TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 25/11/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 474/2022
Verbale di udienza del 25/11/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. MIELE FABIO;
Per la parte appellata è comparso l'avv. BENVENUTI ALESSANDRA;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.
l'avv. Miele precisa come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data odierna;
trattandosi di una evoluzione giurisprudenziale chiede la compensazione delle spese;
L'avv. Benvenuti precisa come da memoria da ultimo depositata;
la stessa si oppone alla compensazione, evidenziando che le spese devono essere poste a carico della parte che ha causato la nullità.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 474\2022 R.G.A.C. promossa da: nato a [...] il [...] e residente in [...]
Maria n. 5 (cod. fisc. ) rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1
atti dall'avv. Fabio Miele ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in
Massa, Via Pellegrini n. 2/C; appellante nei confronti di
C.F. P.I. in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Marco Ulpio
Traiano, 18, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra
Benvenuti del Foro di Livorno, ed elettivamente domiciliata in Livorno, c/o il di lei studio di via Calzabigi 65; appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 185/2021 pronunciata nella causa R.G. 298/2020, e depositata in Cancelleria il 13.08.2021;
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
pagina 2 di 9 MOTIVI DI FATTO
1. Mediante atto di citazione in appello, ritualmente notificato ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 185\2021, deducendo che:
1) il giorno 17.09.2019, alle ore 13:00 circa, il sig. alla guida del CP_2
ciclomotore Yamaha X-Max, TG. DV56117, di proprietà di , assicurato con CP_3
e con a bordo in qualità di trasportato il sig. percorreva la Controparte_4 Parte_1
Via Del Papino in loc.tà Turano, quando giunto al semaforo si fermava al rosso.
Davanti a loro si trovava il sig. alla guida del motociclo TG. BF73574 CP_5
assicurato e, davanti a quest'ultimo, vi era il veicolo Peugeot TG. BJ389TF di CP_6
proprietà della sig.ra e condotto da assicurato con Controparte_7 Persona_1
, il quale a causa del sopraggiungere di un camion dal senso opposto, Controparte_8
effettuava una manovra di retromarcia colpendo il motociclo del che cadendo, a CP_5
sua volta colpiva il motociclo condotto dal e su cui si trovava trasportato CP_2
l'odierno appellante;
2) nel tentativo di non cadere il sig. subiva lesioni Parte_1
personali consistenti in trauma alla caviglia dx, sostenendo spese mediche per €. 846,00;
3) con la sentenza n. 185/2021 emessa dal Giudice di Pace di Massa in data 30.04.2021
e depositata in Cancelleria il 13.08.2021, era stata respinta la domanda di risarcimento danni avanzata da 3) la sentenza risultava da riformare nella parte in cui era Parte_1
stato statuito che l'attore non aveva fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda che, quindi in applicazione dell'art. 2697 del Codice civile, non poteva essere accolta;
4) il Giudice di Pace era incorso in evidente errore di motivazione ritenendo che il certificato del Pronto Soccorso fosse incompatibile con la data dell'evento dedotto. Infatti, all'udienza del 15.10.2020, il procuratore dell'odierno appellante aveva modificato la data del sinistro indicata in atto di citazione con quella del 17.09.2019
(data effettiva dell'accadimento); 5) nel giudizio di primo grado parte attrice aveva offerto prove sufficienti e necessarie a dimostrare la presenza del trasportato Parte_1
pagina 3 di 9 a bordo dello scooter Tg. DV56117 ed assicurato con nonchè Controparte_9
l'entità dei danni subiti. La motivazione offerta dal Giudice di prime cure risultava pertanto assolutamente errata e non condivisibile per i seguenti motivi: i) erronea valutazione del valore probatorio della registrazione audio;
ii) erronea valutazione delle prove acquisite nel giudizio di primo grado;
il Giudice di Pace era incorso in errore d'interpretazione della domanda proposta ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, e nell'ambito della quale il trasportato ha sempre diritto di essere risarcito, a prescindere dalla responsabilità del conducente;
iii) la motivazione offerta dal
Giudice di prime cure circa l'inattendibilità del teste era assolutamente CP_2
carente, errata e non condivisibile. Sulla scorta di quanto sopra, parte appellante così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti da in qualità di trasportato Controparte_9 Parte_1
del motociclo Tg. DV56117 in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 17.09.2019 e per
l'effetto condannare quale compagnia assicuratrice del motociclo Tg. DV56117 su cui Controparte_4
si trovava trasportato il sig. al risarcimento di tutti i danni subiti da e Parte_1 Parte_1
quantificati nella misura di €. 3.300,00 od in quella diversa somma e/o misura che risulterà equa e provata al termine dell'istruttoria con interessi legali e rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
2. Si costituiva in giudizio concludendo come segue: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio;
in via subordinata, ripropone le conclusioni del primo grado di giudizio e pertanto, in via istruttoria, insiste affinché sia espletata la già ammessa e mai revocata prova testimoniale del perito di Massa sulle seguenti circostanze: 1) DCV che Tes_1
riconoscete la documentazione fotografica che vi si mostra (cfr. doc. 6); 2) DCV che la documentazione fotografica di cui al capitolo che precede è stata da voi eseguita rispettivamente in data 25.10.2019
pagina 4 di 9 quanto allo Yamaha T Max tg. DV56117 e in data 31.10.2019 quanto al Piaggio Beverly tg.
BF73574, nell'ambito degli accertamenti in relazione al sinistro stradale avvenuto il 17.09.2019 in via del Papino;
3) DCV che il 25.10.2019, in occasione dei rilievi tecnici, l'assicurato le ha dichiarato che l'urto era avvenuto direttamente tra la vettura che effettuava la retromarcia e la parte anteriore del motociclo, e che ciò avrebbe causato la caduta contro il motociclo del Sig. al quale il motociclo CP_5
assicurato era affiancato. Insiste, inoltre, affinché sia ammessa la CTU di ricostruzione tecnico modale del sinistro per verificare la compatibilità tra i danni riscontrati sul veicolo assicurato e la dinamica del sinistro che parte attrice pone a fondamento della propria pretesa risarcitoria (richiesta tempestivamente in primo grado, sulla quale il Giudice di Pace non si è pronunciato, rimasta assorbita). Nel merito, chiede che il Tribunale respinga la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto, in diritto e non provata, con vittoria di spese e compensi di giudizio e, in ulteriore subordine, limiti il risarcimento ai soli danni che l'attore avrà dimostrato essere stati effettivamente stati provocati dal sinistro per cui è causa, con consequenziale pronuncia in tema di spese e compensi di giudizio”.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. Il Giudice rilevava d'ufficio la nullità della sentenza di primo grado a fronte della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del sig. e CP_3
concedeva alle parti termine ex art. 101 c.p.c., onde prendere posizione sulla questione, fissando l'udienza del 25.11.2025 ai fini della precisazione delle conclusioni e discussione orale. All'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
1. Così sinteticamente ricostruita la materia oggetto del contendere, deve evidenziarsi che il sig. in qualità di terzo trasportato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
ovvero la compagnia assicurativa del ciclomotore Yamaha X-Max, Controparte_1
TG. DV56117, di proprietà di su cui viaggiava in occasione del sinistro CP_3
descritto in atti.
2. Non è stato, invece, citato in giudizio il sig. e ciò preclude al giudicante la CP_3
pagina 5 di 9 possibilità di entrare nel merito della sentenza appellata.
3. E ben vero, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato risulta aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento, mirando ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (cfr. Cass. civ. Sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, secondo cui: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art.
144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”; con tale arresto le Sezioni Unite hanno altresì affermato che “la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda
l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”).
4. Tanto doverosamente premesso, per quanto di specifico interesse, vale altresì rilevare pagina 6 di 9 che “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102
c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina
l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art.
383, co. 3, c.p.c. (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022, Rv. 665903 – 01)” (cfr.
Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19513 del 2024). Il litisconsorzio necessario nei termini predetti è giustificato anzitutto da ragioni letterali, dal momento che l'art. 141, comma
3, cit. stabilisce che debbano trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 e ss. e, dunque, anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno. Vengono in rilievo altresì argomentazioni di carattere sistematico “considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto. L'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo” (cfr. Cass. civ. Sentenza n. 17963 del 23/06/2021).
5. Alla luce di quanto sopra, non essendo stato parte del giudizio di primo grado il proprietario del veicolo su cui viaggiava il terzo trasportato, va dichiarata la nullità della pagina 7 di 9 sentenza impugnata e la causa rimessa al primo giudice giusta la previsione dell'art. 354
c.p.c.
6. Venendo, infine, alle spese di lite, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che “in caso di annullamento della sentenza di primo grado per un difetto di instaurazione del contraddittorio, il giudice di secondo grado deve, di regola, liquidare le spese del doppio grado del giudizio, ponendole a carico della parte cui è imputabile l'irregolarità che ha causato la rilevata nullità” (cfr. Cass. civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36076 del 2022). Sulla scorta del predetto principio di diritto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, risultando suo onere quello della corretta instaurazione del contraddittorio. Le spese di lite del primo grado di giudizio, alla luce dei parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, della sua complessità, e dell'attività svolta, si quantificano in € 1.205,00, per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive. A fronte dei medesimi parametri, le spese di lite del presente grado di giudizio si quantificano in € 1.278,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive.
PQM
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto:
Visti gli artt. 102, 353 e 354 c.p.c.
DICHIARA la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 185/2021 pronunciata nell'ambito del procedimento iscritto al n. 298\2020;
RIMETTE la causa al Giudice di Pace di Massa;
CONDANNA a rifondere ad le spese di lite di Parte_1 Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio che, per il primo grado, si liquidano in € 1.205,00, per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive e,
pagina 8 di 9 per il presente grado di giudizio, si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre iva, c.p.a.
e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive;
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002 n.
115 per il versamento da parte di chi ha proposto appello principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 15.00 (parti non presenti) ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Massa il 25/11/2025
il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 9 di 9