Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N 573/24 RGVG
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
Il Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Arena designata alla trattazione del procedimento ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n.573/2024 V.G., ad istanza di nata a Parte_1
Reggio Calabria il 12.11.1972 (CF: ) residente in [...]
Calveri 111 Reggio Calabria e Sig. nato a [...] Parte_2
Calabria il 29.04.1975 (CF: ) ed ivi residente in [...]
Calveri 111 Reggio Calabria, rappresentatI e difesI nella procedura in oggetto, dall' Avv. Vincenzo Cristian Siclari del foro di Reggio Calabria, C.F.
, pec: ed elettivamente C.F._3 Email_1
domiciliati presso il suo studio di Villa San Giovanni viale Rocco Larussa nord
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, è stato chiesto dagli istanti in epigrafe l'indennizzo per l'irragionevole durata del civile n° 4130/2013 R.G., istaurato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, con atto di citazione del 15.10.2013 avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901, definito in primo grado con sentenza n. 1804/2016 depositata il 15.11.2016.
Detta sentenza è stata impugnata innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, con atto di citazione in appello notificato il 18/04/2017 R.G. n. 213/2017, procedimento di seconde cure definito con sentenza n. 581/2024 pubblicata in data 27.04.2024
Tanto premesso e rilevato che il giudizio presupposto risulta introdotto quale giudizio civile a cognizione ordinaria avanti al Tribunale, va dichiarata l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art.
2. della legge n. 89/2001 come novellato dalla legge n. 208/2015, sanzione ivi prevista per il < ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui
all'articolo 1-ter >.
Viene, infatti, in rilievo il primo comma dell'art. 1 ter : < Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2- bis >.
La norma ha superato il vaglio di legittimità Costituzionale con la sentenza n.
121/2020 della Corte Costituzionale.
Risulta dagli atti, come detto, che il dies a quo del giudizio presupposto va individuato nel 15 Ottobre 2013 (data di notifica della citazione) sicché il quinquennio andava a scadere il 18 Marzo 2019, decurtando il periodo che va dal deposito della sentenza di prime cure alla data della citazione in appello ne consegue che alla data del 31 ottobre 2016 il giudizio presupposto non eccedeva ancora i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, né era stato assunto in decisione a quella data con la conseguenza che non trova applicazione la norma di salvaguardia e non ricorrono le condizioni di inapplicabilità del comma 1 dell'art. 2 fissate dall'art. 6 della legge (norma transitoria) che prevedono appunto che il rimedio non si applichi ai giudizi in corso la cui durata, alla data del 31 ottobre 2016, già eccedeva i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, oppure era già stato assunto in decisione a quella data;
il termine semestrale entro il quale la parte si doveva attivare esperendo i rimedi preventivi va individuato nel 18 Settembre 2018 (compiendosi il quinquennio dalla pendenza del giudizio presupposto alla data del 18 Marzo 2019); i ricorrenti entro tale data non hanno depositato né formulato l'istanza di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
PQM
Dichiara inammissibile la domanda.
Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Reggio Calabria, 16 Aprile 2025
Il Consigliere designato
Dott.ssa Maria Carla Arena