CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1821/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. GU TO Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. CE TR TO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 16.10.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Bruni;
appellante contro in persona del Controparte_1
curatore fallimentare Dott. (C.F. ), con sede in Verona, CP_2 C.F._2
Via Saval, 23, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Scandola;
appellato – appellante incidentale
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._3
19.4.1958, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Perrino;
1 appellato
quale erede di , (C.F. Controparte_4 Persona_1
) C.F._4
appellata contumace
Oggetto: “Cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo - Sez. Spec.
Impresa”; appello avverso la sentenza n. 1605/2023 del Tribunale di Venezia – Sec. Spec.
Impresa, pubblicata il 21.9.2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 11907/2016 R.G.
CONCLUSIONI
- per l'appellante principale:
“In via preliminare - Accertata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. data la manifesta fondatezza del gravame (fumus bonis iuris) e l'insolvenza del Fallimento attore
(periculum), sospendersi urgentemente, se del caso mediante fissazione d'udienza apposita,
l'efficacia esecutiva dell'appellata Sentenza del Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa n° 1605/2023 emessa a definizione del procedimento civile n. 11970/2016, pubblicata il 21.09.2023, per tutti i motivi illustrati nel presente atto.
Nel merito
Rigettarsi, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti, ogni domanda del con accoglimento di ogni domanda ed eccezione proposta dal Dott. Controparte_5
con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado. Parte_1
In via subordinata
Nella denegata e mai creduta ipotesi in cui l'appello non dovesse essere accolto in parte, rideterminare comunque la compensazione parziale delle spese di lite e di C.T.U. tenendo conto della soccombenza reciproca e della misura della medesima. Nella denegata e mai creduta ipotesi
2 che le domande del attore dovessero essere, in tutto o in parte, accolte, accertarsi le CP_1
quote interne di responsabilità tra i diversi autori degli asseriti danni, limitando dunque la misura e l'entità del risarcimento richiesto al Dott. a quanto risulterà effettivamente da Parte_1
egli commesso in base all'emananda sentenza dichiarando gli altri convenuti, per quanto di ragione ed in considerazione dei singoli apporti causali, in via solidale, ovvero pro quota in proporzione alle rispettive colpe, ed in considerazione dell'entità delle conseguenze derivate ex art. 2055 c.c. obbligati a manlevare e comunque tenere indenne il Dott. da ogni Parte_1
richiesta di risarcimento
In via istruttoria: Ammettersi i mezzi di prova richiesti nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c e 3. dimesse nel primo grado di giudizio e rigettati, da aversi qui per integralmente riportati.
Si allegano: A) Sentenza Tribunale di Venezia n° 1605/2023; B) Fascicolo di parte di primo grado.
In ogni caso Con refusione di spese e competenze del primo grado di giudizio e del presente grado di appello, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.”;
- per l'appellato – appellante incidentale Controparte_1
[...]
“Nel merito: respingere l'appello principale proposto da in quanto infondato in Parte_1
fatto ed in diritto.
In via incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 1605/2023 pubblicata in data 21/09/2023 dal Tribunale di Venezia in relazione al capo 4) della sentenza impugnata condannare Parte_1
a risarcire i danni subiti da in relazione all'operazione SC
[...] Parte_2
SANN nella misura di € 1.604.108,02 oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento
3 e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno. Confermarsi gli altri capi della sentenza non oggetto di appello principale e incidentale.
Vittoria di spese e competenze del grado di giudizio oltre a rimborso forfettario spese generali
15%”;
- per l'appellato Controparte_3
“In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità delle domande dell'appellante svolte nell'atto di citazione per essere indeterminate, per essere domande nuove e per il giudicato formale formatosi ed intervenuto a seguito dell'acquiescenza alla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.. Nel merito: respingere l'appello principale proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso;
con vittoria Parte_1
di spese, competenze ed onorari di causa anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il in persona del curatore fallimentare, Controparte_1
conveniva in giudizio , e nelle Persona_1 Parte_1 Controparte_3
loro qualifiche di socio e amministratore unico (quanto al primo) e di soci e - in tesi - amministratori di fatto (quanto agli altri due), contestando loro di aver posto in essere atti di mala gestio nell'ambito di quattro operazioni immobiliari - a BO (PD), a SC S. NN (VR),
a NT (MN) e a S. RT ON ER (VR) - tutte caratterizzate da irragionevole rischiosità ed avventatezza. Il deduceva l'esistenza di un ruolo attivo nella gestione CP_1
societaria non solo in capo all'amministratore unico , ma anche ai due soci Persona_1
e di cui affermava altresì la qualità, desumibile Parte_1 Controparte_3
dalle dichiarazioni complessivamente raccolte in sede di audizione dal curatore fallimentare, di amministratori di fatto, derivante: 1) quanto all'operazione di BO, in capo ad entrambi, per
4 aver curato la parte finanziaria ( e per aver coinvolto dolosamente Controparte_3
la società in un'operazione mai decollata per la quale “non vi erano ragioni particolari per prevederne un intervento” ( presidente della Cooperativa Tesoro, anch'essa Parte_1
coinvolta nell'operazione); 2) quanto all'operazione di SC S. NN, in capo ad entrambi, dal fatto che avevano rappresentato agli altri soci la convenienza e redditività dell'affare e che avevano partecipato alla riunione del 15.6.2007 presso la sede del , finanziatore Controparte_6
dell'acquisizione; 3) quanto all'operazione di NT, in capo al solo Controparte_3
dal fatto che aveva coadiuvato i rapporti con la BCC della Valpolicella, finanziatrice
[...]
dell'affare; 4) quanto all'operazione di S. RT ON ER, in capo al solo
[...]
dal fatto che aveva proposto l'operazione e fornito il veicolo. Sulla base di Controparte_3
queste allegazioni, il chiedeva, in via principale, la condanna: a) di , CP_1 Persona_1
e al pagamento della somma di € 245.000,00 oltre Parte_1 Controparte_3
interessi e rivalutazione monetaria, per il danno cagionato in relazione all'iniziativa immobiliare di BO;
b) di , e al Persona_1 Parte_1 Controparte_3
pagamento della somma di € 736.423,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il danno cagionato in relazione all'iniziativa immobiliare di SC SANN;
c) di e Persona_1
al pagamento della somma di € 902.439,00 oltre interessi e Controparte_3
rivalutazione monetaria, per il danno cagionato in relazione all'iniziativa immobiliare di
NT; d) di e al pagamento della somma di € Persona_1 Controparte_3
137.300,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il danno cagionato in relazione all'iniziativa di S. RT ON ER. In via subordinata, chiedeva la condanna del solo amministratore unico . Persona_1
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano le avverse deduzioni, concludendo
5 per il rigetto delle domande. inoltre, eccepiva pregiudizialmente anche Parte_1
l'intervenuta prescrizione dell'azione nei propri confronti.
A seguito della morte di , il processo era dichiarato interrotto e veniva riassunto Persona_1
dalla curatela nei confronti della (moglie ed) erede, . Controparte_4
Il Tribunale, esperite due c.t.u., tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza n. 1605/2023 pubblicata in data 21.9.2023, il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, così statuiva:
“1) Dichiara inammissibili le domande di parte attrice contro il convenuto Pt_1
relativamente alle operazioni di NT e San RT ON ER;
2) Rigetta le domande di parte attrice nei confronti del convenuto 3) Condanna e CP_3 Controparte_4
in solido (e fra loro per il 50% ciascuno) a rifondere al la somma Parte_1 CP_1
di euro 120.000,00; somma da gravare, dalla data del fallimento, di rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e di interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno fino alla pronuncia;
4) Condanna a rifondere al la somma Controparte_4 CP_1
di euro 2.087.232,60; somma da gravare, dalla data del fallimento, di rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e di interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno fino alla pronuncia;
5) Pone a carico di parte attrice le spese di lite del convenuto
liquidandole in euro 30.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
CP_3
distrae dette spese a favore del difensore dichiaratori antistatario ex art. 93 c.p.c.; 6) Pone a carico di e in solido le spese di lite del , per Controparte_4 Parte_1 CP_1
euro 25.000,00 in compensi, 1.713,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
di cui, nei rapporti interni, il 20% a carico di e il restante a carico di 7) Pone a Pt_1 CP_4
6 carico solidale di parte attrice e della convenuta e le spese Controparte_4 Parte_1
di C.T.U. come liquidate in causa;
di cui, nei rapporti interni, il 20% a carico di e il Pt_1
restante a carico di . CP_4
In particolare, il Giudice di prime: 1) qualificava la domanda proposta dal come CP_1
domanda cumulativa delle azioni sociale e creditoria (artt. 2392, 2393, 2394, 2476 c.c.); 2) individuava il duplice titolo di responsabilità ascritto dalla curatela a e Parte_1 [...]
nella loro qualifica di amministratori di fatto o, alternativamente, di soci Controparte_3
intenzionalmente concorrenti nell'operazione dannosa (art. 2476 comma 7, ora 8, c.c.); 3) dichiarava l'intervenuta prescrizione dell'azione gestoria nei confronti di Parte_1
facendo salva la diversa azione creditoria;
4) accertava l'illiceità e il conseguente danno patrimoniale conseguente alle operazioni di BO, SC SANN e NT (per la loro intrinseca irragionevolezza), concludendo, invece, per l'assenza di illiceità nell'operazione di
San RT ON ER;
5) escludeva la possibilità di qualificare e Parte_1 [...]
come amministratori di fatto (in ragione: a) della mancanza di prova di una Controparte_3
gestione “assembleare” degli interventi suindicati, con eccezione del primo;
b) della mancanza di prova di una generale consapevolezza dei soci rispetto alla complessiva situazione economica della società e delle prospettive economiche dei singoli interventi;
c) della possibilità di giustificare il ruolo di nel rapporto con le banche alla luce del suo passato nel mondo CP_3
cooperativo e, comunque, dell'impossibilità di qualificare il ruolo attivo riscontrato come atto di gestione;
d) dell'insufficienza del mero interesse all'andamento della Cooperativa Tesoro in capo a suo Presidente, a qualificarlo, per ciò solo, come amministratore di fatto Parte_1
(anche) della società fallita;
e) dell'irrilevanza della partecipazione di e Parte_1
alla riunione del 15.6.2007 rispetto all'operazione di SC Controparte_3
7 SANN, in quanto episodio isolato e indicativo di una solo più intensa collaborazione fra questi due soggetti e l'amministratore della società); 6) affermava la possibilità di qualificare come socio autorizzante ex art. 2467 comma 8 c.c. con riferimento Parte_1
all'operazione di BO, in ragione della sua carica di presidente della Cooperativa Tesoro;
7) escludeva la possibilità di qualificare come socio autorizzante ex Controparte_3
art. 2467 comma 8 c.c. con riferimento all'operazione di BO, per assenza di prova circa la sua partecipazione consapevole;
8) escludeva, infine, la possibilità di qualificare Pt_1
e come soci autorizzanti ex art. 2467 comma 8 c.c. con
[...] Controparte_3
riferimento alle operazioni di NT e SC SANN, in ragione dell'assenza di prova sulla consapevolezza della rischiosità di questi due interventi (“E' vero che i soci erano via via al corrente delle tensioni con le banche finanziatrici – e difatti furono più volte chiamati a dare garanzie personali – ma non è dato sapere quale fosse il loro grado di conoscenza della situazione complessiva, né dei piani di redditività delle operazioni”).
***
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello principale Parte_1
Col primo motivo di gravame, egli lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale condannato l'appellante come socio autorizzante ai sensi dell'art. 2467 comma 8 c.c. con riferimento all'operazione immobiliare di BO, pronunciandosi oltre i limiti della domanda, che sarebbe stata invece proposta dal sull'unico presupposto della qualifica di CP_1
amministratore di fatto ricoperta dal Pt_1
Col secondo motivo di gravame, il lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per Pt_1
aver posto a suo carico (in solido con l'erede dell'amministratore di diritto) le spese di lite sostenute dal o, comunque, per non aver considerato la soccombenza parziale (atteso CP_1
8 che la domanda avrebbe dovuto essere rigettata e il avrebbe dovuto essere condannato CP_1
alla refusione integrale delle spese dei convenuti e che, in ogni caso, la domanda era stata accolta, nei confronti dell'appellante principale, per una misura sensibilmente inferiore rispetto al petitum).
Col terzo motivo di gravame, lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver posto parzialmente a carico dell'appellante le spese di C.T.U. (atteso che la domanda avrebbe dovuto essere rigettata e le spese di C.T.U. avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico della parte soccombente).
Si è costituito il il quale ha escluso la Controparte_1
fondatezza del primo motivo d'appello (sottolineando la valenza omnicomprensiva della legittimazione attiva del curatore fallimentare prevista dall'art. 146 L.F., nonché il potere del giudice di qualificare autonomamente la domanda sulla base delle allegazioni fornite dalle parti), oltre che degli altri due motivi, concludendo per il rigetto degli stessi.
Il ha inoltre proposto appello incidentale con un unico motivo di gravame volto a CP_1
censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui, relativamente all'operazione di SC
SANN, non ha ritenuto di qualificare come amministratore di fatto (alla Parte_1
luce della sua qualifica di amministratore della Cooperativa Tesoro e della conseguente consapevolezza circa la situazione finanziaria di entrambe le società e dei rischi connessi a quel cantiere) o, comunque, come socio autorizzante ex art. 2476 comma 8 c.c. (in ragione della predetta consapevolezza e della sua posizione di evidente conflitto di interessi), insistendo la curatela per la condanna risarcitoria – già accolta nei confronti dell'erede dell'amministratore di diritto – anche nei suoi confronti.
Si è costituito infine l'appellato il quale ha eccepito, in via Controparte_3
9 pregiudiziale, l'inammissibilità delle domande dell'appellante formulate nei propri confronti (in ragione della loro indeterminatezza e novità e, comunque, in ragione del giudicato formatosi in conseguenza all'acquiescenza parziale alla sentenza di primo grado).
Pur a fronte di regolare notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, non si è invece costituita l'appellata (erede di ) che è, quindi, stata Controparte_4 Persona_1
dichiarata contumace.
Con provvedimento del 28.3.2024 l'intestata Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 23.10.2025 per note ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello principale.
Primo motivo d'appello: violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Il primo motivo d'appello proposto da è infondato. Parte_1
Si deve premettere che l'art. 146 della legge fallimentare (applicabile alla fattispecie ratione temporis) espressamente prevede che sono esercitate dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b)
l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo (ora 8), del codice civile.
È dunque testualmente previsto che l'azione cui è legittimato il curatore possa essere diretta, oltre che nei confronti degli amministratori di fatto e di diritto, nei confronti dei soci della società a responsabilità limitata che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto di mala gestio
10 degli amministratori della società (art. 2476, comma 8, c.c.).
Posto che l'azione esercitata ex art. 146 l.f. al fine della reintegrazione del patrimonio sociale è, come noto, tendenzialmente cumulativa, pur mantenendosi la distinzione tra i presupposti di fatto dell'una e dell'altra fattispecie, la tesi secondo cui la curatela avrebbe agito nei confronti di solo nella sua – asserita – qualità di amministratore di fatto e non anche in Parte_1
quella di socio c.d. autorizzante avrebbe dovuto trovare solida conferma nel contenuto della domanda avanzata innanzi al giudice di prima istanza, contenuto da individuarsi nell'atto nel suo complesso e non certo con isolata considerazione delle conclusioni, come confermato, ex multis, da Cass., n. 4302/23: "nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte." (Cass.
5442/ 2006; nello stesso senso, sostanzialmente Cass. 14751/ 2007; Cass. 22893/ 2008). In sostanza, nell'interpretare la domanda, e ciò vale anche quando si tratta di stabilire se ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell'atto, compreso ciò che lo supporta, ossia documenti e richieste di altre prove. Se una domanda sia stata proposta e se lo sia stata in modo sufficiente, è questione dunque che si desume dall'intero contenuto dell'atto, non solo dalle espressioni utilizzate”.
Ebbene, nella specie il curatore aveva espressamente premesso (atto di citazione di primo grado, pag. 9): “Come noto, le società a responsabilità limitata rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente con il proprio patrimonio (2462 cod. civ.).
11 Questo principio generale tuttavia incontra delle deroghe.
L'art. 2476 C.c. dispone infatti che gli amministratori sono solidalmente responsabili non solo verso la società, ma anche verso i singoli soci o i terzi, per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalia legge e dal' atto costitutivo per l'amministrazione della società.
Il comma VII della norma richiamata inoltre dispone che sono solidalmente responsabili con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Pertanto qualora vi fossero elementi idonei a dimostrare che talune decisioni siano state prese dai soci e adottate senza la diligenza richiesta, la responsabilità potrebbe essere estesa anche in capo a questi.
Sul punto giova ricordare che nel caso in cui la società sia stata dichiarata fallita l'azione di responsabilità contro gli amministratori e/o contro i soci può essere esperita dal curatore fallimentare”.
A pagina 11 del medesimo atto introduttivo si legge:
“La curatela in seguito all'esame della documentazione societaria ha ritenuto opportuno condurre ulteriori indagini al fine di approfondire il ruolo effettivamente svolto dall'amministratore e dai soci, nella gestione della Società.
Dagli elementi raccolti sono emersi precisi profili di responsabilità derivanti da determinate condotte e/o scelte che hanno inevitabilmente condotto al dissesto della società, e che si possono così riassumere:
1) Adozione di iniziative imprenditoriali ex ante reputabili imprudenti senza opportiuna valutazione dei rischi connessi. Scelte e gestione riconducibili al sig. e ai soci Per_1
sig.ri e (…)”. CP_3 Pt_1
12 Nel descrivere le singole operazioni con riguardo alle quali ha ravvisato responsabilità dei convenuti, il curatore ha sempre richiamato la qualità di soci di e così, ad CP_3 Pt_1
esempio, per l'operazione di BO si legge a pag. 19 del medesimo atto:
“La responsabilità è da ascriversi, oltre che all'amministratore sig. , al sig. Per_1 Pt_1
quale socio di e presidente della Cooperativa Tesoro per aver coinvolto
[...] CP_5
dolosamente la in un'iniziativa che non è mai decollata e per la quale a ben vedere non Pt_2
vi erano ragioni per prevederne un intervento”.
In conclusione, nell'agire nei confronti di il curatore ha fatto riferimento, oltre Parte_1
che alla dedotta (e dal Tribunale ritenuta non provata) qualità di amministratore di fatto, alla
(pacifica) qualità di socio dello stesso, imputandogli un intervento in singole operazioni con i connotati precisamente indicati dall'art. 2476 comma 7 (ora 8) c.c.
Secondo e terzo motivo dell'appello principale: regolamentazione delle spese di lite e di
C.T.U.
Gli ulteriori motivi dell'appello principale rimangono assorbiti per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, di seguito esaminato, che determina la necessità di nuova regolamentazione delle spese.
L'appello incidentale: omesso accertamento del ruolo di amministratore di fatto o di socio autorizzante ex art. 2476 comma 8 c.c. in capo a con riferimento Parte_1
all'operazione di SC SANN e responsabilità dello stesso per il pregiudizio sofferto da Parte_2
Con l'appello incidentale il ha impugnato il capo n. 4 della sentenza del Tribunale di CP_1
Venezia (“condanna a rifondere al la somma di euro Controparte_4 CP_1
2.087.232,60, somma da gravare, dalla data del fallimento, di rivalutazione secondo gli indici
13 Istat dei prezzi al consumo e di interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno fino alla pronuncia”) nella parte in cui il Tribunale ha escluso (rigettando le relative domande) la concorrente e solidale responsabilità di in relazione all'operazione immobiliare di Pt_1
SC SANN, per la quale è stata affermata la responsabilità del solo . Per_1
Il ha censurato come erroneo il fatto che il Tribunale non abbia ritenuto di poter CP_1
ravvisare in capo a la veste di amministratore di fatto o quantomeno, per quanto Pt_1
concerne l'operazione di SC SANN, la veste di socio che ha contribuito a cagionare il danno di cui all'art. 2476, comma 8, c.c.
La deduzione della qualità di amministratore di fatto del convenuto è tuttavia correttamente stata disattesa dal Tribunale perché tale qualifica ai sensi dell'art. 2639 c.c. postula un esercizio continuativo e significativo di taluno dei poteri tipici inerenti la funzione di amministratore, e richiede che l'attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale, sia apprezzabile. La forma più evidente di intromissione nell'attività gestoria avviene nel momento in cui l'amministratore di fatto agisce in modo diretto nel perseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa in ciò intrattenendo rapporti con i clienti, con i fornitori, con i dipendenti, favorito dall'assenza, dall'inesperienza, dall'incompetenza dell'amministratore di diritto (cfr. Cass. Pen.,
Sez. V, 17 giugno 2016, n. 41793).
Premesso che, da un lato, l'attività di amministratore di fatto si deve tradurre necessariamente nel compimento di atti concreti attraverso i quali un soggetto privo di nomina regolare interferisce, si sovrappone e si sostituisce alla volontà dell'organo competente influendo, con la propria volontà, sull'andamento della società e, dall'altro, l'esercizio dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione da parte dell'extraneus deve avvenire in modo continuativo e significativo (Cass. pen., 2020, n. 12912/2020), richiedendosi la reiterazione di atti e
14 comportamenti, essendo invece esclusa la rilevanza di un esercizio di poteri episodico o meramente occasionale, nella specie il giudice di primo grado ha correttamente osservato
(sentenza di primo grado, pag. 22): “le indicazioni degli altri soci al Curatore, che pure talora rappresentano , e come la terna che amministrava, si risolvono, alla Per_1 Pt_1 CP_3
luce di altre precisazioni, come indicazioni sulla distinzione fra i soci dichiaranti (che
“lavoravano e basta” come progettisti, elettricisti ecc) e gli altri due soci ( e CP_3 Pt_1
che operavano a più stretto contatto con e fuori di ruoli specificamente operativi. Per_1
HE poi, a giustificare il suo ruolo in questa “terna”, sottolinea che egli, venendo dal mondo cooperativo, aveva contatti con molte banche – presentò a già Controparte_6 CP_5
all'epoca della operazione di BO, prima ancora di divenire socio – e così si era fatto tramite per rinvenire contatti grazie ai quali nella persona del , chiese e ottenne CP_5 Per_1
finanziamenti: ma sottolinea di non avere deciso nulla né messo mano alla contabilità o alla amministrazione. Per che pure come presidente di Tesoro aveva interesse ad ottenere Pt_1
benefici per questa – e li ottenne con l'operazione di BO – non bastano tali interessi a costituirlo amministratore di fatto”.
Non solo, infatti, non risulta dubbio il ruolo gestorio effettivamente e generalmente svolto dal
, ma, soprattutto, gli interventi latamente gestori di si limitano alla partecipazione Per_1 Pt_1
ad un paio di operazioni cui era peraltro interessato (in conflitto d'interessi) anche quale presidente della Cooperativa Tesoro, senza che per il resto sia stato provato (e finanche dedotto) un ruolo di sistematica intromissione e/o almeno compartecipazione da parte sua nell'esercizio del potere di decisione sulla gestione del patrimonio sociale.
L'appello incidentale, proposto con riguardo alla sola iniziativa immobiliare di SC
SANN, deve però essere accolto per essere stato provato (ed erroneamente escluso dal
15 giudice di prime cure) il ruolo svolto dallo stesso quale socio, condotta rilevante ex art. Pt_1
2476, comma 8, c.c.
L'operazione, sulla base di una valutazione ex ante, è stata ritenuta dal Tribunale nei confronti del solo come assunta senza adeguata ponderazione della ragionevolezza e utilità o Per_1
comunque assunta nella consapevolezza di rischi di insuccesso elevatissimi (sentenza di primo grado, pagg. 16-17):
“il C.T.U. dr. ha svolto una adeguata valutazione dei vari indici di patrimonializzazione Per_2
(patrimonio netto pressoché nullo), liquidità (capacità di mantenere nel breve periodo flussi monetari equilibrati in entrata e uscita) solidità finanziaria (capacità di mantenere nel medio/lungo periodo flussi monetari equilibrati in entrata e uscita), redditività riferiti in particolare al periodo in cui Cent fece le scelte sullo svolgimento della sua attività, intraprendendo le varie operazioni, e ha osservato che la società era caratterizzata da una precaria situazione finanziaria e da una patrimonializzazione del tutto insufficiente (1%) rispetto al fabbisogno finanziario, che veniva soddisfatto per la quasi totalità ricorrendo a strumenti bancari, dunque onerosi. Inoltre essa mancava di una struttura operativa propria, l'attivo era quasi interamente composto da immobili in corso di realizzazione, e la redditività era pressoché inesistente, in quanto assorbita dagli ingenti oneri finanziari.
Tale situazione non migliorava per nessun aspetto negli anni successivi a quello di costituzione, sì che gli indici di analisi applicati dal C.T.U. evidenziano un elevato rischio di insolvenza già nel 2006, tale fra l'altro da rendere ancor più ingiustificato lo storno di risorse a favore di Coop.
Tesoro.
Il C.T.U. dr. utilizza anche un elaborato steso da e datato a maggio Per_2 Persona_1
2009 (doc. 15 ) che appare essere una presentazione al pubblico della società e delle CP_1
16 sue iniziative, con documenti.
L'operazione SC SANN consistette nel rilevare da Coop Tesoro il cantiere, previo ottenimento da parte del un mutuo fino a 3,3, milioni di euro da corrispondere Controparte_6
a stati di avanzamento. Il C.T.U. sottolinea come la situazione patrimoniale e finanziaria di
(che all'epoca del subentro aveva già assunto le altre tre iniziative qui in esame, di cui CP_5
BO e NT già a loro volta finanziate) avrebbe dovuto dissuadere dall'intraprendere questa ulteriore iniziativa senza l'apporto di capitali freschi. Tale operazione non era neppure in sé economicamente ragionevole: l'elaborato del 2009 contiene un business plan che Per_1
stima i costi complessivi e i ricavi previsti, con un margine di redditività del 6.17% ritenuto dal
C.T.U. assolutamente risicato e tale da preludere con elevata probabilità ad un insuccesso;
tanto più che a parere del C.T.U. i costi e in particolare gli oneri finanziari erano, nel plan, sensibilmente sottostimati rispetto a quelli che in realtà erano stati in concreto già applicati (ed erano dunque già noti) negli anni 2007/2008. Oltre al plan, eseguito nel 2009 e fondato su dati già conosciuti come errati, non consta che la società e in particolare l'organo gestorio avesse svolto una qualche specifica analisi preventiva della convenienza economica delle varie iniziative. Non basta, a questo proposito, il fatto che gli istituti bancari avessero deciso di finanziare le operazioni e che il mercato fosse in crescita, dovendo l'imprenditore fare una propria pianificazione con stima di costi, rischi e benefici”.
La valutazione dell'operazione svolta dal giudice di primo grado è condivisibile, non lo sono invece, come osservato dall'appellante in via incidentale, le ragioni sulla base delle quali è stata sinteticamente esclusa la responsabilità ex art. 2476, comma 8, c.c. del socio che pure Pt_1
è stato ritenuto responsabile dell'operazione di BO (pag. 21: “quanto all'operazione distrattiva di BO, il danno va addebitato anche alla responsabilità del socio che, Pt_1
17 quale socio avente anche la carica di Presidente di Tesoro, aveva coscientemente avallato
l'operazione, essendo certamente a conoscenza della reale destinazione delle somme e delle scarse capacità di Tesoro di assicurare la restituzione”), con la seguente motivazione:
“Quanto ai due cantieri indebitamente assunti (NT e SC), le emergenze di causa non permettono di costruire una responsabilità dei due quali soci convenuti autorizzanti le operazioni, ex art. 2476 penultimo comma c.c..
Gli illeciti che si individuano a carico dell'amministratore relativamente alle operazioni di
NT e di SC SANN poggiano infatti sulla violazione dell'obbligo di agire informato, che ha caratterizzato la decisione di addivenire alle operazioni succitate senza avere adeguatamente valutato la concreta possibilità di di sostenerle, ed anzi in presenza di CP_5
valutazioni – come dimostra il business plan elaborato sia pure ex post nel 2009 dal - Per_1
del tutto avventate e illogiche.
Manca la prova della consapevolezza, anche da parte dei due convenuti in esame, della rischiosità delle operazioni, dato che se l'amministratore è tenuto all'agire informato, la corresponsabilità dei soci richiede la coscienza o almeno l'accettazione di rischi positivamente emergenti. Né basta, per che egli fosse presidente della Coop Tesoro, soggetto che Pt_1
cedette a il cantiere di SC, e fosse favorevole alla cessione, in quanto la rischiosità CP_5
dell'operazione dipendeva in buona parte dalle condizioni concrete in cui versava oltre CP_5
che dalla proiezione di redditività dell'operazione, che, ex ante, il soggetto tenuto a svolgere era solo il . E' vero che i soci erano via via al corrente delle tensioni con le banche Per_1
finanziatrici – e difatti furono più volte chiamati a dare garanzie personali – ma non è dato sapere quale fosse il loro grado di conoscenza della situazione complessiva, né dei piani di redditività delle operazioni” (sentenza di primo grado, pagg. 21 e 22).
18 Si deve premettere che la recente sentenza della Suprema Corte n. 22169/2025 ha fornito un'interpretazione sistematica dell'art. 2476, comma 8, c.c., che, come rilevato, disciplina la responsabilità solidale dei soci nelle società a responsabilità limitata per atti dannosi compiuti dagli amministratori. La condotta di decisione o autorizzazione non necessita di formalizzazione, potendo desumersi tanto da atti formali quanto da manifestazioni di volontà che abbiano, anche in via di mero fatto, direttamente dato impulso o influenzato l'attività degli amministratori. Ciò che rileva, dunque, è l'effettiva influenza sull'attività gestoria, che può concretizzarsi in modalità diverse, purché si possa ricondurre al socio un coinvolgimento diretto nell'assunzione delle scelte gestorie dannose. Quanto al requisito dell'intenzionalità, la Corte ha escluso che l'avverbio
“intenzionalmente” debba intendersi come dolo di danno, osservando che l'intenzionalità deve riferirsi all'atto commissivo di decisione o autorizzazione e non al danno che ne è conseguito. Il socio è quindi responsabile del danno arrecato in ragione del fatto che abbia deciso o autorizzato l'atto con l'intenzione di orientare in quei termini l'operato degli amministratori, a prescindere dalla specifica volontà di cagionare un danno, in quanto la responsabilità dev'essere attribuita a tutti i soci che abbiano aderito e contribuito alla condotta commissiva;
la volontarietà della condotta supera e assorbe la misura del contributo al compimento dell'atto gestorio dannoso.
Valutata sulla base del riportato quadro interpretativo, la condotta tenuta da Parte_1
manifesta gli elementi che fanno insorgere la responsabilità del socio.
Egli, infatti, era, in primo luogo, consapevole della situazione finanziaria e patrimoniale della società, posto che la mancata patrimonializzazione di era un dato noto ed evidente e Parte_2
la situazione finanziaria era stata già aggravata dall'operazione di BO cui Parte_1
aveva consapevolmente partecipato, in conflitto d'interessi, come rilevato dal Tribunale.
Quanto poi all'operazione di SC SANN, essa era un'operazione concepita (trattavasi di
19 un piano di lottizzazione per la realizzazione di 29 villette e 8 appartamenti) ed avviata dalla
Cooperativa Tesoro della quale il era presidente, così che egli non poteva che Pt_1
conoscerne nel dettaglio i contenuti e gli elementi di rischio, a partire dalla modestissima reddività attesa, ben segnalata dal c.t.u.
In data 7.9.2007, con atto a Ministero Notaio di Legnago, la Cooperativa Tesoro, Per_3
rappresentata da in quanto delegato dal C.d.A. della Cooperativa (doc. 3), Parte_1
vendeva il terreno “SC S. NN” alla già in precedenza resasi appaltatrice per Parte_2
accordo con la stessa Cooperativa Tesoro. In quel momento erano già stipulati alcuni preliminari ma rapidamente si manifestò l'insuccesso dell'operazione, per difficoltà dei subappaltatori e contrasti con gli stessi, ritardi nelle consegne degli immobili e risoluzione di preliminari, con conseguente aumento degli oneri in assenza di incassi: tra il 2008 e il 2009 furono vendute solo
8 unità immobiliari, i lavori si bloccarono definitivamente nel 2009.
Risulta pacifico che il subentro di sia intervenuto in quanto la Cooperativa Tesoro non Parte_2
godeva più della fiducia del sistema bancario e quindi per interesse primario della Cooperativa stessa e della banca finanziatrice.
È pure pacifico che il si sia occupato del subentro e dell'operazione anche in Pt_1 Parte_2
il socio sentito come teste, ha ricordato che dell'operazione dal punto di amministrativo Tes_1
si occupavano , e proprio costoro parteciparono alla riunione presso Per_1 CP_3 Pt_1
(che già aveva finanziato la restituzione parziale da parte di Cooperativa Controparte_6
Tesoro di quanto ricevuto da per l'operazione di BO) di data 15.6.2007 per Parte_2
discutere del subentro di nell'operazione SC SANN;
la gestione del subentro da CP_5
parte di , e è confermata dalle dichiarazioni rilasciate dal socio Per_1 CP_3 Pt_1
al curatore (doc. 13 att.); il socio ha analogamente riferito al curatore: “ero Parte_3 CP_7
20 contrario, ma il gioco di squadra era importante ed avevamo molta fiducia in e Pt_1 Per_1
(doc. 11 att.). CP_3
Risulta dunque appurato il contributo dato dal socio affinché fosse compiuta l'operazione di subentro, contributo per di più fornito in conflitto d'interessi con la società. Come già ritenuto dal Tribunale sulla base di condivisibile motivazione, la decisione di intraprendere l'iniziativa fu improvvida e non avrebbe dovuto essere assunta: i conseguenti costi rappresentano il danno per la società e per il ceto creditorio, al netto del valore dei beni realizzati, da valutarsi con riferimento al momento del fallimento;
gli uni e gli altri sono stati correttamente quantificati dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado dott. senza specifiche contestazioni Per_4
dell'appellante principale: “Per rispondere puntualmente al quesito il CTU si è avvalso di documenti che è stato abilitato ad acquisire secondo le determinazioni del GI, alla luce delle regole valide per la CTU contabile (Cass. SSUU 3086/2022): da un lato documentazione di dettaglio relativa ai costi relativi ai due cantieri, sia sociale (fatture) che propriamente fallimentare (atti dell'ammissione al passivo), e ciò a migliore definizione del fattore “costi”, che parte attrice in citazione aveva invece esposto in modo indicativo facendo riferimento alla porzione di passivo fallimentare ritenuta pertinente ciascun cantiere;
e dall'altro documentazione (perizie e atti di vendita) rilevante per determinare lo stato dei beni alla data del fallimento o della vendita anche anteriore (l'acquisizione degli atti di vendita fallimentare è avvenuta accogliendo richieste ex art. 210 c.p.c. dei convenuti) e dunque il loro valore, al fine di non trascurare alcuna ragione di riduzione del danno.
L'ausiliario del CTU arch. ha svolto riguardo al valore motivate considerazioni, Persona_5
ritenendo – e in ciò conferma le valutazioni del dr – essere le vendite sia ante che post Per_2
fallimento avvenute a prezzo coerente al valore di mercato.
21 Ne è risultato un differenziale fra costi e valore di euro 1.604.108,02 per SC” (sentenza di primo grado, pag. 18).
Il danno così quantificato va in conclusione addebitato anche alla responsabilità del socio la responsabilità viene ravvisata per quote paritarie in concorso con l'amministratore Pt_1
di diritto.
Ne consegue la condanna di – in solido con l'erede di - a pagare al Parte_1 Per_1
attore ed appellante incidentale l'ulteriore importo suindicato, con l'aggiunta della CP_1
rivalutazione e degli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data convenzionale del fallimento fino alla pronuncia odierna;
successivamente, degli interessi legali.
La condanna per l'ulteriore importo determina la necessità di una nuova regolamentazione delle spese, con assorbimento del secondo e terzo motivo dell'appello principale. La liquidazione per il giudizio di primo grado è peraltro conforme a quella già disposta dal Tribunale, attese la piena soccombenza del e la condanna per una somma prossima a quella al cui pagamento è Pt_1
stata condannata l'erede dell'amministratore di diritto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio parimenti seguono la soccombenza del e Pt_1
sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (da individuarsi nello scaglione fra € 1.000.001 e € 2.000.000) e secondo importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione (in ragione dell'esiguità dell'attività di trattazione e dell'assenza di attività istruttoria) calcolati in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello
22 stesso art. 13, a carico dell'appellante principale.
La costituzione di Controparte_3
Si è costituito nel presente giudizio anche il convenuto nei confronti Controparte_3
del quale tuttavia nessuna delle altre parti aveva interposto gravame. Egli, dato atto dell'intervenuta acquiescenza delle altre parti alla pronuncia di primo grado nella parte in cui sono state rigettate le domande nei suoi confronti, ha così osservato: “Per tali ragioni di diritto le domande eventualmente formulate in sede di appello dal Dott. nei confronti del Rag Pt_1
non è chiaro, infatti, il contenuto della domanda svolta in via subordinata e già solo CP_8
per la sua indeterminatezza e genericità deve ritenersi nulla - sono inammissibili ed improcedibili e dovranno essere respinte, poiché non sono stati impugnati i capi del dispositivo della sentenza e le motivazioni che hanno rigettato le domande avanzate nei confronti del suddetto Rag. e che hanno escluso qualsiasi responsabilità rispetto alle domande tutte CP_3
avanzate in primo grado, divenendo, quindi, la sentenza definitiva, inoppugnabile ed intervenuto il giudicato formale, per acquiescenza ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.”.
In realtà il giudicato favorevole invocato dall' non è in discussione e le conclusioni del CP_3
cui egli fa riferimento (evidentemente nella parte in cui sono riferite all'eventualità che Pt_1
le domande del attore siano, in tutto o in parte, accolte, per tale ipotesi chiedendo il CP_1
“accertarsi le quote interne di responsabilità tra i diversi autori degli asseriti danni, Pt_1
limitando dunque la misura e l'entità del risarcimento richiesto al Dott. a Parte_1
quanto risulterà effettivamente da egli commesso in base all'emananda sentenza dichiarando gli altri convenuti, per quanto di ragione ed in considerazione dei singoli apporti causali, in via solidale, ovvero pro quota in proporzione alle rispettive colpe, ed in considerazione dell'entità delle conseguenze derivate ex art. 2055 c.c. obbligati a manlevare e comunque tenere indenne il
23 Dott. da ogni richiesta di risarcimento”), obiettivamente non aggiornate da un Parte_1
punto di vista formale, sono agevolmente da intendersi, in questa sede, con riferimento ai soli originari convenuti la cui responsabilità non fosse ormai esclusa;
essendo ormai pacificamente esclusa quella dell' e nessuna effettiva domanda essendo stata più proposta nei suoi CP_3
confronti nella presente sede, si deve ritenere che la sua costituzione in giudizio, non necessaria, sia stata espressione del suo mero interesse a sorvegliarne l'esito, così che le spese devono essere dichiarate compensate tra lo stesso e le altre parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto in via principale da Parte_4
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Controparte_1
ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia – Sezione
[...]
specializzata in materia di impresa n. 1605/2023, pubblicata il 21.9.2023, condanna Pt_1
– in solido con per effetto di quanto già disposto al capo 4 della
[...] Controparte_4
sentenza di primo grado, con quota paritaria nei rapporti interni - a rifondere al CP_1
l'ulteriore somma di € 1.604.108,02, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo ed interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del fallimento e fino alla pubblicazione della presente sentenza;
3) condanna – in solido con per effetto di quanto già Parte_1 Controparte_4
disposto al capo 6 della sentenza di primo grado, con quota paritaria nei rapporti interni – a rifondere al le spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 25.000,00 per CP_1
compensi, € 1.713,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
24 4) condanna a rifondere al le spese di lite del presente grado di Parte_1 CP_1
giudizio, che liquida in € 29.000,00 per compensi, € 2.589,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
5) pone a carico di – in solido , con quota paritaria nei Parte_1 Controparte_4
rapporti interni – le spese di C.T.U. come liquidate nel giudizio di primo grado;
6) dichiara compensate le spese di lite tra e le altre parti del presente Controparte_3
giudizio;
7) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante in via principale.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
CE TR TO GU TO
25
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1821/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. GU TO Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. CE TR TO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 16.10.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Bruni;
appellante contro in persona del Controparte_1
curatore fallimentare Dott. (C.F. ), con sede in Verona, CP_2 C.F._2
Via Saval, 23, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Scandola;
appellato – appellante incidentale
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._3
19.4.1958, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Perrino;
1 appellato
quale erede di , (C.F. Controparte_4 Persona_1
) C.F._4
appellata contumace
Oggetto: “Cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo - Sez. Spec.
Impresa”; appello avverso la sentenza n. 1605/2023 del Tribunale di Venezia – Sec. Spec.
Impresa, pubblicata il 21.9.2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 11907/2016 R.G.
CONCLUSIONI
- per l'appellante principale:
“In via preliminare - Accertata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. data la manifesta fondatezza del gravame (fumus bonis iuris) e l'insolvenza del Fallimento attore
(periculum), sospendersi urgentemente, se del caso mediante fissazione d'udienza apposita,
l'efficacia esecutiva dell'appellata Sentenza del Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa n° 1605/2023 emessa a definizione del procedimento civile n. 11970/2016, pubblicata il 21.09.2023, per tutti i motivi illustrati nel presente atto.
Nel merito
Rigettarsi, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti, ogni domanda del con accoglimento di ogni domanda ed eccezione proposta dal Dott. Controparte_5
con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado. Parte_1
In via subordinata
Nella denegata e mai creduta ipotesi in cui l'appello non dovesse essere accolto in parte, rideterminare comunque la compensazione parziale delle spese di lite e di C.T.U. tenendo conto della soccombenza reciproca e della misura della medesima. Nella denegata e mai creduta ipotesi
2 che le domande del attore dovessero essere, in tutto o in parte, accolte, accertarsi le CP_1
quote interne di responsabilità tra i diversi autori degli asseriti danni, limitando dunque la misura e l'entità del risarcimento richiesto al Dott. a quanto risulterà effettivamente da Parte_1
egli commesso in base all'emananda sentenza dichiarando gli altri convenuti, per quanto di ragione ed in considerazione dei singoli apporti causali, in via solidale, ovvero pro quota in proporzione alle rispettive colpe, ed in considerazione dell'entità delle conseguenze derivate ex art. 2055 c.c. obbligati a manlevare e comunque tenere indenne il Dott. da ogni Parte_1
richiesta di risarcimento
In via istruttoria: Ammettersi i mezzi di prova richiesti nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c e 3. dimesse nel primo grado di giudizio e rigettati, da aversi qui per integralmente riportati.
Si allegano: A) Sentenza Tribunale di Venezia n° 1605/2023; B) Fascicolo di parte di primo grado.
In ogni caso Con refusione di spese e competenze del primo grado di giudizio e del presente grado di appello, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.”;
- per l'appellato – appellante incidentale Controparte_1
[...]
“Nel merito: respingere l'appello principale proposto da in quanto infondato in Parte_1
fatto ed in diritto.
In via incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 1605/2023 pubblicata in data 21/09/2023 dal Tribunale di Venezia in relazione al capo 4) della sentenza impugnata condannare Parte_1
a risarcire i danni subiti da in relazione all'operazione SC
[...] Parte_2
SANN nella misura di € 1.604.108,02 oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento
3 e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno. Confermarsi gli altri capi della sentenza non oggetto di appello principale e incidentale.
Vittoria di spese e competenze del grado di giudizio oltre a rimborso forfettario spese generali
15%”;
- per l'appellato Controparte_3
“In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità delle domande dell'appellante svolte nell'atto di citazione per essere indeterminate, per essere domande nuove e per il giudicato formale formatosi ed intervenuto a seguito dell'acquiescenza alla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.. Nel merito: respingere l'appello principale proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso;
con vittoria Parte_1
di spese, competenze ed onorari di causa anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il in persona del curatore fallimentare, Controparte_1
conveniva in giudizio , e nelle Persona_1 Parte_1 Controparte_3
loro qualifiche di socio e amministratore unico (quanto al primo) e di soci e - in tesi - amministratori di fatto (quanto agli altri due), contestando loro di aver posto in essere atti di mala gestio nell'ambito di quattro operazioni immobiliari - a BO (PD), a SC S. NN (VR),
a NT (MN) e a S. RT ON ER (VR) - tutte caratterizzate da irragionevole rischiosità ed avventatezza. Il deduceva l'esistenza di un ruolo attivo nella gestione CP_1
societaria non solo in capo all'amministratore unico , ma anche ai due soci Persona_1
e di cui affermava altresì la qualità, desumibile Parte_1 Controparte_3
dalle dichiarazioni complessivamente raccolte in sede di audizione dal curatore fallimentare, di amministratori di fatto, derivante: 1) quanto all'operazione di BO, in capo ad entrambi, per
4 aver curato la parte finanziaria ( e per aver coinvolto dolosamente Controparte_3
la società in un'operazione mai decollata per la quale “non vi erano ragioni particolari per prevederne un intervento” ( presidente della Cooperativa Tesoro, anch'essa Parte_1
coinvolta nell'operazione); 2) quanto all'operazione di SC S. NN, in capo ad entrambi, dal fatto che avevano rappresentato agli altri soci la convenienza e redditività dell'affare e che avevano partecipato alla riunione del 15.6.2007 presso la sede del , finanziatore Controparte_6
dell'acquisizione; 3) quanto all'operazione di NT, in capo al solo Controparte_3
dal fatto che aveva coadiuvato i rapporti con la BCC della Valpolicella, finanziatrice
[...]
dell'affare; 4) quanto all'operazione di S. RT ON ER, in capo al solo
[...]
dal fatto che aveva proposto l'operazione e fornito il veicolo. Sulla base di Controparte_3
queste allegazioni, il chiedeva, in via principale, la condanna: a) di , CP_1 Persona_1
e al pagamento della somma di € 245.000,00 oltre Parte_1 Controparte_3
interessi e rivalutazione monetaria, per il danno cagionato in relazione all'iniziativa immobiliare di BO;
b) di , e al Persona_1 Parte_1 Controparte_3
pagamento della somma di € 736.423,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il danno cagionato in relazione all'iniziativa immobiliare di SC SANN;
c) di e Persona_1
al pagamento della somma di € 902.439,00 oltre interessi e Controparte_3
rivalutazione monetaria, per il danno cagionato in relazione all'iniziativa immobiliare di
NT; d) di e al pagamento della somma di € Persona_1 Controparte_3
137.300,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il danno cagionato in relazione all'iniziativa di S. RT ON ER. In via subordinata, chiedeva la condanna del solo amministratore unico . Persona_1
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano le avverse deduzioni, concludendo
5 per il rigetto delle domande. inoltre, eccepiva pregiudizialmente anche Parte_1
l'intervenuta prescrizione dell'azione nei propri confronti.
A seguito della morte di , il processo era dichiarato interrotto e veniva riassunto Persona_1
dalla curatela nei confronti della (moglie ed) erede, . Controparte_4
Il Tribunale, esperite due c.t.u., tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza n. 1605/2023 pubblicata in data 21.9.2023, il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, così statuiva:
“1) Dichiara inammissibili le domande di parte attrice contro il convenuto Pt_1
relativamente alle operazioni di NT e San RT ON ER;
2) Rigetta le domande di parte attrice nei confronti del convenuto 3) Condanna e CP_3 Controparte_4
in solido (e fra loro per il 50% ciascuno) a rifondere al la somma Parte_1 CP_1
di euro 120.000,00; somma da gravare, dalla data del fallimento, di rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e di interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno fino alla pronuncia;
4) Condanna a rifondere al la somma Controparte_4 CP_1
di euro 2.087.232,60; somma da gravare, dalla data del fallimento, di rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e di interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno fino alla pronuncia;
5) Pone a carico di parte attrice le spese di lite del convenuto
liquidandole in euro 30.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
CP_3
distrae dette spese a favore del difensore dichiaratori antistatario ex art. 93 c.p.c.; 6) Pone a carico di e in solido le spese di lite del , per Controparte_4 Parte_1 CP_1
euro 25.000,00 in compensi, 1.713,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
di cui, nei rapporti interni, il 20% a carico di e il restante a carico di 7) Pone a Pt_1 CP_4
6 carico solidale di parte attrice e della convenuta e le spese Controparte_4 Parte_1
di C.T.U. come liquidate in causa;
di cui, nei rapporti interni, il 20% a carico di e il Pt_1
restante a carico di . CP_4
In particolare, il Giudice di prime: 1) qualificava la domanda proposta dal come CP_1
domanda cumulativa delle azioni sociale e creditoria (artt. 2392, 2393, 2394, 2476 c.c.); 2) individuava il duplice titolo di responsabilità ascritto dalla curatela a e Parte_1 [...]
nella loro qualifica di amministratori di fatto o, alternativamente, di soci Controparte_3
intenzionalmente concorrenti nell'operazione dannosa (art. 2476 comma 7, ora 8, c.c.); 3) dichiarava l'intervenuta prescrizione dell'azione gestoria nei confronti di Parte_1
facendo salva la diversa azione creditoria;
4) accertava l'illiceità e il conseguente danno patrimoniale conseguente alle operazioni di BO, SC SANN e NT (per la loro intrinseca irragionevolezza), concludendo, invece, per l'assenza di illiceità nell'operazione di
San RT ON ER;
5) escludeva la possibilità di qualificare e Parte_1 [...]
come amministratori di fatto (in ragione: a) della mancanza di prova di una Controparte_3
gestione “assembleare” degli interventi suindicati, con eccezione del primo;
b) della mancanza di prova di una generale consapevolezza dei soci rispetto alla complessiva situazione economica della società e delle prospettive economiche dei singoli interventi;
c) della possibilità di giustificare il ruolo di nel rapporto con le banche alla luce del suo passato nel mondo CP_3
cooperativo e, comunque, dell'impossibilità di qualificare il ruolo attivo riscontrato come atto di gestione;
d) dell'insufficienza del mero interesse all'andamento della Cooperativa Tesoro in capo a suo Presidente, a qualificarlo, per ciò solo, come amministratore di fatto Parte_1
(anche) della società fallita;
e) dell'irrilevanza della partecipazione di e Parte_1
alla riunione del 15.6.2007 rispetto all'operazione di SC Controparte_3
7 SANN, in quanto episodio isolato e indicativo di una solo più intensa collaborazione fra questi due soggetti e l'amministratore della società); 6) affermava la possibilità di qualificare come socio autorizzante ex art. 2467 comma 8 c.c. con riferimento Parte_1
all'operazione di BO, in ragione della sua carica di presidente della Cooperativa Tesoro;
7) escludeva la possibilità di qualificare come socio autorizzante ex Controparte_3
art. 2467 comma 8 c.c. con riferimento all'operazione di BO, per assenza di prova circa la sua partecipazione consapevole;
8) escludeva, infine, la possibilità di qualificare Pt_1
e come soci autorizzanti ex art. 2467 comma 8 c.c. con
[...] Controparte_3
riferimento alle operazioni di NT e SC SANN, in ragione dell'assenza di prova sulla consapevolezza della rischiosità di questi due interventi (“E' vero che i soci erano via via al corrente delle tensioni con le banche finanziatrici – e difatti furono più volte chiamati a dare garanzie personali – ma non è dato sapere quale fosse il loro grado di conoscenza della situazione complessiva, né dei piani di redditività delle operazioni”).
***
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello principale Parte_1
Col primo motivo di gravame, egli lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale condannato l'appellante come socio autorizzante ai sensi dell'art. 2467 comma 8 c.c. con riferimento all'operazione immobiliare di BO, pronunciandosi oltre i limiti della domanda, che sarebbe stata invece proposta dal sull'unico presupposto della qualifica di CP_1
amministratore di fatto ricoperta dal Pt_1
Col secondo motivo di gravame, il lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per Pt_1
aver posto a suo carico (in solido con l'erede dell'amministratore di diritto) le spese di lite sostenute dal o, comunque, per non aver considerato la soccombenza parziale (atteso CP_1
8 che la domanda avrebbe dovuto essere rigettata e il avrebbe dovuto essere condannato CP_1
alla refusione integrale delle spese dei convenuti e che, in ogni caso, la domanda era stata accolta, nei confronti dell'appellante principale, per una misura sensibilmente inferiore rispetto al petitum).
Col terzo motivo di gravame, lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver posto parzialmente a carico dell'appellante le spese di C.T.U. (atteso che la domanda avrebbe dovuto essere rigettata e le spese di C.T.U. avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico della parte soccombente).
Si è costituito il il quale ha escluso la Controparte_1
fondatezza del primo motivo d'appello (sottolineando la valenza omnicomprensiva della legittimazione attiva del curatore fallimentare prevista dall'art. 146 L.F., nonché il potere del giudice di qualificare autonomamente la domanda sulla base delle allegazioni fornite dalle parti), oltre che degli altri due motivi, concludendo per il rigetto degli stessi.
Il ha inoltre proposto appello incidentale con un unico motivo di gravame volto a CP_1
censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui, relativamente all'operazione di SC
SANN, non ha ritenuto di qualificare come amministratore di fatto (alla Parte_1
luce della sua qualifica di amministratore della Cooperativa Tesoro e della conseguente consapevolezza circa la situazione finanziaria di entrambe le società e dei rischi connessi a quel cantiere) o, comunque, come socio autorizzante ex art. 2476 comma 8 c.c. (in ragione della predetta consapevolezza e della sua posizione di evidente conflitto di interessi), insistendo la curatela per la condanna risarcitoria – già accolta nei confronti dell'erede dell'amministratore di diritto – anche nei suoi confronti.
Si è costituito infine l'appellato il quale ha eccepito, in via Controparte_3
9 pregiudiziale, l'inammissibilità delle domande dell'appellante formulate nei propri confronti (in ragione della loro indeterminatezza e novità e, comunque, in ragione del giudicato formatosi in conseguenza all'acquiescenza parziale alla sentenza di primo grado).
Pur a fronte di regolare notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, non si è invece costituita l'appellata (erede di ) che è, quindi, stata Controparte_4 Persona_1
dichiarata contumace.
Con provvedimento del 28.3.2024 l'intestata Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 23.10.2025 per note ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello principale.
Primo motivo d'appello: violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Il primo motivo d'appello proposto da è infondato. Parte_1
Si deve premettere che l'art. 146 della legge fallimentare (applicabile alla fattispecie ratione temporis) espressamente prevede che sono esercitate dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b)
l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo (ora 8), del codice civile.
È dunque testualmente previsto che l'azione cui è legittimato il curatore possa essere diretta, oltre che nei confronti degli amministratori di fatto e di diritto, nei confronti dei soci della società a responsabilità limitata che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto di mala gestio
10 degli amministratori della società (art. 2476, comma 8, c.c.).
Posto che l'azione esercitata ex art. 146 l.f. al fine della reintegrazione del patrimonio sociale è, come noto, tendenzialmente cumulativa, pur mantenendosi la distinzione tra i presupposti di fatto dell'una e dell'altra fattispecie, la tesi secondo cui la curatela avrebbe agito nei confronti di solo nella sua – asserita – qualità di amministratore di fatto e non anche in Parte_1
quella di socio c.d. autorizzante avrebbe dovuto trovare solida conferma nel contenuto della domanda avanzata innanzi al giudice di prima istanza, contenuto da individuarsi nell'atto nel suo complesso e non certo con isolata considerazione delle conclusioni, come confermato, ex multis, da Cass., n. 4302/23: "nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte." (Cass.
5442/ 2006; nello stesso senso, sostanzialmente Cass. 14751/ 2007; Cass. 22893/ 2008). In sostanza, nell'interpretare la domanda, e ciò vale anche quando si tratta di stabilire se ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto sostanziale dell'atto, compreso ciò che lo supporta, ossia documenti e richieste di altre prove. Se una domanda sia stata proposta e se lo sia stata in modo sufficiente, è questione dunque che si desume dall'intero contenuto dell'atto, non solo dalle espressioni utilizzate”.
Ebbene, nella specie il curatore aveva espressamente premesso (atto di citazione di primo grado, pag. 9): “Come noto, le società a responsabilità limitata rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente con il proprio patrimonio (2462 cod. civ.).
11 Questo principio generale tuttavia incontra delle deroghe.
L'art. 2476 C.c. dispone infatti che gli amministratori sono solidalmente responsabili non solo verso la società, ma anche verso i singoli soci o i terzi, per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalia legge e dal' atto costitutivo per l'amministrazione della società.
Il comma VII della norma richiamata inoltre dispone che sono solidalmente responsabili con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Pertanto qualora vi fossero elementi idonei a dimostrare che talune decisioni siano state prese dai soci e adottate senza la diligenza richiesta, la responsabilità potrebbe essere estesa anche in capo a questi.
Sul punto giova ricordare che nel caso in cui la società sia stata dichiarata fallita l'azione di responsabilità contro gli amministratori e/o contro i soci può essere esperita dal curatore fallimentare”.
A pagina 11 del medesimo atto introduttivo si legge:
“La curatela in seguito all'esame della documentazione societaria ha ritenuto opportuno condurre ulteriori indagini al fine di approfondire il ruolo effettivamente svolto dall'amministratore e dai soci, nella gestione della Società.
Dagli elementi raccolti sono emersi precisi profili di responsabilità derivanti da determinate condotte e/o scelte che hanno inevitabilmente condotto al dissesto della società, e che si possono così riassumere:
1) Adozione di iniziative imprenditoriali ex ante reputabili imprudenti senza opportiuna valutazione dei rischi connessi. Scelte e gestione riconducibili al sig. e ai soci Per_1
sig.ri e (…)”. CP_3 Pt_1
12 Nel descrivere le singole operazioni con riguardo alle quali ha ravvisato responsabilità dei convenuti, il curatore ha sempre richiamato la qualità di soci di e così, ad CP_3 Pt_1
esempio, per l'operazione di BO si legge a pag. 19 del medesimo atto:
“La responsabilità è da ascriversi, oltre che all'amministratore sig. , al sig. Per_1 Pt_1
quale socio di e presidente della Cooperativa Tesoro per aver coinvolto
[...] CP_5
dolosamente la in un'iniziativa che non è mai decollata e per la quale a ben vedere non Pt_2
vi erano ragioni per prevederne un intervento”.
In conclusione, nell'agire nei confronti di il curatore ha fatto riferimento, oltre Parte_1
che alla dedotta (e dal Tribunale ritenuta non provata) qualità di amministratore di fatto, alla
(pacifica) qualità di socio dello stesso, imputandogli un intervento in singole operazioni con i connotati precisamente indicati dall'art. 2476 comma 7 (ora 8) c.c.
Secondo e terzo motivo dell'appello principale: regolamentazione delle spese di lite e di
C.T.U.
Gli ulteriori motivi dell'appello principale rimangono assorbiti per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, di seguito esaminato, che determina la necessità di nuova regolamentazione delle spese.
L'appello incidentale: omesso accertamento del ruolo di amministratore di fatto o di socio autorizzante ex art. 2476 comma 8 c.c. in capo a con riferimento Parte_1
all'operazione di SC SANN e responsabilità dello stesso per il pregiudizio sofferto da Parte_2
Con l'appello incidentale il ha impugnato il capo n. 4 della sentenza del Tribunale di CP_1
Venezia (“condanna a rifondere al la somma di euro Controparte_4 CP_1
2.087.232,60, somma da gravare, dalla data del fallimento, di rivalutazione secondo gli indici
13 Istat dei prezzi al consumo e di interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno fino alla pronuncia”) nella parte in cui il Tribunale ha escluso (rigettando le relative domande) la concorrente e solidale responsabilità di in relazione all'operazione immobiliare di Pt_1
SC SANN, per la quale è stata affermata la responsabilità del solo . Per_1
Il ha censurato come erroneo il fatto che il Tribunale non abbia ritenuto di poter CP_1
ravvisare in capo a la veste di amministratore di fatto o quantomeno, per quanto Pt_1
concerne l'operazione di SC SANN, la veste di socio che ha contribuito a cagionare il danno di cui all'art. 2476, comma 8, c.c.
La deduzione della qualità di amministratore di fatto del convenuto è tuttavia correttamente stata disattesa dal Tribunale perché tale qualifica ai sensi dell'art. 2639 c.c. postula un esercizio continuativo e significativo di taluno dei poteri tipici inerenti la funzione di amministratore, e richiede che l'attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale, sia apprezzabile. La forma più evidente di intromissione nell'attività gestoria avviene nel momento in cui l'amministratore di fatto agisce in modo diretto nel perseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa in ciò intrattenendo rapporti con i clienti, con i fornitori, con i dipendenti, favorito dall'assenza, dall'inesperienza, dall'incompetenza dell'amministratore di diritto (cfr. Cass. Pen.,
Sez. V, 17 giugno 2016, n. 41793).
Premesso che, da un lato, l'attività di amministratore di fatto si deve tradurre necessariamente nel compimento di atti concreti attraverso i quali un soggetto privo di nomina regolare interferisce, si sovrappone e si sostituisce alla volontà dell'organo competente influendo, con la propria volontà, sull'andamento della società e, dall'altro, l'esercizio dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione da parte dell'extraneus deve avvenire in modo continuativo e significativo (Cass. pen., 2020, n. 12912/2020), richiedendosi la reiterazione di atti e
14 comportamenti, essendo invece esclusa la rilevanza di un esercizio di poteri episodico o meramente occasionale, nella specie il giudice di primo grado ha correttamente osservato
(sentenza di primo grado, pag. 22): “le indicazioni degli altri soci al Curatore, che pure talora rappresentano , e come la terna che amministrava, si risolvono, alla Per_1 Pt_1 CP_3
luce di altre precisazioni, come indicazioni sulla distinzione fra i soci dichiaranti (che
“lavoravano e basta” come progettisti, elettricisti ecc) e gli altri due soci ( e CP_3 Pt_1
che operavano a più stretto contatto con e fuori di ruoli specificamente operativi. Per_1
HE poi, a giustificare il suo ruolo in questa “terna”, sottolinea che egli, venendo dal mondo cooperativo, aveva contatti con molte banche – presentò a già Controparte_6 CP_5
all'epoca della operazione di BO, prima ancora di divenire socio – e così si era fatto tramite per rinvenire contatti grazie ai quali nella persona del , chiese e ottenne CP_5 Per_1
finanziamenti: ma sottolinea di non avere deciso nulla né messo mano alla contabilità o alla amministrazione. Per che pure come presidente di Tesoro aveva interesse ad ottenere Pt_1
benefici per questa – e li ottenne con l'operazione di BO – non bastano tali interessi a costituirlo amministratore di fatto”.
Non solo, infatti, non risulta dubbio il ruolo gestorio effettivamente e generalmente svolto dal
, ma, soprattutto, gli interventi latamente gestori di si limitano alla partecipazione Per_1 Pt_1
ad un paio di operazioni cui era peraltro interessato (in conflitto d'interessi) anche quale presidente della Cooperativa Tesoro, senza che per il resto sia stato provato (e finanche dedotto) un ruolo di sistematica intromissione e/o almeno compartecipazione da parte sua nell'esercizio del potere di decisione sulla gestione del patrimonio sociale.
L'appello incidentale, proposto con riguardo alla sola iniziativa immobiliare di SC
SANN, deve però essere accolto per essere stato provato (ed erroneamente escluso dal
15 giudice di prime cure) il ruolo svolto dallo stesso quale socio, condotta rilevante ex art. Pt_1
2476, comma 8, c.c.
L'operazione, sulla base di una valutazione ex ante, è stata ritenuta dal Tribunale nei confronti del solo come assunta senza adeguata ponderazione della ragionevolezza e utilità o Per_1
comunque assunta nella consapevolezza di rischi di insuccesso elevatissimi (sentenza di primo grado, pagg. 16-17):
“il C.T.U. dr. ha svolto una adeguata valutazione dei vari indici di patrimonializzazione Per_2
(patrimonio netto pressoché nullo), liquidità (capacità di mantenere nel breve periodo flussi monetari equilibrati in entrata e uscita) solidità finanziaria (capacità di mantenere nel medio/lungo periodo flussi monetari equilibrati in entrata e uscita), redditività riferiti in particolare al periodo in cui Cent fece le scelte sullo svolgimento della sua attività, intraprendendo le varie operazioni, e ha osservato che la società era caratterizzata da una precaria situazione finanziaria e da una patrimonializzazione del tutto insufficiente (1%) rispetto al fabbisogno finanziario, che veniva soddisfatto per la quasi totalità ricorrendo a strumenti bancari, dunque onerosi. Inoltre essa mancava di una struttura operativa propria, l'attivo era quasi interamente composto da immobili in corso di realizzazione, e la redditività era pressoché inesistente, in quanto assorbita dagli ingenti oneri finanziari.
Tale situazione non migliorava per nessun aspetto negli anni successivi a quello di costituzione, sì che gli indici di analisi applicati dal C.T.U. evidenziano un elevato rischio di insolvenza già nel 2006, tale fra l'altro da rendere ancor più ingiustificato lo storno di risorse a favore di Coop.
Tesoro.
Il C.T.U. dr. utilizza anche un elaborato steso da e datato a maggio Per_2 Persona_1
2009 (doc. 15 ) che appare essere una presentazione al pubblico della società e delle CP_1
16 sue iniziative, con documenti.
L'operazione SC SANN consistette nel rilevare da Coop Tesoro il cantiere, previo ottenimento da parte del un mutuo fino a 3,3, milioni di euro da corrispondere Controparte_6
a stati di avanzamento. Il C.T.U. sottolinea come la situazione patrimoniale e finanziaria di
(che all'epoca del subentro aveva già assunto le altre tre iniziative qui in esame, di cui CP_5
BO e NT già a loro volta finanziate) avrebbe dovuto dissuadere dall'intraprendere questa ulteriore iniziativa senza l'apporto di capitali freschi. Tale operazione non era neppure in sé economicamente ragionevole: l'elaborato del 2009 contiene un business plan che Per_1
stima i costi complessivi e i ricavi previsti, con un margine di redditività del 6.17% ritenuto dal
C.T.U. assolutamente risicato e tale da preludere con elevata probabilità ad un insuccesso;
tanto più che a parere del C.T.U. i costi e in particolare gli oneri finanziari erano, nel plan, sensibilmente sottostimati rispetto a quelli che in realtà erano stati in concreto già applicati (ed erano dunque già noti) negli anni 2007/2008. Oltre al plan, eseguito nel 2009 e fondato su dati già conosciuti come errati, non consta che la società e in particolare l'organo gestorio avesse svolto una qualche specifica analisi preventiva della convenienza economica delle varie iniziative. Non basta, a questo proposito, il fatto che gli istituti bancari avessero deciso di finanziare le operazioni e che il mercato fosse in crescita, dovendo l'imprenditore fare una propria pianificazione con stima di costi, rischi e benefici”.
La valutazione dell'operazione svolta dal giudice di primo grado è condivisibile, non lo sono invece, come osservato dall'appellante in via incidentale, le ragioni sulla base delle quali è stata sinteticamente esclusa la responsabilità ex art. 2476, comma 8, c.c. del socio che pure Pt_1
è stato ritenuto responsabile dell'operazione di BO (pag. 21: “quanto all'operazione distrattiva di BO, il danno va addebitato anche alla responsabilità del socio che, Pt_1
17 quale socio avente anche la carica di Presidente di Tesoro, aveva coscientemente avallato
l'operazione, essendo certamente a conoscenza della reale destinazione delle somme e delle scarse capacità di Tesoro di assicurare la restituzione”), con la seguente motivazione:
“Quanto ai due cantieri indebitamente assunti (NT e SC), le emergenze di causa non permettono di costruire una responsabilità dei due quali soci convenuti autorizzanti le operazioni, ex art. 2476 penultimo comma c.c..
Gli illeciti che si individuano a carico dell'amministratore relativamente alle operazioni di
NT e di SC SANN poggiano infatti sulla violazione dell'obbligo di agire informato, che ha caratterizzato la decisione di addivenire alle operazioni succitate senza avere adeguatamente valutato la concreta possibilità di di sostenerle, ed anzi in presenza di CP_5
valutazioni – come dimostra il business plan elaborato sia pure ex post nel 2009 dal - Per_1
del tutto avventate e illogiche.
Manca la prova della consapevolezza, anche da parte dei due convenuti in esame, della rischiosità delle operazioni, dato che se l'amministratore è tenuto all'agire informato, la corresponsabilità dei soci richiede la coscienza o almeno l'accettazione di rischi positivamente emergenti. Né basta, per che egli fosse presidente della Coop Tesoro, soggetto che Pt_1
cedette a il cantiere di SC, e fosse favorevole alla cessione, in quanto la rischiosità CP_5
dell'operazione dipendeva in buona parte dalle condizioni concrete in cui versava oltre CP_5
che dalla proiezione di redditività dell'operazione, che, ex ante, il soggetto tenuto a svolgere era solo il . E' vero che i soci erano via via al corrente delle tensioni con le banche Per_1
finanziatrici – e difatti furono più volte chiamati a dare garanzie personali – ma non è dato sapere quale fosse il loro grado di conoscenza della situazione complessiva, né dei piani di redditività delle operazioni” (sentenza di primo grado, pagg. 21 e 22).
18 Si deve premettere che la recente sentenza della Suprema Corte n. 22169/2025 ha fornito un'interpretazione sistematica dell'art. 2476, comma 8, c.c., che, come rilevato, disciplina la responsabilità solidale dei soci nelle società a responsabilità limitata per atti dannosi compiuti dagli amministratori. La condotta di decisione o autorizzazione non necessita di formalizzazione, potendo desumersi tanto da atti formali quanto da manifestazioni di volontà che abbiano, anche in via di mero fatto, direttamente dato impulso o influenzato l'attività degli amministratori. Ciò che rileva, dunque, è l'effettiva influenza sull'attività gestoria, che può concretizzarsi in modalità diverse, purché si possa ricondurre al socio un coinvolgimento diretto nell'assunzione delle scelte gestorie dannose. Quanto al requisito dell'intenzionalità, la Corte ha escluso che l'avverbio
“intenzionalmente” debba intendersi come dolo di danno, osservando che l'intenzionalità deve riferirsi all'atto commissivo di decisione o autorizzazione e non al danno che ne è conseguito. Il socio è quindi responsabile del danno arrecato in ragione del fatto che abbia deciso o autorizzato l'atto con l'intenzione di orientare in quei termini l'operato degli amministratori, a prescindere dalla specifica volontà di cagionare un danno, in quanto la responsabilità dev'essere attribuita a tutti i soci che abbiano aderito e contribuito alla condotta commissiva;
la volontarietà della condotta supera e assorbe la misura del contributo al compimento dell'atto gestorio dannoso.
Valutata sulla base del riportato quadro interpretativo, la condotta tenuta da Parte_1
manifesta gli elementi che fanno insorgere la responsabilità del socio.
Egli, infatti, era, in primo luogo, consapevole della situazione finanziaria e patrimoniale della società, posto che la mancata patrimonializzazione di era un dato noto ed evidente e Parte_2
la situazione finanziaria era stata già aggravata dall'operazione di BO cui Parte_1
aveva consapevolmente partecipato, in conflitto d'interessi, come rilevato dal Tribunale.
Quanto poi all'operazione di SC SANN, essa era un'operazione concepita (trattavasi di
19 un piano di lottizzazione per la realizzazione di 29 villette e 8 appartamenti) ed avviata dalla
Cooperativa Tesoro della quale il era presidente, così che egli non poteva che Pt_1
conoscerne nel dettaglio i contenuti e gli elementi di rischio, a partire dalla modestissima reddività attesa, ben segnalata dal c.t.u.
In data 7.9.2007, con atto a Ministero Notaio di Legnago, la Cooperativa Tesoro, Per_3
rappresentata da in quanto delegato dal C.d.A. della Cooperativa (doc. 3), Parte_1
vendeva il terreno “SC S. NN” alla già in precedenza resasi appaltatrice per Parte_2
accordo con la stessa Cooperativa Tesoro. In quel momento erano già stipulati alcuni preliminari ma rapidamente si manifestò l'insuccesso dell'operazione, per difficoltà dei subappaltatori e contrasti con gli stessi, ritardi nelle consegne degli immobili e risoluzione di preliminari, con conseguente aumento degli oneri in assenza di incassi: tra il 2008 e il 2009 furono vendute solo
8 unità immobiliari, i lavori si bloccarono definitivamente nel 2009.
Risulta pacifico che il subentro di sia intervenuto in quanto la Cooperativa Tesoro non Parte_2
godeva più della fiducia del sistema bancario e quindi per interesse primario della Cooperativa stessa e della banca finanziatrice.
È pure pacifico che il si sia occupato del subentro e dell'operazione anche in Pt_1 Parte_2
il socio sentito come teste, ha ricordato che dell'operazione dal punto di amministrativo Tes_1
si occupavano , e proprio costoro parteciparono alla riunione presso Per_1 CP_3 Pt_1
(che già aveva finanziato la restituzione parziale da parte di Cooperativa Controparte_6
Tesoro di quanto ricevuto da per l'operazione di BO) di data 15.6.2007 per Parte_2
discutere del subentro di nell'operazione SC SANN;
la gestione del subentro da CP_5
parte di , e è confermata dalle dichiarazioni rilasciate dal socio Per_1 CP_3 Pt_1
al curatore (doc. 13 att.); il socio ha analogamente riferito al curatore: “ero Parte_3 CP_7
20 contrario, ma il gioco di squadra era importante ed avevamo molta fiducia in e Pt_1 Per_1
(doc. 11 att.). CP_3
Risulta dunque appurato il contributo dato dal socio affinché fosse compiuta l'operazione di subentro, contributo per di più fornito in conflitto d'interessi con la società. Come già ritenuto dal Tribunale sulla base di condivisibile motivazione, la decisione di intraprendere l'iniziativa fu improvvida e non avrebbe dovuto essere assunta: i conseguenti costi rappresentano il danno per la società e per il ceto creditorio, al netto del valore dei beni realizzati, da valutarsi con riferimento al momento del fallimento;
gli uni e gli altri sono stati correttamente quantificati dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado dott. senza specifiche contestazioni Per_4
dell'appellante principale: “Per rispondere puntualmente al quesito il CTU si è avvalso di documenti che è stato abilitato ad acquisire secondo le determinazioni del GI, alla luce delle regole valide per la CTU contabile (Cass. SSUU 3086/2022): da un lato documentazione di dettaglio relativa ai costi relativi ai due cantieri, sia sociale (fatture) che propriamente fallimentare (atti dell'ammissione al passivo), e ciò a migliore definizione del fattore “costi”, che parte attrice in citazione aveva invece esposto in modo indicativo facendo riferimento alla porzione di passivo fallimentare ritenuta pertinente ciascun cantiere;
e dall'altro documentazione (perizie e atti di vendita) rilevante per determinare lo stato dei beni alla data del fallimento o della vendita anche anteriore (l'acquisizione degli atti di vendita fallimentare è avvenuta accogliendo richieste ex art. 210 c.p.c. dei convenuti) e dunque il loro valore, al fine di non trascurare alcuna ragione di riduzione del danno.
L'ausiliario del CTU arch. ha svolto riguardo al valore motivate considerazioni, Persona_5
ritenendo – e in ciò conferma le valutazioni del dr – essere le vendite sia ante che post Per_2
fallimento avvenute a prezzo coerente al valore di mercato.
21 Ne è risultato un differenziale fra costi e valore di euro 1.604.108,02 per SC” (sentenza di primo grado, pag. 18).
Il danno così quantificato va in conclusione addebitato anche alla responsabilità del socio la responsabilità viene ravvisata per quote paritarie in concorso con l'amministratore Pt_1
di diritto.
Ne consegue la condanna di – in solido con l'erede di - a pagare al Parte_1 Per_1
attore ed appellante incidentale l'ulteriore importo suindicato, con l'aggiunta della CP_1
rivalutazione e degli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data convenzionale del fallimento fino alla pronuncia odierna;
successivamente, degli interessi legali.
La condanna per l'ulteriore importo determina la necessità di una nuova regolamentazione delle spese, con assorbimento del secondo e terzo motivo dell'appello principale. La liquidazione per il giudizio di primo grado è peraltro conforme a quella già disposta dal Tribunale, attese la piena soccombenza del e la condanna per una somma prossima a quella al cui pagamento è Pt_1
stata condannata l'erede dell'amministratore di diritto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio parimenti seguono la soccombenza del e Pt_1
sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (da individuarsi nello scaglione fra € 1.000.001 e € 2.000.000) e secondo importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione (in ragione dell'esiguità dell'attività di trattazione e dell'assenza di attività istruttoria) calcolati in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello
22 stesso art. 13, a carico dell'appellante principale.
La costituzione di Controparte_3
Si è costituito nel presente giudizio anche il convenuto nei confronti Controparte_3
del quale tuttavia nessuna delle altre parti aveva interposto gravame. Egli, dato atto dell'intervenuta acquiescenza delle altre parti alla pronuncia di primo grado nella parte in cui sono state rigettate le domande nei suoi confronti, ha così osservato: “Per tali ragioni di diritto le domande eventualmente formulate in sede di appello dal Dott. nei confronti del Rag Pt_1
non è chiaro, infatti, il contenuto della domanda svolta in via subordinata e già solo CP_8
per la sua indeterminatezza e genericità deve ritenersi nulla - sono inammissibili ed improcedibili e dovranno essere respinte, poiché non sono stati impugnati i capi del dispositivo della sentenza e le motivazioni che hanno rigettato le domande avanzate nei confronti del suddetto Rag. e che hanno escluso qualsiasi responsabilità rispetto alle domande tutte CP_3
avanzate in primo grado, divenendo, quindi, la sentenza definitiva, inoppugnabile ed intervenuto il giudicato formale, per acquiescenza ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.”.
In realtà il giudicato favorevole invocato dall' non è in discussione e le conclusioni del CP_3
cui egli fa riferimento (evidentemente nella parte in cui sono riferite all'eventualità che Pt_1
le domande del attore siano, in tutto o in parte, accolte, per tale ipotesi chiedendo il CP_1
“accertarsi le quote interne di responsabilità tra i diversi autori degli asseriti danni, Pt_1
limitando dunque la misura e l'entità del risarcimento richiesto al Dott. a Parte_1
quanto risulterà effettivamente da egli commesso in base all'emananda sentenza dichiarando gli altri convenuti, per quanto di ragione ed in considerazione dei singoli apporti causali, in via solidale, ovvero pro quota in proporzione alle rispettive colpe, ed in considerazione dell'entità delle conseguenze derivate ex art. 2055 c.c. obbligati a manlevare e comunque tenere indenne il
23 Dott. da ogni richiesta di risarcimento”), obiettivamente non aggiornate da un Parte_1
punto di vista formale, sono agevolmente da intendersi, in questa sede, con riferimento ai soli originari convenuti la cui responsabilità non fosse ormai esclusa;
essendo ormai pacificamente esclusa quella dell' e nessuna effettiva domanda essendo stata più proposta nei suoi CP_3
confronti nella presente sede, si deve ritenere che la sua costituzione in giudizio, non necessaria, sia stata espressione del suo mero interesse a sorvegliarne l'esito, così che le spese devono essere dichiarate compensate tra lo stesso e le altre parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto in via principale da Parte_4
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Controparte_1
ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia – Sezione
[...]
specializzata in materia di impresa n. 1605/2023, pubblicata il 21.9.2023, condanna Pt_1
– in solido con per effetto di quanto già disposto al capo 4 della
[...] Controparte_4
sentenza di primo grado, con quota paritaria nei rapporti interni - a rifondere al CP_1
l'ulteriore somma di € 1.604.108,02, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo ed interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del fallimento e fino alla pubblicazione della presente sentenza;
3) condanna – in solido con per effetto di quanto già Parte_1 Controparte_4
disposto al capo 6 della sentenza di primo grado, con quota paritaria nei rapporti interni – a rifondere al le spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 25.000,00 per CP_1
compensi, € 1.713,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
24 4) condanna a rifondere al le spese di lite del presente grado di Parte_1 CP_1
giudizio, che liquida in € 29.000,00 per compensi, € 2.589,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
5) pone a carico di – in solido , con quota paritaria nei Parte_1 Controparte_4
rapporti interni – le spese di C.T.U. come liquidate nel giudizio di primo grado;
6) dichiara compensate le spese di lite tra e le altre parti del presente Controparte_3
giudizio;
7) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante in via principale.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
CE TR TO GU TO
25