Sentenza breve 29 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/12/2025, n. 9937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9937 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09937/2025REG.PROV.COLL.
N. 05351/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5351 del 2024, proposto da Comune di Matino, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Danilo D’Arpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
OM NE e IO NE, rappresentati e difesi dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
IO NO, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, 29 marzo 2024 n.468, che ha accolto il ricorso n. 184/2024 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti, del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Matino:
a) del provvedimento 15 dicembre 2023 prot. n.25116, ricevuto il giorno 19 dicembre 2023, che ha respinto l’istanza di rilascio di permesso di costruire relativa alla pratica edilizia 24 settembre 2022 n. 92 e prot. n.20053, presentata da SE e OM NE per la realizzazione di una villetta bifamiliare sull’area di proprietà situata in Contrada San Salvatore, via Villaggio del Fanciullo, distinta in catasto al foglio 14 particella 904;
e di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, in particolare:
b) della nota 19 giugno 2023 prot. n.12497, contenente il parere negativo al rilascio;
c) della nota 19 giugno 2023 prot. n. 12500, di preavviso di diniego;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito il relatore dott. GI NO alla pubblica udienza del giorno 23 ottobre 2025;
uditi, altresì, i difensori delle parti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1.I signori SE e OM NE sono comproprietari, ciascuno per ½, di un compendio immobiliare, ubicato nel territorio di Matino (LE), alla Via Villaggio del Fanciullo, distinta in Catasto al foglio 14 particella 904.
Sotto il profilo urbanistico, l’area in esame in esame ricade in Zona C, nel vigente PdF, approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia n. 911 del 3.5.1976, in cui le zone “C”, appunto definite di “espansione”, “… riguardano aree ancora libere o con rade costruzioni destinate all’espansione urbana per residenze semi‐estensive” (cfr. art. 13 del PdF Matino - zona C) e, in particolare, ricade nelle aree previste nel Piano di Lottizzazione “Settore n. 6 villaggio del fanciullo”.
1.1. Con delibera di C.C. n. 232, del 6 novembre 1986, il Comune di Matino ha adottato il Piano di lottizzazione “Settore n. 6 Villaggio del Fanciullo”, poi approvato con delibera C.C. n. 308 del 10/11/1987.
All’approvazione del piano non ha, tuttavia, fatto seguito la sottoscrizione della convenzione.
1.2. Con delibera del Consiglio comunale n. 48, del 30 luglio 2016, il Comune di Matino ha adottato un Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) del medesimo “Settore 6 Località Villaggio del Fanciullo”, di “ridefinizione dell’originario piano di lottizzazione settore n. 6”; detto piano, tuttavia, ad oggi, non è stato approvato.
1.3. Con istanza del 24 settembre 2022, prot. n. 20053 (pratica edilizia n. 92/22) i signori NE hanno chiesto al Comune di Matino il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di una villetta bifamiliare sulla predetta area di loro proprietà.
1.4. Con atto del 15 dicembre 23, prot. n. 25116, il Responsabile di Settore urbanistica ha respinto l’istanza sul rilievo che “la stessa non può essere accolta nelle more dell’approvazione definitiva del predetto PUE e relativa Convenzione Urbanistica, pertanto allo stato attuale sulla ptc. 904 del fg. 14 è preclusa qualsiasi forma di costruzione”.
In particolare, la decisione di respingimento dell’istanza è stata così argomentata: “ Seppur la particella oggetto di intervento ricade nella perimetrazione della Zona C del P.dF vigente (Piano di lottizzazione del Settore n. 6 del 1° P.P.A. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 308 del 10/11/1987), la stessa in caso di edificabilità recherebbe giudizio e/o danno a terzi in quanto l’area di sedime della suddetta particella, come riportata in progetto dal tecnico, ingloba quota parte dei lotti n. 7, n. 8, n. 9, n. 12 e n. 13 riducendo di fatto la superficie edificabile dei lotti adiacenti, che potrebbero risultare inedificabili qualora non raggiungano l’eventuale superficie minima per poter edificare, come previsto dallo stesso piano ”.
2. I signori NE hanno, dunque, impugnato, dinanzi al T.a.r Puglia, il richiamato provvedimento di diniego.
2.1. A sostegno del ricorso sono stati articolati i seguenti motivi:
i)“ Violazione art. 12, c. 3, dPR 380/01. Falsa applicazione dell’art. 13 del Regolamento edilizio allegato al PdF comunale. Insufficienza, carenza e/o perplessità della motivazione. Erroneità dei presupposti in fatto e diritto. Difetto di istruttoria ”;
ii)“ Violazione art. 10-bis, L. n. 241/90. Perplessità/Incertezza/Erroneità della motivazione. Falsa applicazione degli artt. 17, L. n. 1150/42 e dell’art. 21, 27 e 37 L.R. 56/80. Violazione dell’art. 12, c. 3, dPR 380/01 sotto ulteriore profilo. Erroneità dei presupposti in fatto e diritto, carenza/erroneità dell’istruttoria, erroneità/perplessità/contraddittorietà della motivazione ”.
3. Il T.a.r., con la decisione 29 marzo 2024, n. 468, ha accolto ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di costruire.
4. Si sono costituiti nel giudizio di secondo grado i signori OM NE e IO NE, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
5. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2025 la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio rileva che, secondo la logica della ragione più liquida (cfr. Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3. lett. a), può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti in considerazione della infondatezza del gravame nel merito.
2. Tanto premesso, con il primo mezzo di gravame il Comune appellante lamenta il vizio di carenza di istruttoria che inficerebbe il giudizio di primo grado, nonché la scelta del giudice di prime cure di decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..
2.1. In particolare, ad avviso della parte appellante, il TAR avrebbe trascurato di considerare che, come si ricaverebbe dalla motivazione del provvedimento impugnato, nonché dalla documentazione allegata all’istanza di PDC presentata dai ricorrenti in primo grado, sussisterebbero, nel caso in esame, insuperabili preclusioni al rilascio del permesso di costruire richiesto dai fratelli NE in virtù sia dell “assenza dell’urbanizzazione primaria e secondaria di prossimità al fondo interessato” sia della “insussistenza dell’irrinunciabile elemento della interclusione dello stesso tra altri già edificati, dati che, come noto, sono idonei ad assorbire i deficit attuativi”.
2.2. Il motivo è infondato.
In via preliminare, rileva il Collegio che, quand’anche il giudice di primo grado avesse errato nel decidere la causa ex art. 60 c.p.a., tale errore non consentirebbe comunque di ottenere, come auspicato dall’appellante, la rimessione della causa al giudice di primo grado stante l’eccezionalità dei casi previsti dall’art. 105 c.p.a. in relazione alle fattispecie di annullamento della sentenza di primo grado, tra i quali non rientra l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, men che meno l’errata decisione con sentenza in forma semplificata.
2.4. In ogni caso, la prospettazione dell’appellante è anche infondata nel merito.
Le risultanze istruttorie consentono, infatti, di dare continuità al condivisibile orientamento, consolidatosi presso la giurisprudenza del TAR Lecce in relazione alla zona C del PdF del Comune di Matino e segnatamene proprio con riferimento alla specifica sottozona oggetto della presente controversia, che, argomentando dal significativo livello di urbanizzazione e di edificazione raggiuntosi nella zona, ritiene che “l’ipotesi di subordinare il rilascio dei titoli edilizi all’approvazione di piani urbanistici estesi a idonei comprensori di programma ed opportunamente convenzionati, prevista dalla seconda parte dell’art. 13 del Regolamento attuativo del Piano di Fabbricazione non appaia più effettivamente realistica, sicché la predetta disposizione di piano (comunque non richiamata dall’AC nel diniego impugnato) non possa costituire di per sé un fattore ostativo al rilascio di titoli edilizi per interventi diretti. (TAR Lecce, sez. III, 06/10/2009, n. 2246; 28/02/2011, n. 410, 03/09/14, n. 2247). Alla luce di tale orientamento, come correttamente riconosciuto nella decisione impugnata, non vi sono allo stato norme di legge o di piano che consentano di ritenere preclusa in zona l’edificazione mediante intervento diretto, nelle more del perfezionamento di un piano attuativo di ridefinizione di una precedente pianificazione attuativa risalente a quasi quarant’anni fa, mai attuata ed ormai superata dalla successiva trasformazione dello stato dei luoghi.
2.5. Peraltro, anche a prescindere da tale, pur assorbente, rilievo, e quindi anche volendo ritenere applicabile al caso in esame l’art. 13 del Regolamento edilizio allegato al PdF, occorrerebbe, in ogni caso, rilevare come a sostegno del diniego su di esso facente leva è mancata una pur minima istruttoria necessaria a verificare la sussistenza delle condizioni per la sua applicabilità.
Di qui la infondatezza, anche sotto tale ultimo profilo, del motivo in esame.
3. Con un secondo mezzo di gravame il Comune appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha accolto il secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata contestata la motivazione posta a supporto del diniego di rilascio del permesso di costruire, facente leva sulla considerazione per cui l’erigenda costruzione potrebbe arrecare pregiudizio alla proprietà di terzi soggetti.
3.1. Reputa la parte appellante che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r nella decisione impugnata, tale motivazione costituirebbe un fattore oggettivamente ostativo al rilascio del permesso di costruire di cui trattasi.
3.2. Inoltre, assume il Comune appellante, la sanatoria dei vizi non invalidanti di cui all’art. 21 -octies , comma 2, consentirebbe, in ogni caso, di superare il vizio della violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/90, dovuto al fatto che la predetta motivazione ostativa è stata addotta soltanto in sede di provvedimento finale, e non anche nel preavviso di diniego.
3.3. Il motivo è infondato.
Diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante, il progetto presentato dai sig.ri NE si è fatto prudenzialmente carico, pur in assenza di obblighi in tal senso (in virtù del venire meno delle misure di salvaguardia), di garantire la permanenza del lotto minimo sui fondi finitimi per l’ipotesi in cui, fuori tempo massimo, si decida di dare corso al PUE adottato nel 2016.
E, infatti, il progetto in esame è calibrato non sull’intera particella 904 di proprietà dei sign.ri NE – della dimensione di circa 1695 mq - bensì su una porzione di questa, della dimensione di circa 1460 mq, di modo che l’edificazione risulti limitata ai soli lotti 6, 10 e 11, assegnati ai signori NE dal PUE.
Tale progetto tiene altresì conto delle distanze dai confini, nonché delle superfici coperte e dei volumi.
Esso, infine, prende in considerazione anche le future possibili compensazioni delle aree da cedere al Comune per le opere di urbanizzazione primaria, quali la strada prevista dal PUE tra la particella 904 e la particella 144, anch’essa di proprietà del signor. NE ma non interessata dal progetto.
Nell’ “inquadramento urbanistico” e nella “descrizione dell’intervento”, inseriti nella relazione tecnica allegata all’istanza di permesso di costruire, inoltre, il progettista incaricato ha, infatti, specificato che “ Urbanisticamente il terreno ricade all’interno di una zona C di espansione e precisamente al Settore 6 del PUE di iniziativa pubblica Villaggio del Fanciullo del programma di fabbricazione del Comune di Matino. L’intervento consiste nel permesso di costruire per la realizzazione di una villetta bifamiliare indipendente su un lotto unico di circa 1460 mq. Così come scaturisce dall’Allegato E. Assegnazione lotti, riparto e compensazioni (del PUE). Il lotto di terreno su cui graverà il manufatto edilizio ha una superficie effettiva più ampia e ha una forma trapezoidale vedere catastale allegato nella Tav. 01 – Inquadramento Urbanistico” mentre “Il lotto su cui si avrà l’intervento ha una superficie complessiva di circa mq 1.460,00 scorporata dalle aree da cedere al Comune per le opere di urbanizzazione primaria ”.
In tal modo il progetto in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune nella motivazione posta a fondamento del diniego di permesso di costruire, non pare incidere sulla edificabilità dei lotti adiacenti e sulla stessa possibilità per il Comune di portare a termine l’iter pianificatorio in corso.
3.4. Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, i profili di criticità posti a supporto del provvedimento di diniego sono stati espressi dall’Amministrazione in termini meramente ipotetici, tali dunque da integrare il vizio della motivazione insufficiente, che, in quanto tale, non consente in concreto un’effettiva attività di verifica in sede giurisdizionale.
3.5. Tali profili di criticità, inoltre, si pongono altresì in contrasto con la previsione di cui all’art. 10- bis l. n. 241/90, essendo stati essi addotti per la prima volta solo in sede di adozione del provvedimento finale, e non anche al momento dell’adozione del preavviso di diniego, frustrando, anche sotto tale diverso profilo, le facoltà difensivo-collaborative della parte ricorrente in primo grado.
3.6. Né in senso contrario alle argomentazioni fino ad ora formulate è possibile richiamare, come fa il Comune appellante, l’operatività dell’art. 21- octies , comma 2, secondo alinea.
In relazione alla attività discrezionali, nelle quali certamente rientra quella in esame, per effetto delle modifiche recate alla seconda parte dell’art. 21- octies dall’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, oggi si prevede, infatti, che “ La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10- bis”.
In virtù della predetta riforma, il vizio relativo alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto non è, dunque, superabile, nel caso di provvedimento discrezionale, tramite l’intervento della sanatoria processuale di cui alla seconda parte del secondo comma dell’art. 21- octies , con la conseguenza che per i provvedimenti discrezionali, come quello oggetto del presente giudizio, rimane rilevante anche la sola omissione formale della mancata comunicazione del preavviso di rigetto.(Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 359).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto.
4.1. Il Comune, nel rivalutare l’istanza di rilascio del permesso di costruire, dovrà dunque dettagliatamente indicare qual è il piano applicabile e se sussistano eventuali ragioni ostative diverse rispetto a quelle censurate con la presente decisione.
5. La particolarità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 5351/2024 R.G.), lo respinge.
Compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AM SP, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
SE Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
GI NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NO | AN AM SP |
IL SEGRETARIO