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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4770/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Via Dante 28 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2431 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4546/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, notificato il 15.3.2024 e relativo ad IMU del Comune di Acicastello per l'anno 2018.
A sostegno del ricorso, deduce che l'immobile oggetto di imposizione è adibito ad abitazione principale di essa ricorrente ed è dunque esente da imposta.
Si è costituito il Comune di Acicastello, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve dunque essere rigettato.
Come argomentato da parte resistente, infatti, la ricorrente non ha fornito prova della sussistenza due prosupposti previsti dalla legge per l'esenzione dal tributo.
Ai sensi dell'art. 1, commi 740 L. 160/2019, infatti, “il possesso dell'abitazione principale […] non costituisce presupposto di imposta [...]”. E, ai sensi del successivo comma 741, lett. b) "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La ricorrente, comproprietaria del 50% dell'immobile in questione con la sorella, pur avendo ivi fissato la propria residenza anagrafica, non ha dimostrato di essere anche dimorante abitualmente nell'immobile medesimo.
Al contrario, secondo quanto dedotto da parte resistente, risulta non solo che la signora Ricorrente_1 nello stesso anno di imposta fosse fiscalmente a carico della madre (residente in altro immobile sito in altro comune), ma soprattutto che presso l'immobile oggetto di tassazione non sia mai stata attivata alcuna utenza idrica.
Risulta infatti del tutto inverosimile che in un immobile possa "dimorarsi abitualmente" in assenza di un allaccio idrico. Nè, in contrario, parte ricorrente ha dedotto circostanze di fatto utili a ritenere sussistente il presupposto previsto dalla legge.
In assenza di prova di uno dei requisiti previsti per l'esenzione dal tributo, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 300,00, oltre IVA e CPA se dovuti, a favore della parte resistente.
Così deciso in Catania il 15.12.2025 Il giudice monocratico Francesco Testa
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4770/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Via Dante 28 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2431 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4546/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, notificato il 15.3.2024 e relativo ad IMU del Comune di Acicastello per l'anno 2018.
A sostegno del ricorso, deduce che l'immobile oggetto di imposizione è adibito ad abitazione principale di essa ricorrente ed è dunque esente da imposta.
Si è costituito il Comune di Acicastello, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve dunque essere rigettato.
Come argomentato da parte resistente, infatti, la ricorrente non ha fornito prova della sussistenza due prosupposti previsti dalla legge per l'esenzione dal tributo.
Ai sensi dell'art. 1, commi 740 L. 160/2019, infatti, “il possesso dell'abitazione principale […] non costituisce presupposto di imposta [...]”. E, ai sensi del successivo comma 741, lett. b) "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La ricorrente, comproprietaria del 50% dell'immobile in questione con la sorella, pur avendo ivi fissato la propria residenza anagrafica, non ha dimostrato di essere anche dimorante abitualmente nell'immobile medesimo.
Al contrario, secondo quanto dedotto da parte resistente, risulta non solo che la signora Ricorrente_1 nello stesso anno di imposta fosse fiscalmente a carico della madre (residente in altro immobile sito in altro comune), ma soprattutto che presso l'immobile oggetto di tassazione non sia mai stata attivata alcuna utenza idrica.
Risulta infatti del tutto inverosimile che in un immobile possa "dimorarsi abitualmente" in assenza di un allaccio idrico. Nè, in contrario, parte ricorrente ha dedotto circostanze di fatto utili a ritenere sussistente il presupposto previsto dalla legge.
In assenza di prova di uno dei requisiti previsti per l'esenzione dal tributo, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 300,00, oltre IVA e CPA se dovuti, a favore della parte resistente.
Così deciso in Catania il 15.12.2025 Il giudice monocratico Francesco Testa