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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 370/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 370/2025 V.G. promosso da:
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AQ), residente in [...] e (C.F.: Parte_2
), nato il [...] a [...], residente in [...]C.F._2
(AQ), Piazza Torlonia n. 78, entrambi congiuntamente rappresentati dall'Avv. Aldo
Lucarelli del foro di Avezzano (AQ) in virtù di mandato steso in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avezzano (AQ), alla Via Monte Velino,
133;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n. 6416/2023 emesso da questo Tribunale in data 30.11.2023 nell'ambito del
1 procedimento civile contraddistinto dal numero 101/2023 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Avezzano in data 14.01.2006 Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del detto Comune al n. 2, Parte 1, anno 2006, tra i sig.ri e Parte_2 Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avezzano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale con decreto del
Tribunale di Avezzano del 29/03/2023 R.G. V.G.n. 110/2023;
3) dare atto che i coniugi hanno, comunque, definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi;
4) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto non vi è necessità di stabilire alcun assegno;
5) dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 15.05.2025, E Parte_2 [...]
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto in data 14.01.2006 in Avezzano dal quale è nato in data [...] il figlio
, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n. 6416/2023 emesso da questo Tribunale in data 30.11.2023, ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 25 giugno 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
2 Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo
Tribunale in data 30.11.2023, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti tenuto conto altresì che il figlio è maggiorenne ed indipendente,
e pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra E Parte_2
14.01.2006 in Avezzano, trascritto presso il detto Comune Parte_1 al n. 2, Parte 1, anno 2006
OMOLOGA le seguenti condizioni:
i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto non vi è necessità di stabilire alcun assegno;
PRENDE ATTO delle condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
3 COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 25 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 370/2025 V.G. promosso da:
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AQ), residente in [...] e (C.F.: Parte_2
), nato il [...] a [...], residente in [...]C.F._2
(AQ), Piazza Torlonia n. 78, entrambi congiuntamente rappresentati dall'Avv. Aldo
Lucarelli del foro di Avezzano (AQ) in virtù di mandato steso in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avezzano (AQ), alla Via Monte Velino,
133;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n. 6416/2023 emesso da questo Tribunale in data 30.11.2023 nell'ambito del
1 procedimento civile contraddistinto dal numero 101/2023 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Avezzano in data 14.01.2006 Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del detto Comune al n. 2, Parte 1, anno 2006, tra i sig.ri e Parte_2 Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Avezzano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale con decreto del
Tribunale di Avezzano del 29/03/2023 R.G. V.G.n. 110/2023;
3) dare atto che i coniugi hanno, comunque, definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi;
4) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto non vi è necessità di stabilire alcun assegno;
5) dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 15.05.2025, E Parte_2 [...]
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto in data 14.01.2006 in Avezzano dal quale è nato in data [...] il figlio
, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n. 6416/2023 emesso da questo Tribunale in data 30.11.2023, ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 25 giugno 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
2 Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo
Tribunale in data 30.11.2023, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti tenuto conto altresì che il figlio è maggiorenne ed indipendente,
e pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra E Parte_2
14.01.2006 in Avezzano, trascritto presso il detto Comune Parte_1 al n. 2, Parte 1, anno 2006
OMOLOGA le seguenti condizioni:
i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto non vi è necessità di stabilire alcun assegno;
PRENDE ATTO delle condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
3 COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 25 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
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