TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12700 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21992/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 21992/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. ANTONINI FABIANA ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
Oggetto: indebito assistenziale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 17.6.2025, , titolare di pensione di invalidità civile, Parte_1 chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare, per i motivi di cui in premessa –il provvedimento datato 04/07/2024 di rideterminazione della prestazione n. 044-700007073369, e CP_1 relativa richiesta di ripetizione dell'indebito pari ad euro 2.333,31, nonché annullare la successiva determinazione dirigenziale di rigetto del ricorso amministrativo del 12/11/2024, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. . Parte_1
CP_
-Condanna l' al pagamento dei ratei pregressi, a partire dalla data della sospensione della prestazione e degli interessi legali maturati, nonché della restituzione di quanto illegittimamente trattenuto sulla pensione del sig. ”. Parte_1
CP_ 2.- Resiste l' chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
pagina 1 di 6 3.- Il Tribunale osserva quanto segue. CP_
4.- In punto di fatto, risulta documentato che l' con nota del 4.7.2024, ha contestato al ricorrente, titolare di pensione di invalidità civile per non vedenti, di aver percepito da gennaio 2024 a luglio 2024 “sulla prestazione n. 044-700007073369 Cat. Invciv”… “un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 2.333,31…”, per superamento dei limiti reddituali;
CP_ limiti che, in sede di ricorso gerarchico, l' ha riferito all'anno 2023 (per aver il ricorrente percepito nel 2023 a titolo di pensione di reversibilità un reddito di € 18.470,00, superiore al limite di legge di € CP_ 17.920,00) e, nel presente giudizio, lo stesso riferisce al 2024 (anno in cui il ricorrente ha percepito a titolo di pensione di reversibilità € 19.467,63, superiore al limite di legge (per fruire della pensione di invalidità) di € 19.461,12.
4.1- Parte ricorrente tuttavia sostiene che il limite di legge non sarebbe stato superato se dal reddito dichiarato quale imponibile IRPEF fosse stata sottratta la somma di € 1000,00, come previsto dall'art.1
, comma 249, della l.232/2016, secondo cui: “Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'importo eccedente euro 1.000”.
4.2- La pretesa di parte ricorrente merita accoglimento secondo le condivisibili considerazioni espresse dalla Corte di Appello di Brescia, nella sentenza n. 265 del 24.11.21, con cui, riformando la sentenza di primo grado, la Corte di Appello ha così statuito in un caso analogo:
“E' pacifico che il diritto alla pensione di inabilità civile ai sensi dell'art.12 della l.118/1971, è subordinato al possesso di specifiche condizioni reddituali, esplicitamente richieste dal secondo comma della norma.
L'art.14 septies del d.l.n.663/1979, conv. nella l.n.33/1980, al comma 4, nel rimandare all'art.8 del d.l.n.30 del 1974, prevede nello specifico che il reddito da considerare in - 6 - tema di provvidenze a titolo di invalidità civile è quello calcolato agli effetti dell'Irpef.
Il comma 7 dello stesso articolo (aggiunto dal d.l.n.76/2013), sancisce, a sua volta, che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità ex art.12 della l.118/1971 “è calcolato con riferimento al reddito agli effetti Irpef con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.
L'art.26 della l.n.153/1969, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici, cui rimanda il citato comma 2 dell'art.12 della l.118/1971, fa poi riferimento al reddito assoggettabile all'imposta sul pagina 2 di 6 reddito delle persone fisiche, con esclusione degli assegni familiari e del reddito della casa di abitazione.
Alla luce del complesso di queste norme, è pertanto indubbio che il reddito da considerare ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di inabilità civile, sia quello imponibile ai fini Iperf, escluse alcune entrate (assegni familiari e reddito da casa di abitazione) ed esclusi i redditi del nucleo familiare.
Si tratta dunque di stabilire cosa debba intendersi per reddito imponibile ai fini Irpef.
La più recente giurisprudenza (cfr.Cass.ord.11582 del 2015, sent.21529 del 2016, sent.5450 del
2017 e sent.16599 del 2020), richiamata anche dal giudice di primo grado, ha affermato che il reddito
“imponibile” è il reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art.10 del TUIR (tra i quali rientrano le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti dal coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali).
A sostegno di questa conclusione, il giudice di legittimità ha richiamato dei principi che sono senz'altro utili anche per la decisione della questione per cui è causa, la quale, come si vedrà subito, pur non attenendo al problema specifico della determinazione del reddito imponibile ai fini Iperf al netto o al lordo degli oneri deducibili, presenta comunque delle affinità.
La Suprema Corte ha osservato che a favore della determinazione del reddito imponibile ai fini
Iperf, al netto degli oneri deducibili, milita l'osservazione che nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione.
In tale sistema, ad esempio, è lo stesso legislatore che con l'art.26 della legge n.153 del 1969, sopra richiamato, ha escluso dal reddito computabile gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistibile abbia effettiva disponibilità.
Con riferimento ai benefici propri di questo sistema assumono certamente rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art.38 della Costituzione, e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art.53 della Costituzione.
Inoltre, quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente, come nel caso dell'assegno sociale, con riferimento al quale l'art.3, comma 6, della l.335/1995, in ordine ai limiti di reddito, ha disposto che “alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e pagina 3 di 6 contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte …, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile” – cfr.ord.11582/2015).
Ora, lasciando sullo sfondo questi principi, nel caso di specie è pacifico che il reddito dichiarato Pa dalla e utile sotto il profilo della spettanza della pensione di inabilità, derivi dalla percezione della pensione di reversibilità dai genitori.
Con riferimento a questo tipo di reddito soccorre la recente disposizione di legge di cui all'art.1, comma 249, della l.232/2016 (legge di stabilità 2017), invocata dall'appellante.
La norma sancisce che “le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della l.8 agosto 1995, n.335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'art.8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, per l'importo eccedente € 1.000,00”.
La norma, stante il suo chiaro tenore letterale, sancisce dunque che le pensioni ai superstiti, qualora siano percepite dagli orfani, “concorrono a formare il reddito complessivo” ai fini Iperf, soltanto per l'importo eccedente la somma di € 1.000,00, il che equivale a dire che il reddito derivante dalla pensione ai superstiti sarà quello costituito dall'ammontare della pensione, detratta la somma di
€ 1.000,00, non assoggettata ad imposta.
Si tratta dunque un'espressa previsione di legge che individua quale sia il reddito assoggettabile ad
Iperf, nel caso in cui questo reddito sia costituito dalla pensione ai superstiti, con la conseguenza che se questo, come nella specie, è il reddito percepito dal titolare del diritto alla pensione di inabilità civile e che rileva a questi ultimi fini, lo stesso andrà calcolato secondo quanto espressamente previsto dal cit.art.1, comma 249, ossia al netto di quella parte che non concorre alla formazione dell'imponibile complessivo ai fini Iperf, ossia al netto e cioè non considerando l'importo di € 1.000,00
(esente da imposta).
In sostanza, il legislatore ha previsto espressamente, con riferimento ad una individuata categoria di soggetti (gli orfani), quale parte del reddito derivante da pensione ai superstiti costituisca reddito imponibile ai fini Irpef, per cui in conformità a questa previsione di legge, soltanto questa parte di reddito deve essere considerata quale reddito imponibile per detti soggetti.
Con questa norma il legislatore ha inteso introdurre un trattamento di favore per una determinata categoria di soggetti, gli orfani titolari di pensione di reversibilità, evidentemente ritenendoli bisognosi di particolare tutela (spettando, tra l'altro, la pensione di reversibilità soltanto ai figli minorenni alla data del decesso del dante causa, ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del pagina 4 di 6 decesso, indipendentemente dall'età, ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età, e, infine, ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l'università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il
26° anno di età, ossia a soggetti che non essendo in grado di lavorare o non lavorando perché ancora studenti, possono contare soltanto sul reddito della pensione di reversibilità).
Ricorre pertanto una previsione normativa che indica espressamente quale sia il reddito imponibile ai fini Iperf quando questo sia costituito dalla pensione ai superstiti, per quanto attiene ad una determinata categoria di soggetti (gli orfani che il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare protezione).
Stando così le cose, sulla scorta dei principi sopra riportati della giurisprudenza di legittimità, non vi è ragione per ritenere che la disposizione del cit.art.1, comma 249, della l.232/2016, che definisce, espressamente e in generale quale quota della pensione ai superstiti concorre alla formazione del reddito ai fini Iperf, non operi quando si tratta di determinare il reddito ai fini della pensione di inabilità e questo reddito sia costituito dalla pensione ai superstiti, posto che, come visto, le norme che regolano i requisiti reddituali della prestazione di inabilità fanno generico riferimento al reddito imponibile ai fini Iperf e questo, per quanto attiene alla pensione di reversibilità percepita dagli orfani,
è appunto quello definito dalla norma di legge in esame.
Né sono rinvenibili norme che espressamente includano nel reddito da considerare ai fini della pensione di inabilità civile anche redditi esenti da imposta (come invece accade, ad esempio, per l'assegno sociale).
Inoltre, nella specie non si pone neppure una questione di riconducibilità dell'esenzione fiscale in esame agli oneri deducibili: semplicemente il legislatore ha determinato a monte, cosa debba considerarsi reddito imponibile ai fini Iperf, quando questo reddito sia costituito dalla pensione di reversibilità percepita dagli orfani (ossia la quota di pensione che eccede l'importo di € 1.000)”.
4.3- Pertanto, essendo pacifico che per l'anno 2023, così come per l'anno 2024, non considerando la quota esente da imposta, nella misura di € 1.000,00, della pensione ai superstiti percepita dal ricorrente, il suo reddito scende al di sotto della soglia di legge, l'indebito contestato al ricorrente medesimo, CP_ riferito alla pensione di invalidità civile per i non vedenti, non sussiste e l' va condannato al pagamento dei ratei arretrati dalla data della sospensione.
5.-Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, così provvede: CP_
1. - Dichiara non sussistente l'indebito contestato oggetto di causa e condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei sospesi, maggiorati degli interessi legali;
CP_
2. - Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
2697,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 21992/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. ANTONINI FABIANA ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
Oggetto: indebito assistenziale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 17.6.2025, , titolare di pensione di invalidità civile, Parte_1 chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare, per i motivi di cui in premessa –il provvedimento datato 04/07/2024 di rideterminazione della prestazione n. 044-700007073369, e CP_1 relativa richiesta di ripetizione dell'indebito pari ad euro 2.333,31, nonché annullare la successiva determinazione dirigenziale di rigetto del ricorso amministrativo del 12/11/2024, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. . Parte_1
CP_
-Condanna l' al pagamento dei ratei pregressi, a partire dalla data della sospensione della prestazione e degli interessi legali maturati, nonché della restituzione di quanto illegittimamente trattenuto sulla pensione del sig. ”. Parte_1
CP_ 2.- Resiste l' chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
pagina 1 di 6 3.- Il Tribunale osserva quanto segue. CP_
4.- In punto di fatto, risulta documentato che l' con nota del 4.7.2024, ha contestato al ricorrente, titolare di pensione di invalidità civile per non vedenti, di aver percepito da gennaio 2024 a luglio 2024 “sulla prestazione n. 044-700007073369 Cat. Invciv”… “un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 2.333,31…”, per superamento dei limiti reddituali;
CP_ limiti che, in sede di ricorso gerarchico, l' ha riferito all'anno 2023 (per aver il ricorrente percepito nel 2023 a titolo di pensione di reversibilità un reddito di € 18.470,00, superiore al limite di legge di € CP_ 17.920,00) e, nel presente giudizio, lo stesso riferisce al 2024 (anno in cui il ricorrente ha percepito a titolo di pensione di reversibilità € 19.467,63, superiore al limite di legge (per fruire della pensione di invalidità) di € 19.461,12.
4.1- Parte ricorrente tuttavia sostiene che il limite di legge non sarebbe stato superato se dal reddito dichiarato quale imponibile IRPEF fosse stata sottratta la somma di € 1000,00, come previsto dall'art.1
, comma 249, della l.232/2016, secondo cui: “Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'importo eccedente euro 1.000”.
4.2- La pretesa di parte ricorrente merita accoglimento secondo le condivisibili considerazioni espresse dalla Corte di Appello di Brescia, nella sentenza n. 265 del 24.11.21, con cui, riformando la sentenza di primo grado, la Corte di Appello ha così statuito in un caso analogo:
“E' pacifico che il diritto alla pensione di inabilità civile ai sensi dell'art.12 della l.118/1971, è subordinato al possesso di specifiche condizioni reddituali, esplicitamente richieste dal secondo comma della norma.
L'art.14 septies del d.l.n.663/1979, conv. nella l.n.33/1980, al comma 4, nel rimandare all'art.8 del d.l.n.30 del 1974, prevede nello specifico che il reddito da considerare in - 6 - tema di provvidenze a titolo di invalidità civile è quello calcolato agli effetti dell'Irpef.
Il comma 7 dello stesso articolo (aggiunto dal d.l.n.76/2013), sancisce, a sua volta, che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità ex art.12 della l.118/1971 “è calcolato con riferimento al reddito agli effetti Irpef con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.
L'art.26 della l.n.153/1969, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici, cui rimanda il citato comma 2 dell'art.12 della l.118/1971, fa poi riferimento al reddito assoggettabile all'imposta sul pagina 2 di 6 reddito delle persone fisiche, con esclusione degli assegni familiari e del reddito della casa di abitazione.
Alla luce del complesso di queste norme, è pertanto indubbio che il reddito da considerare ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di inabilità civile, sia quello imponibile ai fini Iperf, escluse alcune entrate (assegni familiari e reddito da casa di abitazione) ed esclusi i redditi del nucleo familiare.
Si tratta dunque di stabilire cosa debba intendersi per reddito imponibile ai fini Irpef.
La più recente giurisprudenza (cfr.Cass.ord.11582 del 2015, sent.21529 del 2016, sent.5450 del
2017 e sent.16599 del 2020), richiamata anche dal giudice di primo grado, ha affermato che il reddito
“imponibile” è il reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art.10 del TUIR (tra i quali rientrano le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti dal coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali).
A sostegno di questa conclusione, il giudice di legittimità ha richiamato dei principi che sono senz'altro utili anche per la decisione della questione per cui è causa, la quale, come si vedrà subito, pur non attenendo al problema specifico della determinazione del reddito imponibile ai fini Iperf al netto o al lordo degli oneri deducibili, presenta comunque delle affinità.
La Suprema Corte ha osservato che a favore della determinazione del reddito imponibile ai fini
Iperf, al netto degli oneri deducibili, milita l'osservazione che nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione.
In tale sistema, ad esempio, è lo stesso legislatore che con l'art.26 della legge n.153 del 1969, sopra richiamato, ha escluso dal reddito computabile gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistibile abbia effettiva disponibilità.
Con riferimento ai benefici propri di questo sistema assumono certamente rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art.38 della Costituzione, e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art.53 della Costituzione.
Inoltre, quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente, come nel caso dell'assegno sociale, con riferimento al quale l'art.3, comma 6, della l.335/1995, in ordine ai limiti di reddito, ha disposto che “alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e pagina 3 di 6 contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte …, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile” – cfr.ord.11582/2015).
Ora, lasciando sullo sfondo questi principi, nel caso di specie è pacifico che il reddito dichiarato Pa dalla e utile sotto il profilo della spettanza della pensione di inabilità, derivi dalla percezione della pensione di reversibilità dai genitori.
Con riferimento a questo tipo di reddito soccorre la recente disposizione di legge di cui all'art.1, comma 249, della l.232/2016 (legge di stabilità 2017), invocata dall'appellante.
La norma sancisce che “le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della l.8 agosto 1995, n.335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'art.8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, per l'importo eccedente € 1.000,00”.
La norma, stante il suo chiaro tenore letterale, sancisce dunque che le pensioni ai superstiti, qualora siano percepite dagli orfani, “concorrono a formare il reddito complessivo” ai fini Iperf, soltanto per l'importo eccedente la somma di € 1.000,00, il che equivale a dire che il reddito derivante dalla pensione ai superstiti sarà quello costituito dall'ammontare della pensione, detratta la somma di
€ 1.000,00, non assoggettata ad imposta.
Si tratta dunque un'espressa previsione di legge che individua quale sia il reddito assoggettabile ad
Iperf, nel caso in cui questo reddito sia costituito dalla pensione ai superstiti, con la conseguenza che se questo, come nella specie, è il reddito percepito dal titolare del diritto alla pensione di inabilità civile e che rileva a questi ultimi fini, lo stesso andrà calcolato secondo quanto espressamente previsto dal cit.art.1, comma 249, ossia al netto di quella parte che non concorre alla formazione dell'imponibile complessivo ai fini Iperf, ossia al netto e cioè non considerando l'importo di € 1.000,00
(esente da imposta).
In sostanza, il legislatore ha previsto espressamente, con riferimento ad una individuata categoria di soggetti (gli orfani), quale parte del reddito derivante da pensione ai superstiti costituisca reddito imponibile ai fini Irpef, per cui in conformità a questa previsione di legge, soltanto questa parte di reddito deve essere considerata quale reddito imponibile per detti soggetti.
Con questa norma il legislatore ha inteso introdurre un trattamento di favore per una determinata categoria di soggetti, gli orfani titolari di pensione di reversibilità, evidentemente ritenendoli bisognosi di particolare tutela (spettando, tra l'altro, la pensione di reversibilità soltanto ai figli minorenni alla data del decesso del dante causa, ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del pagina 4 di 6 decesso, indipendentemente dall'età, ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età, e, infine, ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l'università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il
26° anno di età, ossia a soggetti che non essendo in grado di lavorare o non lavorando perché ancora studenti, possono contare soltanto sul reddito della pensione di reversibilità).
Ricorre pertanto una previsione normativa che indica espressamente quale sia il reddito imponibile ai fini Iperf quando questo sia costituito dalla pensione ai superstiti, per quanto attiene ad una determinata categoria di soggetti (gli orfani che il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare protezione).
Stando così le cose, sulla scorta dei principi sopra riportati della giurisprudenza di legittimità, non vi è ragione per ritenere che la disposizione del cit.art.1, comma 249, della l.232/2016, che definisce, espressamente e in generale quale quota della pensione ai superstiti concorre alla formazione del reddito ai fini Iperf, non operi quando si tratta di determinare il reddito ai fini della pensione di inabilità e questo reddito sia costituito dalla pensione ai superstiti, posto che, come visto, le norme che regolano i requisiti reddituali della prestazione di inabilità fanno generico riferimento al reddito imponibile ai fini Iperf e questo, per quanto attiene alla pensione di reversibilità percepita dagli orfani,
è appunto quello definito dalla norma di legge in esame.
Né sono rinvenibili norme che espressamente includano nel reddito da considerare ai fini della pensione di inabilità civile anche redditi esenti da imposta (come invece accade, ad esempio, per l'assegno sociale).
Inoltre, nella specie non si pone neppure una questione di riconducibilità dell'esenzione fiscale in esame agli oneri deducibili: semplicemente il legislatore ha determinato a monte, cosa debba considerarsi reddito imponibile ai fini Iperf, quando questo reddito sia costituito dalla pensione di reversibilità percepita dagli orfani (ossia la quota di pensione che eccede l'importo di € 1.000)”.
4.3- Pertanto, essendo pacifico che per l'anno 2023, così come per l'anno 2024, non considerando la quota esente da imposta, nella misura di € 1.000,00, della pensione ai superstiti percepita dal ricorrente, il suo reddito scende al di sotto della soglia di legge, l'indebito contestato al ricorrente medesimo, CP_ riferito alla pensione di invalidità civile per i non vedenti, non sussiste e l' va condannato al pagamento dei ratei arretrati dalla data della sospensione.
5.-Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, così provvede: CP_
1. - Dichiara non sussistente l'indebito contestato oggetto di causa e condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei sospesi, maggiorati degli interessi legali;
CP_
2. - Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
2697,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 6 di 6