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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/09/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 419/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 419/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 30/6/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 C.F._1
in Via Servi Di Maria Ronco III n. 2/A, elettivamente domiciliata in Avola, Via Milano n. 62, presso lo studio dell'avv. Tarascio Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nato ad [...], l'[...] e residente in Parte_2 C.F._2
Siracusa, in Via Servi di Maria Ronco III n. 2/A, elettivamente domiciliato in Avola, Via Milano
n.62, presso lo studio dell'avv. Tarascio Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/02/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
4/1/1997 (Anno 1997, Parte 2, Serie A, n. 6).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 4/1/1997;
pagina1 di 4 -che dalla loro unione sono nati i figli (a Siracusa, il 15/05/1997) ad oggi Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , (a Siracusa, il 18/11/2006), Persona_2
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
-di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n. 208/2020 del 6/10/2020;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 19/2/2025, il Presidente fissava udienza del 7/4/2025 per la comparizione dei coniugi, successivamente rinviata in data 30/6/2025 stante la mancata comparizione della . Pt_1
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso.
Nella medesima udienza, il Giudice poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati con reciproco rispetto, con l'obbligo di non recarsi molestia alcuna;
2) il SI. si obbliga a cedere e a trasferire, entro e non oltre un anno dalla data di Parte_2 divorzio, alla SI.ra la propria quota (pari al 50%) di proprietà dell'immobile adibito Parte_1
a casa coniugale, sito in Siracusa, Via Servi di Maria Ronco III n. 2/A. Indi, la casa coniugale, con tutti i mobili e le suppellettili che la arredano, già assegnata alla SI.ra , continuerà a Parte_1
rimanere nella piena ed esclusiva disponibilità materiale della stessa, in quanto unica proprietà dell'immobile de quo. La SI.ra continuerà a pagare le relative utenze domestiche e Parte_1
l'imposta per i rifiuti;
3) la SI.ra si impegna a concludere, entro sei mesi dalla data del divorzio il passaggio Parte_1 di proprietà dell'autovettura Ford Eco Sport targata FE074ZK, formalmente intestata al SI. Pt_2
;
[...]
pagina2 di 4 4) il SI. si obbliga a corrispondere al figlio , maggiorenne ma Parte_2 Persona_2
non ancora indipendente economicamente, la somma di Euro 200,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento dello stesso;
5) nulla sarà dovuto a titolo di contributo di mantenimento per la LI , essendo la Persona_1
stessa maggiorenne ed indipendente economicamente;
6) nulla sarà dovuto dal SI. alla SI.ra , a titolo di contributo di Parte_2 Parte_1
mantenimento, essendo la stessa indipendente economicamente;
7) le rate mensili, pari a circa Euro 450,00, del contratto di mutuo n. 5562767 -279171750 concluso dai coniugi con l'Istituto bancario BNL S.p.A., saranno pagate interamente ed esclusivamente dal SI. , il quale si obbliga altresì a lasciare indenne la SI.ra ; Parte_2 Parte_1
• ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa, ove venne celebrato il matrimonio, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_2
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di conSIlio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in Siracusa, il giorno 4/1/1997 (Anno 1997, Parte 2, Serie A, n. 6), in conformità alle
[...]
condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 02/09/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 4 pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 419/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 30/6/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 C.F._1
in Via Servi Di Maria Ronco III n. 2/A, elettivamente domiciliata in Avola, Via Milano n. 62, presso lo studio dell'avv. Tarascio Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nato ad [...], l'[...] e residente in Parte_2 C.F._2
Siracusa, in Via Servi di Maria Ronco III n. 2/A, elettivamente domiciliato in Avola, Via Milano
n.62, presso lo studio dell'avv. Tarascio Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/02/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
4/1/1997 (Anno 1997, Parte 2, Serie A, n. 6).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 4/1/1997;
pagina1 di 4 -che dalla loro unione sono nati i figli (a Siracusa, il 15/05/1997) ad oggi Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , (a Siracusa, il 18/11/2006), Persona_2
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
-di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n. 208/2020 del 6/10/2020;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 19/2/2025, il Presidente fissava udienza del 7/4/2025 per la comparizione dei coniugi, successivamente rinviata in data 30/6/2025 stante la mancata comparizione della . Pt_1
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso.
Nella medesima udienza, il Giudice poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati con reciproco rispetto, con l'obbligo di non recarsi molestia alcuna;
2) il SI. si obbliga a cedere e a trasferire, entro e non oltre un anno dalla data di Parte_2 divorzio, alla SI.ra la propria quota (pari al 50%) di proprietà dell'immobile adibito Parte_1
a casa coniugale, sito in Siracusa, Via Servi di Maria Ronco III n. 2/A. Indi, la casa coniugale, con tutti i mobili e le suppellettili che la arredano, già assegnata alla SI.ra , continuerà a Parte_1
rimanere nella piena ed esclusiva disponibilità materiale della stessa, in quanto unica proprietà dell'immobile de quo. La SI.ra continuerà a pagare le relative utenze domestiche e Parte_1
l'imposta per i rifiuti;
3) la SI.ra si impegna a concludere, entro sei mesi dalla data del divorzio il passaggio Parte_1 di proprietà dell'autovettura Ford Eco Sport targata FE074ZK, formalmente intestata al SI. Pt_2
;
[...]
pagina2 di 4 4) il SI. si obbliga a corrispondere al figlio , maggiorenne ma Parte_2 Persona_2
non ancora indipendente economicamente, la somma di Euro 200,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento dello stesso;
5) nulla sarà dovuto a titolo di contributo di mantenimento per la LI , essendo la Persona_1
stessa maggiorenne ed indipendente economicamente;
6) nulla sarà dovuto dal SI. alla SI.ra , a titolo di contributo di Parte_2 Parte_1
mantenimento, essendo la stessa indipendente economicamente;
7) le rate mensili, pari a circa Euro 450,00, del contratto di mutuo n. 5562767 -279171750 concluso dai coniugi con l'Istituto bancario BNL S.p.A., saranno pagate interamente ed esclusivamente dal SI. , il quale si obbliga altresì a lasciare indenne la SI.ra ; Parte_2 Parte_1
• ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa, ove venne celebrato il matrimonio, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_2
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di conSIlio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in Siracusa, il giorno 4/1/1997 (Anno 1997, Parte 2, Serie A, n. 6), in conformità alle
[...]
condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 02/09/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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