Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 617
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Altro
    Corrispettivo spese legali liquidate

    Essendo state materialmente corrisposte le spese legali liquidate dal giudice d'appello, la materia del contendere è venuta meno, sicché si impone la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • Accolto
    Ritardo nell'adempimento dell'Agenzia delle Entrate

    In applicazione del principio della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrate va condannata alla refusione, in favore della controparte, il dottore Ricorrente_1, delle spese del presente giudizio di ottemperanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 617
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 617
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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