Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00240/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2025, proposto dai signori IG NE, CH IN, SI AL, MO LA ET, RO LO, LA RT, IL TU, SA NC, AZ ON, UL BR, UL RB, IS AR, TT NC, IS HE, ZI ON CC, IA NC IA, NA CI, MA OR, LE EL NO, TE Di CO, LL TI, LI SI OL, CO CI, IA SA FA, LO NI, SI ZA, OV CO, EM GI, MM OR, SI UI, IA DU, AR RD, AR MA, SS MI, LB RÈ, AB TE, SE OS, SA IA TA, NI OS EB, LA PA, AT DR, CO CC, TA TI, SC CO, FR TT, SA IC, ON SI, SC RT, ON TA, EF TE, IA TO ed TT AS, rappresentati e difesi dall’avvocato Luca Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 382 del 18 dicembre 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il dott. VI De RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto alla fruizione del beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, così come attuato dal relativo DPCM, tra gli altri,
- del sig. IG NE in relazione agli anni scolastici 2017/2018; 2018/19; 2019/20;
- della sig.ra CH IN in relazione agli anni scolastici 2017/18;2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra SI AL in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19;
- della sig.ra MO LA ET in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra RO LO in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra LA RT in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra IL TU in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra SA NC in relazione all’anno scolastico 2017/18;
- della sig.ra AZ ON in relazione all’anno scolastico 2018/19;
- della sig.ra UL BR in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra UL RB UL in relazione agli anni scolastici 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra IS AR in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19;
- della sig.ra TT NC in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra IS HE in relazione agli anni scolastici 2018/19; 2020/21;
- della sig.ra ZI ON CC in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra IA NC IA in relazione all’anno scolastico 2017/18;
- della sig.ra NA CI in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19;
- della sig.ra MA OR in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra LE EL NO in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20;
- della sig.ra TE Di CO in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra LL TI in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra LI SI OL in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19;
- del sig. CO CI in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19;
- della sig.ra IA SA FA in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19;
- della sig.ra SI ZA in relazione all’anno scolastico 2017/18;
- della sig.ra OV CO in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19;
- della sig.ra EM GI in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- del sig. MM OR in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra SI UI in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22;
- della sig.ra NN IA DU in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
-della sig.ra AR RD in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra AR MA in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra SS MI in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- del sig. LB RÈ in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19;
- del sig. AB TE in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra SE OS in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19;
- della sig.ra SA IA TA in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19;
- del sig. NI OS EB in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra LA PA in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra AT DR in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- del sig. CO CC in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra TA TI in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra SC CO in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- del sig. FR TT in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra SA IC in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19;
- della sig.ra ON SI in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20;
- della sig.ra SC RT in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra ON TA in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- del sig. EF TE in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19;
-della sig.ra IA TO in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21;
- della sig.ra TT AS in relazione agli anni scolastici 2017/18; 2018/19; 2019/20; 2020/21,
e, per l’effetto, è stato accertato e dichiarato il diritto di ciascuno dei citati ricorrenti a ricevere la carta del docente e, in accredito sulla stessa, le somme corrispondenti a € 500,00 per ogni anno scolastico indicato, somme da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità dei docenti di ruolo.
É stata invece respinta la domanda del sig. LO NI, avendo egli svolto negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 incarichi a tempo determinato part-time per n. 6 ore settimanali, e dunque con un orario inferiore al 50% dell’orario settimanale previsto per la scuola primaria.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 27.03.2025.
Dalla sua notifica presso la sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 4.12.2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con ricorso ritualmente proposto, i docenti in epigrafe indicati hanno convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per il pagamento degli interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo e, inoltre, per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Il Ministero intimato non si è costituito, nonostante il ricorso sia stato ad esso notificato in data 13.04.2025 tramite PEC all’indirizzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze estratto da pubblici registri.
Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026 il collegio ha rilevato la possibile parziale inammissibilità del ricorso in relazione alla posizione del sig. LO NI, la cui domanda, come si è visto, è stata respinta dal Tribunale di Lucca.
Alla stessa udienza il procuratore dei ricorrenti ha rappresentato al collegio che, nelle more del giudizio, la pretesa dei suoi assistiti è stata soddisfatta.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile limitatamente alla posizione del sig. LO NI, la cui domanda è stata respinta dal Tribunale di Lucca con la sentenza della cui ottemperanza si tratta.
In riferimento alla domanda proposta dagli altri ricorrenti, invece, al collegio non rimane che prendere atto della cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno del ricorrente, le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata, nella misura liquidata in dispositivo in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti e della disposizione di cui all’art. 4, co. 2, del d.m. n. 55/2014, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
Deve infine disporsi la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile con riguardo alla domanda del sig. LO NI e, per il resto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero intimato alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Luca Marchese.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SI La RD, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
VI De RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De RA | SI La RD |
IL SEGRETARIO