Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 862
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per decadenza/prescrizione dei tributi sottesi alle cartelle

    Il giudice rileva che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al contribuente diversi atti autonomamente impugnabili (intimazioni di pagamento) in data successiva alle cartelle originarie e prima dell'intimazione oggetto di ricorso. La mancata impugnazione di tali atti intermedi rende inammissibile il ricorso proposto contro l'intimazione successiva, in quanto le eccezioni relative ai vizi delle cartelle sottese avrebbero dovuto essere sollevate nei termini contro gli atti intermedi.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi

    Il giudice ritiene infondata l'eccezione di prescrizione, poiché le successive intimazioni di pagamento notificate in data 13.9.2023 e 15.4.2024 (per tributi erariali e Tarsu) e in data 2.8.2024 (per Tarsu), hanno interrotto tempestivamente i termini decennali (per tributi erariali) e quinquennali (per Tarsu) di prescrizione, computati dagli ultimi atti interruttivi precedenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 862
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 862
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo