Versione
4 febbraio 1993
4 febbraio 1993
Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471 , recante interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversita' atmosferiche.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397 .
Commentario • 1
- 1. Cassazione civile n. 6282/1995https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) Ai sensi dell'art. 1 comma secondo della legge 1 febbraio 1993, n. 25, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 4 dicembre 1992, n. 471, recante interventi urgenti nelle zone della Liguria e della Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche prevedendo, tra l'altro, la sospensione dei termini processuali dal 22 settembre 1992 al 31 marzo 1993 solo per i soggetti che abbiano in concreto subito danno, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge non convertito del 5 ottobre 1992, n. 397, che concedeva la sospensione a tutti i soggetti residenti, con la …
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Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2017, n. 8721Provvedimento: […] R. n. 25 del 1993 e la delibera del Comune di Enna n. 1321 del 1993 abbiano consolidato in capo alla ricorrente il diritto pieno ed incondizionato ad essere mantenuta in servizio presso il Comune. 16. L'art. 1 della legge n. 25 del 1993 si limita, infatti, solo ad autorizzare gli enti locali siciliani a mantenere in servizio, nelle more delle procedure di ampliamento delle piante organiche, il personale già in servizio presso gli enti locali, subordinando (comma 2) il 3 14896/2014 13571-2016 mantenimento in servizio alla verifica dei requisiti richiesti ed allo stanziamento delle risorse da parte della Regione (c. 5). 17. […]Leggi di più...
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