Art. 14.
Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 , valgono, in quanto applicabili, tutte le norme concernenti il collocamento degli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375 , e successive modificazioni e integrazioni.
Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 , valgono, in quanto applicabili, tutte le norme concernenti il collocamento degli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375 , e successive modificazioni e integrazioni.