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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'IN, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 113/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (c.f: ), (c.f.:
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
), (c.f.: ), (c.f.;
[...] Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6 [...]
), (c.f.: ), tutti rappresentati e difesi, C.F._6 Parte_7 CodiceFiscale_7 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati RC Alfieri (c.f.: ) e CodiceFiscale_8
CO LV (c.f.: ), giusta mandato in atti;
CodiceFiscale_9
-ricorrenti-
CONTRO
, ; Controparte_1 CP_2 Controparte_3
- contumaci-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.01.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato Tribunale per: - “
1.accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n° 107/2015 ed, in particolare, per con riferimento agli anni scolastici Parte_1
1 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per con riferimento agli anni Parte_2 scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per con riferimento Parte_3 agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per con riferimento agli anni Parte_4 scolastici 2018/2019 e 2019/2020, per con riferimento agli anni scolastici Parte_5
2019/2020 e 2020/2021, per con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, per Parte_6
con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Parte_7
2.per l'effetto, condannare parte resistente alla corresponsione in favore di ciascun ricorrente, mediante l'adempimento in forma specifica, dell'importo nominale di € 2.000,00 per Pt_1
, € 2.000,00 per , €.1.500,00 per , €.1.000,00 per
[...] Parte_2 Parte_3
, €.1.000,00 per , €. 500,00 per ed €.2.000,00 per Parte_4 Parte_5 Parte_6
, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121 della Legge n° 107/2015 con erogazione Parte_7 nelle forme di legge e, quindi, attribuire la carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto come sopra indicato per ciascun ricorrente, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
3.condannare parte resistente ad eseguire ogni positiva conseguenza derivante dal riconoscimento del diritto reclamato;
4.condannare parte resistente al pagamento di spese e compenso, oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.”.
A fondamento della propria domanda, segnatamente, la ricorrente deduceva di essere Parte_1 docente precaria della scuola pubblica e di prestare nell'a.s. 2023/2024, attuale al momento del ricorso, presso l'Istituto Comprensivo “Criscuoli”” di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), con contratto a termine con decorrenza 5.9.2023 e fine al 30.6.2024; deduceva di aver lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato, di cui, tra gli altri: per l'anno scolastico 2020/2021 dal 21.10.2020 al 12.6.2021 presso l'Istituto Comprensivo “B. Croce” di
Flumeri (AV); per l'anno scolastico 2021/2022 dal 13.9.2021 al 30.6.2022 presso l'Istituto
Comprensivo “N. Iannaccone” di Lioni (AV); per l'anno scolastico 2022/2023 dal 7.9.2022 al
30.6.2023 presso l'Istituto Omnicomprensivo “F. De SA” di Lacedonia (AV).
Il ricorrente deduceva di essere docente precario della scuola pubblica e, Parte_2 nell'anno scolastico 2023/2024, attuale al momento del ricorso, di prestare servizio presso l'Istituto
Superiore De SA D'IN di , con contratto a termine con decorrenza 20.10.2023 e CP_3 fine al 30.6.2024 e presso l'Istituto Superiore “Maffucci” di RI (AV), con contratto a termine dal 16.10.2023 al 30.6.2024. Deduceva di aver lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato, di cui, tra gli altri: per l'anno scolastico 2020/2021 dall'1.9.2020 al
2 12.6.2021 presso l'Istituto Omnicomprensivo “F. De SA” di Lacedonia (AV), con otto diversi contratti;
per l'anno scolastico 2021/2022 dal 13.9.2021 al 31.8.2022 presso l'Istituto Superiore
“Maffucci” di RI (AV); per l'anno scolastico 2022/2023 dal 4.10.2022 al 30.6.2023 presso l'Istituto Omnicomprensivo “F. De SA” di Cervinara (AV) e Istituto Superiore “Ruggero II” di
NO IR (AV), con due distinti contratti, afferenti a due diverse materie di insegnamento, uno dal 29.9.2022 al 30.6.2023 e l'altro dal 12.10.22 al 30.6.2023.
La ricorrente deduceva docente di ruolo della scuola pubblica e, nell'anno Parte_3 scolastico 2023/2024, attuale al momento del ricorso, dir prestare servizio presso l'Istituto
Comprensivo ”Don Lorenzo Milani” di Manocalzati (AV). La ricorrente, deduceva di aver lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, di cui, tra gli altri: per l'anno scolastico 2019/2020 dal 12.9.2019 al 30.6.2020 presso la Scuola Primaria “Vignola” di Vignola
(MO; per l'anno scolastico 2020/2021 dal 16.9.2020 al 30.6.2021 presso la Scuola Primaria
“Vignola” di Vignola (MO); per l'anno scolastico 2021/2022 dal 6.9.2021 al 31.8.2022 presso la
Scuola Primaria “Vignola” di Vignola (MO).
Il ricorrente deduceva di essere docente di ruolo della scuola pubblica e, nell'anno Parte_4 scolastico 2023/2024, attuale al momento del ricorso, di prestare servizio presso l'Istituto Superiore
”De SAD'IN” di . Il ricorrente narrava di aver lavorato come docente precario e, CP_3 quindi, con contratti a tempo determinato, di cui, tra gli altri: per l'anno scolastico 2018/2019 dal
16.10.2018 al 30.6.2019 presso l'Istituto Superiore “Amatucci” di;
per l'anno scolastico CP_3
2019/2020 dal 29.10.2019 al 30.6.2020 presso l'Istituto Superiore “Amatucci” di . CP_3
La ricorrente deduceva di essere docente di ruolo della scuola pubblica e, Parte_5 nell'anno scolastico 2023/2024, attuale al momento del ricorso, di prestare servizio presso l'Istituto
Comprensivo ”G. Tentindo” di Chiusano di San Domenico (AV). Narrava di aver lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, di cui, tra gli altri: per l'anno scolastico 2019/2020. dal 19.9.2019 al 30.6.2020 presso l'IC “Ponte” di Ponte (BN) e dal 4.11.2019 al 30.6.2020, presso l'Istituto Superiore “M, Carafa- N. Giustiniani” di TO TA (BN); per l'anno scolastico 2020/2021 dal 13.10.2020 al 30.6.2021 presso l'IC “San RC dei OT” di San
RC dei OT (BN).
La ricorrente deduceva di essere docente di ruolo della scuola pubblica e, nell'anno Parte_6 scolastico in corso 2023/2024, attuale al momento del ricorso, di prestare servizio presso l'Istituto
Comprensivo (Montermiletto) di Montemiletto-Venticano (AV), presso la sezione staccata di OR le LE (AV). La ricorrente deduceva di aver lavorato come docente precaria e, quindi, con
3 contratti a tempo determinato, di cui, tra gli altri: per l'anno scolastico 2020/2021 dal 23.9.2020 al
30.6.2021 presso l'IC “B. Croce” di Flumeri (AV).
La ricorrente deduceva di essere docente precaria della scuola pubblica e, nell'anno Parte_7 scolastico 2023/2024, di prestare servizio presso l'Istituto Comprensivo “G. Tendindo”” di
Chiusano di San Domenico (AV), con contratto a termine con decorrenza 5.9.2023 e fine al
30.6.2024; deduceva di aver lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, di cui, tra gli altri: per l'anno scolastico 2020/2021 dal 2.10.2020 al 30.6.2021 presso l'Istituto Comprensivo “B. Croce” di Flumeri (AV); per l'anno scolastico 2021/2022 dal 13.9.2021 al 30.6.2022 presso l'Istituto Comprensivo “B. Croce” di Flumeri (AV); per l'anno scolastico
2022/2023 dall'8.9.2022 al 30.6.2023 presso l'IPSEOA “Rossi Doria” di . CP_3
Lamentavano la discriminazione subita rispetto ai docenti di ruolo, ai quali il beneficio è riconosciuto, invocando la violazione della normativa comunitaria (Direttiva 1999/70/CE), costituzionale (artt. 3, 35 e 97 Cost.) e contrattuale (artt. 63 e 64 CCNL Scuola), nonché richiamando la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in materia.
Narravano di aver prestato servizio, con contratti a tempo determinato, in favore del CP_1 convenuto negli a.s. su indicati per i quali non gli è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Si dolevano, dunque, di non aver fruito, con riguardo a tali anni scolastici, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 riservava tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.
I ricorrenti hanno rilevato di essere stati esclusi dalla possibilità di usufruire del beneficio economico di € 500 annui previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 a fini di formazione professionale, la c.d. carta docenti, in quanto assunti a tempo determinato.
In particolare, hanno esposto che l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) ha previsto espressamente che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
4 competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_4 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Hanno chiarito che il successivo comma 122 della Legge suddetta ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”, che il resistente, dunque, diramava alcune CP_1 indicazioni operative per le modalità di assegnazione ed utilizzo della suddetta Carta attraverso il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e che in tal sede venivano previsti come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che tanto veniva ribadito dalla nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015. CP_5
Soggiungevano che l'art. 3, comma 1 del D.P.C.M. del 28.11.2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”
Pertanto, proseguivano asserendo che, in tali circostanze, tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'Amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
I ricorrenti rappresentavano, difatti, che per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non hanno usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), pur avendo svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
Deducevano, pertanto, che il diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è privo di qualsiasi ragione oggettiva, in quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007,
5 nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, così come rilevato di recente dal Consiglio di Stato, da una serie di pronunce di merito dei giudici italiani e dalla Corte di Cassazione.
Ciò chiarito, i ricorrenti hanno formulato le richieste conclusionali ut supra.
2. Ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva l'Amministrazione resistente di cui va, pertanto, dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
4. Nel merito il ricorso risulta fondato, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C., cristallizzato, fra le altre, nella pronuncia n. 29961 del 27.10.2023.
In punto di diritto, infatti, deve rilevarsi che l'art. 1, co. 121, della L. 107 del 2015 abbia statuito che
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”, ed il successivo comma 122 del medesimo articolo abbia previsto che con un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze sarebbero stati Controparte_6 definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121.
Con il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, quindi, si è statuito, all'art. 2, che solo “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” e che “Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_4 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche”.
Successivamente, con il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il legislatore ha altresì confermato all'art. 3 che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
6 Pertanto, come già osservato dalla giurisprudenza, per effetto del combinato disposto della normativa primaria e secondaria appena richiamata, tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, ancorché assunti con contratto a tempo parziale, ed anche se poi non confermati in ruolo e per intero ed altresì se assunti in corso d'anno, hanno diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, da utilizzare fino a concorrenza di € 500,00 annui, non oltre il decorso di due anni decorrenti dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la somma è stata assegnata (l'art. 6, co. 6, del DPCM del 28 novembre 2016, infatti, prevede espressamene che Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate).
Il quadro normativo rappresentato, quindi, ha completamente escluso dal beneficio de quo il personale docente a tempo determinato, tra cui la ricorrente, pur svolgendo la stessa mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo la stessa sottoposta agli stessi obblighi formativi.
Ebbene, la questione esposta è stata già affrontata dalla CGUE con l'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, in cui la stessa ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_4 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì precisato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo
7 indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, che “conformemente all'articolo
1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali”, che “il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili”, che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. Infine, la Corte ha chiarito che “a tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
Sulla specifica questione, poi, deve essere anche riportato l'orientamento espresso dal Consiglio di
Stato che ha affermato “l'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del 23 settembre
2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non CP_5 di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione
8 rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell'appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua […]” e che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della
l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Da ultimo, sulla fattispecie in esame si è pronunciata la Suprema Corte con la summenzionata sentenza n. 29961/2023, la quale, richiamando la giurisprudenza comunitaria (in particolare la pronuncia del 18 maggio 2022), ha affermato che “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. […] Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente compatibile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. La S.C. ha poi precisato che, onde evitare il realizzarsi di una discriminazione alla rovescia, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il beneficio non può essere riconosciuto a tutti i docenti precari, ma solo in favore di coloro i quali hanno ricevuto degli incarichi annuali di supplenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999: “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato
9 alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docenti ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co.2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La citata pronuncia affronta altresì la questione legata alle modalità di erogazione del beneficio e chiarisce che la ratio della norma è quella di fornire un sostegno alla didattica annua, consentendo l'acquisto di specifici beni e servizi funzionali alla formazione del docente. Pertanto, attribuire al docente una somma liquida varrebbe a dire che “gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali […] Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancora più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno […]”. Inoltre, “questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione […] L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica […]”.
6. In definitiva, dando applicazione ai principi normativi e giurisprudenziali esposti, deve rilevarsi che, nel caso in esame, i ricorrenti hanno dimostrato, mediante adeguata produzione in atti, di aver svolto incarichi a tempo determinato, utili ai fini del conseguimento del beneficio in controversia, per gli anni esposti nel tessuto motivazionale della presente decisione.
10 Ne consegue, dunque, l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e ss. per gli anni scolastici di servizio riferiti a ciascun ricorrente così come suesposti, in virtù dei contratti a tempo determinato allegati e per i quali è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente.
7. Spese di giudizio liquidate secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dr. Monica d'IN, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) dichiara la contumacia dell'amministrazione resistente;
b) in accoglimento del ricorso, dichiara: per la ricorrente il diritto ad usufruire del Parte_1 beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il contumace alla relativa attivazione con l'importo di € 2.000,00; per il Controparte_4 ricorrente il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e Parte_2 disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il Controparte_4 contumace alla relativa attivazione con l'importo di € 2.000,00; per la ricorrente
[...] il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. Parte_3
1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il contumace alla relativa attivazione con l'importo di Controparte_4
€ 1.500,00; per il ricorrente il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica Parte_4 previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019
e 2019/2020 e, per l'effetto, condanna il contumace alla relativa Controparte_4 attivazione con l'importo di € 1.000,00; per la ricorrente il diritto ad usufruire del Parte_5 beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il Controparte_4 contumace alla relativa attivazione con l'importo di € 1.000,00; per la ricorrente il Parte_6 diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 per l'a.s. 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il Controparte_4 contumace alla relativa attivazione con l'importo di € 500,00; per la ricorrente il Parte_7 diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e 2023/2024 e,
11 per l'effetto, condanna il contumace alla relativa attivazione con l'importo Controparte_4 di € 2.000,00;
c) condanna l'amministrazione contumace al pagamento, a favore delle parti ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in euro 2.695,00, al rimborso del contributo unificato di euro 118,50, oltre alla corresponsione degli accessori, come per legge e agli interessi maturati sino al soddisfo, con distrazione ai procuratori anticipatari.
Così deciso in Avellino, il 4.11.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'IN
12
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'IN, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 113/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (c.f: ), (c.f.:
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
), (c.f.: ), (c.f.;
[...] Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6 [...]
), (c.f.: ), tutti rappresentati e difesi, C.F._6 Parte_7 CodiceFiscale_7 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati RC Alfieri (c.f.: ) e CodiceFiscale_8
CO LV (c.f.: ), giusta mandato in atti;
CodiceFiscale_9
-ricorrenti-
CONTRO
, ; Controparte_1 CP_2 Controparte_3
- contumaci-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.01.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato Tribunale per: - “
1.accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n° 107/2015 ed, in particolare, per con riferimento agli anni scolastici Parte_1
1 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per con riferimento agli anni Parte_2 scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per con riferimento Parte_3 agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per con riferimento agli anni Parte_4 scolastici 2018/2019 e 2019/2020, per con riferimento agli anni scolastici Parte_5
2019/2020 e 2020/2021, per con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, per Parte_6
con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Parte_7
2.per l'effetto, condannare parte resistente alla corresponsione in favore di ciascun ricorrente, mediante l'adempimento in forma specifica, dell'importo nominale di € 2.000,00 per Pt_1
, € 2.000,00 per , €.1.500,00 per , €.1.000,00 per
[...] Parte_2 Parte_3
, €.1.000,00 per , €. 500,00 per ed €.2.000,00 per Parte_4 Parte_5 Parte_6
, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121 della Legge n° 107/2015 con erogazione Parte_7 nelle forme di legge e, quindi, attribuire la carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto come sopra indicato per ciascun ricorrente, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
3.condannare parte resistente ad eseguire ogni positiva conseguenza derivante dal riconoscimento del diritto reclamato;
4.condannare parte resistente al pagamento di spese e compenso, oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.”.
A fondamento della propria domanda, segnatamente, la ricorrente deduceva di essere Parte_1 docente precaria della scuola pubblica e di prestare nell'a.s. 2023/2024, attuale al momento del ricorso, presso l'Istituto Comprensivo “Criscuoli”” di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), con contratto a termine con decorrenza 5.9.2023 e fine al 30.6.2024; deduceva di aver lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato, di cui, tra gli altri: per l'anno scolastico 2020/2021 dal 21.10.2020 al 12.6.2021 presso l'Istituto Comprensivo “B. Croce” di
Flumeri (AV); per l'anno scolastico 2021/2022 dal 13.9.2021 al 30.6.2022 presso l'Istituto
Comprensivo “N. Iannaccone” di Lioni (AV); per l'anno scolastico 2022/2023 dal 7.9.2022 al
30.6.2023 presso l'Istituto Omnicomprensivo “F. De SA” di Lacedonia (AV).
Il ricorrente deduceva di essere docente precario della scuola pubblica e, Parte_2 nell'anno scolastico 2023/2024, attuale al momento del ricorso, di prestare servizio presso l'Istituto
Superiore De SA D'IN di , con contratto a termine con decorrenza 20.10.2023 e CP_3 fine al 30.6.2024 e presso l'Istituto Superiore “Maffucci” di RI (AV), con contratto a termine dal 16.10.2023 al 30.6.2024. Deduceva di aver lavorato come docente precario e, quindi, con contratti a tempo determinato, di cui, tra gli altri: per l'anno scolastico 2020/2021 dall'1.9.2020 al
2 12.6.2021 presso l'Istituto Omnicomprensivo “F. De SA” di Lacedonia (AV), con otto diversi contratti;
per l'anno scolastico 2021/2022 dal 13.9.2021 al 31.8.2022 presso l'Istituto Superiore
“Maffucci” di RI (AV); per l'anno scolastico 2022/2023 dal 4.10.2022 al 30.6.2023 presso l'Istituto Omnicomprensivo “F. De SA” di Cervinara (AV) e Istituto Superiore “Ruggero II” di
NO IR (AV), con due distinti contratti, afferenti a due diverse materie di insegnamento, uno dal 29.9.2022 al 30.6.2023 e l'altro dal 12.10.22 al 30.6.2023.
La ricorrente deduceva docente di ruolo della scuola pubblica e, nell'anno Parte_3 scolastico 2023/2024, attuale al momento del ricorso, dir prestare servizio presso l'Istituto
Comprensivo ”Don Lorenzo Milani” di Manocalzati (AV). La ricorrente, deduceva di aver lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, di cui, tra gli altri: per l'anno scolastico 2019/2020 dal 12.9.2019 al 30.6.2020 presso la Scuola Primaria “Vignola” di Vignola
(MO; per l'anno scolastico 2020/2021 dal 16.9.2020 al 30.6.2021 presso la Scuola Primaria
“Vignola” di Vignola (MO); per l'anno scolastico 2021/2022 dal 6.9.2021 al 31.8.2022 presso la
Scuola Primaria “Vignola” di Vignola (MO).
Il ricorrente deduceva di essere docente di ruolo della scuola pubblica e, nell'anno Parte_4 scolastico 2023/2024, attuale al momento del ricorso, di prestare servizio presso l'Istituto Superiore
”De SAD'IN” di . Il ricorrente narrava di aver lavorato come docente precario e, CP_3 quindi, con contratti a tempo determinato, di cui, tra gli altri: per l'anno scolastico 2018/2019 dal
16.10.2018 al 30.6.2019 presso l'Istituto Superiore “Amatucci” di;
per l'anno scolastico CP_3
2019/2020 dal 29.10.2019 al 30.6.2020 presso l'Istituto Superiore “Amatucci” di . CP_3
La ricorrente deduceva di essere docente di ruolo della scuola pubblica e, Parte_5 nell'anno scolastico 2023/2024, attuale al momento del ricorso, di prestare servizio presso l'Istituto
Comprensivo ”G. Tentindo” di Chiusano di San Domenico (AV). Narrava di aver lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, di cui, tra gli altri: per l'anno scolastico 2019/2020. dal 19.9.2019 al 30.6.2020 presso l'IC “Ponte” di Ponte (BN) e dal 4.11.2019 al 30.6.2020, presso l'Istituto Superiore “M, Carafa- N. Giustiniani” di TO TA (BN); per l'anno scolastico 2020/2021 dal 13.10.2020 al 30.6.2021 presso l'IC “San RC dei OT” di San
RC dei OT (BN).
La ricorrente deduceva di essere docente di ruolo della scuola pubblica e, nell'anno Parte_6 scolastico in corso 2023/2024, attuale al momento del ricorso, di prestare servizio presso l'Istituto
Comprensivo (Montermiletto) di Montemiletto-Venticano (AV), presso la sezione staccata di OR le LE (AV). La ricorrente deduceva di aver lavorato come docente precaria e, quindi, con
3 contratti a tempo determinato, di cui, tra gli altri: per l'anno scolastico 2020/2021 dal 23.9.2020 al
30.6.2021 presso l'IC “B. Croce” di Flumeri (AV).
La ricorrente deduceva di essere docente precaria della scuola pubblica e, nell'anno Parte_7 scolastico 2023/2024, di prestare servizio presso l'Istituto Comprensivo “G. Tendindo”” di
Chiusano di San Domenico (AV), con contratto a termine con decorrenza 5.9.2023 e fine al
30.6.2024; deduceva di aver lavorato come docente precaria e, quindi, con contratti a tempo determinato, di cui, tra gli altri: per l'anno scolastico 2020/2021 dal 2.10.2020 al 30.6.2021 presso l'Istituto Comprensivo “B. Croce” di Flumeri (AV); per l'anno scolastico 2021/2022 dal 13.9.2021 al 30.6.2022 presso l'Istituto Comprensivo “B. Croce” di Flumeri (AV); per l'anno scolastico
2022/2023 dall'8.9.2022 al 30.6.2023 presso l'IPSEOA “Rossi Doria” di . CP_3
Lamentavano la discriminazione subita rispetto ai docenti di ruolo, ai quali il beneficio è riconosciuto, invocando la violazione della normativa comunitaria (Direttiva 1999/70/CE), costituzionale (artt. 3, 35 e 97 Cost.) e contrattuale (artt. 63 e 64 CCNL Scuola), nonché richiamando la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in materia.
Narravano di aver prestato servizio, con contratti a tempo determinato, in favore del CP_1 convenuto negli a.s. su indicati per i quali non gli è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Si dolevano, dunque, di non aver fruito, con riguardo a tali anni scolastici, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 riservava tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.
I ricorrenti hanno rilevato di essere stati esclusi dalla possibilità di usufruire del beneficio economico di € 500 annui previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 a fini di formazione professionale, la c.d. carta docenti, in quanto assunti a tempo determinato.
In particolare, hanno esposto che l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) ha previsto espressamente che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
4 competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_4 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Hanno chiarito che il successivo comma 122 della Legge suddetta ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”, che il resistente, dunque, diramava alcune CP_1 indicazioni operative per le modalità di assegnazione ed utilizzo della suddetta Carta attraverso il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e che in tal sede venivano previsti come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che tanto veniva ribadito dalla nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015. CP_5
Soggiungevano che l'art. 3, comma 1 del D.P.C.M. del 28.11.2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”
Pertanto, proseguivano asserendo che, in tali circostanze, tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'Amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
I ricorrenti rappresentavano, difatti, che per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non hanno usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), pur avendo svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
Deducevano, pertanto, che il diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è privo di qualsiasi ragione oggettiva, in quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007,
5 nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, così come rilevato di recente dal Consiglio di Stato, da una serie di pronunce di merito dei giudici italiani e dalla Corte di Cassazione.
Ciò chiarito, i ricorrenti hanno formulato le richieste conclusionali ut supra.
2. Ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva l'Amministrazione resistente di cui va, pertanto, dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
4. Nel merito il ricorso risulta fondato, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C., cristallizzato, fra le altre, nella pronuncia n. 29961 del 27.10.2023.
In punto di diritto, infatti, deve rilevarsi che l'art. 1, co. 121, della L. 107 del 2015 abbia statuito che
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”, ed il successivo comma 122 del medesimo articolo abbia previsto che con un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze sarebbero stati Controparte_6 definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121.
Con il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, quindi, si è statuito, all'art. 2, che solo “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” e che “Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_4 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche”.
Successivamente, con il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il legislatore ha altresì confermato all'art. 3 che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
6 Pertanto, come già osservato dalla giurisprudenza, per effetto del combinato disposto della normativa primaria e secondaria appena richiamata, tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, ancorché assunti con contratto a tempo parziale, ed anche se poi non confermati in ruolo e per intero ed altresì se assunti in corso d'anno, hanno diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, da utilizzare fino a concorrenza di € 500,00 annui, non oltre il decorso di due anni decorrenti dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la somma è stata assegnata (l'art. 6, co. 6, del DPCM del 28 novembre 2016, infatti, prevede espressamene che Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate).
Il quadro normativo rappresentato, quindi, ha completamente escluso dal beneficio de quo il personale docente a tempo determinato, tra cui la ricorrente, pur svolgendo la stessa mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo la stessa sottoposta agli stessi obblighi formativi.
Ebbene, la questione esposta è stata già affrontata dalla CGUE con l'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, in cui la stessa ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_4 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì precisato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo
7 indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, che “conformemente all'articolo
1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali”, che “il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili”, che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. Infine, la Corte ha chiarito che “a tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
Sulla specifica questione, poi, deve essere anche riportato l'orientamento espresso dal Consiglio di
Stato che ha affermato “l'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del 23 settembre
2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non CP_5 di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione
8 rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell'appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua […]” e che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della
l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Da ultimo, sulla fattispecie in esame si è pronunciata la Suprema Corte con la summenzionata sentenza n. 29961/2023, la quale, richiamando la giurisprudenza comunitaria (in particolare la pronuncia del 18 maggio 2022), ha affermato che “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. […] Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente compatibile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. La S.C. ha poi precisato che, onde evitare il realizzarsi di una discriminazione alla rovescia, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il beneficio non può essere riconosciuto a tutti i docenti precari, ma solo in favore di coloro i quali hanno ricevuto degli incarichi annuali di supplenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999: “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato
9 alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docenti ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co.2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La citata pronuncia affronta altresì la questione legata alle modalità di erogazione del beneficio e chiarisce che la ratio della norma è quella di fornire un sostegno alla didattica annua, consentendo l'acquisto di specifici beni e servizi funzionali alla formazione del docente. Pertanto, attribuire al docente una somma liquida varrebbe a dire che “gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali […] Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancora più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno […]”. Inoltre, “questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione […] L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica […]”.
6. In definitiva, dando applicazione ai principi normativi e giurisprudenziali esposti, deve rilevarsi che, nel caso in esame, i ricorrenti hanno dimostrato, mediante adeguata produzione in atti, di aver svolto incarichi a tempo determinato, utili ai fini del conseguimento del beneficio in controversia, per gli anni esposti nel tessuto motivazionale della presente decisione.
10 Ne consegue, dunque, l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e ss. per gli anni scolastici di servizio riferiti a ciascun ricorrente così come suesposti, in virtù dei contratti a tempo determinato allegati e per i quali è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente.
7. Spese di giudizio liquidate secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dr. Monica d'IN, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) dichiara la contumacia dell'amministrazione resistente;
b) in accoglimento del ricorso, dichiara: per la ricorrente il diritto ad usufruire del Parte_1 beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il contumace alla relativa attivazione con l'importo di € 2.000,00; per il Controparte_4 ricorrente il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e Parte_2 disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il Controparte_4 contumace alla relativa attivazione con l'importo di € 2.000,00; per la ricorrente
[...] il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. Parte_3
1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il contumace alla relativa attivazione con l'importo di Controparte_4
€ 1.500,00; per il ricorrente il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica Parte_4 previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019
e 2019/2020 e, per l'effetto, condanna il contumace alla relativa Controparte_4 attivazione con l'importo di € 1.000,00; per la ricorrente il diritto ad usufruire del Parte_5 beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il Controparte_4 contumace alla relativa attivazione con l'importo di € 1.000,00; per la ricorrente il Parte_6 diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 per l'a.s. 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il Controparte_4 contumace alla relativa attivazione con l'importo di € 500,00; per la ricorrente il Parte_7 diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e 2023/2024 e,
11 per l'effetto, condanna il contumace alla relativa attivazione con l'importo Controparte_4 di € 2.000,00;
c) condanna l'amministrazione contumace al pagamento, a favore delle parti ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in euro 2.695,00, al rimborso del contributo unificato di euro 118,50, oltre alla corresponsione degli accessori, come per legge e agli interessi maturati sino al soddisfo, con distrazione ai procuratori anticipatari.
Così deciso in Avellino, il 4.11.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'IN
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