CASS
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da DE AR NA nato a [...] il [...] DE AR EO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza resa il 9 maggio 2024 dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale ed è stata conseguentemente disposta l'udienza in presenza;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale TT IC che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
rilevato che nessuno è presente per i ricorrenti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2635 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 22/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Foggia ha respinto l'appello proposto ex art. 322 bis cod.pen. da LL RR NA, nella veste di imputato, e da LL RR LE, nella veste di fittizio intestatario, avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Foggia in data 16 Aprile 2024, aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare del sequestro preventivo di un immobile sito in Rimini, di proprietà di LL RR LE, con diritto di abitazione in favore del di lui padre NA, sequestro già disposto con decreto del 9 novembre 2020, in relazione al reato di cui all'articolo 512-bis cod.pen. aggravato dall'art. 416 bis.1 cod.pen. commesso nel 2014. La difesa osservava nell'istanza di revoca che il mantenimento del sequestro preventivo dell'immobile era ingiustificato, alla luce della esclusione dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 cod. pen. da parte del Tribunale del riesame di Bari nell'ambito del procedimento relativo alla misura cautelare personale a carico di NA LL RR e della conseguente intervenuta prescrizione del reato di trasferimento fraudolento di valori, contestato come commesso nel 2014. 2.Avverso detta ordinanza propongono ricorso con atto unico sottoscritto dal comune difensore, padre e figlio, nella veste di imputato e di terzo interessato, deducendo: 2.1 Violazione degli artt. 321 cod.proc.pen., 240 e 512 bis cod.pen. e difetto assoluto di motivazione poiché l'appello è stato respinto con affermazioni erronee e apertamente in contrasto con le norme di legge, in quanto non è stato operato quel doveroso vaglio critico degli elementi di fatto e in diritto valorizzati dalla difesa nella impugnazione. In particolare il Tribunale non ha verificato attentamente se la decisione di escludere la sussistenza dell'aggravante mafiosa nei confronti di NA LL RR, nell'ambito del riesame della misura cautelare personale, potesse riverberarsi sul mantenimento del vincolo reale, non per effetto automatico della pronunzia ma come elemento di ripensamento del fatto processuale posto all'attenzione del giudici di merito. Allo stesso modo il Tribunale non ha valutato le conseguenze sul ritenuto fumus delle pronunce assolutorie intervenute nei confronti del coimputato del medesimo reato, PI CH TT e, in altro procedimento penale, nei confronti degli odierni ricorrenti in ordine al delitto di cui al d.lgs.76/2000 all'esito del quale il GUP del Tribunale di Rimini il 13 giugno 2018 aveva disposto il dissequestro immediato dell'immobile oggetto dell'odierno procedimento. In quel procedimento era stata ipotizzata una responsabilità di LE LL RR per avere rafforzato il proposito criminoso del padre nelle plurime omissioni di comunicazione delle variazioni patrimoniali mediante l'intestazione fittizia il diritto di proprietà dell'immobile e mediante l'intestazione dei conti correnti bancari utilizzati dal padre nella gestione degli incrementi . 2 Anche in questo caso la difesa non aveva chiesto al Tribunale di far discendere dalle suddette sentenze irrevocabili di assoluzione, con la formula perché il fatto non sussiste, effetti automatici e vincolanti ai fini della revoca della misura in corso, ma di valutarle in relazione alla persistenza del fumus commissi delicti, costituendo tali pronunzie elementi nuovi valutabili dal giudice. Il Tribunale ha, inoltre, osservato che la prova della provenienza lecita delle risorse spese per l'acquisto dell'immobile sito in Rimini avvenuto il 20 maggio 2014 non è decisiva in ordine alla esclusione del fumus commissi delicti poiché formerà oggetto di valutazione nella fase decisoria, mentre secondo il ricorrente, per la configurabilità del reato di cui all'articolo 512 bis codice penale, sarebbe necessaria la prova della provenienza illegale delle risorse economiche impiegate per l'acquisto dei beni da parte del soggetto che avrebbe inteso sfuggire ad una misura di prevenzione. A sostegno di tale assunto la difesa richiama la recente pronunzia della Prima sezione di questa Corte di Cassazione del 22 giugno 2023 n. 39489 in cui si afferma che l'art. 512 bis cod.pen. prevede una forma di autoriciclaggio e presuppone una provenienza illecita dei beni intestati a terzi. Di conseguenza, poiché l'investimento immobiliare finalizzato all'acquisto dell'abitazione in Rimini è perfettamente tracciabile e la provvista è del tutto legittima, non sussistono i presupposti per mantenere il vincolo. L'avv. Santangelo ha trasmesso memoria con cui rappresenta di non partecipare all'udienza e insiste nel chiedere l'accoglimento dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono in parte fondati e impongono l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nei limiti che verranno esposti. A fronte della richiesta di considerare che nell'ambito del riesame della misura cautelare personale nei confronti del LL RR , era stato affermato che il reato di cui all'art. 512-bis si era nelle more prescritto, perché andava esclusa l'aggravante contestata dell'agevolazione mafiosa, il Tribunale con il provvedimento impugnato si è limitato ad affermare che dette vicende processuali sono prive di efficacia vincolante per il giudizio cautelare e che nel giudizio di cognizione il reato continua ad essere aggravato dall'art.416-bis.1 cod.pen. Va al riguardo osservato che con sentenza n.1886 del 7 dicembre 2021 questa Corte aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da LE LL RR avverso l'ordinanza con cui era stato respinto il riesame e confermato il sequestro preventivo dell'immobile in oggetto, ribadendo il consolidato principio secondo cui il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che non può invocarsene l'effetto preclusivo nemmeno nell'ambito di un diverso 3 procedimento cautelare (v. ex plurimis Sez. 6, n. 54045 del 27/09/2017,RV. 271734 - 0; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 10/04/2007, Rv. 235908). Il collegio non intende discostarsi da questo principio che condivide, ma deve tuttavia rilevare che nel provvedimento impugnato il Tribunale, per respingere l'appello p si è limitato ad osservare che il reato continua ad essere configurato come aggravato nel giudiúo di cognizione ed occorre attenderne l'esito. Questa affermazione non può essere condivisa poiché il collegio, così facendo , valorizza elementi meramente formali, quali l'imputazione sollevata dal pubblico ukALIA ministero, che potrebbe risultwg superat4 ngo er veArpggige Rruesspalio tAMI,GIO 5r v ele‘g n _ D iimunmktk mut- %Aux QAAki32% r A.
0 -144.10 hGiliC~A*CAMWWW% o aere correttamente escluso in ermini astratti d'efficacia vinc crte della ritenuta insussistenza dell'aggravante del reato contestato al LL RR nel giudizio cautelare a suo carico, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se tale dato processuale integri o meno un elemento nuovo rispetto al cd. giudicato cautelare e, in caso di risposta affermativa, valutare se la ritenuta assenza di gravità indiziaria in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., seppure affermata in altro procedimento cautelare relativo al medesimo procedimento, sia o meno condivisibile e idoneq ad inficiare il ragionamento già espresso in sede di riesame della misura cautelare e ormai coperto da giudicato, per effetto della pronunzia su indicata. Deve di contro rilevarsi che il provvedimento impugnato contiene sintetica ma sufficiente motivazione in ordine alla irrilevanza delle vicende processuali relative alla posizione del coimputato TT, e all'assoluzione degli stessi ricorrenti da altro reato che, secondo la difesa, sarebbe connesso a quello per cui è processo;
irtribunale ha al riguardo osservato che si tratta di fatti diversi che non esplicano effetti sulla intestazione fittizia addebitata ai due indagati, affermazione che non viene neppure contestata dal ricorso. Deve poi convenirsi con il Tribunale circa l'estraneità al theme probandum dell'elemento della provenienza lecita delle risorse investite nell'acquisto di beni fittiziamente intestati a terzi, principio già affermato anche nella sentenza della Quinta sezione di questa Corte n. 1886 del 12 dicembre 2021, che ha respinto le medesime argomentazioni formulate al riguardo dalla difesa. Questa Sezione ha più volte ribadito che ai fini della ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 512-bis non è necessario che le risorse investite siano di provenienza illecita in quanto le finalità della condotta sono duplici ed è sufficiente che emerga l'intestazione fittizia supportata dall'intento di sottrarre risorse ad eventuali misure di prevenzione o di reati di contrabbando e di agevolare condotte di riciclaggio. La provenienza illecita della provvista non è elemento materiale del reato e non deve essere dimostrato per dimostrare la colpevolezza, anche se spesso è di logica evidenza che le risorse investite non provengono da fonti lecite. La pronunzia di questa Corte richiamata dalla difesa faceva appunto riferimento ad una di queste ipotesi, che non esauriscono l'ambito di applicazione della norma. 4 Roma 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore RI AN BO Il Presi Per le ragioni sin qui esposte, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale perchè rivaluti in concreto se l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. in ordine al reato contestato al LL RR costituisca elemento nuovo da valutare in concreto ai fini della revoca e verifichi le sue eventuali ricadute sulla sopravvenienza di cause estintive del reato stesso e sul mantenimento del sequestro.
P.Q.M
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis .1cp e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Foggia, competente ai sensi dell'art.324 comma 5 cod.proc.pen.. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale ed è stata conseguentemente disposta l'udienza in presenza;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale TT IC che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
rilevato che nessuno è presente per i ricorrenti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2635 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 22/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Foggia ha respinto l'appello proposto ex art. 322 bis cod.pen. da LL RR NA, nella veste di imputato, e da LL RR LE, nella veste di fittizio intestatario, avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Foggia in data 16 Aprile 2024, aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare del sequestro preventivo di un immobile sito in Rimini, di proprietà di LL RR LE, con diritto di abitazione in favore del di lui padre NA, sequestro già disposto con decreto del 9 novembre 2020, in relazione al reato di cui all'articolo 512-bis cod.pen. aggravato dall'art. 416 bis.1 cod.pen. commesso nel 2014. La difesa osservava nell'istanza di revoca che il mantenimento del sequestro preventivo dell'immobile era ingiustificato, alla luce della esclusione dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 cod. pen. da parte del Tribunale del riesame di Bari nell'ambito del procedimento relativo alla misura cautelare personale a carico di NA LL RR e della conseguente intervenuta prescrizione del reato di trasferimento fraudolento di valori, contestato come commesso nel 2014. 2.Avverso detta ordinanza propongono ricorso con atto unico sottoscritto dal comune difensore, padre e figlio, nella veste di imputato e di terzo interessato, deducendo: 2.1 Violazione degli artt. 321 cod.proc.pen., 240 e 512 bis cod.pen. e difetto assoluto di motivazione poiché l'appello è stato respinto con affermazioni erronee e apertamente in contrasto con le norme di legge, in quanto non è stato operato quel doveroso vaglio critico degli elementi di fatto e in diritto valorizzati dalla difesa nella impugnazione. In particolare il Tribunale non ha verificato attentamente se la decisione di escludere la sussistenza dell'aggravante mafiosa nei confronti di NA LL RR, nell'ambito del riesame della misura cautelare personale, potesse riverberarsi sul mantenimento del vincolo reale, non per effetto automatico della pronunzia ma come elemento di ripensamento del fatto processuale posto all'attenzione del giudici di merito. Allo stesso modo il Tribunale non ha valutato le conseguenze sul ritenuto fumus delle pronunce assolutorie intervenute nei confronti del coimputato del medesimo reato, PI CH TT e, in altro procedimento penale, nei confronti degli odierni ricorrenti in ordine al delitto di cui al d.lgs.76/2000 all'esito del quale il GUP del Tribunale di Rimini il 13 giugno 2018 aveva disposto il dissequestro immediato dell'immobile oggetto dell'odierno procedimento. In quel procedimento era stata ipotizzata una responsabilità di LE LL RR per avere rafforzato il proposito criminoso del padre nelle plurime omissioni di comunicazione delle variazioni patrimoniali mediante l'intestazione fittizia il diritto di proprietà dell'immobile e mediante l'intestazione dei conti correnti bancari utilizzati dal padre nella gestione degli incrementi . 2 Anche in questo caso la difesa non aveva chiesto al Tribunale di far discendere dalle suddette sentenze irrevocabili di assoluzione, con la formula perché il fatto non sussiste, effetti automatici e vincolanti ai fini della revoca della misura in corso, ma di valutarle in relazione alla persistenza del fumus commissi delicti, costituendo tali pronunzie elementi nuovi valutabili dal giudice. Il Tribunale ha, inoltre, osservato che la prova della provenienza lecita delle risorse spese per l'acquisto dell'immobile sito in Rimini avvenuto il 20 maggio 2014 non è decisiva in ordine alla esclusione del fumus commissi delicti poiché formerà oggetto di valutazione nella fase decisoria, mentre secondo il ricorrente, per la configurabilità del reato di cui all'articolo 512 bis codice penale, sarebbe necessaria la prova della provenienza illegale delle risorse economiche impiegate per l'acquisto dei beni da parte del soggetto che avrebbe inteso sfuggire ad una misura di prevenzione. A sostegno di tale assunto la difesa richiama la recente pronunzia della Prima sezione di questa Corte di Cassazione del 22 giugno 2023 n. 39489 in cui si afferma che l'art. 512 bis cod.pen. prevede una forma di autoriciclaggio e presuppone una provenienza illecita dei beni intestati a terzi. Di conseguenza, poiché l'investimento immobiliare finalizzato all'acquisto dell'abitazione in Rimini è perfettamente tracciabile e la provvista è del tutto legittima, non sussistono i presupposti per mantenere il vincolo. L'avv. Santangelo ha trasmesso memoria con cui rappresenta di non partecipare all'udienza e insiste nel chiedere l'accoglimento dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono in parte fondati e impongono l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nei limiti che verranno esposti. A fronte della richiesta di considerare che nell'ambito del riesame della misura cautelare personale nei confronti del LL RR , era stato affermato che il reato di cui all'art. 512-bis si era nelle more prescritto, perché andava esclusa l'aggravante contestata dell'agevolazione mafiosa, il Tribunale con il provvedimento impugnato si è limitato ad affermare che dette vicende processuali sono prive di efficacia vincolante per il giudizio cautelare e che nel giudizio di cognizione il reato continua ad essere aggravato dall'art.416-bis.1 cod.pen. Va al riguardo osservato che con sentenza n.1886 del 7 dicembre 2021 questa Corte aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da LE LL RR avverso l'ordinanza con cui era stato respinto il riesame e confermato il sequestro preventivo dell'immobile in oggetto, ribadendo il consolidato principio secondo cui il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che non può invocarsene l'effetto preclusivo nemmeno nell'ambito di un diverso 3 procedimento cautelare (v. ex plurimis Sez. 6, n. 54045 del 27/09/2017,RV. 271734 - 0; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 10/04/2007, Rv. 235908). Il collegio non intende discostarsi da questo principio che condivide, ma deve tuttavia rilevare che nel provvedimento impugnato il Tribunale, per respingere l'appello p si è limitato ad osservare che il reato continua ad essere configurato come aggravato nel giudiúo di cognizione ed occorre attenderne l'esito. Questa affermazione non può essere condivisa poiché il collegio, così facendo , valorizza elementi meramente formali, quali l'imputazione sollevata dal pubblico ukALIA ministero, che potrebbe risultwg superat4 ngo er veArpggige Rruesspalio tAMI,GIO 5r v ele‘g n _ D iimunmktk mut- %Aux QAAki32% r A.
0 -144.10 hGiliC~A*CAMWWW% o aere correttamente escluso in ermini astratti d'efficacia vinc crte della ritenuta insussistenza dell'aggravante del reato contestato al LL RR nel giudizio cautelare a suo carico, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se tale dato processuale integri o meno un elemento nuovo rispetto al cd. giudicato cautelare e, in caso di risposta affermativa, valutare se la ritenuta assenza di gravità indiziaria in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., seppure affermata in altro procedimento cautelare relativo al medesimo procedimento, sia o meno condivisibile e idoneq ad inficiare il ragionamento già espresso in sede di riesame della misura cautelare e ormai coperto da giudicato, per effetto della pronunzia su indicata. Deve di contro rilevarsi che il provvedimento impugnato contiene sintetica ma sufficiente motivazione in ordine alla irrilevanza delle vicende processuali relative alla posizione del coimputato TT, e all'assoluzione degli stessi ricorrenti da altro reato che, secondo la difesa, sarebbe connesso a quello per cui è processo;
irtribunale ha al riguardo osservato che si tratta di fatti diversi che non esplicano effetti sulla intestazione fittizia addebitata ai due indagati, affermazione che non viene neppure contestata dal ricorso. Deve poi convenirsi con il Tribunale circa l'estraneità al theme probandum dell'elemento della provenienza lecita delle risorse investite nell'acquisto di beni fittiziamente intestati a terzi, principio già affermato anche nella sentenza della Quinta sezione di questa Corte n. 1886 del 12 dicembre 2021, che ha respinto le medesime argomentazioni formulate al riguardo dalla difesa. Questa Sezione ha più volte ribadito che ai fini della ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 512-bis non è necessario che le risorse investite siano di provenienza illecita in quanto le finalità della condotta sono duplici ed è sufficiente che emerga l'intestazione fittizia supportata dall'intento di sottrarre risorse ad eventuali misure di prevenzione o di reati di contrabbando e di agevolare condotte di riciclaggio. La provenienza illecita della provvista non è elemento materiale del reato e non deve essere dimostrato per dimostrare la colpevolezza, anche se spesso è di logica evidenza che le risorse investite non provengono da fonti lecite. La pronunzia di questa Corte richiamata dalla difesa faceva appunto riferimento ad una di queste ipotesi, che non esauriscono l'ambito di applicazione della norma. 4 Roma 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore RI AN BO Il Presi Per le ragioni sin qui esposte, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale perchè rivaluti in concreto se l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. in ordine al reato contestato al LL RR costituisca elemento nuovo da valutare in concreto ai fini della revoca e verifichi le sue eventuali ricadute sulla sopravvenienza di cause estintive del reato stesso e sul mantenimento del sequestro.
P.Q.M
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis .1cp e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Foggia, competente ai sensi dell'art.324 comma 5 cod.proc.pen.. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.