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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 862/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CA PP, Presidente
IA SE, RE
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6091/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Africo - Piazza Del Municipio 89030 Africo RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259009351432000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110007194403000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110013376875000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120009318422000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120015559934000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120019447334000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140005780138000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di Africo avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259009351432000, notificata il 16.10.2025, dell'importo di €. 34.096,40, limitatamente alle - ad essa sottese - cartelle esattoriali n. 09420110007194403000, data notifica 16/04/2014, per Tarsu anno 2007, n. 09420110013376875000, data notifica 13/01/2012, per Irpef anno 2004, n.
09420120009318422000, data notifica 13/12/2012, per Irpef anno 2005, n. 09420120015559934000, data notifica 13/12/2012, per Irpef anno 2006, n. 09420120019447334000, data notifica 16/05/2015, per Tarsu anno 2009, e n. 09420140005780138000, data notifica 04/08/2014, per Tarsu anni 2010 e 2011.
Deduceva l'istante l'illegittimità di detta intimazione per maturata decadenza/prescrizione dei tributi e degli accessori.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, insistendo per il rigetto della spiegata opposizione, e depositando quest'ultima documentazione relativa alle procedure di notificazione delle intimazioni di pagamento successive alle cartelle valevoli quali atti interruttivi della prescrizione.
Benchè ritualmente intimato, l'ente locale territoriale restava contumace.
All'odierna udienza camerale di trattazione, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è infondato e va, perciò, respinto.
Devesi evidenziare, preliminarmente, come la cartella di pagamento, da redigersi ai sensi dell'art. 25 del Dpr n. 602/73, sia l'atto attraverso cui l'Agente della riscossione proceda alla notifica del “ruolo”, titolo esecutivo, emesso dall'ente impositore e rivesta la duplice funzione di atto di imposizione ed atto di riscossione, prodromico all'esecuzione forzata.
L'intimazione di pagamento ex art. 50 Dpr n. 602 cit, invece, è atto che dovrà essere notificato qualora l'esecuzione, in caso di persistenza della morosità, non venga avviata entro il termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Orbene, ciò premesso, la doglianza in ordine alla intervenuta decadenza degli enti impositivi dal potere riscossivo dei tributi risulta inammissibile.
Ed, infatti, nella presente vicenda emerge, per tabulas, l'aver l'Ader, dopo l'emissione delle cartelle di pagamento in rilievo, notificato al contribuente, a mani, diversi atti autonomamente impugnabili quali le intimazioni di pagamento n. 09420159015597069000 e n. 09420179001346304000, rispettivamente in data
15/01/2016 e in data 05/06/2017, con le sottostanti, richiamate, cartelle.
Era, dunque, onere del contribuente medesimo opporre nei termini quegli stessi atti, pena, nel caso - come quivi avvenuto - di ulteriore notifica di nuovi e successivi atti, l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto contro tali atti afferente eccezioni o vizi attinenti quelli ad esso sottostanti.
Ed, infatti, la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 6436/2025, ha ribadito l'orientamento secondo cui
“in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n.
602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione
".
Trattasi, infatti, come evidenziato, di un atto dell'agente della riscossione, emesso ai sensi dell'art.50 comma
2 D.p.r. n. 602/73, utile, trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, per portare a conoscenza nuovamente al contribuente il contenuto del ruolo e potere avviare la procedura esecutiva.
Nel caso de quo, perciò, è innegabile come per la parte non sia più possibile veicolare sulla intimazione in contestazione eccezioni che avrebbero invero dovuto essere già proposte.
Ed, infatti, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di censure (quali la omessa notifica degli atti ad esso presupposti ovvero la maturata decadenza dal potere impositivo) che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e
21 del d.lgs. 546/92.
Parimenti infondata si appalesa l'eccepita prescrizione dei tributi (erariali e locali) in rilievo.
Risulta palmare, infatti, rispetto all'immediatamente pregresso atto interruttivo della prescrizione dei tributi
(e degli accessori) in esame - ovvero per Irpef anni 2004, 2005 e 2006 l'intimazione di pagamento n.
09420239001259355000, regolarmente notificata alla parte in data 13.9.2023, per irreperibilità temporanea, con assolvimento di tutti gli adempimenti previsti, nonché per Tarsu anni 2007, 2010 e 2011 l'intimazione di pagamento n. 09420239007873271000, regolarmente notificata alla parte in data 15.4.2024, per irreperibilità temporanea, con assolvimento di tutti gli adempimenti previsti, e per Tarsu anno 2009 l'intimazione di pagamento n. 09420249008798810000, regolarmente notificata alla parte, a mani, in data 2.8.2024 - la tempestività della successiva intimazione (n. 09420259009351432000), qui oggetto di opposizione, intervenuta entro rispettivamente il termine decennale previsto per i tributi erariali e quello quinquennale previsto per la tassa sui rifiuti, computabili dai predetti ultimi atti interruttivi. Dalle ragioni sopra esposte discende, dunque, il rigetto della spiegata opposizione cui consegue la condanna della soccombente parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle costituite parti resistenti nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia
Entrate-Riscossione delle spese di lite liquidate, cadauno, in complessivi Euro 250,00 oltre accessori come per legge. Nulla per le spese tra ricorrente e Comune di Africo. Reggio Calabria, 23.01.2026 Il
Giudice rel. Il Presidente Dott. Sebastiano Finocchiaro dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CA PP, Presidente
IA SE, RE
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6091/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Africo - Piazza Del Municipio 89030 Africo RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259009351432000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110007194403000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110013376875000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120009318422000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120015559934000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120019447334000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140005780138000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di Africo avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259009351432000, notificata il 16.10.2025, dell'importo di €. 34.096,40, limitatamente alle - ad essa sottese - cartelle esattoriali n. 09420110007194403000, data notifica 16/04/2014, per Tarsu anno 2007, n. 09420110013376875000, data notifica 13/01/2012, per Irpef anno 2004, n.
09420120009318422000, data notifica 13/12/2012, per Irpef anno 2005, n. 09420120015559934000, data notifica 13/12/2012, per Irpef anno 2006, n. 09420120019447334000, data notifica 16/05/2015, per Tarsu anno 2009, e n. 09420140005780138000, data notifica 04/08/2014, per Tarsu anni 2010 e 2011.
Deduceva l'istante l'illegittimità di detta intimazione per maturata decadenza/prescrizione dei tributi e degli accessori.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, insistendo per il rigetto della spiegata opposizione, e depositando quest'ultima documentazione relativa alle procedure di notificazione delle intimazioni di pagamento successive alle cartelle valevoli quali atti interruttivi della prescrizione.
Benchè ritualmente intimato, l'ente locale territoriale restava contumace.
All'odierna udienza camerale di trattazione, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è infondato e va, perciò, respinto.
Devesi evidenziare, preliminarmente, come la cartella di pagamento, da redigersi ai sensi dell'art. 25 del Dpr n. 602/73, sia l'atto attraverso cui l'Agente della riscossione proceda alla notifica del “ruolo”, titolo esecutivo, emesso dall'ente impositore e rivesta la duplice funzione di atto di imposizione ed atto di riscossione, prodromico all'esecuzione forzata.
L'intimazione di pagamento ex art. 50 Dpr n. 602 cit, invece, è atto che dovrà essere notificato qualora l'esecuzione, in caso di persistenza della morosità, non venga avviata entro il termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Orbene, ciò premesso, la doglianza in ordine alla intervenuta decadenza degli enti impositivi dal potere riscossivo dei tributi risulta inammissibile.
Ed, infatti, nella presente vicenda emerge, per tabulas, l'aver l'Ader, dopo l'emissione delle cartelle di pagamento in rilievo, notificato al contribuente, a mani, diversi atti autonomamente impugnabili quali le intimazioni di pagamento n. 09420159015597069000 e n. 09420179001346304000, rispettivamente in data
15/01/2016 e in data 05/06/2017, con le sottostanti, richiamate, cartelle.
Era, dunque, onere del contribuente medesimo opporre nei termini quegli stessi atti, pena, nel caso - come quivi avvenuto - di ulteriore notifica di nuovi e successivi atti, l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto contro tali atti afferente eccezioni o vizi attinenti quelli ad esso sottostanti.
Ed, infatti, la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 6436/2025, ha ribadito l'orientamento secondo cui
“in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n.
602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione
".
Trattasi, infatti, come evidenziato, di un atto dell'agente della riscossione, emesso ai sensi dell'art.50 comma
2 D.p.r. n. 602/73, utile, trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, per portare a conoscenza nuovamente al contribuente il contenuto del ruolo e potere avviare la procedura esecutiva.
Nel caso de quo, perciò, è innegabile come per la parte non sia più possibile veicolare sulla intimazione in contestazione eccezioni che avrebbero invero dovuto essere già proposte.
Ed, infatti, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di censure (quali la omessa notifica degli atti ad esso presupposti ovvero la maturata decadenza dal potere impositivo) che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e
21 del d.lgs. 546/92.
Parimenti infondata si appalesa l'eccepita prescrizione dei tributi (erariali e locali) in rilievo.
Risulta palmare, infatti, rispetto all'immediatamente pregresso atto interruttivo della prescrizione dei tributi
(e degli accessori) in esame - ovvero per Irpef anni 2004, 2005 e 2006 l'intimazione di pagamento n.
09420239001259355000, regolarmente notificata alla parte in data 13.9.2023, per irreperibilità temporanea, con assolvimento di tutti gli adempimenti previsti, nonché per Tarsu anni 2007, 2010 e 2011 l'intimazione di pagamento n. 09420239007873271000, regolarmente notificata alla parte in data 15.4.2024, per irreperibilità temporanea, con assolvimento di tutti gli adempimenti previsti, e per Tarsu anno 2009 l'intimazione di pagamento n. 09420249008798810000, regolarmente notificata alla parte, a mani, in data 2.8.2024 - la tempestività della successiva intimazione (n. 09420259009351432000), qui oggetto di opposizione, intervenuta entro rispettivamente il termine decennale previsto per i tributi erariali e quello quinquennale previsto per la tassa sui rifiuti, computabili dai predetti ultimi atti interruttivi. Dalle ragioni sopra esposte discende, dunque, il rigetto della spiegata opposizione cui consegue la condanna della soccombente parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle costituite parti resistenti nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia
Entrate-Riscossione delle spese di lite liquidate, cadauno, in complessivi Euro 250,00 oltre accessori come per legge. Nulla per le spese tra ricorrente e Comune di Africo. Reggio Calabria, 23.01.2026 Il
Giudice rel. Il Presidente Dott. Sebastiano Finocchiaro dott. Giuseppe Campagna