CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 617/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALVUCCI DAVID, Giudice monocratico per ottemperanza in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 3971/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2elettivamente domiciliato presso
Relativo a:
- sentenza n. 2122/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 4 e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298202100133654742 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298202100133654742 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso da Ricorrente_1, nella qualità di difensore distrattario della “Società_1
srl”, per l'ottemperanza della sentenza di questa Corte n. 2122/4/2025, depositata il 17.3.2025 ed ormai irrevocabile – sentenza con la quale è stato accolto il gravame della predetta società avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di I° grado di Siracusa n. 1784/3/2024 di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29820210013364742 e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla società appellante, liquidate nella misura di 3.000,00 € oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario –, all'udienza del 19.1.2026 le parti hanno concordemente rappresentato che le spese di giudizio erano state corrisposte e chiesto, conseguentemente, essendo cessata la materia del contendere, che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio. Però, mentre parte ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese del presente giudizio di ottemperanza, l'Agenzia delle Entrate ne ha chiesto la compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo state materialmente corrisposte le spese legali liquidate dal giudice d'appello, la materia del contendere è effettivamente venuta meno, sicché si impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di ottemperanza, deve evidenziarsi che la sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza è stata notificata all'Agenzia delle Entrate il 18.3.2025 e che soltanto il 7.11.2025, quindi a distanza di quasi sette mesi, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa si è attivata, trasmettendo alla Direzione Regionale - Ufficio Risorse materiali la nota prot. n. 145716 di pari data, per la materiale liquidazione dell'importo dovuto a titolo di spese di lite, sicché l'introduzione del presente giudizio da parte del difensore distrattario, avvenuta in data 23.6.2025, trovava piena giustificazione. Conseguentemente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrate va condannata alla refusione, in favore della controparte, il dottore Ricorrente_1, delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 250,00, oltre ad IVA e cassa professionale nella misura di legge nonché al rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia – Sezione IV^ Staccata di Siracusa, dichiara l'estinzione del giudizio e condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese sostenute dal dottore Ricorrente_1 nel presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 250,00, oltre ad IVA e cassa professionale nella misura di legge nonché al rimborso del contributo unificato.
Siracusa, 19 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
DA SALVUCCI
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALVUCCI DAVID, Giudice monocratico per ottemperanza in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 3971/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2elettivamente domiciliato presso
Relativo a:
- sentenza n. 2122/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 4 e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298202100133654742 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298202100133654742 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso da Ricorrente_1, nella qualità di difensore distrattario della “Società_1
srl”, per l'ottemperanza della sentenza di questa Corte n. 2122/4/2025, depositata il 17.3.2025 ed ormai irrevocabile – sentenza con la quale è stato accolto il gravame della predetta società avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di I° grado di Siracusa n. 1784/3/2024 di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29820210013364742 e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla società appellante, liquidate nella misura di 3.000,00 € oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario –, all'udienza del 19.1.2026 le parti hanno concordemente rappresentato che le spese di giudizio erano state corrisposte e chiesto, conseguentemente, essendo cessata la materia del contendere, che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio. Però, mentre parte ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese del presente giudizio di ottemperanza, l'Agenzia delle Entrate ne ha chiesto la compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo state materialmente corrisposte le spese legali liquidate dal giudice d'appello, la materia del contendere è effettivamente venuta meno, sicché si impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di ottemperanza, deve evidenziarsi che la sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza è stata notificata all'Agenzia delle Entrate il 18.3.2025 e che soltanto il 7.11.2025, quindi a distanza di quasi sette mesi, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa si è attivata, trasmettendo alla Direzione Regionale - Ufficio Risorse materiali la nota prot. n. 145716 di pari data, per la materiale liquidazione dell'importo dovuto a titolo di spese di lite, sicché l'introduzione del presente giudizio da parte del difensore distrattario, avvenuta in data 23.6.2025, trovava piena giustificazione. Conseguentemente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrate va condannata alla refusione, in favore della controparte, il dottore Ricorrente_1, delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 250,00, oltre ad IVA e cassa professionale nella misura di legge nonché al rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia – Sezione IV^ Staccata di Siracusa, dichiara l'estinzione del giudizio e condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese sostenute dal dottore Ricorrente_1 nel presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 250,00, oltre ad IVA e cassa professionale nella misura di legge nonché al rimborso del contributo unificato.
Siracusa, 19 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
DA SALVUCCI