Ordinanza presidenziale 28 settembre 2016
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Sentenza 1 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 01/03/2021, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00272/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2007, proposto da
G.I.S. - Gestione Impianti Sportivi e Tempo Libero S.S.D. Ar, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Tassetto e Diego Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizie e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Annamaria Tassetto in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Castelfranco Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella, Marina Perona e Franco Stivanello Gussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro 3593;
nei confronti
Coop. So.Ge.Se. a r.l. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della determinazione del Dirigente del Settore LL.PP del Comune di Castelfranco Veneto n. 965 in data 1.12.2006, di esclusione della parte ricorrente dalla licitazione privata indetta per l'individuazione dei soggetti da ammettere a proceduta negoziata per la progettazione, realizzazione e gestione - in project financing - di nuovi impianti natatori in Zona grandi servizi territoriali;
- della comunicazione datata 5.12.2006 prot. n. 38490; del verbale di gara datato 22.11.2006;
- in parte qua del bando di gara per licitazione privata datato 26.6.2006 prot. n. 20753;
quanto ai motivi aggiunti notificati il 27 marzo 2008:
- della determinazione n. 956 del 1°.12.2006, a firma del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Castelfranco Veneto;
- del verbale di gara del 22.11.2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castelfranco Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1° dicembre 2020 tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società sportiva dilettantistica G.I.S. Gestione impianti sportivi e tempo libero espone di avere partecipato, in fase di prequalifica, alla licitazione privata indetta dal Comune di Castelfranco Veneto, a seguito dell’approvazione della proposta di project financing presentata da So.Ge.Se., per la realizzazione di un impianto natatorio nell’area denominata “ Zona Grandi Servizi Territoriali ”.
2. Con il ricorso introduttivo, impugna la propria esclusione dalla procedura, disposta dalla stazione appaltante in ragione della mancata compilazione delle due dichiarazioni relative all’applicazione della disciplina sull’emersione del lavoro sommerso (L. n. 338 del 2001), dichiarazioni che, all’interno del modulo di domanda di partecipazione, venivano soltanto depennate: contesta, da un lato, di non essere stata tenuta a redigere le suddette dichiarazioni (1° motivo) e, dall’altro lato, censura la mancata applicazione, in proprio favore, dell’istituto del soccorso istruttorio, tramite il quale l’Amministrazione avrebbe potuto ottenere ogni chiarimento in merito alla apparente incompletezza dichiarativa (2° motivo).
3. In seguito all’accoglimento dell’istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato (che ha riformato l’ordinanza di rigetto pronunciata da questo Tribunale), l’Amministrazione comunale ha definitivamente revocato le precedenti deliberazioni della Giunta con le quali era stato dichiarata di pubblico interesse la proposta di project financing , determinandosi ad affidare l’appalto mediante gara a procedura aperta.
Tale atto era impugnato con motivi aggiunti, articolando cinque censure con le quali sono contestati, pur sotto diverse angolazioni, i presupposti motivazionali della revoca.
Nel frattempo, con determinazione dirigenziale n. 78 del 4 febbraio 2008, comunicata alla ricorrente il successivo 15 febbraio, l’Amministrazione revocava tutti gli ulteriori atti della procedura, ivi compresi il bando, l’approvazione della gara, i verbali e l’avversato provvedimento di esclusione.
Tale determinazione non veniva tuttavia impugnata.
4. Facendo leva sulla mancata impugnazione del provvedimento che ha complessivamente revocato tutti gli atti di gara, benché in seguito alla caducazione della pregressa deliberazione della Giunta di approvazione del project financing , l’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità del complessivo gravame. Sotto altro profilo, ha inoltre contestato il sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che, a seguito della revoca della gara, fosse venuto meno l’interesse della ricorrente a contestare la propria esclusione.
5. Chiamata infine all’udienza straordinaria fissata per lo smaltimento dell’arretrato del 1° dicembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene di dover esaminare prioritariamente i motivi aggiunti, la cui attinenza alla deliberazione della giunta comunale, dalla quale muove la revoca degli atti di gara, li antepone logicamente allo scrutinio di legittimità della determinazione di esclusione, il cui interesse verrebbe senz’altro meno allorché la suddetta revoca risultasse confermata.
Preliminarmente deve essere respinto, sempre riguardo ai motivi aggiunti, il rilievo di improcedibilità formulato dall’Amministrazione, dovendosi ritenere che l’eventuale annullamento della deliberazione di revoca dispieghi i propri effetti caducatori anche sui susseguenti atti conseguenziali, tra i quali deve essere annoverata la determinazione dirigenziale con la quale sono stati revocati, in espressa conformità al provvedimento della Giunta Comunale, tutti gli atti di gara.
7. Nel merito, le censure formulate tramite i motivi aggiunti, da vagliarsi congiuntamente in quanto connesse, sono infondate, dovendosi ritenere che la revoca degli atti di un project financing , ritualmente anticipata dalla comunicazione di avvio del procedimento e intervenuta in fase di prequalifica (e dunque in un momento antecedente alla gara vera e propria) possa ritenersi congruamente motivata in relazione all’opportunità di dare corso alla procedura di selezione del contraente mediante procedura aperta anche in considerazione dell’elevata alea imprenditoriale che connota tale schema negoziale, senza che possa ravvisarsi alcuna lesione dell’affidamento dell’impresa che, come nel caso di specie, non risultando aggiudicataria dell’appalto, ambisca esclusivamente a prendere parte alla procedura ormai revocata.
8. Dal rigetto dei motivi aggiunti consegua la piena legittimità della determinazione di revoca degli atti di gara, sicché, conformemente al rilievo dell’Amministrazione, deve essere infine dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento del ricorso introduttivo, non potendosi ravvisare alcuna utilità residua dall’auspicato annullamento del provvedimento di esclusione che andrebbe evidentemente ad incidere su un procedimento non suscettibile di ulteriore corso.
9. Le spese devono essere compensate in ragione della complessità del procedimento esaminato e del parziale rigetto delle eccezioni preliminari dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) dichiara l’improcedibilità del ricorso;
b) respinge i motivi aggiunti;
c) compensa integralmente le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2020 con l'intervento dei Magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO