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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 163/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P_IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14773/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210238351284000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3779/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1 S.p.a. e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Regione Lazio ha proposto appello avverso la sentenza n. 14773/2024, depositata in data 2.12.2024, con la quale la
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva accolto il ricorso della Società riguardante la cartella di pagamento n. 09720210238351284000, per tassa automobilistica anno 2019, riferita a n. 104 autoveicoli, sul rilievo della applicabilità del particolare regime di tassazione previsto dalla legge a favore dei soggetti che vendono autovetture per i quali, in qualità di rivenditori di autoveicoli, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.
I Giudici di I grado avevano riscontrato che dalla documentazione esibita era risultato che la Società aveva presentato le prescritte dichiarazioni che le consentivano di beneficiare della prevista interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa di circolazione per il periodo successivo alle dichiarazioni;
con riguardo al quadrimestre che precedeva e comprendeva la cessione dell'autovettura, la società non poteva ritenersi soggetto passivo dell'imposta in quanto la stessa era dovuta dal cedente, non potendo ipotizzarsi un subentro nella relativa obbligazione tributaria.
Con l'atto di appello la Regione Lazio ha contestato la sentenza deducendo che i Giudici di I grado non avevano tenuto in considerazione le deduzioni difensive svolte dalla Regione secondo la quale la norma prescrive l'interruzione dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte. Pertanto il tributo si costituisce il primo giorno del periodo tributario (1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre ) e in base all'art. 5 comma 32 della legge n. 53 del 1983 è dovuto da coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stesso (30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre) risultano essere proprietari dei veicoli dai pubblici registri.
In data 18 febbraio 2025 si è costituita la Resistente_1 S.p.a. che ha contestato l'appello proposto e ne ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
La tassa automobilistica richiesta si riferisce alle autovetture del marchio Società_1, utilizzate da altri imprenditori o Società operanti nel settore del noleggio e leasing, e acquistate dalla Società contribuente ai fini della successiva rivendita.
Secondo la normativa dettata dall'art. 5, commi 43,44 e 45 del D.L. n. 953 del 1982, per tale categoria di veicoli consegnati per la rivendita dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa e fino al mese in cui avviene la rivendita.
Al fine di ottenere il beneficio dell'interruzione, le imprese (come l'odierna Società contribuente) sono tenute all'invio, con raccomandata, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza aprile, agosto e dicembre di ogni anno un elenco di tutti i veicoli consegnati per la rivendita nel quadrimestre.
Si ricava quindi che nel quadrimestre precedente la cessione la tassa è a carico del cedente/proprietario e dal mese successivo alla cessione l'obbligazione è interrotta fino alla vendita del veicolo, rimesso in circolazione.
Ora, dalla documentazione prodotta dalla Società contribuente risulta la scheda analitica di tutti gli avvisi di pagamento pervenuti alla Società_1 quale cessionario e rivenditore, con indicazione delle targhe dei veicoli, la tassa richiesta, il periodo di riferimento, le date di acquisto e i nominativi delle società imprenditrici operanti nel settore del leasing o dell'autonoleggio, e le date di presa in carico, nonché le comunicazioni quadrimestrali di sospensione bolli auto riguardanti i veicoli presi in consegna nel 2019, protocollate da ACI, entro le date dovute.
Risulta così integrata l'ipotesi di interruzione prevista dalla normativa, avendo la Società dimostrato di avere presentato tempestivamente le prescritte dichiarazioni, circostanza questa comunque non contestata in giudizio.
Corretta è poi la considerazione dei giudici di I grado relativamente alla insussistenza dell'obbligo a carico della Società_1 nel periodo-quadrimestre che precede e comprende la cessione del veicolo, in quanto in tale ipotesi l'obbligo di pagamento permane a carico della Società cedente fino alla maturazione del quadrimestre.
La pretesa della Regione Lazio non è quindi fondata, con la conseguenza che la sentenza impugnata, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 163/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P_IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14773/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210238351284000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3779/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1 S.p.a. e all'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Regione Lazio ha proposto appello avverso la sentenza n. 14773/2024, depositata in data 2.12.2024, con la quale la
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva accolto il ricorso della Società riguardante la cartella di pagamento n. 09720210238351284000, per tassa automobilistica anno 2019, riferita a n. 104 autoveicoli, sul rilievo della applicabilità del particolare regime di tassazione previsto dalla legge a favore dei soggetti che vendono autovetture per i quali, in qualità di rivenditori di autoveicoli, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.
I Giudici di I grado avevano riscontrato che dalla documentazione esibita era risultato che la Società aveva presentato le prescritte dichiarazioni che le consentivano di beneficiare della prevista interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa di circolazione per il periodo successivo alle dichiarazioni;
con riguardo al quadrimestre che precedeva e comprendeva la cessione dell'autovettura, la società non poteva ritenersi soggetto passivo dell'imposta in quanto la stessa era dovuta dal cedente, non potendo ipotizzarsi un subentro nella relativa obbligazione tributaria.
Con l'atto di appello la Regione Lazio ha contestato la sentenza deducendo che i Giudici di I grado non avevano tenuto in considerazione le deduzioni difensive svolte dalla Regione secondo la quale la norma prescrive l'interruzione dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte. Pertanto il tributo si costituisce il primo giorno del periodo tributario (1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre ) e in base all'art. 5 comma 32 della legge n. 53 del 1983 è dovuto da coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stesso (30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre) risultano essere proprietari dei veicoli dai pubblici registri.
In data 18 febbraio 2025 si è costituita la Resistente_1 S.p.a. che ha contestato l'appello proposto e ne ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
La tassa automobilistica richiesta si riferisce alle autovetture del marchio Società_1, utilizzate da altri imprenditori o Società operanti nel settore del noleggio e leasing, e acquistate dalla Società contribuente ai fini della successiva rivendita.
Secondo la normativa dettata dall'art. 5, commi 43,44 e 45 del D.L. n. 953 del 1982, per tale categoria di veicoli consegnati per la rivendita dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa e fino al mese in cui avviene la rivendita.
Al fine di ottenere il beneficio dell'interruzione, le imprese (come l'odierna Società contribuente) sono tenute all'invio, con raccomandata, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza aprile, agosto e dicembre di ogni anno un elenco di tutti i veicoli consegnati per la rivendita nel quadrimestre.
Si ricava quindi che nel quadrimestre precedente la cessione la tassa è a carico del cedente/proprietario e dal mese successivo alla cessione l'obbligazione è interrotta fino alla vendita del veicolo, rimesso in circolazione.
Ora, dalla documentazione prodotta dalla Società contribuente risulta la scheda analitica di tutti gli avvisi di pagamento pervenuti alla Società_1 quale cessionario e rivenditore, con indicazione delle targhe dei veicoli, la tassa richiesta, il periodo di riferimento, le date di acquisto e i nominativi delle società imprenditrici operanti nel settore del leasing o dell'autonoleggio, e le date di presa in carico, nonché le comunicazioni quadrimestrali di sospensione bolli auto riguardanti i veicoli presi in consegna nel 2019, protocollate da ACI, entro le date dovute.
Risulta così integrata l'ipotesi di interruzione prevista dalla normativa, avendo la Società dimostrato di avere presentato tempestivamente le prescritte dichiarazioni, circostanza questa comunque non contestata in giudizio.
Corretta è poi la considerazione dei giudici di I grado relativamente alla insussistenza dell'obbligo a carico della Società_1 nel periodo-quadrimestre che precede e comprende la cessione del veicolo, in quanto in tale ipotesi l'obbligo di pagamento permane a carico della Società cedente fino alla maturazione del quadrimestre.
La pretesa della Regione Lazio non è quindi fondata, con la conseguenza che la sentenza impugnata, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00.