TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11735 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 13061/2020, avente ad oggetto: riconoscimento indennizzo assicurativo a seguito di furto e vertente tra
(C.F. e Partita Iva ) già Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in NT alla Via Praga n. 5, in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, amministratore unico rappresentata e difesa dall' avv. Luca Controparte_1
Martinelli;
Attrice
e
(P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p. t. rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Vizzino
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1)Dichiarare l'efficacia alla data dell'evento furto il contratto di assicurazione e per l'effetto, condannare la convenuta
[...] al pagamento della somma di € 41.967,00 CP_2 corrispondente al valore commerciale dell'autovettura AUDI RS3 targata GM186CG alla data del 28/04/2023, o a quella diversa somma accertata a mezzo di CTU tecnica;
2)Con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali di studio ex articolo 15 t.p., diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore di parte attrice antistatario e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.
Per la convenuta: 1)Preliminarmente sospendere il presente giudizio fino all'esito di quello penale compulsato dalla convenuta impresa assicurativa;
2)Dichiarare la nullità dell'atto introduttivo;
3)Dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda ex adverso proposta per violazione delle condizioni generali di contratto;
4)Rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
5)In via subordinata limitare entro le previsioni della polizza assicurativa, applicabile alla fattispecie, le richieste indennitarie dell'istante ;
6)Condannare l'attore al pagamento delle spese e delle competenze di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio per Parte_1 Controparte_2 ottenere il riconoscimento dell'indennizzo assicurativo a seguito del furto della propria vettura.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: di occuparsi del noleggio di autovetture;
che aveva comprato l'autovettura Audi RS3 targata GH343VX per €. 70.000,00 il 05/09/2022; che la vettura era stata ritargata l'08/02/2023(nuova targa GM186CG) a causa dello smarrimento della precedente targa;
che aveva stipulato una polizza con la convenuta per la garanzia incendio e furto;
che il giorno 28/04/2023 l'autovettura Audi RS3 targata GM186CG, che era stata noleggiata a era stata rubata;
che CP_3 [...] aveva denunciato il furto;
che aveva comunicato il CP_3 furto alla convenuta il 29/04/2023; che il 04/05/2023 la convenuta aveva comunicato l'apertura del sinistro ed aveva richiesto la documentazione necessaria per la liquidazione;
che il liquidatore della convenuta, dott. con comunicazione del Controparte_4
03/10/2023, aveva indicato il valore dell'auto in euro 41.967,00 iva esclusa;
che il 2/11/2023 aveva chiesto formalmente il risarcimento;
che il 14/11/2023 il GIP presso il Tribunale di
Napoli aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale aperto a seguito della denuncia presentata dalla;
che le CP_3 seconde dell'auto erano state sottratte a suo Persona_1 dipendente, in data 26/07/2022; che alla data dell'evento furto il contratto assicurativo era perfettamente efficace;
che la mediazione si era concluso con esito negativo per la mancata partecipazione di che l'auto Audi RS3 Controparte_2 targata CM186CG era integra e perfettamente funzionante;
che nonostante il decorso di un ampio lasso di tempo e l'invio di tutta la documentazione richiesta la convenuta non aveva erogato l'indennizzo. si è opposta alla domanda Controparte_2 evidenziando: che aveva dovuto presentare una querela penale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli posto sussistevano dubbi in ordine alla fondatezza della pretesa indennitaria avanzata dall'attrice; che la persona CP_3 alla quale era stato noleggiato il veicolo assicurato, risultava priva di reddito e non si spiegava in che modo avrebbe potuto pagare il corrispettivo di euro 1000,00 dovuto per l'uso dell'auto per tre giorni;
che la pur avendo sede legale in Parte_2
NT (TN) operava nella provincia di Caserta e poteva desumersi che aveva posto in essere artifizi per fruire di tariffe del contratto più vantaggiose;
che l'attrice disponeva di un parco auto composto da veicoli di immatricolazione datata e di scarso valore economico, con l'unica eccezione di quello rubato;
che quest'ultimo era stato importato da San Marino e la documentazione sanmarinese presentata all'atto dell'immatricolazione in CP_2 era risultata contraffatta;
che il veicolo assicurato era già stato rubato nel gennaio 2023 e poi ritrovato dalla polizia e restituito alla;
che all'atto del rinvenimento il veicolo Pt_2 era in perfette condizioni di carrozzeria, aveva cambiato colore, presentava targhe false polacche ed era fermo nel parcheggio “P3” dell'aeroporto di Napoli/Capodichino; che l'assicurato aveva omesso di installare la scatola nera sul veicolo;
che l'assicurato aveva omesso di consegnare, come previsto dal contratto, la seconda chiave, facendo pervenire in seguito una denuncia di furto. Ciò premesso, la domanda dell'attrice non è fondata.
Manca la prova dell'evento furto che l'attrice ha indicato quale fondamento della richiesta avanzata nei confronti della convenuta.
Non è sufficiente al fine di dimostrare il verificarsi dell'evento furto la denuncia presentata da al Commissariato di CP_3
P.S. di San Giovanni-Barra.
Consegue che la domanda dell'attrice deve essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, per le controversie di valore compreso tre euro 26000,01 ed euro 52000,0 0- valori minimi tenuto conto della semplicità dei temi oggetto del giudizio e del suo concreto andamento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così
[...] provvede:
1)Rigetta la domanda della;
Parte_1
2)Condanna la al pagamento delle spese del Pt_2 Parte_1 giudizio che liquida in euro 3000,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva.
Napoli, 12.12.2025.
Il Giudice dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 13061/2020, avente ad oggetto: riconoscimento indennizzo assicurativo a seguito di furto e vertente tra
(C.F. e Partita Iva ) già Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in NT alla Via Praga n. 5, in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, amministratore unico rappresentata e difesa dall' avv. Luca Controparte_1
Martinelli;
Attrice
e
(P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p. t. rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Vizzino
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1)Dichiarare l'efficacia alla data dell'evento furto il contratto di assicurazione e per l'effetto, condannare la convenuta
[...] al pagamento della somma di € 41.967,00 CP_2 corrispondente al valore commerciale dell'autovettura AUDI RS3 targata GM186CG alla data del 28/04/2023, o a quella diversa somma accertata a mezzo di CTU tecnica;
2)Con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali di studio ex articolo 15 t.p., diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore di parte attrice antistatario e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.
Per la convenuta: 1)Preliminarmente sospendere il presente giudizio fino all'esito di quello penale compulsato dalla convenuta impresa assicurativa;
2)Dichiarare la nullità dell'atto introduttivo;
3)Dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda ex adverso proposta per violazione delle condizioni generali di contratto;
4)Rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
5)In via subordinata limitare entro le previsioni della polizza assicurativa, applicabile alla fattispecie, le richieste indennitarie dell'istante ;
6)Condannare l'attore al pagamento delle spese e delle competenze di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio per Parte_1 Controparte_2 ottenere il riconoscimento dell'indennizzo assicurativo a seguito del furto della propria vettura.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: di occuparsi del noleggio di autovetture;
che aveva comprato l'autovettura Audi RS3 targata GH343VX per €. 70.000,00 il 05/09/2022; che la vettura era stata ritargata l'08/02/2023(nuova targa GM186CG) a causa dello smarrimento della precedente targa;
che aveva stipulato una polizza con la convenuta per la garanzia incendio e furto;
che il giorno 28/04/2023 l'autovettura Audi RS3 targata GM186CG, che era stata noleggiata a era stata rubata;
che CP_3 [...] aveva denunciato il furto;
che aveva comunicato il CP_3 furto alla convenuta il 29/04/2023; che il 04/05/2023 la convenuta aveva comunicato l'apertura del sinistro ed aveva richiesto la documentazione necessaria per la liquidazione;
che il liquidatore della convenuta, dott. con comunicazione del Controparte_4
03/10/2023, aveva indicato il valore dell'auto in euro 41.967,00 iva esclusa;
che il 2/11/2023 aveva chiesto formalmente il risarcimento;
che il 14/11/2023 il GIP presso il Tribunale di
Napoli aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale aperto a seguito della denuncia presentata dalla;
che le CP_3 seconde dell'auto erano state sottratte a suo Persona_1 dipendente, in data 26/07/2022; che alla data dell'evento furto il contratto assicurativo era perfettamente efficace;
che la mediazione si era concluso con esito negativo per la mancata partecipazione di che l'auto Audi RS3 Controparte_2 targata CM186CG era integra e perfettamente funzionante;
che nonostante il decorso di un ampio lasso di tempo e l'invio di tutta la documentazione richiesta la convenuta non aveva erogato l'indennizzo. si è opposta alla domanda Controparte_2 evidenziando: che aveva dovuto presentare una querela penale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli posto sussistevano dubbi in ordine alla fondatezza della pretesa indennitaria avanzata dall'attrice; che la persona CP_3 alla quale era stato noleggiato il veicolo assicurato, risultava priva di reddito e non si spiegava in che modo avrebbe potuto pagare il corrispettivo di euro 1000,00 dovuto per l'uso dell'auto per tre giorni;
che la pur avendo sede legale in Parte_2
NT (TN) operava nella provincia di Caserta e poteva desumersi che aveva posto in essere artifizi per fruire di tariffe del contratto più vantaggiose;
che l'attrice disponeva di un parco auto composto da veicoli di immatricolazione datata e di scarso valore economico, con l'unica eccezione di quello rubato;
che quest'ultimo era stato importato da San Marino e la documentazione sanmarinese presentata all'atto dell'immatricolazione in CP_2 era risultata contraffatta;
che il veicolo assicurato era già stato rubato nel gennaio 2023 e poi ritrovato dalla polizia e restituito alla;
che all'atto del rinvenimento il veicolo Pt_2 era in perfette condizioni di carrozzeria, aveva cambiato colore, presentava targhe false polacche ed era fermo nel parcheggio “P3” dell'aeroporto di Napoli/Capodichino; che l'assicurato aveva omesso di installare la scatola nera sul veicolo;
che l'assicurato aveva omesso di consegnare, come previsto dal contratto, la seconda chiave, facendo pervenire in seguito una denuncia di furto. Ciò premesso, la domanda dell'attrice non è fondata.
Manca la prova dell'evento furto che l'attrice ha indicato quale fondamento della richiesta avanzata nei confronti della convenuta.
Non è sufficiente al fine di dimostrare il verificarsi dell'evento furto la denuncia presentata da al Commissariato di CP_3
P.S. di San Giovanni-Barra.
Consegue che la domanda dell'attrice deve essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, per le controversie di valore compreso tre euro 26000,01 ed euro 52000,0 0- valori minimi tenuto conto della semplicità dei temi oggetto del giudizio e del suo concreto andamento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così
[...] provvede:
1)Rigetta la domanda della;
Parte_1
2)Condanna la al pagamento delle spese del Pt_2 Parte_1 giudizio che liquida in euro 3000,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva.
Napoli, 12.12.2025.
Il Giudice dott. Mauro Impresa