Articolo 82 bis della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 82Articolo 82 ter
Versione
11 luglio 1990
Art. 82-bis. (((Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva) )) (( 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentitva non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianaza puo' sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si e' sottoposta o abbia in corso un programma terapeurico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 71, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria, non superano i quattro anni.
2. La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, ne' alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
4. La sospensione della esecuzione della pena non puo' essere concessa piu' di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 puo' tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con piu' condanne divenute definitive anteriormente alla domanda di cui all'articolo 82-ter, comma 1. ))
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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