CASS
Sentenza 22 settembre 2022
Sentenza 22 settembre 2022
Massime • 1
In tema di ricognizione personale, l'inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., relative alla partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, al fine di garantire la genuinità e l'attendibilità della prova, non costituisce causa di nullità o inutilizzabilità dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2022, n. 35425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35425 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposti da EC RO n. a Firenze il 16/6/1965 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 17/12/2020 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del Consigliere Anna MAa De Santis - letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. GA MA, depositata in data 5/7/2022 CONSIDERATO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del Gup del Tribunale di Prato che, in data 2/4/2014, aveva ritenuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione di monili e oggetti d'oro, 1 (QL Penale Sent. Sez. 2 Num. 35425 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 13/07/2022 condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. GA MA, deducendo: 2.1 la violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere una prova decisiva. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha negato l'esame di una teste fondamentale che avrebbe dovuto riferire circa la cessione all'imputato dell'orologio Zenith modello Stellina, ritenendo la richiesta "priva di consistenza" alla luce dell'epoca di effettuazione del sequestro. Aggiunge che detta decisione ha violato il diritto di difesa del ricorrente, impedendogli l'esercizio del diritto all'ammissione delle prove a discarico sulla base del decorso del tempo, ascrivibile non al prevenuto ma all'amministrazione della giustizia, avendo il difensore proposto appello avverso la sentenza di primo grado nel mese di luglio 2014. Precisa, inoltre, il ricorrente che la testimonianza richiesta costituiva prova nuova sopravvenuta in quanto scoperta solo a seguito del giudizio di primo grado mentre il riconoscimento dell'orologio sequestrato ad opera di SU CO è avvenuto sulla base di dati non personalizzati quali graffi sul quadrante e una foto del SU con indosso un orologio simile laddove un attendibile riconoscimento non poteva prescindere dal numero di serie dell'accessorio oppure dal certificato di autenticità. Inoltre, il furto ai danni del SU è del gennaio 2011, ovvero circa due anni prima del sequestro operato nell'esercizio dell'imputato, circostanza che non appare coerente con il fatto che i ladri d'etnia rom di solito tendono a liberarsi della refurtiva immediatamente e nella specie i coimputati hanno riferito, che fino al gennaio 2012, la refurtiva veniva ceduta a tale VE FO;
2.2 l'erronea applicazione della legge penale in relazione alle modalità di svolgimento della ricognizione poiché effettuata utilizzando due soggetti che non avevano alcuna somiglianza con l'imputato e soprattutto nessuno dei quali presentava lo stesso difetto visivo (strabismo). La difesa segnala che il mezzo di prova era stato disposto ex art. 507 cod.proc.pen. dal primo giudice, il quale aveva ritenuto incerti i dati forniti dai tre accusatori, sicché non può concordarsi con la Corte di merito che l'ha ritenuto sovrabbondante mentre le caratteristiche non omogenee dei soggetti affiancati all'imputato invalidano la genuinità della prova. Inoltre il ricorrente segnala che dalla ricognizione è emerso che il chiamante MAo KA, il principale accusatore del prevenuto, si è espresso in termini meramente possibilistici;
2 2.3 la mancanza di motivazione con riguardo alle doglianze difensive relative alla chiamata in correità nei confronti del ricorrente, sebbene le stesse indichino il HU quale ricettatore in maniera imprecisa e vaga, asserendo di ignorarne il nome e non essendo in grado di indicare l'indirizzo del suo laboratorio. Inoltre non risultano riscontri esterni in quanto non constano telefonate tra i KA e l'imputato, nonostante le utenze dei primi siano state sottoposte ad intercettazione e KA MAo abbia riferito che la consegna della refurtiva era preceduta da una telefonata in codice. La difesa segnala che, sotto il profilo dell'attendibilità degli accusatori, avrebbe dovuto destare sospetto l'eccessiva precisione e la similitudine nella descrizione dei fatti e finanche la sovrapponibilità di informazioni erronee quale quella del luogo di ubicazione del negozio in Oste di RL o la definizione dello stesso come "compro oro" invece che laboratorio orafo. Inoltre secondo la difesa la sentenza impugnata erra nel ritenere che il HU avesse un obbligo di tenuta di un registro delle operazioni, imposto solo con D. Igs n. 192/2017, mentre sono state prodotte in atti fatture d'acquisto e ricevute fiscali. I giudici territoriali non hanno, infine, considerato il corretto comportamento del prevenuto all'atto della perquisizione ed hanno svalutato l'erronea indicazione dei chiamanti sull'altezza del ricorrente e sull'uso degli occhiali come pure le discrasie circa il prezzo dell'oro alla vendita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di merito ha disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di assumere la testimonianza di tale NA EL non solo in ragione del tempo trascorso dal sequestro dell'orologio ma, soprattutto, perché ha ritenuto che la testimonianza non avrebbe portato alcuna "concreta variazione al quadro probatorio a carico del HU, comunque ben solido". Si è dunque in presenza di un giudizio di superfluità della prova richiesta in relazione alla quale, peraltro, la difesa non aveva adeguatamente argomentato la sopravvenienza, attese le deduzioni svolte nell'atto d'appello a pag. 10. 1.1 Questa Corte ha chiarito che nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione. (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Rv. 276913-02; n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061). Alle parti spetta, infatti, solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in 3 45L, termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2 , n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585). 2. Destituita di giuridico fondamento è anche la dedotta violazione di legge con riguardo alle modalità di effettuazione della ricognizione personale. Questa Corte è costante nell'affermazione che, in tema di svolgimento della ricognizione personale, non è causa di nullità o di inutilizzabilità dell'atto l'inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. al fine di assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione (Sez. 6, n. 44595 del 08/10/2008, Rv. 241655;Sez. 2 n. 38619 del 26/09/2007, Rv. 238166; n. 40081 del 04/07/2013, Rv. 257069). L'uso nell'art. 214 codice di rito della locuzione "il più possibile somiglianti" integra, infatti, una prescrizione, sprovvista di sanzione, diretta ad assicurare il controllo della genuinità ed attendibilità del riconoscimento operato, circostanza in ordine alla quale la Corte territoriale ha motivato adeguatamente, evidenziando la concludenza delle descrizioni del ricettatore offerte dai chiamanti in correità, caratterizzate dal richiamo all'elemento individualizzante dello strabismo. L'atto di ricognizione disposto dal Gup si innesta su emergenze investigative già autonomamente dotate di solida capacità rappresentativa e in tal senso la sentenza impugnata ne ha richiamato la sovrabbondanza senza che sia dato ravvisare in detta affermazione alcun vizio in questa sede utilmente scrutinabile. 3. Il terzo motivo è reiterativo di censure concernenti la pretesa inattendibilità dei chiamanti in correità già devolute in sede di gravame, adeguatamente scrutinate e disattese con il supporto di congrua motivazione (pag. 3). Invero, non esistono elementi di sorta a sostegno della prospettazione difensiva circa la natura calunniosa di ben tre, convergenti, chiamate in correità, riscontrate in sede investigativa dagli esiti delle perquisizioni operate e dal successivo riconoscimento di alcuni dei beni sequestrati. I contenuti delle dichiarazioni eteroaccusatorie, secondo le emergenze delle conformi sentenze di merito, appaiono puntuali e dettagliati, essendo stati chiariti i tempi della intrapresa "collaborazione" dei KA con il prevenuto, dettagliatamente descritto dagli originari coimputati;
precisata l'ubicazione del laboratorio di cui il HU era titolare;
esplicitate le modalità di conferimento della refurtiva. La difesa, riproponendo le censure formulate con l'atto d'appello (primo motivo), lamenta l'asserita pretermissione di rilievi nessuno dei quali dotato di valenza scardinante l'assetto giustificativo delle sentenze di merito, sollecitando nella sostanza una rilettura delle emergenze processuali preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione priva di significative frizioni logiche. L'irricevibilità dell'impugnazione osta all'accoglimento 4 c9)-- Il Consigliere estensore Il Presiden dell'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa nella memoria difensiva prodotta. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13 Luglio 2022
-letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. GA MA, depositata in data 5/7/2022 CONSIDERATO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del Gup del Tribunale di Prato che, in data 2/4/2014, aveva ritenuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione di monili e oggetti d'oro, 1 (QL Penale Sent. Sez. 2 Num. 35425 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 13/07/2022 condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. GA MA, deducendo: 2.1 la violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere una prova decisiva. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha negato l'esame di una teste fondamentale che avrebbe dovuto riferire circa la cessione all'imputato dell'orologio Zenith modello Stellina, ritenendo la richiesta "priva di consistenza" alla luce dell'epoca di effettuazione del sequestro. Aggiunge che detta decisione ha violato il diritto di difesa del ricorrente, impedendogli l'esercizio del diritto all'ammissione delle prove a discarico sulla base del decorso del tempo, ascrivibile non al prevenuto ma all'amministrazione della giustizia, avendo il difensore proposto appello avverso la sentenza di primo grado nel mese di luglio 2014. Precisa, inoltre, il ricorrente che la testimonianza richiesta costituiva prova nuova sopravvenuta in quanto scoperta solo a seguito del giudizio di primo grado mentre il riconoscimento dell'orologio sequestrato ad opera di SU CO è avvenuto sulla base di dati non personalizzati quali graffi sul quadrante e una foto del SU con indosso un orologio simile laddove un attendibile riconoscimento non poteva prescindere dal numero di serie dell'accessorio oppure dal certificato di autenticità. Inoltre, il furto ai danni del SU è del gennaio 2011, ovvero circa due anni prima del sequestro operato nell'esercizio dell'imputato, circostanza che non appare coerente con il fatto che i ladri d'etnia rom di solito tendono a liberarsi della refurtiva immediatamente e nella specie i coimputati hanno riferito, che fino al gennaio 2012, la refurtiva veniva ceduta a tale VE FO;
2.2 l'erronea applicazione della legge penale in relazione alle modalità di svolgimento della ricognizione poiché effettuata utilizzando due soggetti che non avevano alcuna somiglianza con l'imputato e soprattutto nessuno dei quali presentava lo stesso difetto visivo (strabismo). La difesa segnala che il mezzo di prova era stato disposto ex art. 507 cod.proc.pen. dal primo giudice, il quale aveva ritenuto incerti i dati forniti dai tre accusatori, sicché non può concordarsi con la Corte di merito che l'ha ritenuto sovrabbondante mentre le caratteristiche non omogenee dei soggetti affiancati all'imputato invalidano la genuinità della prova. Inoltre il ricorrente segnala che dalla ricognizione è emerso che il chiamante MAo KA, il principale accusatore del prevenuto, si è espresso in termini meramente possibilistici;
2 2.3 la mancanza di motivazione con riguardo alle doglianze difensive relative alla chiamata in correità nei confronti del ricorrente, sebbene le stesse indichino il HU quale ricettatore in maniera imprecisa e vaga, asserendo di ignorarne il nome e non essendo in grado di indicare l'indirizzo del suo laboratorio. Inoltre non risultano riscontri esterni in quanto non constano telefonate tra i KA e l'imputato, nonostante le utenze dei primi siano state sottoposte ad intercettazione e KA MAo abbia riferito che la consegna della refurtiva era preceduta da una telefonata in codice. La difesa segnala che, sotto il profilo dell'attendibilità degli accusatori, avrebbe dovuto destare sospetto l'eccessiva precisione e la similitudine nella descrizione dei fatti e finanche la sovrapponibilità di informazioni erronee quale quella del luogo di ubicazione del negozio in Oste di RL o la definizione dello stesso come "compro oro" invece che laboratorio orafo. Inoltre secondo la difesa la sentenza impugnata erra nel ritenere che il HU avesse un obbligo di tenuta di un registro delle operazioni, imposto solo con D. Igs n. 192/2017, mentre sono state prodotte in atti fatture d'acquisto e ricevute fiscali. I giudici territoriali non hanno, infine, considerato il corretto comportamento del prevenuto all'atto della perquisizione ed hanno svalutato l'erronea indicazione dei chiamanti sull'altezza del ricorrente e sull'uso degli occhiali come pure le discrasie circa il prezzo dell'oro alla vendita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di merito ha disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di assumere la testimonianza di tale NA EL non solo in ragione del tempo trascorso dal sequestro dell'orologio ma, soprattutto, perché ha ritenuto che la testimonianza non avrebbe portato alcuna "concreta variazione al quadro probatorio a carico del HU, comunque ben solido". Si è dunque in presenza di un giudizio di superfluità della prova richiesta in relazione alla quale, peraltro, la difesa non aveva adeguatamente argomentato la sopravvenienza, attese le deduzioni svolte nell'atto d'appello a pag. 10. 1.1 Questa Corte ha chiarito che nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione. (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Rv. 276913-02; n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061). Alle parti spetta, infatti, solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in 3 45L, termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2 , n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585). 2. Destituita di giuridico fondamento è anche la dedotta violazione di legge con riguardo alle modalità di effettuazione della ricognizione personale. Questa Corte è costante nell'affermazione che, in tema di svolgimento della ricognizione personale, non è causa di nullità o di inutilizzabilità dell'atto l'inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. al fine di assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione (Sez. 6, n. 44595 del 08/10/2008, Rv. 241655;Sez. 2 n. 38619 del 26/09/2007, Rv. 238166; n. 40081 del 04/07/2013, Rv. 257069). L'uso nell'art. 214 codice di rito della locuzione "il più possibile somiglianti" integra, infatti, una prescrizione, sprovvista di sanzione, diretta ad assicurare il controllo della genuinità ed attendibilità del riconoscimento operato, circostanza in ordine alla quale la Corte territoriale ha motivato adeguatamente, evidenziando la concludenza delle descrizioni del ricettatore offerte dai chiamanti in correità, caratterizzate dal richiamo all'elemento individualizzante dello strabismo. L'atto di ricognizione disposto dal Gup si innesta su emergenze investigative già autonomamente dotate di solida capacità rappresentativa e in tal senso la sentenza impugnata ne ha richiamato la sovrabbondanza senza che sia dato ravvisare in detta affermazione alcun vizio in questa sede utilmente scrutinabile. 3. Il terzo motivo è reiterativo di censure concernenti la pretesa inattendibilità dei chiamanti in correità già devolute in sede di gravame, adeguatamente scrutinate e disattese con il supporto di congrua motivazione (pag. 3). Invero, non esistono elementi di sorta a sostegno della prospettazione difensiva circa la natura calunniosa di ben tre, convergenti, chiamate in correità, riscontrate in sede investigativa dagli esiti delle perquisizioni operate e dal successivo riconoscimento di alcuni dei beni sequestrati. I contenuti delle dichiarazioni eteroaccusatorie, secondo le emergenze delle conformi sentenze di merito, appaiono puntuali e dettagliati, essendo stati chiariti i tempi della intrapresa "collaborazione" dei KA con il prevenuto, dettagliatamente descritto dagli originari coimputati;
precisata l'ubicazione del laboratorio di cui il HU era titolare;
esplicitate le modalità di conferimento della refurtiva. La difesa, riproponendo le censure formulate con l'atto d'appello (primo motivo), lamenta l'asserita pretermissione di rilievi nessuno dei quali dotato di valenza scardinante l'assetto giustificativo delle sentenze di merito, sollecitando nella sostanza una rilettura delle emergenze processuali preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione priva di significative frizioni logiche. L'irricevibilità dell'impugnazione osta all'accoglimento 4 c9)-- Il Consigliere estensore Il Presiden dell'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa nella memoria difensiva prodotta. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13 Luglio 2022