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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/11/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il giudice RO ER ZI, nella causa iscritta al numero 5515 ruolo generale dell'anno 2024 promossa da (Avv. Marco Viglietta) contro avente ad oggetto la Parte_1 Controparte_1 domanda di pagamento di differenze retributive, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25 settembre 2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio chiedendo al giudice la condanna della convenuta al pagamento in suo favore Controparte_1 della somma di € € 4.244,63 per differenze retributive.
2. Alla prima udienza del 15 luglio 2025, il giudice ha rilevato la nullità del rinnovo della notifica, e ha assegnato alla lavoratrice un termine per il suo rinnovo, su istanza di parte.
All'udienza odierna la parte ricorrente è comparsa, e il giudice ha rilevato la tardività della notifica, perfezionatasi, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data 15 ottobre 2025, in violazione del termine di legge di cui all'art. 415 5° comma c.p.c., richiamato dal giudice.
2.1. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo di cui è stata data lettura.
3. Deve essere esaminata la procedibilità del ricorso.
3.1. L'art. 291 c.p.c. prevede che “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma 3. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”.
3.1.1. Nel rito del lavoro, il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo (in caso di notifica nulla o inesistente) è perentorio, secondo l'espressa disciplina al riguardo dell'art. 291 cod. proc. civ. - da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pendenza del giudizio è determinata dal deposito dell'atto -, con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio, a norma dell'art. 307, terzo comma (Cass.
10 aprile 2000, n. 4529); inoltre, la mancata rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'articolo 291 del c.p.c. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, ovvero la rinnovazione effettuata tempestivamente ma con modalità tali da comportarne la nullità, determinano, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia a oggetto un ricorso per cassazione,
l'inammissibilità del medesimo, restando esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine stante la sua perentorietà e la conseguente improrogabilità di quello già concesso e non rinnovabile (Cass. 11 novembre 2003, n. 16924).
3.2. Nel presente processo il giudice ha assegnato al ricorrente, all'udienza del 15 luglio
2025, un termine, da considerarsi perentorio ex art. 291 ultimo c.p.c., per il rinnovo della notifica, che la ricorrente non ha rispettato.
3.3. Dal mancato rispetto del termine perentorio assegnato consegue allora che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo.
Velletri, 11 novembre 2025
Il giudice
RO ER ZI