Ordinanza cautelare 12 novembre 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2025, proposto da
Btl Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B428AA616B, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Romano e Saverio Di Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto nello studio del primo difensore sito in Salerno (SA), alla via Giacinto Carucci, n. 1/5;
contro
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
nei confronti
EM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Inglese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) del provvedimento prot. 2025-ME-519 del 24.9.2025, pervenuto alla ricorrente il 25.9.2025, con il quale l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha disposto l’aggiudicazione della gara GIG B428AA616B in favore della società EM S.r.l.;
2) di tutti i verbali di gara, per quanto di interesse;
3) ove occorra, del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale, per quanto di interesse;
4) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguenziale che, in tutto o in parte, possa comunque ledere gli interessi legittimi e i diritti della ricorrente.
nonché per la declaratoria
d’inefficacia del contratto di appalto ove medio tempore stipulato tra l’Amministrazione e la società EM S.r.l., con espressa richiesta della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile all’immediata stipula del contratto, subentrando, in luogo della aggiudicataria, all’immediata fornitura messa a gara;
e, in via subordinata, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EM S.r.l. e dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
Vista la nota del 14.1.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso, “ alla luce delle vicende sopravvenute e del tempo trascorso ”;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere. BR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse di parte ricorrente e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, primo comma, lett. c), c.p.a..
Atteso che la resistente e la controinteressata si sono opposte alla richiesta della ricorrente di compensazione delle spese di lite, il Collegio è chiamato ad una delibazione sommaria della causa ai fini della soccombenza virtuale.
L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con bando pubblicato l’8.11.2024, ha indetto una procedura aperta a lotto unico per la “Fornitura ed installazione di un sistema robotico per la riabilitazione del cammino per il Servizio di Riabilitazione dell’Ospedale di Merano in favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige”, di importo complessivo pari a euro 300.000,00, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tra qualità (75 punti) e prezzo (25 punti).
All’esito della procedura si è classificata prima la EM S.r.l. con complessivi 95,34 punti e seconda l’odierna ricorrente con complessivi 76,04 punti.
Con ricorso notificato il 24 ottobre 2025 e depositato il 31 ottobre 2025 Btl Italia S.r.l. ha impugnato dinanzi a questo T.R.G.A., chiedendone l’annullamento, gli atti indicati in epigrafe.
Ha, altresì, domandato la dichiarazione d’inefficacia del contratto di appalto ove medio tempore stipulato tra l’Amministrazione e la società EM S.r.l. e in subordine la condanna al risarcimento del danno per equivalente dell’Azienda sanitaria.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 101 d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione delle regole di cui al capo i, punto 3, cpv 1, 3, 4 e 5 del disciplinare in combinato disposto con quelle di cui al capo II, derubricato “ documentazione necessaria per la partecipazione alla procedur a”, lett. a, a.0 e a.5 del disciplinare medesimo; vizio del procedimento per arbitrarietà dell’azione amministrativa ed eccesso di potere per completo travisamento della fattispecie; sviamento : l’EM avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver presentato il DGUE e la cauzione provvisoria, ritenendo non ammissibile il soccorso istruttorio disposto e positivamente definito dalla Commissione di gara in ordine ai documenti caricati in formato illeggibile;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione delle regole di cui al capo III, lett. a) del disciplinare di gara; violazione e falsa applicazione di cui al capo II del capitolato speciale; violazione e falsa applicazione delle norme en 60601-1-6 e en 62366-1; vizio del procedimento per manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e parzialità; sviamento: la ricorrente Btl Italia censura l’attribuzione del punteggio per i due sotto-criteri riguardo alle “ Caratteristiche tecniche” , con il peso di 10 punti in relazione ai pulsanti di emergenza e sulla conformazione fisica del robot e sulla distribuzione del peso dello stesso sui suoi diversi punti di appoggio e riguardo alla “ Facilità di giudizio e calibrazione ”, con il peso di 15 punti in relazione a vari profili.
In data 3 novembre 2025 EM si è costituita formalmente in giudizio per resistere al ricorso. Con memoria del 7 novembre 2025 ha eccepito l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, in quanto non supererebbe la prova di resistenza.
Il 7 novembre 2025 L’Azienda sanitaria si è costituita in giudizio, deducendo ampiamente in ordine ai due motivi di ricorso.
Con ordinanza n. 113/2025 il Tribunale ha rigettato la domanda di sospensione, ritenendo prima facie insussistenti elementi di fumus boni iuris e, quanto al periculum in mora , che nel bilanciamento degli opposti interessi appare prevalente quello dell’Amministrazione sanitaria alla tempestiva acquisizione e installazione della fornitura del sistema robotico per la riabilitazione del cammino dei pazienti.
Con ordinanza n. 4380/2025 la VI Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dalla Btl Italia avverso l’ordinanza cautelare.
Il Collegio rileva che con i motivi di impugnazione proposti, la ricorrente, da un lato non è riuscita a dimostrare la necessità di escludere la controinteressata per difetto di documentazione essenziale (il DGUE e la cauzione provvisoria), dall’altro non è stata in grado di offrire la necessaria prova di resistenza richiesta dalla giurisprudenza amministrativa qualora vengano contestati i punteggi assegnati all’aggiudicataria.
Invero, con il primo motivo di ricorso Btl Italia S.r.l. (brevemente BTL) ha affermato che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver presentato il DGUE e la cauzione provvisoria.
Il Collegio osserva, tuttavia, che tale documentazione era stata presentata nel rispetto del formato previsto ma in versione difficilmente leggibile, per difficoltà del sistema informatico, e che pertanto correttamente era stato attivato il soccorso istruttorio, che ha consentito il deposito della stessa documentazione e la successiva lettura della medesima senza alcuna alterazione documentale rispetto al deposito originale.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la valutazione attribuita alla propria offerta in relazione a due sotto-criteri (“ Caratteristiche tecniche ” e “ Facilità di giudizio e calibrazione ”), nei quali ha ottenuto rispettivamente 6 e 9 punti, a fronte dei 10 e 15 attribuiti alla controinteressata, per un divario complessivo di 10 punti.
Tuttavia, anche ipotizzando, in via meramente teorica, che le censure siano fondate e che alla ricorrente venga attribuito il punteggio massimo in entrambi i sotto-criteri, il suo punteggio complessivo aumenterebbe di 10 punti.
Considerato che il distacco in graduatoria è pari a 19,3 punti, residuerebbe comunque uno scarto di 9,3 punti a favore della controinteressata.
Ne consegue che le doglianze articolate con il secondo motivo di ricorso non sono idonee a incidere sull’esito della procedura, non risultando superata la c.d. prova di resistenza richiesta dalla condivisa giurisprudenza amministrativa, per la quale: “ In sede d’impugnazione degli atti di gara, è necessario dare adeguata dimostrazione della c.d. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell’interesse al ricorso, il quale costituisce una condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c. , rilevabile anche d’ufficio, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità, con la conseguenza che il gravame dell’aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l’esclusione dell’impresa aggiudicataria (che implicherebbe un immediato vantaggio per il ricorrente), ma che risulti fondato sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti (come anche dell’esclusione della ricorrente) deve essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria ” (cfr. ex multis TAR Campania Napoli, Sez. II, 27.03.2023, n. 1870).
Per queste ragioni, attesa l’infondatezza nel merito del gravame, il favore delle spese di lite va riconosciuto alla parte resistente ed alla controinteressata nella misura stabilita nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio in favore dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e di EM S.r.l., che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), per ciascuna, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE IR, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere
BR AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR AR | TE IR |
IL SEGRETARIO