CA
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/07/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 767/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ARNONE FRANCESCO con domicilio in VIA FARINI Parte_1
N.35 40124 BOLOGNA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. RIMONDINI ANDREA Controparte_1 con domicilio in VIA DE' POETI 5 40124 BOLOGNA
APPELLATO
Conclusioni:
“1- Dichiararsi la carenza di interesse del ex art. 100 c.p.c., a costituirsi in questa fase e in quelle precedenti Parte_1 CP_1
per questo medesimo motivo, sollevato nell'atto di citazione per la riassunzione, dalla pag. 4 alla pag. 12, accertando altresì la sollevabilità d'ufficio di questa stessa eccezione;
2- Dichiararsi nulla e/o annullabile la delibera del 15-10-2013, per eccesso di potere -eccezione anch'essa sollevata dalla pag. 12 e seguenti-;
3- Dichiararsi nulla e/o annullabile la delibera del 15-10-2013 per violazione degli artt. 1120 e 1102 e 1130 n. 2 cod. civ., per il suo contenuto che sottrae a tutti i condomini residenti nel condominio lo spazio dedicato a n. 5 posti auto rispetto ai n. 22 così fissati per tutto il cortile condominiale dalla delibera dell'aprile 1993 (cfr. doc. 14) stabiliti per 76 condomini;
e quindi con violazione del diritto ad un pagina 1 di 22 pari uso degli spazi sottratti alla collettività dei condomini;
4- Dichiararsi inesistente nulla e/o annullabile la predetta delibera per aver indicato tra i presenti una innominata “comunione magazzino”
di cui nessuno ha espresso i voti tra i votanti. Ne consegue, quindi, e comunque, trattandosi di innovazione ex art. 1120 cod. civ. che viola il diritto di godimento anche solo su una parte del bene comune, qualunque maggioranza abbia accertato l'amministratore deve essere dichiarata insufficiente in quanto il contenuto di quella delibera presupponeva l'unanimità di tutti i condomini con apposita espressione di volontà;
5- Condannare, altresì, il al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. I e III comma, per le ripetute condotte processuali CP_1
concretanti non solo violazioni di legge per colpa grave, ma conclusivamente accertarsi l'esistenza, in tutte le domande avanzate dal
, del dolo ricavabile senza alcun dubbio dalla sentenza della Corte di Appello n. 2463/2022 (doc. n. 4 dell'atto di CP_1
citazione) che ha accertato l'inesistenza della delibera del 08-05-2019 al punto 4C (cfr. doc. n. 5) in quanto tale delibera non era mai stata proposta, discussa, votata e approvata Chiede, inoltre, a questo Collegio di rilevare d'ufficio, se lo ritiene opportuno, l'esistenza delle cause di revocazione avverso le sentenze n. 312/2020 e 383/2021, aventi rispettivamente gli R.g. n. 650/2023 e 792/2023, la cui motivazione ex art. 395 c.p.c. è fondata sulla falsa delibera rilevata dalla sentenza n. 2463/2022 prima citata. Con condanna alle spese anche di questa fase del processo.”
di Bologna: “Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e Controparte_2
respinta, premesso ogni provvedimento del caso e/o di legge e rigettata ogni avversa domanda
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte al par. 1) di parte narrativa, l'inammissibilità di atti e documenti depositati ex adverso successivamente all'iscrizione a ruolo del presente processo, quindi l'inammissibilità di atti e documenti che compongo il fascicolo di parte di primo e secondo grado dell'attrice; accertando, altresì, inefficacia ed inammissibilità delle eventuali, successive e relative produzioni;
- comunque accertare l'irritualità della costituzione in giudizio dell'attrice anche per le altre ragioni indicate al par. 1) di parte narrativa,
con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle questioni, delle argomentazioni, delle domande e dei documenti come indicati al par. 2) di parte narrativa poiché tardivamente proposte e/o tardivamente prodotti e per violazione dell'art. 345 c.p.c.
pagina 2 di 22 NEL MERITO
- respingere ogni domanda proposta, a qualsiasi titolo, dalla Sig.ra e comunque pronunciare validità ed efficacia della Parte_1
delibera assunta dal in data 15/10/13, confermando la parte dispositiva della sentenza della Parte_2
Corte di Appello di Bologna n. 2089/2020;
- condannare l'attrice al pagamento, in favore del delle spese del presente grado, sulla cui Parte_2
liquidazione ci si rimette a giustizia;
- condannare l'attrice, con riferimento alla presente fase processuale, ex art. 96 comma III c.p.c. – con valutazione del danno da terminare in via equitativa ex art. 1226 c.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado con atto di citazione notificato il 29 novembre 2013, citava in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Bologna il di Bologna impugnando la delibera Parte_2
dell'assemblea condominiale adottata il 15 ottobre 2013 per sentire dichiarare la nullità o l'annullabilità
dei punti n. 2 e n. 4 fissati all'ordine del giorno e aventi ad oggetto, rispettivamente:
1. la “nuova
regolamentazione d'uso degli spazi condominiali, in particolare nuova regolamentazione degli spazi
condominiali regolati per il parcheggio”;
2. La “nomina dell'Amministratore”. In sintesi, a detta di parte attrice la delibera n. 2 avrebbe dovuto essere assunta all'unanimità o con le maggioranze richieste per le innovazioni;
mentre la delibera n. 4 sarebbe stata assunta in difetto di quorum.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, la tardività Parte_2
dell'impugnazione ai sensi dell'art. 1137 c.c. e, di conseguenza, chiedendo il rigetto della domanda.
Nel merito, il chiedeva che il Tribunale accertasse e dichiarasse la legittimità del secondo CP_1
e quarto punto all'ordine del giorno della delibera del 15/10/2013 e, per l'effetto, rigettasse tutte le domande di parte attrice in quanto infondate, improponibili e inammissibili;
con vittoria di spese e condanna di ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
Istruita la causa documentalmente -previo respingimento della istanza di sospensiva e della istanza pagina 3 di 22 cautelare ex art. 700 c.p.c.-, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la discussione della causa ai sensi degli artt. 281 sexies s.s. c.p.c.
All'esito dell'udienza con sentenza n. 20844/2015 pubblicata il 24/06/2015, nell'ambito del procedimento iscritto all'R.G. n. 20702/2013, il giudice di primo grado dopo aver qualificato la domanda in termini di annullabilità della delibera assembleare (e non nullità), dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta da in quanto tardiva, rilevando il mancato Parte_1
rispetto del termine di 30 giorni per l'impugnazione della delibera e facendo decorrere il dies a quo dalla adozione della stessa. Il Giudice adito, infine, compensava le spese di lite alla luce della novità
della questione oggetto del giudizio.
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Arnone impugnava la sentenza del Tribunale di Bologna con atto di appello depositato in data Pt_1
27/11/2015, contestando la decisione nella parte in cui non aveva accertato la nullità della delibera poiché la stessa incideva su diritti individuali, sulle cose o su servizi comuni tanto da doversi ritenere tempestiva l'impugnativa anche in considerazione del fatto che, come emergeva dal verbale della medesima assemblea, l'Avv. Arnone non era presente e, pertanto, il termine decadenziale non poteva computarsi dalla data della delibera come erroneamente affermato dal Primo Giudice bensì avrebbe dovuto computarsi dalla comunicazione della stessa. La sentenza, infine, veniva censurata anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il per resistere all'impugnazione della sentenza chiedendo, CP_1
preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 18 febbraio 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 2389/2020 pubblicata l'11/09/2020 la Corte d'appello di Bologna, a definizione del procedimento civile iscritto all'R.G. n. 2852/2015, confermava la sentenza impugnata, rigettando l'appello proposto da in quanto infondato e condannava parte appellante alla rifusione Parte_1
pagina 4 di 22 delle spese di lite in favore di parte appellata.
La decisione della Corte d'Appello veniva motivata sulla base degli assunti che si vanno di seguito ad esporre.
1. In via preliminare, andavano disattese le eccezioni d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e
342 c.p.c.;
2. Nel merito, rispetto alla natura della delibera impugnata, aderendo a quanto accertato in primo grado,
la Corte d'Appello precisava che l'oggetto della domanda afferisce al profilo dell'annullamento. Non
sarebbe in alcun modo ravvisabile un'ipotesi di nullità in quanto, non verrebbero in rilievo lesioni di diritti individuali o assoluti, né emergerebbero profili di illiceità del contenuto delle delibere, ma solo vizi formali, relativi alla gestione dei posti auto condominiali, ad irregolarità del computo dei voti in seno all'assemblea ed alla formazione della maggioranza;
3. Ancora, nel merito, la Corte confermava anche quanto statuito dal Giudice di primo grado con riferimento al termine decadenziale. A tal proposito, al fine dell'individuazione del “dies a quo” del termine perentorio di 30 giorni per la proposizione dell'impugnativa avverso la delibera di cui al secondo comma dell'art. 1137 c.c., il Giudice di secondo grado rilevava che esso dovesse decorrere dal
15 ottobre 2013, giorno di approvazione della delibera. Infatti, Arnone NC (delegato da Pt_1
a partecipare alla assemblea), era presente all'inizio della riunione e l'aveva, in seguito, soltanto
[...]
formalmente abbandonata non partecipando al voto ma “assistendo ad essa sulla soglia della porta così
prendendo coscienza di quanto accaduto e di quanto deciso dall'organo collettivo”. D'altronde, più
che di “assenza” si sarebbe dovuto parlare di “mancata partecipazione” alla formazione della volontà
dell'assemblea, condotta perlopiù riconducibile ad una “sostanziale astensione”. In conclusione,
l'impugnativa proposta avverso la delibera approvata il 15/10/2013 con atto di citazione notificato in data 29/11/2013 sarebbe inammissibile in quanto tardiva;
4. Ogni altro motivo di appello veniva considerato assorbito.
Quanto alle spese di lite la Corte d'Appello: a) per il primo grado del giudizio confermava la pagina 5 di 22 compensazione delle spese;
b) per il secondo grado del giudizio poneva le spese interamente a carico di parte appellante, condannando a rifondere le spese di lite, liquidate nella misura di euro Parte_1
3.777,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CAP come per legge in favore del condominio;
c)
si dava atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R.
30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 poiché l'impugnazione principale veniva integralmente respinta.
Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione
La decisione della Corte d'Appello veniva impugnata davanti alla Suprema Corte di Cassazione da la quale affidava il ricorso a sei motivi che si vanno di seguito sinteticamente ad Parte_1
esporre.
Con il primo motivo la ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1137, 1120, 1102,1131 e 1108 c.c. In particolare, deduceva Parte_1
che il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 1137 co. 2 c.c. per l'impugnazione della delibera si sarebbe dovuto far decorrere dalla comunicazione del verbale dell'assemblea e non dalla data dell'adozione della delibera, non avrebbe potuto attribuirsi rilievo, a tal fine, alla condotta di Arnone
NC (delegato da il quale, pur essendosi allontanato dal luogo dell'assemblea, Parte_1
sarebbe comunque stato nelle condizioni di ascoltare e recepire l'esito del voto, pur non avendo partecipato formalmente alla decisione.
Con la seconda censura, la ricorrente deduceva con riferimento all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1108 e 1131 c.c. rispetto all'uso della parola
“regolamentazione” nel punto n. 2 dell'ordine del giorno “nuova regolamentazione d'uso degli spazi condominiali, in particolare nuova regolamentazione degli spazi condominiali regolati per il parcheggio”. Nello specifico sostiene che, piuttosto che di “regolamentazione” si Parte_1
sarebbe dovuto parlare di “innovazione” in quanto la delibera, di fatto, avrebbe comportato la soppressione di tre posti auto per consentire l'accesso agli ingressi pedonali e carrabili della proprietà
pagina 6 di 22 di cinque condomini NI. Ancora, si eccepiva la violazione dell'art. 182 c.c.; la costituzione dell'amministratore sarebbe illegittima in quanto mancherebbe un mandato da parte del CP_1
previa autorizzazione dell'assemblea.
Con la terza censura, la ricorrente lamentava, con riguardo all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza conseguente alla violazione degli artt. 1136 c.c. e 182 c.p.c., dovendosi considerare la delibera nulla rispetto ai citati punti n. 2 e 4 all'ordine del giorno per il mancato rispetto della maggioranza di due terzi richiesta dall'art. 1136 c.c.
Con il quarto motivo di impugnazione, ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., la ricorrente deduceva la nullità
della sentenza conseguente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1136 c.c. rispetto al punto n. 4
all'ordine del giorno della delibera impugnata (“nomina dell'Amministratore”) per la cui approvazione non sarebbe stata raggiunga la quota dei 501 millesimi (a seguito dell'uscita dall'assemblea alle ore
18.45 di una condomina che avrebbe apportato 10,92 millesimi alla votazione).
Con la quinta censura eccepiva, ex art. 350 co. 1, n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 112 Parte_1
e 132 c.p.c. per aver la Corte di Appello omesso ogni riferimento alla sua assenza al momento della manifestazione del voto circa le determinazioni di cui ai punti n. 2, 3, 4 dell'ordine del giorno della delibera, trattandosi di una circostanza decisiva per il giudizio. Più precisamente, la Corte d'Appello
avrebbe errato nel ritenere che la ricorrente fosse presente all'assemblea, sia durante la discussione dei punti n. 2 e 4 dell'ordine del giorno, che durante la votazione, in quanto Arnone NC -delegato da ssemble sulla Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
soglia dell'aula venendo così a conoscenza di quanto deciso.
Infine, con il sesto ed ultimo motivo di ricorso, la ricorrente lamentava, ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per avere la Corte d'Appello trascurato le risultanze del verbale di assemblea nel quale la risultava assente all'atto della votazione Parte_1
delle delibere n. 2 e n. 4 e, pertanto, per effetto di una “regolarità logica”, la sua presenza difettasse anche nel momento della votazione sul punto n. 3 dell'ordine del giorno.
pagina 7 di 22 Il resisteva in giudizio con controricorso con il quale eccepiva, l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza del ricorso, ai sensi dell'art. 375 n. 1 e n. 5 c.p.c., per mancanza dei motivi di cui all'art. 360 c.p.c. In particolare, il resistente deduceva che la ricorrente, in spregio alla normativa che disciplina il ricorso per cassazione, aveva sottoposto alla Suprema Corte un nuovo esame del merito della vicenda, introducendo, inoltre, argomentazioni nuove e avulse dall'oggetto del contendere.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. R.G. 4191/2024 del 31/01/2024 pubblicata il 15/02/2024,
riteneva il ricorso fondato ex art. 366 co. 1 c.p.c. ed accoglieva il primo motivo di gravame,
dichiarando assorbiti gli altri e rinviava la causa davanti a diversa sezione della Corte d'appello di
Bologna ai fini dell'applicazione del principio di diritto enunciato, demandando a quest'ultima la rivalutazione circa la tempestività o meno dell'impugnativa della delibera assembleare e, in caso di accertato rispetto del dies a quo, la decisione sul merito. La Corte di legittimità, infine, demandava alla
Corte d'Appello di Bologna anche la decisione sulle spese di lite del giudizio di Cassazione.
In particolare, i Giudici di legittimità affermavano in primo luogo l'irrilevanza della sopravvenuta sentenza n. 2463/2022 della Corte d'appello di Bologna, depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 372 c.p.c., con la quale veniva dichiarata la nullità della delibera condominiale del 08/05/2019 in conseguenza della quale sosteneva che si sarebbe dovuta considerare travolta dalla stessa Parte_1
invalidità anche la delibera del 15.10.2013 oggetto di contestazione del precedente giudizio.
In secondo luogo, la Suprema Corte riteneva che la Corte d'appello avesse errato nel rilevare che il termine per l'impugnazione della delibera decorresse da giorno dell'adozione della stessa. Infatti,
secondo la Corte di Cassazione il delegato (Arnone NC) andava considerato “assente” all'atto di adozione della delibera concernente i due richiamati punti previsti all'ordine del giorno e non avrebbe dovuto attribuirsi alcun rilievo alla possibile percezione di quanto deliberato. Ciò premesso, la Suprema
Corte dichiarava che doveva darsi continuità al seguente principio di diritto: “il termine di 30 giorni
previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. per l'impugnazione delle delibere assembleari annullabili non
può farsi coincidere come “dies a quo” – per il condomino (nel caso di specie rappresentato dal
pagina 8 di 22 delegato) allontanatosi volontariamente dal luogo di svolgimento dell'assemblea, con relativa presa
d'atto a verbale, senza partecipare quindi alla votazione – con quello del giorno dell'adozione della
delibera stessa sui punti all'ordine del giorno rispetto alla cui discussione e deliberazione il
allontanatosi non ha voluto partecipare, dovendosi, a tutti gli effetti, quest'ultimo CP_1
considerarsi assente (rimanendo, per quanto in precedenza evidenziato, irrilevante la possibile
“udibilità” da parte di detto condomino, postosi all'esterno dei locali in cui si tiene la riunione, della
delibera presa dall'assemblea sui relativi argomenti)”.
Da ciò discendeva, nel caso di specie, l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'obbligo per la
Corte di appello di rivalutare la tempestività, o meno, dell'impugnativa della delibera assembleare e, in caso di accertamento positivo, decidere sul merito.
Infine, la Suprema Corte dichiarava l'assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Giudizio di riassunzione innanzi alla Corte d'Appello
ha ritualmente riassunto la causa innanzi alla Corte d'Appello di Bologna con atto di Parte_1
citazione notificato il 13/05/2024 e depositato il 15/05/2024, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n. R.G. 4191/2024 pubblicata il 15/02/2024 e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “si chiede che la Corte di Appello di Bologna in sede di
giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione come in emarginato indicata, dichiari nulla ed inefficace
la precedente sentenza emessa dalla Corte di Appello revocata, risultante dalle indicazioni in
emarginato in questo atto e conseguentemente: -dichiari nulla la delibera 15-10-2013, ed in via
assolutamente subordinata ne dichiari l'annullabilità e conseguentemente ordinare all'amministratore,
quale conseguenza della nullità deliberata, di rimettere in pristino per tutti i condomini la situazione di
parcheggio con ritracciamento delle strisce bianche innanzi le attuali cinque porte dei condomini
, e CP_5 Parte_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, a spese personali degli stessi, e sotto la responsabilità dell'amministratore che dovrà
[...]
provvedere con immediatezza in caso di inadempimento dei predetti;
- accolga la fondatezza
pagina 9 di 22 dell'annullabilità della conferma dell'amministratore, accertamento sia pur in via virtuale, non
essendo stato confermato da circa tre anni […]”.
Nel merito, in estrema sintesi parte riassumente affidava l'accoglimento delle sopracitate conclusioni alle seguenti motivazioni:
1) Carenza di interesse del ex art. 100 c.p.c. per l'intera vicenda processuale;
CP_1
2) Eccesso di potere – abuso di maggioranza;
3) Nullità della delibera del 15/10/2013;
4) Violazione degli artt. 1120, 1102 e 1138 c.c.;
5) Mancata corrispondenza all'ordine del giorno del contenuto del verbale della delibera 15/10/2013;
6) Annullabilità della conferma dell'amministratore per mancato superamento della Controparte_9
maggioranza di cui all'art. 1136 co. 2 c.c.;
7) Difetto di rappresentanza in giudizio dell'amministratore per mancata delibera dell'assemblea;
8) Violazione per omissione del contenuto degli artt. 2729 s.s. c.c.
In punto alle spese di lite ha rassegnato le conclusioni come di seguito: “- condanni il Parte_1
al risarcimento dei danni nella misura di euro 30.000,00 ex art. 96 c.p.c. o a quella CP_1
diversa, maggiore o minore, condanna determinata altresì dalle evidenti infondatezze della difesa del
, esposte in tutti i gradi di giudizio precedenti oltre che in quelli innanzi la Corte di CP_1
Cassazione. Con la rivalutazione monetaria dalla data della impugnativa della delibera sino al saldo,
oltre agli interessi ex art. 1284 cod. civ., IV comma, potendo essere applicato anche in obbligazioni
pecuniarie; - ordini la restituzione e, quindi, la non debenza delle spese liquidate nei gradi precedenti
di giudizio determinate a carico dell'appellante; - condanni il condominio alle spese dei quattro gradi
di giudizio, così come specificate nel motivo n. 9”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05/07/2024 si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare: a) l'inammissibilità ed inutilizzabilità dei documenti CP_1
tardivamente depositati da parte riassumente successivamente all'iscrizione a ruolo del giudizio di pagina 10 di 22 riassunzione e cioè in data 30/05/2024 e 03/06/2024; b) la violazione dell'art. 345 c.p.c. e del divieto di
nova in appello rispetto all'eccezione di carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., all'eccezione di eccesso del potere di maggioranza, all'eccezione di inesistenza della delibera, alla questione per cui i 5
proprietari delle nuove autorimesse parcheggerebbero una seconda auto davanti alle autorimesse stesse,
alla questione relativa al voto della “comunione magazzino”.
Nel merito, parte riassunta chiede che la Corte d'Appello respinga ogni domanda proposta da Pt_1
e statuisca la validità ed efficacia della delibera del 15/10/13, confermando la sentenza della
[...]
Corte di Appello di Bologna n. 2089/2020.
In particolare, rispetto alla carenza di interesse ad agire del si deduce che il giudizio ha ad CP_1
oggetto una delibera, tipica espressione della volontà della maggioranza dei condomini la quale,
peraltro, non può ritenersi abusivamente usata come prospettato da controparte.
Con riferimento alla nullità della delibera la pretesa sarebbe infondata in quanto rientrerebbe tra i poteri dell'assemblea la disciplina di beni e servizi comuni e, nel caso di specie, la delibera non ha inciso sui diritti dei singoli condomini. Inoltre, diversamente da quanto prospettato da non Parte_1
potrebbe parlarsi di “innovazioni” poiché la delibera non ha disposto alcun mutamento né della destinazione principale del cortile (rimasto tale), né di quella accessoria, ma si è limitata a
“regolamentare” lo spazio adibito a parcheggio.
Altrettando infondata sarebbe l'eccezione di annullabilità della delibera sollevata dalla riassumente,
considerato che sarebbe stata adottata con il quorum richiesto di 501 millesimi.
Infine, diversamente da quanto ex adverso dedotto, l'amministratore non avrebbe agito in giudizio in difetto di rappresentanza posto che la difesa giudiziale delle delibere rientra tra le competenze ordinarie dell'amministratore, inoltre, lo stesso è stato autorizzato dall'assemblea a costituirsi.
In punto alle spese di lite il chiede la condanna della riassumente al pagamento: a) delle CP_1
spese del presente grado di giudizio, sulla cui liquidazione si rimette a giustizia;
b) condannare l'attrice,
con riferimento alla presente fase processuale, al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
pagina 11 di 22 Da ultimo, chiede che la Corte d'Appello disponga la compensazione delle spese del giudizio R.G. n.
7238/2021 dinanzi alla Corte di Cassazione.
All'udienza del 18/03/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni della decisione
La Corte ritiene di rigettare l'impugnazione di delibera assembleare di seppur con Parte_1
motivazione diversa rispetto alla sentenza n. 2852/2015 della Corte d'Appello di Bologna e in ossequio ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio.
-A-
Innanzitutto, in via preliminare, rispetto all'eccezione sollevata dal di irritualità CP_1
dell'iscrizione a ruolo -avvenuta in data 15/05/2024- ed inutilizzabilità dei documenti tardivamente depositati -in data 30/05/2024 e 03/06/2024-, seppur prima della costituzione della parte riassunta -
avvenuta in data 05/07/2024-, la Corte ritiene che nonostante non possa parlarsi nel caso di specie di irritualità dell'iscrizione a ruolo, tali documenti siano comunque inutilizzabili in quanto documenti nuovi ed attinenti ad ulteriori giudizi, in contrasto con il divieto di nova in appello di cui all'art. 345
c.p.c., privi di alcun rilievo nel presente giudizio e, peraltro, non corrispondenti a quelli indicati nell'atto introduttivo come riferibili ai doc. 7 (“copia atti contenuti nei fascicoli di parte di primo e secondo grado”). In particolare:
- Il deposito del 30/05/2024 contiene n. 5 atti relativi ad altra causa instaurata dinanzi al Tribunale di
Bologna ed iscritta all'R.G. n. 105061/2013;
- Il deposito del 03/06/2024 contiene la comparsa conclusionale riferibile ad ulteriore causa instaurata dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna ed iscritta all'R.G. n. 1856/2015. Soltanto l'atto di appello depositato in tale sede appare utilizzabile in quanto riferibile al secondo grado del presente giudizio, e cioè alla causa di cui all' R.G. n. 2852/2015 della Corte d'Appello di Bologna.
pagina 12 di 22 Sempre in via preliminare, appaiono infondate le eccezioni sollevate da di carenza di Parte_1
legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c. del con riguardo a tutte le fasi del processo e di CP_1
difetto di rappresentanza ad agire da parte dell'amministratore per la mancata delibera dell'assemblea.
Tali eccezioni, appaiono infondate sotto una molteplicità di profili fattuali oltreché giuridici, che meritano di essere trattati congiuntamente:
1. il è stato convenuto in tutti i gradi del giudizio instaurati da ed aventi ad CP_1 Parte_1
oggetto l'impugnazione di un atto che costituisce tipica espressione della volontà condominiale -la delibera dell'assemblea-;
2. parte riassumente, inoltre, è stata anche condannata alla refusione delle spese legali del secondo grado di giudizio proprio nei confronti del che, dunque, ha tutto l'interesse ad agire per il CP_1
recupero delle somme;
3. l'art. 1131 c.c. dispone che “nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la
rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può
essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono
notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto”.
L'Amministratore è, pertanto, il rappresentante del per espressa previsione normativa;
CP_1
4. ad abundantiam, il in persona del suo legale rappresentante pro tempore -e cioè CP_1
l'Amministratore-, è stato autorizzato con delibera adottata dall'assemblea in data 13/02/2014 alla costituzione in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante, e tale volontà è stata confermata anche di recente con la delibera adottata in data 27/06/2024 per la costituzione nel presente giudizio di riassunzione. In particolare, nel verbale dell'assemblea condominiale del 13/02/2014 si legge: “Viene
ampiamente discussa la impugnazione di delibera del 15/10/2013 da parte della proprietà Pt_1
Dopo ampia disamina il Presidente mette ai voti l'autorizzazione all'amministratore a
[...]
costituirsi in giudizio in opposizione alla impugnazione proposta dalla proprietà ; Parte_1
pagina 13 di 22 all'esito della discussione, risultavano favorevoli 38 condomini per 530, 56 millesimi. Ancora, nella delibera del 27/06/2024 si legge: “L'Avv. Rimondini, presente in assemblea per gli opportuni
chiarimenti ai condomini, replica che l'atto di citazione in riassunzione comprensivo del contenuto
della sentenza di cui sopra è stato trasmesso ai condomini contestualmente alla convocazione
assembleare. Tra l'altro l'Amministratore ricorda che l'Ordine del Giorno odierno espressamente fa
riferimento a comunicazioni dell'Avv. Rimondini proprio per permettere ai condomini di ricevere
direttamente dal legale ogni più opportuno chiarimento. L'Avv. Rimondini, pertanto, prosegue nello
spiegare ai condomini i termini della vertenza;
dunque, chiede ai condomini se sono consapevoli
dell'oggetto della causa e se ritengono debba essere a loro letto integralmente il dispositivo della
sentenza di cui ha dato spiegazione. I condomini unanimi, si ritengono sufficientemente consapevoli
degli estremi di causa, richiedendo di procedere alla votazione sull'odg. Si pone in votazione la
conferma della volontà del di costituirsi in giudizio conferendo incarico e relativi poteri CP_1
all'Avv. Rimondini Andrea del Foro di Bologna ed autorizzando di conseguenza l'Amministratore alla
firma dei relativi atti”; all'esito della votazione, risultavano favorevole n. 50 condomini su 57 presenti,
pari a 681,03 millesimi.
5. la Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio ha già avuto modo di chiarire l'irrilevanza nel presente giudizio della sopravvenuta sentenza n. 2463/2022 della Corte d'appello di Bologna con la quale veniva dichiarata la nullità della delibera condominiale del 08/05/2019 nei seguenti termini: “ciò
che fa stato, ai fini dell'eventuale opponibilità ed operatività dell'efficacia di un pregresso o
sopravvenuto giudicato, è il “dictum” della relativa sentenza, il cui decisum copra -sul piano
soggettivo ed oggettivo- quello della pronuncia che si intenderebbe ritenere condizionata dal giudicato
stesso, evenienza, questa, che non si è venuta a verificare -per quanto evidenziato- nel caso in
questione”, “a nulla rilevando che nell'impugnato verbale della delibera dell'8 maggio 2019 (di
presunta ratifica in essa contenuta a proposito di alcune cause pendenti tra le parti) si indicasse anche
la controversia iscritta al citato n. rg. 2852/2015, definita con la sentenza oggetto del presente giudizio
pagina 14 di 22 di cassazione”. Alla luce di tale statuizione, dunque, risulta altresì infondata la deduzione di parte riassumente secondo la quale la nullità della delibera dell'08/05/2019 avrebbe avuto effetti anche rispetto alla costituzione nei gradi del presente giudizio.
Infine, inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. devono essere ritenute le eccezioni di parte riassumente relative all'eccesso di potere – abuso di maggioranza ed all'inesistenza della delibera.
-B-
Venendo all'eccezione di nullità e/o annullabilità della delibera sollevata da questa Parte_1
Corte ritiene che, come già correttamente statuito in primo grado dal Tribunale di Bologna e condiviso anche dalla Corte d'Appello di Bologna, l'oggetto della domanda sia qualificabile in termini di annullabilità e non di nullità.
Infatti, le Sezioni Unite a partire dalla sentenza n. 4806/2005 e poi, in seguito, anche nella sentenza
9839/2021 hanno tracciato in maniera netta il criterio discretivo tra le ipotesi di delibera assembleare nulla e annullabile, con l'obiettivo di restringere il campo di applicazione alle ipotesi di nullità
relegandole nell'area della residualità ed eccezionalità. In particolare, devono qualificarsi nulle: a) le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali;
b) le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume); c) le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea; d) le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
e) le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Viceversa, sono da qualificarsi annullabili le altre ipotesi che non rientrano nei casi tassativi sopra menzionati, quali ad esempio: a) le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea; b) quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
c) quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; d) quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione;
e) quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
pagina 15 di 22 Il criterio discretivo individuato dalla Sezioni Unite, pertanto, attiene alla contrapposizione tra “vizi di sostanza” afferenti al contenuto delle deliberazioni con conseguente nullità della delibera, e “vizi di forma” afferenti, invece alle regole procedimentali per la formazione delle deliberazioni assembleari con conseguente annullabilità della delibera.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, appare evidente che nell'ottica di assicurare la certezza dei rapporti giuridici il Supremo Collegio ha perseguito l'obiettivo di conferire alle deliberazioni dell'assemblea un carattere di stabilità, limitando i casi di nullità delle stesse ad ipotesi di carattere eccezionale. Tale orientamento, d'altra parte, è stato recepito anche dalla nuova formulazione dell'art. 1137 c.c. il quale al secondo comma dispone che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità
giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti” prevedendo così l'annullamento quale rimedio ordinario avverso le delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale.
Nel caso di specie, correttamente il giudice di primo grado, ed in seguito la Corte d'Appello, avevano accertato come “non è assolutamente dubitabile che la nullità della delibera non sia argomento
propugnabile nella presente sede, riguardando la questione l'esclusivo profilo dell'annullamento, non
venendo affatto in gioco lesioni di diritti individuali o assoluti, né tanto meno emergendo profili di
illiceità del contenuto delle delibere, ma solo vizi formali, legati alla gestione dei posti auto
condominiali, ad irregolarità del computo dei voti in seno all'assemblea e dunque alla formazione
delle maggioranze”. Totalmente prive di pregio sono le argomentazioni relative alla violazione degli artt. 1120, 1102 e 1138 c.c. e alla conseguente nullità della delibera impugnata in quanto, a detta di parte riassumente, il punto n. 2 di cui all'ordine del giorno avrebbe apportato una innovazione e ristretto la disponibilità di tutti condomini rispetto all'uso di un bene comune, diminuendo il numero dei posti auto e limitando l'uso dell'area cortiliva a disposizione di tutti i condomini.
pagina 16 di 22 Tali argomentazioni appaiono infondate per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre:
- Rientra tra i poteri dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 c.c. co. 1, n. 2), “disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini”. In ogni caso, nel caso di specie la decisione è stata assunta dall'assemblea condominiale nel rispetto dei requisiti della regolare costituzione e del raggiungimento della maggioranza richiesta dalla legge, come si avrà modo di chiarire nel prosieguo;
- Nel caso di specie, appare inconferente la tesi di secondo la quale la delibera Parte_1
assembleare abbia comportato un'innovazione di cui all'art. 1120 c.c. le quali “si distinguono dalle
modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo:
sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che indicono sull'essenza
della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano
nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la
migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi, l'aspetto
soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con
una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si
confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino” (Cass. 13503/2019).
Inoltre, ad abundantiam, in tema di condominio negli edifici, il limite fissato dall'art. 1120, ultimo comma, c.c. -che vieta le “innovazioni” che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino-, “non si indentifica nel semplice disagio, ovvero nel minor godimento che l'innovazione procuri al singolo condomino rispetto a quella che, fino a quel momento, è stata la fruizione della cosa comune, implicando il concetto di inservibilità la concreta utilizzazione della “res communis” secondo la sua naturale fruibilità” (Cass. n. 21342/2018);
- Il punto n. 2 della delibera in questione ha regolamentato lo spazio adibito a parcheggio dando attuazione ad una proposta firmata da circa trenta condomini e così formulata: “ a) eliminare gli spazi adibiti a parcheggio, delimitati dalle righe bianche, che impediscono l'accesso agli ingressi pedonali e pagina 17 di 22 carrabili della proprietà dei condomini NI (proprietà ex dal lato Nord e Oest, come da CP_10
disegno esplicativo che si allega;
b) spostare i due posti macchina dal lato Ovest adiacenti al muro dei fabbricati, come da disegno esplicativo che si allega, sposandoli di fronte alla proprietà sopradetta in adiacenza al muro di confine”; c) determinare il parcheggio sul lato nord (tre posti auto) fino a diversa utilizzazione dell'adiacente magazzino di proprietà dei condomini NI […]; d) contestualmente i
NI rinunciano da parte loro alla richiesta dei pass di parcheggio relativi ai nuovi cinque garages”. Tale nuovo assetto regolamentare, peraltro, ha determinato un sostanziale aumento dei posti auto disponibili anche nei confronti dell'odierna riassumente la quale, non solo non ha subito alcun pregiudizio o lesione dei propri diritti individuali, ma anzi ha potenzialmente aumentato le proprie chances di parcheggio;
- Il nuovo assetto regolamentare, diversamente da quanto prospettato da non ha Parte_1
determinato alcun mutamento della destinazione d'uso del bene comune poiché la funzione accessoria del cortile non è stata in alcun modo mutata, avendo lo stesso conservato la propria funzione originaria nonostante il nuovo assetto. Inoltre, “In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare che adibisce l'area cortiliva a parcheggio e assegna i singoli posti auto non determina la divisione del bene comune, limitandosi a renderne più ordinato e razionale l'uso paritario, sicchè essa non richiede il consenso di tutti i condomini, né attribuisce agli assegnatari il possesso esclusivo della porzione loro assegnata” (Cass. 6573/2015).
In conclusione, la domanda proposta da volta ad ottenere la nullità della delibera Parte_1
assembleare del 15/10/2013 deve ritenersi infondata per le ragioni esposte.
-C-
Tanto premesso, escluso che nel caso di specie possa parlarsi di nullità della delibera assembleare, in applicazione del suindicato principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. R.G. generale
4191/2024 del 31/01/2024 pubblicata il 15/02/2024 l'impugnazione per l'annullabilità della delibera assembleare del 15 ottobre 2013 proposta da con atto di citazione notificato il 29 Parte_1
pagina 18 di 22 novembre 2013, deve ritenersi tempestivamente proposta nel rispetto del termine di cui all'art. 1137
c.c.
Prima di entrare nel merito appare opportuno un'ulteriore precisazione allo scopo di delimitare ulteriormente il perimetro dell'accertamento del presente giudizio. Invero, l'ambito del giudizio che ci riguarda attiene proprio al citato rimedio previsto dall'art. 1137 e, sul punto, è bene chiarire come la giurisprudenza sia costante nel sostenere che il sindacato di legittimità del giudice nell'ambito di tale tipo azione sia piuttosto limitato. Infatti, in tema di condominio il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere,
inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendo invece estendersi al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è
investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi un grave pregiudizio alla CP_1
cosa comune (cfr. Cass. n. 5061/2020). Lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea; esulano dall'ambito del sindacato giudiziale le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni (cfr. Cass. 20135/2017).
-D-
Tanto premesso, non si ravvisano nel caso di specie nemmeno vizi di forma afferenti alle regole procedimentali per la formazione delle deliberazioni assembleari, tali da determinare l'annullabilità
della delibera con la conseguenza che, anche tale domanda, deve ritenersi infondata.
In particolare, rispetto all'eccepita annullabilità del punto n. 4 di cui all'ordine del giorno, relativo alla
“Nomina dell'Amministratore” e, conseguentemente, l'annullabilità dell'intera delibera, non colgono pagina 19 di 22 nel segno le deduzioni di parte riassumente secondo le quali non sarebbe stato rispettato il quorum richiesto dall'art. 1136 c.c.
In primo luogo, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto eccezione mai sollevata nei precedenti gradi del giudizio quella relativa alla mancata indicazione nella delibera del rappresentante del condomino indicato come “Comunione ”. Parte_4
In secondo luogo, si ritiene come non corrisponda al vero che nella delibera non siano stati indicati i voti favorevoli, dissenzienti ed astenuti poiché è specificato che “la votazione ha avuto le seguenti espressioni di voti” con la successiva tabella che riporta il nominativo di ciascun condomino associato ai relativi millesimi e l'esito della votazione;
infine, si precisava che risultavano “favorevoli n. 37
condomini per millesimi 507,70; nessun contrario;
nessun astenuto”.
Infine, rispetto all'eccesso di deleghe conferite alla condomina al momento della votazione, Parte_5
la quale risultava titolare di n. 16 deleghe per 198,70 millesimi, si ritiene che l'eccesso di 0,8 rispetto al numero di deleghe ammesse ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.c. (e cioè 15,02) non abbia influenzato e/o viziato la decisione assunta considerato che sono risultati favorevoli tutti i condomini presenti. Non
risulta provato, dunque, che, pur sottraendo il voto di cui alla delega in eccesso, la votazione avrebbe avuto un esito diverso.
-E-
Dunque, e conclusivamente, l'originaria domanda proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato il 29 novembre 2013 avverso la delibera dell'assemblea condominiale adottata il 15 ottobre
2013, deve essere rigettata nel merito, in riforma della sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato l'inammissibilità.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda proposta dalla parte convenuta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a fronte del parziale accoglimento del ricorso in Cassazione.
Deve, dunque, passarsi alla liquidazione delle spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza.
A tale riguardo, si ritiene opportuno precisare che, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336
pagina 20 di 22 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, “onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure
limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice
di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale
della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la
parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso
delle stesse in favore della controparte” (Cass. Ord. n. 29056 del 11/11/2024).
Inoltre, la Corte osserva anche che le spese legali devono essere liquidate sulla base del decreto ministeriale n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23
ottobre 2022), e ciò in quanto l'art. 28 del citato d.m. (Disposizione temporale) prevede che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”. Tale norma, per altro, risulta conforme alla giurisprudenza formatasi sotto il vigore dei precedenti d.m. 140/2012 e d.m. 55/14 secondo cui si deve ritenere che si applicano i nuovi parametri ad ogni liquidazione successiva alla loro entrata in vigore, quando il professionista, a quella data, non abbia ancora completato la sua prestazione professionale.
In applicazione di tali principi, la Corte condanna soccombente, al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore del di Bologna che così liquida: Parte_2
per il primo grado avanti il Tribunale di Bologna la somma di € 3.900,00 oltre spese generali, Iva e Cpa
(valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione minimo per tutte le fasi);
per il secondo grado avanti la Corte d'Appello di Bologna la somma di € 6.946,00, oltre spese generali,
Iva e Cpa (valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione medio per le fasi di studio, introduttiva decisionale);
per il giudizio di Cassazione la somma di € 5.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa (valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione medio per le fasi studio, introduttiva e decisionale);
per il giudizio di rinvio la somma di € 6.946,00, oltre spese generali, Iva e Cpa (valore indeterminabile,
pagina 21 di 22 complessità bassa, scaglione medio per le fasi di studio, introduttiva decisionale).
Deve, pertanto, condannarsi la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del per la somma complessiva di € 23.292,00 a titolo di compensi, oltre spese generali e CP_1
accessori per come sopra indicato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In riforma della sentenza di primo grado, rigetta -nel merito- la domanda di di Parte_1 impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale adottata il 15 ottobre 2013 introdotta con atto di citazione notificato il 29 novembre 2013, nei confronti del Parte_2
di Bologna;
[...]
- Condanna al pagamento delle spese dei quattro gradi di giudizio per la somma Parte_1 complessiva di € 23.292,00 a titolo di compensi, oltre spese generali e accessori per come dettagliatamente indicato in parte motiva.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 767/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ARNONE FRANCESCO con domicilio in VIA FARINI Parte_1
N.35 40124 BOLOGNA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. RIMONDINI ANDREA Controparte_1 con domicilio in VIA DE' POETI 5 40124 BOLOGNA
APPELLATO
Conclusioni:
“1- Dichiararsi la carenza di interesse del ex art. 100 c.p.c., a costituirsi in questa fase e in quelle precedenti Parte_1 CP_1
per questo medesimo motivo, sollevato nell'atto di citazione per la riassunzione, dalla pag. 4 alla pag. 12, accertando altresì la sollevabilità d'ufficio di questa stessa eccezione;
2- Dichiararsi nulla e/o annullabile la delibera del 15-10-2013, per eccesso di potere -eccezione anch'essa sollevata dalla pag. 12 e seguenti-;
3- Dichiararsi nulla e/o annullabile la delibera del 15-10-2013 per violazione degli artt. 1120 e 1102 e 1130 n. 2 cod. civ., per il suo contenuto che sottrae a tutti i condomini residenti nel condominio lo spazio dedicato a n. 5 posti auto rispetto ai n. 22 così fissati per tutto il cortile condominiale dalla delibera dell'aprile 1993 (cfr. doc. 14) stabiliti per 76 condomini;
e quindi con violazione del diritto ad un pagina 1 di 22 pari uso degli spazi sottratti alla collettività dei condomini;
4- Dichiararsi inesistente nulla e/o annullabile la predetta delibera per aver indicato tra i presenti una innominata “comunione magazzino”
di cui nessuno ha espresso i voti tra i votanti. Ne consegue, quindi, e comunque, trattandosi di innovazione ex art. 1120 cod. civ. che viola il diritto di godimento anche solo su una parte del bene comune, qualunque maggioranza abbia accertato l'amministratore deve essere dichiarata insufficiente in quanto il contenuto di quella delibera presupponeva l'unanimità di tutti i condomini con apposita espressione di volontà;
5- Condannare, altresì, il al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. I e III comma, per le ripetute condotte processuali CP_1
concretanti non solo violazioni di legge per colpa grave, ma conclusivamente accertarsi l'esistenza, in tutte le domande avanzate dal
, del dolo ricavabile senza alcun dubbio dalla sentenza della Corte di Appello n. 2463/2022 (doc. n. 4 dell'atto di CP_1
citazione) che ha accertato l'inesistenza della delibera del 08-05-2019 al punto 4C (cfr. doc. n. 5) in quanto tale delibera non era mai stata proposta, discussa, votata e approvata Chiede, inoltre, a questo Collegio di rilevare d'ufficio, se lo ritiene opportuno, l'esistenza delle cause di revocazione avverso le sentenze n. 312/2020 e 383/2021, aventi rispettivamente gli R.g. n. 650/2023 e 792/2023, la cui motivazione ex art. 395 c.p.c. è fondata sulla falsa delibera rilevata dalla sentenza n. 2463/2022 prima citata. Con condanna alle spese anche di questa fase del processo.”
di Bologna: “Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e Controparte_2
respinta, premesso ogni provvedimento del caso e/o di legge e rigettata ogni avversa domanda
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte al par. 1) di parte narrativa, l'inammissibilità di atti e documenti depositati ex adverso successivamente all'iscrizione a ruolo del presente processo, quindi l'inammissibilità di atti e documenti che compongo il fascicolo di parte di primo e secondo grado dell'attrice; accertando, altresì, inefficacia ed inammissibilità delle eventuali, successive e relative produzioni;
- comunque accertare l'irritualità della costituzione in giudizio dell'attrice anche per le altre ragioni indicate al par. 1) di parte narrativa,
con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle questioni, delle argomentazioni, delle domande e dei documenti come indicati al par. 2) di parte narrativa poiché tardivamente proposte e/o tardivamente prodotti e per violazione dell'art. 345 c.p.c.
pagina 2 di 22 NEL MERITO
- respingere ogni domanda proposta, a qualsiasi titolo, dalla Sig.ra e comunque pronunciare validità ed efficacia della Parte_1
delibera assunta dal in data 15/10/13, confermando la parte dispositiva della sentenza della Parte_2
Corte di Appello di Bologna n. 2089/2020;
- condannare l'attrice al pagamento, in favore del delle spese del presente grado, sulla cui Parte_2
liquidazione ci si rimette a giustizia;
- condannare l'attrice, con riferimento alla presente fase processuale, ex art. 96 comma III c.p.c. – con valutazione del danno da terminare in via equitativa ex art. 1226 c.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado con atto di citazione notificato il 29 novembre 2013, citava in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Bologna il di Bologna impugnando la delibera Parte_2
dell'assemblea condominiale adottata il 15 ottobre 2013 per sentire dichiarare la nullità o l'annullabilità
dei punti n. 2 e n. 4 fissati all'ordine del giorno e aventi ad oggetto, rispettivamente:
1. la “nuova
regolamentazione d'uso degli spazi condominiali, in particolare nuova regolamentazione degli spazi
condominiali regolati per il parcheggio”;
2. La “nomina dell'Amministratore”. In sintesi, a detta di parte attrice la delibera n. 2 avrebbe dovuto essere assunta all'unanimità o con le maggioranze richieste per le innovazioni;
mentre la delibera n. 4 sarebbe stata assunta in difetto di quorum.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, la tardività Parte_2
dell'impugnazione ai sensi dell'art. 1137 c.c. e, di conseguenza, chiedendo il rigetto della domanda.
Nel merito, il chiedeva che il Tribunale accertasse e dichiarasse la legittimità del secondo CP_1
e quarto punto all'ordine del giorno della delibera del 15/10/2013 e, per l'effetto, rigettasse tutte le domande di parte attrice in quanto infondate, improponibili e inammissibili;
con vittoria di spese e condanna di ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
Istruita la causa documentalmente -previo respingimento della istanza di sospensiva e della istanza pagina 3 di 22 cautelare ex art. 700 c.p.c.-, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la discussione della causa ai sensi degli artt. 281 sexies s.s. c.p.c.
All'esito dell'udienza con sentenza n. 20844/2015 pubblicata il 24/06/2015, nell'ambito del procedimento iscritto all'R.G. n. 20702/2013, il giudice di primo grado dopo aver qualificato la domanda in termini di annullabilità della delibera assembleare (e non nullità), dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta da in quanto tardiva, rilevando il mancato Parte_1
rispetto del termine di 30 giorni per l'impugnazione della delibera e facendo decorrere il dies a quo dalla adozione della stessa. Il Giudice adito, infine, compensava le spese di lite alla luce della novità
della questione oggetto del giudizio.
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Arnone impugnava la sentenza del Tribunale di Bologna con atto di appello depositato in data Pt_1
27/11/2015, contestando la decisione nella parte in cui non aveva accertato la nullità della delibera poiché la stessa incideva su diritti individuali, sulle cose o su servizi comuni tanto da doversi ritenere tempestiva l'impugnativa anche in considerazione del fatto che, come emergeva dal verbale della medesima assemblea, l'Avv. Arnone non era presente e, pertanto, il termine decadenziale non poteva computarsi dalla data della delibera come erroneamente affermato dal Primo Giudice bensì avrebbe dovuto computarsi dalla comunicazione della stessa. La sentenza, infine, veniva censurata anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il per resistere all'impugnazione della sentenza chiedendo, CP_1
preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza con condanna alle spese di lite.
All'udienza del 18 febbraio 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 2389/2020 pubblicata l'11/09/2020 la Corte d'appello di Bologna, a definizione del procedimento civile iscritto all'R.G. n. 2852/2015, confermava la sentenza impugnata, rigettando l'appello proposto da in quanto infondato e condannava parte appellante alla rifusione Parte_1
pagina 4 di 22 delle spese di lite in favore di parte appellata.
La decisione della Corte d'Appello veniva motivata sulla base degli assunti che si vanno di seguito ad esporre.
1. In via preliminare, andavano disattese le eccezioni d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e
342 c.p.c.;
2. Nel merito, rispetto alla natura della delibera impugnata, aderendo a quanto accertato in primo grado,
la Corte d'Appello precisava che l'oggetto della domanda afferisce al profilo dell'annullamento. Non
sarebbe in alcun modo ravvisabile un'ipotesi di nullità in quanto, non verrebbero in rilievo lesioni di diritti individuali o assoluti, né emergerebbero profili di illiceità del contenuto delle delibere, ma solo vizi formali, relativi alla gestione dei posti auto condominiali, ad irregolarità del computo dei voti in seno all'assemblea ed alla formazione della maggioranza;
3. Ancora, nel merito, la Corte confermava anche quanto statuito dal Giudice di primo grado con riferimento al termine decadenziale. A tal proposito, al fine dell'individuazione del “dies a quo” del termine perentorio di 30 giorni per la proposizione dell'impugnativa avverso la delibera di cui al secondo comma dell'art. 1137 c.c., il Giudice di secondo grado rilevava che esso dovesse decorrere dal
15 ottobre 2013, giorno di approvazione della delibera. Infatti, Arnone NC (delegato da Pt_1
a partecipare alla assemblea), era presente all'inizio della riunione e l'aveva, in seguito, soltanto
[...]
formalmente abbandonata non partecipando al voto ma “assistendo ad essa sulla soglia della porta così
prendendo coscienza di quanto accaduto e di quanto deciso dall'organo collettivo”. D'altronde, più
che di “assenza” si sarebbe dovuto parlare di “mancata partecipazione” alla formazione della volontà
dell'assemblea, condotta perlopiù riconducibile ad una “sostanziale astensione”. In conclusione,
l'impugnativa proposta avverso la delibera approvata il 15/10/2013 con atto di citazione notificato in data 29/11/2013 sarebbe inammissibile in quanto tardiva;
4. Ogni altro motivo di appello veniva considerato assorbito.
Quanto alle spese di lite la Corte d'Appello: a) per il primo grado del giudizio confermava la pagina 5 di 22 compensazione delle spese;
b) per il secondo grado del giudizio poneva le spese interamente a carico di parte appellante, condannando a rifondere le spese di lite, liquidate nella misura di euro Parte_1
3.777,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CAP come per legge in favore del condominio;
c)
si dava atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R.
30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 poiché l'impugnazione principale veniva integralmente respinta.
Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione
La decisione della Corte d'Appello veniva impugnata davanti alla Suprema Corte di Cassazione da la quale affidava il ricorso a sei motivi che si vanno di seguito sinteticamente ad Parte_1
esporre.
Con il primo motivo la ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1137, 1120, 1102,1131 e 1108 c.c. In particolare, deduceva Parte_1
che il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 1137 co. 2 c.c. per l'impugnazione della delibera si sarebbe dovuto far decorrere dalla comunicazione del verbale dell'assemblea e non dalla data dell'adozione della delibera, non avrebbe potuto attribuirsi rilievo, a tal fine, alla condotta di Arnone
NC (delegato da il quale, pur essendosi allontanato dal luogo dell'assemblea, Parte_1
sarebbe comunque stato nelle condizioni di ascoltare e recepire l'esito del voto, pur non avendo partecipato formalmente alla decisione.
Con la seconda censura, la ricorrente deduceva con riferimento all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1108 e 1131 c.c. rispetto all'uso della parola
“regolamentazione” nel punto n. 2 dell'ordine del giorno “nuova regolamentazione d'uso degli spazi condominiali, in particolare nuova regolamentazione degli spazi condominiali regolati per il parcheggio”. Nello specifico sostiene che, piuttosto che di “regolamentazione” si Parte_1
sarebbe dovuto parlare di “innovazione” in quanto la delibera, di fatto, avrebbe comportato la soppressione di tre posti auto per consentire l'accesso agli ingressi pedonali e carrabili della proprietà
pagina 6 di 22 di cinque condomini NI. Ancora, si eccepiva la violazione dell'art. 182 c.c.; la costituzione dell'amministratore sarebbe illegittima in quanto mancherebbe un mandato da parte del CP_1
previa autorizzazione dell'assemblea.
Con la terza censura, la ricorrente lamentava, con riguardo all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza conseguente alla violazione degli artt. 1136 c.c. e 182 c.p.c., dovendosi considerare la delibera nulla rispetto ai citati punti n. 2 e 4 all'ordine del giorno per il mancato rispetto della maggioranza di due terzi richiesta dall'art. 1136 c.c.
Con il quarto motivo di impugnazione, ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., la ricorrente deduceva la nullità
della sentenza conseguente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1136 c.c. rispetto al punto n. 4
all'ordine del giorno della delibera impugnata (“nomina dell'Amministratore”) per la cui approvazione non sarebbe stata raggiunga la quota dei 501 millesimi (a seguito dell'uscita dall'assemblea alle ore
18.45 di una condomina che avrebbe apportato 10,92 millesimi alla votazione).
Con la quinta censura eccepiva, ex art. 350 co. 1, n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 112 Parte_1
e 132 c.p.c. per aver la Corte di Appello omesso ogni riferimento alla sua assenza al momento della manifestazione del voto circa le determinazioni di cui ai punti n. 2, 3, 4 dell'ordine del giorno della delibera, trattandosi di una circostanza decisiva per il giudizio. Più precisamente, la Corte d'Appello
avrebbe errato nel ritenere che la ricorrente fosse presente all'assemblea, sia durante la discussione dei punti n. 2 e 4 dell'ordine del giorno, che durante la votazione, in quanto Arnone NC -delegato da ssemble sulla Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
soglia dell'aula venendo così a conoscenza di quanto deciso.
Infine, con il sesto ed ultimo motivo di ricorso, la ricorrente lamentava, ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per avere la Corte d'Appello trascurato le risultanze del verbale di assemblea nel quale la risultava assente all'atto della votazione Parte_1
delle delibere n. 2 e n. 4 e, pertanto, per effetto di una “regolarità logica”, la sua presenza difettasse anche nel momento della votazione sul punto n. 3 dell'ordine del giorno.
pagina 7 di 22 Il resisteva in giudizio con controricorso con il quale eccepiva, l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza del ricorso, ai sensi dell'art. 375 n. 1 e n. 5 c.p.c., per mancanza dei motivi di cui all'art. 360 c.p.c. In particolare, il resistente deduceva che la ricorrente, in spregio alla normativa che disciplina il ricorso per cassazione, aveva sottoposto alla Suprema Corte un nuovo esame del merito della vicenda, introducendo, inoltre, argomentazioni nuove e avulse dall'oggetto del contendere.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. R.G. 4191/2024 del 31/01/2024 pubblicata il 15/02/2024,
riteneva il ricorso fondato ex art. 366 co. 1 c.p.c. ed accoglieva il primo motivo di gravame,
dichiarando assorbiti gli altri e rinviava la causa davanti a diversa sezione della Corte d'appello di
Bologna ai fini dell'applicazione del principio di diritto enunciato, demandando a quest'ultima la rivalutazione circa la tempestività o meno dell'impugnativa della delibera assembleare e, in caso di accertato rispetto del dies a quo, la decisione sul merito. La Corte di legittimità, infine, demandava alla
Corte d'Appello di Bologna anche la decisione sulle spese di lite del giudizio di Cassazione.
In particolare, i Giudici di legittimità affermavano in primo luogo l'irrilevanza della sopravvenuta sentenza n. 2463/2022 della Corte d'appello di Bologna, depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 372 c.p.c., con la quale veniva dichiarata la nullità della delibera condominiale del 08/05/2019 in conseguenza della quale sosteneva che si sarebbe dovuta considerare travolta dalla stessa Parte_1
invalidità anche la delibera del 15.10.2013 oggetto di contestazione del precedente giudizio.
In secondo luogo, la Suprema Corte riteneva che la Corte d'appello avesse errato nel rilevare che il termine per l'impugnazione della delibera decorresse da giorno dell'adozione della stessa. Infatti,
secondo la Corte di Cassazione il delegato (Arnone NC) andava considerato “assente” all'atto di adozione della delibera concernente i due richiamati punti previsti all'ordine del giorno e non avrebbe dovuto attribuirsi alcun rilievo alla possibile percezione di quanto deliberato. Ciò premesso, la Suprema
Corte dichiarava che doveva darsi continuità al seguente principio di diritto: “il termine di 30 giorni
previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. per l'impugnazione delle delibere assembleari annullabili non
può farsi coincidere come “dies a quo” – per il condomino (nel caso di specie rappresentato dal
pagina 8 di 22 delegato) allontanatosi volontariamente dal luogo di svolgimento dell'assemblea, con relativa presa
d'atto a verbale, senza partecipare quindi alla votazione – con quello del giorno dell'adozione della
delibera stessa sui punti all'ordine del giorno rispetto alla cui discussione e deliberazione il
allontanatosi non ha voluto partecipare, dovendosi, a tutti gli effetti, quest'ultimo CP_1
considerarsi assente (rimanendo, per quanto in precedenza evidenziato, irrilevante la possibile
“udibilità” da parte di detto condomino, postosi all'esterno dei locali in cui si tiene la riunione, della
delibera presa dall'assemblea sui relativi argomenti)”.
Da ciò discendeva, nel caso di specie, l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'obbligo per la
Corte di appello di rivalutare la tempestività, o meno, dell'impugnativa della delibera assembleare e, in caso di accertamento positivo, decidere sul merito.
Infine, la Suprema Corte dichiarava l'assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Giudizio di riassunzione innanzi alla Corte d'Appello
ha ritualmente riassunto la causa innanzi alla Corte d'Appello di Bologna con atto di Parte_1
citazione notificato il 13/05/2024 e depositato il 15/05/2024, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n. R.G. 4191/2024 pubblicata il 15/02/2024 e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “si chiede che la Corte di Appello di Bologna in sede di
giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione come in emarginato indicata, dichiari nulla ed inefficace
la precedente sentenza emessa dalla Corte di Appello revocata, risultante dalle indicazioni in
emarginato in questo atto e conseguentemente: -dichiari nulla la delibera 15-10-2013, ed in via
assolutamente subordinata ne dichiari l'annullabilità e conseguentemente ordinare all'amministratore,
quale conseguenza della nullità deliberata, di rimettere in pristino per tutti i condomini la situazione di
parcheggio con ritracciamento delle strisce bianche innanzi le attuali cinque porte dei condomini
, e CP_5 Parte_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, a spese personali degli stessi, e sotto la responsabilità dell'amministratore che dovrà
[...]
provvedere con immediatezza in caso di inadempimento dei predetti;
- accolga la fondatezza
pagina 9 di 22 dell'annullabilità della conferma dell'amministratore, accertamento sia pur in via virtuale, non
essendo stato confermato da circa tre anni […]”.
Nel merito, in estrema sintesi parte riassumente affidava l'accoglimento delle sopracitate conclusioni alle seguenti motivazioni:
1) Carenza di interesse del ex art. 100 c.p.c. per l'intera vicenda processuale;
CP_1
2) Eccesso di potere – abuso di maggioranza;
3) Nullità della delibera del 15/10/2013;
4) Violazione degli artt. 1120, 1102 e 1138 c.c.;
5) Mancata corrispondenza all'ordine del giorno del contenuto del verbale della delibera 15/10/2013;
6) Annullabilità della conferma dell'amministratore per mancato superamento della Controparte_9
maggioranza di cui all'art. 1136 co. 2 c.c.;
7) Difetto di rappresentanza in giudizio dell'amministratore per mancata delibera dell'assemblea;
8) Violazione per omissione del contenuto degli artt. 2729 s.s. c.c.
In punto alle spese di lite ha rassegnato le conclusioni come di seguito: “- condanni il Parte_1
al risarcimento dei danni nella misura di euro 30.000,00 ex art. 96 c.p.c. o a quella CP_1
diversa, maggiore o minore, condanna determinata altresì dalle evidenti infondatezze della difesa del
, esposte in tutti i gradi di giudizio precedenti oltre che in quelli innanzi la Corte di CP_1
Cassazione. Con la rivalutazione monetaria dalla data della impugnativa della delibera sino al saldo,
oltre agli interessi ex art. 1284 cod. civ., IV comma, potendo essere applicato anche in obbligazioni
pecuniarie; - ordini la restituzione e, quindi, la non debenza delle spese liquidate nei gradi precedenti
di giudizio determinate a carico dell'appellante; - condanni il condominio alle spese dei quattro gradi
di giudizio, così come specificate nel motivo n. 9”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05/07/2024 si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare: a) l'inammissibilità ed inutilizzabilità dei documenti CP_1
tardivamente depositati da parte riassumente successivamente all'iscrizione a ruolo del giudizio di pagina 10 di 22 riassunzione e cioè in data 30/05/2024 e 03/06/2024; b) la violazione dell'art. 345 c.p.c. e del divieto di
nova in appello rispetto all'eccezione di carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., all'eccezione di eccesso del potere di maggioranza, all'eccezione di inesistenza della delibera, alla questione per cui i 5
proprietari delle nuove autorimesse parcheggerebbero una seconda auto davanti alle autorimesse stesse,
alla questione relativa al voto della “comunione magazzino”.
Nel merito, parte riassunta chiede che la Corte d'Appello respinga ogni domanda proposta da Pt_1
e statuisca la validità ed efficacia della delibera del 15/10/13, confermando la sentenza della
[...]
Corte di Appello di Bologna n. 2089/2020.
In particolare, rispetto alla carenza di interesse ad agire del si deduce che il giudizio ha ad CP_1
oggetto una delibera, tipica espressione della volontà della maggioranza dei condomini la quale,
peraltro, non può ritenersi abusivamente usata come prospettato da controparte.
Con riferimento alla nullità della delibera la pretesa sarebbe infondata in quanto rientrerebbe tra i poteri dell'assemblea la disciplina di beni e servizi comuni e, nel caso di specie, la delibera non ha inciso sui diritti dei singoli condomini. Inoltre, diversamente da quanto prospettato da non Parte_1
potrebbe parlarsi di “innovazioni” poiché la delibera non ha disposto alcun mutamento né della destinazione principale del cortile (rimasto tale), né di quella accessoria, ma si è limitata a
“regolamentare” lo spazio adibito a parcheggio.
Altrettando infondata sarebbe l'eccezione di annullabilità della delibera sollevata dalla riassumente,
considerato che sarebbe stata adottata con il quorum richiesto di 501 millesimi.
Infine, diversamente da quanto ex adverso dedotto, l'amministratore non avrebbe agito in giudizio in difetto di rappresentanza posto che la difesa giudiziale delle delibere rientra tra le competenze ordinarie dell'amministratore, inoltre, lo stesso è stato autorizzato dall'assemblea a costituirsi.
In punto alle spese di lite il chiede la condanna della riassumente al pagamento: a) delle CP_1
spese del presente grado di giudizio, sulla cui liquidazione si rimette a giustizia;
b) condannare l'attrice,
con riferimento alla presente fase processuale, al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
pagina 11 di 22 Da ultimo, chiede che la Corte d'Appello disponga la compensazione delle spese del giudizio R.G. n.
7238/2021 dinanzi alla Corte di Cassazione.
All'udienza del 18/03/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni della decisione
La Corte ritiene di rigettare l'impugnazione di delibera assembleare di seppur con Parte_1
motivazione diversa rispetto alla sentenza n. 2852/2015 della Corte d'Appello di Bologna e in ossequio ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio.
-A-
Innanzitutto, in via preliminare, rispetto all'eccezione sollevata dal di irritualità CP_1
dell'iscrizione a ruolo -avvenuta in data 15/05/2024- ed inutilizzabilità dei documenti tardivamente depositati -in data 30/05/2024 e 03/06/2024-, seppur prima della costituzione della parte riassunta -
avvenuta in data 05/07/2024-, la Corte ritiene che nonostante non possa parlarsi nel caso di specie di irritualità dell'iscrizione a ruolo, tali documenti siano comunque inutilizzabili in quanto documenti nuovi ed attinenti ad ulteriori giudizi, in contrasto con il divieto di nova in appello di cui all'art. 345
c.p.c., privi di alcun rilievo nel presente giudizio e, peraltro, non corrispondenti a quelli indicati nell'atto introduttivo come riferibili ai doc. 7 (“copia atti contenuti nei fascicoli di parte di primo e secondo grado”). In particolare:
- Il deposito del 30/05/2024 contiene n. 5 atti relativi ad altra causa instaurata dinanzi al Tribunale di
Bologna ed iscritta all'R.G. n. 105061/2013;
- Il deposito del 03/06/2024 contiene la comparsa conclusionale riferibile ad ulteriore causa instaurata dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna ed iscritta all'R.G. n. 1856/2015. Soltanto l'atto di appello depositato in tale sede appare utilizzabile in quanto riferibile al secondo grado del presente giudizio, e cioè alla causa di cui all' R.G. n. 2852/2015 della Corte d'Appello di Bologna.
pagina 12 di 22 Sempre in via preliminare, appaiono infondate le eccezioni sollevate da di carenza di Parte_1
legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c. del con riguardo a tutte le fasi del processo e di CP_1
difetto di rappresentanza ad agire da parte dell'amministratore per la mancata delibera dell'assemblea.
Tali eccezioni, appaiono infondate sotto una molteplicità di profili fattuali oltreché giuridici, che meritano di essere trattati congiuntamente:
1. il è stato convenuto in tutti i gradi del giudizio instaurati da ed aventi ad CP_1 Parte_1
oggetto l'impugnazione di un atto che costituisce tipica espressione della volontà condominiale -la delibera dell'assemblea-;
2. parte riassumente, inoltre, è stata anche condannata alla refusione delle spese legali del secondo grado di giudizio proprio nei confronti del che, dunque, ha tutto l'interesse ad agire per il CP_1
recupero delle somme;
3. l'art. 1131 c.c. dispone che “nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la
rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può
essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono
notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto”.
L'Amministratore è, pertanto, il rappresentante del per espressa previsione normativa;
CP_1
4. ad abundantiam, il in persona del suo legale rappresentante pro tempore -e cioè CP_1
l'Amministratore-, è stato autorizzato con delibera adottata dall'assemblea in data 13/02/2014 alla costituzione in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante, e tale volontà è stata confermata anche di recente con la delibera adottata in data 27/06/2024 per la costituzione nel presente giudizio di riassunzione. In particolare, nel verbale dell'assemblea condominiale del 13/02/2014 si legge: “Viene
ampiamente discussa la impugnazione di delibera del 15/10/2013 da parte della proprietà Pt_1
Dopo ampia disamina il Presidente mette ai voti l'autorizzazione all'amministratore a
[...]
costituirsi in giudizio in opposizione alla impugnazione proposta dalla proprietà ; Parte_1
pagina 13 di 22 all'esito della discussione, risultavano favorevoli 38 condomini per 530, 56 millesimi. Ancora, nella delibera del 27/06/2024 si legge: “L'Avv. Rimondini, presente in assemblea per gli opportuni
chiarimenti ai condomini, replica che l'atto di citazione in riassunzione comprensivo del contenuto
della sentenza di cui sopra è stato trasmesso ai condomini contestualmente alla convocazione
assembleare. Tra l'altro l'Amministratore ricorda che l'Ordine del Giorno odierno espressamente fa
riferimento a comunicazioni dell'Avv. Rimondini proprio per permettere ai condomini di ricevere
direttamente dal legale ogni più opportuno chiarimento. L'Avv. Rimondini, pertanto, prosegue nello
spiegare ai condomini i termini della vertenza;
dunque, chiede ai condomini se sono consapevoli
dell'oggetto della causa e se ritengono debba essere a loro letto integralmente il dispositivo della
sentenza di cui ha dato spiegazione. I condomini unanimi, si ritengono sufficientemente consapevoli
degli estremi di causa, richiedendo di procedere alla votazione sull'odg. Si pone in votazione la
conferma della volontà del di costituirsi in giudizio conferendo incarico e relativi poteri CP_1
all'Avv. Rimondini Andrea del Foro di Bologna ed autorizzando di conseguenza l'Amministratore alla
firma dei relativi atti”; all'esito della votazione, risultavano favorevole n. 50 condomini su 57 presenti,
pari a 681,03 millesimi.
5. la Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio ha già avuto modo di chiarire l'irrilevanza nel presente giudizio della sopravvenuta sentenza n. 2463/2022 della Corte d'appello di Bologna con la quale veniva dichiarata la nullità della delibera condominiale del 08/05/2019 nei seguenti termini: “ciò
che fa stato, ai fini dell'eventuale opponibilità ed operatività dell'efficacia di un pregresso o
sopravvenuto giudicato, è il “dictum” della relativa sentenza, il cui decisum copra -sul piano
soggettivo ed oggettivo- quello della pronuncia che si intenderebbe ritenere condizionata dal giudicato
stesso, evenienza, questa, che non si è venuta a verificare -per quanto evidenziato- nel caso in
questione”, “a nulla rilevando che nell'impugnato verbale della delibera dell'8 maggio 2019 (di
presunta ratifica in essa contenuta a proposito di alcune cause pendenti tra le parti) si indicasse anche
la controversia iscritta al citato n. rg. 2852/2015, definita con la sentenza oggetto del presente giudizio
pagina 14 di 22 di cassazione”. Alla luce di tale statuizione, dunque, risulta altresì infondata la deduzione di parte riassumente secondo la quale la nullità della delibera dell'08/05/2019 avrebbe avuto effetti anche rispetto alla costituzione nei gradi del presente giudizio.
Infine, inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. devono essere ritenute le eccezioni di parte riassumente relative all'eccesso di potere – abuso di maggioranza ed all'inesistenza della delibera.
-B-
Venendo all'eccezione di nullità e/o annullabilità della delibera sollevata da questa Parte_1
Corte ritiene che, come già correttamente statuito in primo grado dal Tribunale di Bologna e condiviso anche dalla Corte d'Appello di Bologna, l'oggetto della domanda sia qualificabile in termini di annullabilità e non di nullità.
Infatti, le Sezioni Unite a partire dalla sentenza n. 4806/2005 e poi, in seguito, anche nella sentenza
9839/2021 hanno tracciato in maniera netta il criterio discretivo tra le ipotesi di delibera assembleare nulla e annullabile, con l'obiettivo di restringere il campo di applicazione alle ipotesi di nullità
relegandole nell'area della residualità ed eccezionalità. In particolare, devono qualificarsi nulle: a) le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali;
b) le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume); c) le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea; d) le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
e) le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Viceversa, sono da qualificarsi annullabili le altre ipotesi che non rientrano nei casi tassativi sopra menzionati, quali ad esempio: a) le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea; b) quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
c) quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; d) quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione;
e) quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
pagina 15 di 22 Il criterio discretivo individuato dalla Sezioni Unite, pertanto, attiene alla contrapposizione tra “vizi di sostanza” afferenti al contenuto delle deliberazioni con conseguente nullità della delibera, e “vizi di forma” afferenti, invece alle regole procedimentali per la formazione delle deliberazioni assembleari con conseguente annullabilità della delibera.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, appare evidente che nell'ottica di assicurare la certezza dei rapporti giuridici il Supremo Collegio ha perseguito l'obiettivo di conferire alle deliberazioni dell'assemblea un carattere di stabilità, limitando i casi di nullità delle stesse ad ipotesi di carattere eccezionale. Tale orientamento, d'altra parte, è stato recepito anche dalla nuova formulazione dell'art. 1137 c.c. il quale al secondo comma dispone che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità
giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti” prevedendo così l'annullamento quale rimedio ordinario avverso le delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale.
Nel caso di specie, correttamente il giudice di primo grado, ed in seguito la Corte d'Appello, avevano accertato come “non è assolutamente dubitabile che la nullità della delibera non sia argomento
propugnabile nella presente sede, riguardando la questione l'esclusivo profilo dell'annullamento, non
venendo affatto in gioco lesioni di diritti individuali o assoluti, né tanto meno emergendo profili di
illiceità del contenuto delle delibere, ma solo vizi formali, legati alla gestione dei posti auto
condominiali, ad irregolarità del computo dei voti in seno all'assemblea e dunque alla formazione
delle maggioranze”. Totalmente prive di pregio sono le argomentazioni relative alla violazione degli artt. 1120, 1102 e 1138 c.c. e alla conseguente nullità della delibera impugnata in quanto, a detta di parte riassumente, il punto n. 2 di cui all'ordine del giorno avrebbe apportato una innovazione e ristretto la disponibilità di tutti condomini rispetto all'uso di un bene comune, diminuendo il numero dei posti auto e limitando l'uso dell'area cortiliva a disposizione di tutti i condomini.
pagina 16 di 22 Tali argomentazioni appaiono infondate per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre:
- Rientra tra i poteri dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 c.c. co. 1, n. 2), “disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini”. In ogni caso, nel caso di specie la decisione è stata assunta dall'assemblea condominiale nel rispetto dei requisiti della regolare costituzione e del raggiungimento della maggioranza richiesta dalla legge, come si avrà modo di chiarire nel prosieguo;
- Nel caso di specie, appare inconferente la tesi di secondo la quale la delibera Parte_1
assembleare abbia comportato un'innovazione di cui all'art. 1120 c.c. le quali “si distinguono dalle
modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo:
sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che indicono sull'essenza
della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano
nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la
migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi, l'aspetto
soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con
una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si
confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino” (Cass. 13503/2019).
Inoltre, ad abundantiam, in tema di condominio negli edifici, il limite fissato dall'art. 1120, ultimo comma, c.c. -che vieta le “innovazioni” che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino-, “non si indentifica nel semplice disagio, ovvero nel minor godimento che l'innovazione procuri al singolo condomino rispetto a quella che, fino a quel momento, è stata la fruizione della cosa comune, implicando il concetto di inservibilità la concreta utilizzazione della “res communis” secondo la sua naturale fruibilità” (Cass. n. 21342/2018);
- Il punto n. 2 della delibera in questione ha regolamentato lo spazio adibito a parcheggio dando attuazione ad una proposta firmata da circa trenta condomini e così formulata: “ a) eliminare gli spazi adibiti a parcheggio, delimitati dalle righe bianche, che impediscono l'accesso agli ingressi pedonali e pagina 17 di 22 carrabili della proprietà dei condomini NI (proprietà ex dal lato Nord e Oest, come da CP_10
disegno esplicativo che si allega;
b) spostare i due posti macchina dal lato Ovest adiacenti al muro dei fabbricati, come da disegno esplicativo che si allega, sposandoli di fronte alla proprietà sopradetta in adiacenza al muro di confine”; c) determinare il parcheggio sul lato nord (tre posti auto) fino a diversa utilizzazione dell'adiacente magazzino di proprietà dei condomini NI […]; d) contestualmente i
NI rinunciano da parte loro alla richiesta dei pass di parcheggio relativi ai nuovi cinque garages”. Tale nuovo assetto regolamentare, peraltro, ha determinato un sostanziale aumento dei posti auto disponibili anche nei confronti dell'odierna riassumente la quale, non solo non ha subito alcun pregiudizio o lesione dei propri diritti individuali, ma anzi ha potenzialmente aumentato le proprie chances di parcheggio;
- Il nuovo assetto regolamentare, diversamente da quanto prospettato da non ha Parte_1
determinato alcun mutamento della destinazione d'uso del bene comune poiché la funzione accessoria del cortile non è stata in alcun modo mutata, avendo lo stesso conservato la propria funzione originaria nonostante il nuovo assetto. Inoltre, “In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare che adibisce l'area cortiliva a parcheggio e assegna i singoli posti auto non determina la divisione del bene comune, limitandosi a renderne più ordinato e razionale l'uso paritario, sicchè essa non richiede il consenso di tutti i condomini, né attribuisce agli assegnatari il possesso esclusivo della porzione loro assegnata” (Cass. 6573/2015).
In conclusione, la domanda proposta da volta ad ottenere la nullità della delibera Parte_1
assembleare del 15/10/2013 deve ritenersi infondata per le ragioni esposte.
-C-
Tanto premesso, escluso che nel caso di specie possa parlarsi di nullità della delibera assembleare, in applicazione del suindicato principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. R.G. generale
4191/2024 del 31/01/2024 pubblicata il 15/02/2024 l'impugnazione per l'annullabilità della delibera assembleare del 15 ottobre 2013 proposta da con atto di citazione notificato il 29 Parte_1
pagina 18 di 22 novembre 2013, deve ritenersi tempestivamente proposta nel rispetto del termine di cui all'art. 1137
c.c.
Prima di entrare nel merito appare opportuno un'ulteriore precisazione allo scopo di delimitare ulteriormente il perimetro dell'accertamento del presente giudizio. Invero, l'ambito del giudizio che ci riguarda attiene proprio al citato rimedio previsto dall'art. 1137 e, sul punto, è bene chiarire come la giurisprudenza sia costante nel sostenere che il sindacato di legittimità del giudice nell'ambito di tale tipo azione sia piuttosto limitato. Infatti, in tema di condominio il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere,
inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendo invece estendersi al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è
investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi un grave pregiudizio alla CP_1
cosa comune (cfr. Cass. n. 5061/2020). Lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea; esulano dall'ambito del sindacato giudiziale le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni (cfr. Cass. 20135/2017).
-D-
Tanto premesso, non si ravvisano nel caso di specie nemmeno vizi di forma afferenti alle regole procedimentali per la formazione delle deliberazioni assembleari, tali da determinare l'annullabilità
della delibera con la conseguenza che, anche tale domanda, deve ritenersi infondata.
In particolare, rispetto all'eccepita annullabilità del punto n. 4 di cui all'ordine del giorno, relativo alla
“Nomina dell'Amministratore” e, conseguentemente, l'annullabilità dell'intera delibera, non colgono pagina 19 di 22 nel segno le deduzioni di parte riassumente secondo le quali non sarebbe stato rispettato il quorum richiesto dall'art. 1136 c.c.
In primo luogo, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto eccezione mai sollevata nei precedenti gradi del giudizio quella relativa alla mancata indicazione nella delibera del rappresentante del condomino indicato come “Comunione ”. Parte_4
In secondo luogo, si ritiene come non corrisponda al vero che nella delibera non siano stati indicati i voti favorevoli, dissenzienti ed astenuti poiché è specificato che “la votazione ha avuto le seguenti espressioni di voti” con la successiva tabella che riporta il nominativo di ciascun condomino associato ai relativi millesimi e l'esito della votazione;
infine, si precisava che risultavano “favorevoli n. 37
condomini per millesimi 507,70; nessun contrario;
nessun astenuto”.
Infine, rispetto all'eccesso di deleghe conferite alla condomina al momento della votazione, Parte_5
la quale risultava titolare di n. 16 deleghe per 198,70 millesimi, si ritiene che l'eccesso di 0,8 rispetto al numero di deleghe ammesse ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.c. (e cioè 15,02) non abbia influenzato e/o viziato la decisione assunta considerato che sono risultati favorevoli tutti i condomini presenti. Non
risulta provato, dunque, che, pur sottraendo il voto di cui alla delega in eccesso, la votazione avrebbe avuto un esito diverso.
-E-
Dunque, e conclusivamente, l'originaria domanda proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato il 29 novembre 2013 avverso la delibera dell'assemblea condominiale adottata il 15 ottobre
2013, deve essere rigettata nel merito, in riforma della sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato l'inammissibilità.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda proposta dalla parte convenuta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a fronte del parziale accoglimento del ricorso in Cassazione.
Deve, dunque, passarsi alla liquidazione delle spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza.
A tale riguardo, si ritiene opportuno precisare che, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336
pagina 20 di 22 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, “onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure
limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice
di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale
della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la
parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso
delle stesse in favore della controparte” (Cass. Ord. n. 29056 del 11/11/2024).
Inoltre, la Corte osserva anche che le spese legali devono essere liquidate sulla base del decreto ministeriale n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23
ottobre 2022), e ciò in quanto l'art. 28 del citato d.m. (Disposizione temporale) prevede che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”. Tale norma, per altro, risulta conforme alla giurisprudenza formatasi sotto il vigore dei precedenti d.m. 140/2012 e d.m. 55/14 secondo cui si deve ritenere che si applicano i nuovi parametri ad ogni liquidazione successiva alla loro entrata in vigore, quando il professionista, a quella data, non abbia ancora completato la sua prestazione professionale.
In applicazione di tali principi, la Corte condanna soccombente, al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore del di Bologna che così liquida: Parte_2
per il primo grado avanti il Tribunale di Bologna la somma di € 3.900,00 oltre spese generali, Iva e Cpa
(valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione minimo per tutte le fasi);
per il secondo grado avanti la Corte d'Appello di Bologna la somma di € 6.946,00, oltre spese generali,
Iva e Cpa (valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione medio per le fasi di studio, introduttiva decisionale);
per il giudizio di Cassazione la somma di € 5.500,00, oltre spese generali, Iva e Cpa (valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione medio per le fasi studio, introduttiva e decisionale);
per il giudizio di rinvio la somma di € 6.946,00, oltre spese generali, Iva e Cpa (valore indeterminabile,
pagina 21 di 22 complessità bassa, scaglione medio per le fasi di studio, introduttiva decisionale).
Deve, pertanto, condannarsi la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del per la somma complessiva di € 23.292,00 a titolo di compensi, oltre spese generali e CP_1
accessori per come sopra indicato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In riforma della sentenza di primo grado, rigetta -nel merito- la domanda di di Parte_1 impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale adottata il 15 ottobre 2013 introdotta con atto di citazione notificato il 29 novembre 2013, nei confronti del Parte_2
di Bologna;
[...]
- Condanna al pagamento delle spese dei quattro gradi di giudizio per la somma Parte_1 complessiva di € 23.292,00 a titolo di compensi, oltre spese generali e accessori per come dettagliatamente indicato in parte motiva.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 22 di 22