, particella 113, subalterno 1, sito nel Comune di Carsoli, stipulato tra AM VA S.r.l., in qualità di conduttore, e AM VA IA e Servizi RL, in qualità di locatore, con la precisazione che quest’ultima detiene l’immobile in qualità di conduttore di un contratto di locazione finanziaria che ha quale controparte Ubi SI;
(iii) l’integrazione del predetto contratto (in data 10.05.2021), nella quale si precisa che la società AM VA IA e SE ha riscattato una porzione dell’immobile identificato al foglio 82, particella 113, sub 1 detenuto in locazione finanziaria da UB SI e che “ la particella 113, foglio 82, sub. 1 è stata oggetto di frazionamento, dal quale sono risultate la particella 113 foglio 82, sub. 5 (…) per la porzione in locazione finanziaria con la UB SI, e la particella 113 foglio 82, sub. 6 (…) per la porzione di fabbricato di proprietà della società AM VA IA e SE S.r.l. ”;
iv) gli elaborati planimetrici relativi al foglio 82, particella 113.
2.5. Si osserva che nella documentazione prodotta in sede di domanda (doc. 5 prod. ric.) e di prima integrazione (doc. 7 prod. ric.) non vi è alcun riferimento al sub 8 per quanto concerne l’identificazione dell’immobile, mentre la titolarità del foglio 82 viene riferita in parte a UB SI (subalterno 5) e in parte a AM VA IA e SE (subalterno 6).
2.6. Come illustrato nella parte in fatto, a seguito della seconda richiesta del Gestore la società interessata ha precisato di aver commesso un errore di compilazione della domanda, consistito nell’indicare l’immobile al foglio 82, particella 111, sub 8, anziché quello al foglio 82, particella 113, sub 8.
Inoltre, ha prodotto:
- la visura già trasmessa in precedenza e relativa a immobile ubicato in altro comune nonché il contratto di affitto in data 01.04.2017 e la relativa integrazione del 10.05.2021 (già trasmessi in sede di prima integrazione);
- visura catastale della tipologia “attuale per immobile” (prima non trasmessa), con riguardo all’immobile ubicato nel Comune di Carsoli (AQ), identificato al foglio 82, particella 113, subalterno 8, e intestato a NT SA PA S.p.a. con atto di fusione di società per incorporazione in data 16.05.2022;
- visura catastale della tipologia “attuale per immobile”, con riguardo all’immobile ubicato nel Comune di Carsoli (AQ), identificato al foglio 82, particella 19, subalterno 3, e intestato a AM VA IA e SE;
- planimetria che raffigura le particelle 19 e 113.
2.7. Atteso che la rettifica della domanda di partecipazione indica quale immobile oggetto dell’intervento quello identificato al foglio 82, particella 113, subalterno 8, la visura catastale della tipologia “attuale per immobile” ad esso relativa - che è stata prodotta per la prima volta solo in sede di seconda integrazione - indica che l’immobile è intestato a NT SA PA S.p.a. e riporta gli estremi di un atto fusione di società per incorporazione.
Risulta evidente che le due interlocuzioni procedimentali non hanno chiarito né quale fosse l’immobile da destinare all’installazione dell’impianto fotovoltaico né quale società ne avesse la titolarità, derivandone che non poteva ritenersi provato il requisito della disponibilità giuridica dell’immobile richiesto dalla lex specialis .
2.8. In sede processuale la società ricorrente ha depositato le visure catastali “storiche” dell’immobile al foglio 82, part. 113, sub. 8 (la data di esecuzione di entrambe le visure è il 22 ottobre 2025) e, su tale base, articola il seguente percorso argomentativo:
1- la disponibilità del fabbricato da ultimo indicato a seguito di rettifica (immobile al foglio 82, particella 113, subalterno 8, ubicato nel comune di Carsoli) si ricaverebbe dal contratto di affitto e dalla successiva integrazione (che menzionano i sub. 1, 5, 6) di cui la ricorrente è conduttore mentre AM VA IA e SE è locatore, disponendo dell’immobile in forza del contratto di locazione finanziaria con UB SI;
2- le visure catastali storiche relative ai subalterni 1 e 8 rivelerebbero che il subalterno 1 del foglio 82, part. 113, sarebbe stato acquistato da UB SI (allora SBS SI) e poi soppresso con contestuale creazione dei subalterni 2 e 3, i quali, a loro volta, sarebbero stati soppressi per generare i subalterni 4 e 5 e, infine, dalla soppressione del subalterno 5 sarebbe stato creato il subalterno 8, rimasto in proprietà alla società che è locatore finanziario di AM VA IA e Servizi.
2.9. Successivamente, in data 10 gennaio 2026 la ricorrente ha prodotto la visura storica dell’immobile al foglio 82, particella 113, subalterno 5 (la data di esecuzione della visura è il 9 gennaio 2026).
2.10. Dall’esame delle integrazioni presentate nel corso delle interlocuzioni procedimentali (docc. 7, 8 prod. ric.), dell’istanza di autotutela (doc. 9 prod. ric., pag. 4), della documentazione depositata unitamente al ricorso (docc. 5-11 bis prod. ric.) e di quella successivamente prodotta in giudizio (doc. 16 prod. ric.) si evince che né all’atto della domanda di ammissione né nel corso del procedimento la società ricorrente ha fornito tutti gli elementi necessari a integrare la fattispecie agevolativa, in quanto ha dapprima indicato un fabbricato diverso rispetto sia a quello individuato nel contratto di affitto sia a quello destinato all’installazione dell’impianto e poi, anche a seguito delle produzioni documentali e della rettifica, non ha comunque provato la disponibilità giuridica dell’immobile, poiché il contratto di affitto in data 01.04.2017 e la successiva integrazione in data 10.05.2021 non contengono alcun riferimento al subalterno 8 (relativo al foglio 82, particella 113).
Si osserva che “ la produzione tardiva di un documento, come la dimostrazione postuma di un requisito da comprovarsi in una determinata forma, non possono avere l’effetto di sanare retroattivamente un’irregolarità o determinare l’impedimento della decadenza ” (Cons. Stato, sez. II, n. 7069/2025).
Ciò posto, non giovano comunque le visure catastali “storiche”, eseguite successivamente al provvedimento di diniego e alla presentazione dell’istanza di autotutela e prodotte per la prima volta in giudizio.
Secondo la tesi sostenuta dalla società ricorrente, dal fatto che le visure catastali storiche della particella 113 riportano, per un verso, la soppressione del subalterno 5 (cui fa riferimento l’integrazione del contratto di affitto quale porzione del fabbricato ancora oggetto del contratto di locazione finanziaria con UB SI) e, per altro verso, la generazione da esso del subalterno 8 si ricaverebbe che l’attuale oggetto del contratto di affitto è costituito dal subalterno 8 (e, pertanto, non più il subalterno 5 che è invece espressamente menzionato nell’integrazione del 10.05.2021).
Tale tesi non è tuttavia supportata da idonei riscontri probatori, non essendo stata prodotta un’ulteriore integrazione del contratto di affitto che, come avvenuto con la scrittura privata in data 10.05.2021, desse atto della nuova individuazione del bene oggetto di locazione.
Né è possibile desumere dalla lex specialis che la dimostrazione del regolare accatastamento dell’immobile sia sufficiente a provarne la disponibilità giuridica.
Il paragrafo 4.1 del regolamento operativo da un lato prevede che l’impianto fotovoltaico debba essere realizzato “ esclusivamente presso uno dei siti produttivi ovvero unità locali del Soggetto Beneficiario, così come desumibili dalle visure catastali ” e, dall’altro, precisa che “ L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola (…) che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati (…)”.
Anche dalla lettura delle previsioni del regolamento operativo appare chiaro che una cosa è la prova della disponibilità giuridica dell’immobile, altra cosa è la dimostrazione della regolarità dell’accatastamento dell’immobile di cui intenda dimostrare la disponibilità giuridica.
Ne deriva che non è possibile riconoscere alla produzione delle visure catastali storiche una funzione correttiva ovvero integrativa dell’oggetto del contratto di affitto, che soggiace peraltro ad obblighi di registrazione (art. 1, comma 346, della L. 311/2004; art. 2, comma 1, lettera d, del D.P.R. 131/1986) e di indicazione dei dati catastali dell’immobile (art. 19, comma 15, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 112/2010).
Inoltre, la registrazione conferisce data certa alla scrittura privata e ne assicura l’opponibilità ai terzi [art. 2704, comma 1, cod. civ. “ la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata (…) o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici (…)”].
In occasione della soppressione del subalterno 1 e della contestuale generazione del subalterno 5 la società ricorrente ha stipulato e registrato una scrittura integrativa del contratto di affitto che individua il subalterno 5 e non reca alcun riferimento al subalterno 8.
Pertanto, la nuova individuazione del bene al subalterno 5 o, per meglio dire, il mutamento dell’oggetto del contratto di affitto, è stata versata dalle parti in un accordo scritto, poi registrato, e tale accordo con data certa riguardante il subalterno 5 è stato prodotto al GSE al fine di provare la disponibilità giuridica dell’immobile al subalterno 8, che tuttavia non è menzionato.
2.11. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo all’intestazione a NT SA PA della porzione di immobile di cui al subalterno 8, che si è originato dalla soppressione del subalterno 5.
Secondo la ricostruzione effettuata dalla società ricorrente l’immobile che è stato affittato a AM VA da AM VA IA e SE (sub. 5) è detenuto da quest’ultima (in qualità di utilizzatore) sulla base di un contratto di leasing ; sia nel contratto di affitto del 2017 sia nella scrittura privata integrativa del 2021 figura come concedente UB SI, poi incorporata da NT SA PA a seguito di fusione.
In assenza di un accordo scritto tra le parti, la visura catastale “storica per immobile” prodotta in giudizio che con riguardo al sub. 8 fa riferimento quale attuale intestatario a NT SA PA (doc. 11-bis prod. ric.) non può di per sé integrare l’oggetto del contratto di affitto che, come illustrato, menziona unicamente i subalterni 1 e 5 nonché UB SI quale proprietario dell’immobile dato in locazione finanziaria a AM VA IA e SE e, poi, da quest’ultima a AM VA in affitto.
Per completezza, con riguardo alla titolarità effettiva dell’immobile e all’identità della porzione di immobile di cui al sub. 5 con quella di cui al sub. 8 si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali ” (Cass. civ., sez. II, n. 24167/2013; n. 5257/2011), che possono invece valere come elementi sussidiari (Cass. civ., sez. II, n. 11058/2022; n. 11846/2020; Cons. Stato, sez. V, n. 9532/2024; Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. I, n. 1808/2025).
La visura storica relativa al subalterno 5 con intestatario Ubi SI riporta tra le annotazioni prima un “ frazionamento ” e, dopo la generazione del sub. 8, un “ ampliamento - diversa distribuzione degli spazi interni - ristrutturazione ”, avvenuti prima della “ fusione di società per incorporazione ” (doc. 11-bis prod. ric. cit.).
Secondo l’orientamento seguito da questa Sezione, l’incompleto riscontro del soggetto responsabile alle comunicazioni del GSE non può costituire l’indice di un asserito difetto di istruttoria o di motivazione, in quanto anche sull’istante grava un obbligo di collaborazione e di buona fede, tale per cui chi ha dato causa nel corso del procedimento a un’acquisizione istruttoria incompleta non può poi trarne vantaggio in sede processuale al fine di contestare le motivazioni del provvedimento adottato dall’Amministrazione ovvero di sollecitare l’esercizio di poteri istruttori del giudice. Si tratta di un principio di carattere generale che si fonda sul dialogo procedimentale e che consente all’Amministrazione di chiedere all’interessato le integrazioni documentali e i chiarimenti necessari ad un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria e di determinare, quale conseguenza del mancato riscontro, la legittima reiezione dell’istanza in ragione della violazione di un dovere di collaborazione. Le regole della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra il richiedente e la pubblica amministrazione sono state codificate nell’art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1990 a seguito della recente novella normativa operata dal D.L. 76/2020 in sede di conversione da parte della L. 120/2020. Tale disposizione, interpretativa di un principio già presente nell’ordinamento, valorizza la relazione che si instaura in sede procedimentale tra l’esercizio della funzione pubblica e gli interessi del soggetto privato, sul quale ricadono le conseguenze negative della propria inerzia in ossequio al principio di autoresponsabilità espresso dal brocardo sibi imputet ( ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 8108/2025).
La società ricorrente non ha fornito prova sufficiente della disponibilità dell’immobile destinato all’installazione dell’impianto fotovoltaico.
Secondo consolidata giurisprudenza “ Il sistema di incentivazione dell’energia è basato sul principio di autoresponsabilità, che impone all’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici (…) a prescindere dal dolo o la colpa della società interessata» (Consiglio di Stato, sezione II, sentenze 7 marzo 2024, n. 2254, 14 dicembre 2023, n. 10811 e 17 maggio 2023, n. 4913), non sussistendo pertanto alcun onere in capo al Gestore di documentare non fatti notori, ma situazioni a conoscenza unicamente del soggetto inoltrante la richiesta di verificazione e certificazione, attesa peraltro la semplice considerazione che un simile onere non potrebbe mai essere evaso, stante l’impossibilità per il Gestore di conoscere situazioni appartenenti alla sfera del richiedente ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 7087/2024; n. 10812/2023). La dimostrazione della disponibilità giuridica dell’immobile rientra nella sfera di responsabilità del soggetto che aspira al riconoscimento del contributo, il quale deve assicurarsi che i dati a supporto dell’istanza siano privi di carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa precludendo il riconoscimento del beneficio.
2.12. Il motivo è infondato.
3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione del principio del giusto procedimento a causa del mancato invio del preavviso di rigetto.
3.1. La giurisprudenza ha chiarito che, “ ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico; nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi – fattuali o anche valutativi – che, ove introdotti in fase procedimentale, avrebbero effettivamente potuto influire, in concreto, sul contenuto del provvedimento finale. Tale orientamento, pur formatosi prima della modifica apportata all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 dal d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, deve ritenersi tuttora valido, dal momento che l’onere per la parte ricorrente di specificare gli elementi che avrebbe in ipotesi portato all’attenzione dell’Amministrazione – e che, vale rilevare, nell’ipotesi di un eventuale annullamento, dovrebbero essere valutati in sede di riesercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto –, si collega al requisito di “specificità” dei motivi di ricorso sancito dall’art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a. e, più in generale, alla condizione dell’azione dell’interesse ad agire, in forza della quale occorre che la parte tragga un’utilità giuridicamente apprezzabile dalla riscontrata fondatezza della censura (cfr, ex pluribus e fra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, n. 9952/2025 e n. 6001/2025; sez. IV, n. 9264/2025; sez. VI, n. 9219/2025 e n. 7865/2025) ” (Cons. Stato, sez. II, n. 549/2026).
La società ricorrente non adduce in sede processuale ulteriori elementi fattuali o valutativi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento finale. Le visure catastali storiche prodotte in giudizio, anche ove fossero state presentate in fase procedimentale, non avrebbero determinato un esito diverso rispetto all’esclusione dal contributo.
Secondo costante giurisprudenza “ la violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 non basta da sola per inficiare la legittimità del provvedimento gravato se non viene data in giudizio la prova della utilità della partecipazione (mancata) in sede procedimentale, così che il vizio di omessa comunicazione del preavviso di rigetto può assumere rilievo soltanto nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell’ambito del procedimento il contenuto dell’atto finale si assuma diverso da quello che sarebbe potuto essere sulla base della valutazione degli elementi ulteriori che il privato medesimo avrebbe potuto fornire all’Amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi all’adozione dell'atto favorevole ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, n. 1658/2023).
3.2. La ratio del preavviso di rigetto è quella di garantire il contraddittorio al termine dell’istruttoria procedimentale, evitando che il privato si trovi esposto a questioni di fatto o di diritto non note perché prospettate per la prima volta nella determinazione definitiva.
Nel caso specifico il GSE ha assicurato un adeguato contraddittorio endoprocedimentale, trasmettendo due richieste di integrazione e chiarimenti in ordine alla questione della disponibilità dell’immobile su cui realizzare l’intervento, riscontrate dalla società ricorrente. Il vizio procedimentale denunciato non assume rilievo sostanziale, poiché l’amministrazione si è correttamente determinata anche senza tener conto degli argomenti successivamente rappresentati in sede giurisdizionale, i quali, come illustrato, non conducono ad un esito procedimentale di segno opposto rispetto a quello in contestazione.
L’interlocuzione con l’interessato non avrebbe potuto mutare il contenuto dispositivo del provvedimento, per cui non sussisteva alcun rischio di determinazioni inattese né la necessità di un ulteriore momento di contraddittorio.
4. Conclusivamente, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
5. La particolarità della vicenda sul piano fattuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE LL, Presidente FF
AR CC, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR CC | AE LL |
IL SEGRETARIO